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Cani 1


Published: 1948-01-29
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983997/cani--1.html

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N. 2.
Modifica Legge sui cani. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Consiglio Grande e Generale nella Seduta del 29 Gennaio
1948;
Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo
Art. 1.
La comunicazione dell'elenco di cui al secondo capoverso dell'articolo 7 della Legge 6 giugno 1922,
n. 19, sarà fatta all'Ufficio del Registro e delle Ipoteche entro il 20 gennaio di ogni anno.
Art. 2.
L'articolo 8 della Legge 6 giugno 1922, n. 19, è sostituito dal seguente:
"Entro il 15 novembre di ogni anno l'Ispettore di Polizia Urbana pubblicherà un manifesto per far
presente l'obbligo delle denuncie prescritte da questa Legge e l'obbligo del pagamento della tassa
entro il mese di febbraio dell'anno successivo".
Art. 3.
Al primo capoverso dell'articolo 9 della Legge 6 giugno 1922, n.19. al mese di agosto viene
sostituito quello di febbraio.
Art. 4.
L'articolo 1 della Legge 23 luglio 1946, n. 36, è sostituito dal seguente:
"L'elenco dei possessori di cani che hanno presentato denuncia anteriormente al 1° luglio di ogni
anno deve essere trasmesso dall'Ispettore di Polizia Urbana all'Ufficio del Registro e delle Ipoteche
entro il 20 del mese di luglio.
Le tasse relative devono essere pagate entro il mese di agosto".
Art. 5.
Il secondo capoverso dell'art. 10 della Legge 6 giugno 1922, n. 19, è modificato come segue:
"La piastra sarà fornita dall'Ispettorato di Polizia Urbana al prezzo di costo".
Art. 6.
Con effetto dal 1° gennaio 1948 le tasse sui cani st bilite dalle Leggi 5 maggio 1927, n. 11, e 28
maggio 1945, n. 31, sono aumentate come segue:
a) L. 1200 per i cani di lusso e di affezione;
b) L. 600 per i cani da caccia e da guardia;
c) L. 100 per i cani da custodia a case coloniche rurali e a greggi.
Disposizione transitoria.
06;15
Art. 4.
Il pagamento della tassa pel 1948 dovrà essere eseguito ntro il mese di maggio; conseguentemente
i termini stabiliti dagli articoli 1 e 2 saranno prorogati di tre mesi.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 Gennaio 1948 (1647 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Forcellini - Mariano Ceccoli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.