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N 11


Published: 1948-03-31
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983993/n-11.html

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N. 11.
Legge che stabilisce l'aliquota per il trasporto della breccia per il 1948.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta del 30 Marzo 1948.
Art. 1.
La disposizione contenuta nella legge 29 marzo 1947, n. 12, relativa al trasporto della breccia per le
strade consolari, è prorogata per il corrente anno 1948.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore all'atto della sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 Marzo 1948 (1647 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Forcellini - Mariano Ceccoli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini