N. 5.
Legge per la nomina dell'avvocato dei poveri.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
Seduta delli 26 Febbraio 1948(*):
Art. 1.
L'avvocato dei poveri, scelto tra i cittadini sammarinesi iscritti nell'albo dei difensori, sarà eletto
ogni anno (per il periodo 1° Aprile - 31 Marzo dell'anno successivo) dal Consiglio Grande e
Generale, con voto diretto e non potrà essere rieletto s non dopo un triennio.
Art. 2.
La presente Legge - che abroga l'art. 9 della Legge 22 Marzo 1926, N. 9, - entra in vigore subito
dopo la sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 Febbraio 1948 (1647 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Forcellini - Mariano Ceccoli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini
(*)Errata corrige redazionale
Il Bollettino Ufficiale in epigrafe reca "... Seduta delli 26 Febbraio 1947" anzichè "...Seduta delli 26
Febbraio 1948".