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Provvedimenti Sui Cereali 1


Published: 1948-06-24
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983992/provvedimenti-sui-cereali--1.html

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N. 15.
Legge contenente provvedimenti sui cereali. (1).
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale
nella seduta delli 24 Giugno 1948:
Art. 1.
Il frumento fino dal momento della separazione e nella totale consistenza in granella, è vincolato,
presso il produttore o chiunque detenga il prodotto, alle esigenze generali della alimentazione, cui
non può essere sottratto, salvo le eccezioni stabilite dall'articolo seguente.
Art. 2.
Sono esenti dal vincolo di cui al precedente articolo i prodotti destinati al consumo famigliare dei
produttori e dei coltivatori agricoli nonchè alla semina e alla alimentazione del bestiame e del
pollame.
La provvista del grano è fissata per la famiglia padronale in quintali 2,10 per ciascuna delle persone
conviventi e per la famiglia del colono o coltivatore diretto in quintali 2,50 per ciascuna di dette
persone.
Per tutti gli addetti a lavori pesanti la razione giornaliera è fissata in grammi 500 di grano o pane;
per tutti coloro che non sono addetti a lavori pesanti l razione è di grammi 400.
Verrà corrisposta ai non produttori una razione mensil di pasta di Kg. 3.
Art. 3.
E' consentito - con l'autorizzazione scritta dell'Ispettore di Polizia Urbana - di cambiare il prodotto
trattenuto per la semina con prodotti selezionati di seme.
Le quantità lasciate a disposizione dei produttori pe il fabbisogno famigliare, per l'alimentazione
del bestiame e per le semine non possono formare ogg tt di atti di compravendita.
Le eventuali eccedenze ai bisogni indicati nell'art. 2 devono essere consegnate all'ammasso.
Art. 4.
Entro il 31 agosto i proprietari o possessori o detentori di grano devono denunciare per iscritto
all'Ispettore di Polizia Urbana:
a) la quantità del nuovo raccolto e quella eventualmente ancora
posseduta dei raccolti degli anni passati;
b) la quantità necessaria per la semente;
c) il luogo in cui i prodotti sono conservati;
d) il numero e la quantità del bestiame per cui v'è diritto alle detrazioni di cui all'art. 2 e il luog in
cui è custodito.
Chi importa cereali, per qualsiasi motivo, nella Repubblica, dovrà darne avviso preventivo, o
almeno entro le ventiquattro ore dalla introduzione, all'Ispettore di Polizia Urbana.
Art. 5.
Il frumento vincolato - fatta eccezione per le detrazioni autorizzate dall'art. 2 - deve essere
consegnato e venduto al Forno - Molino - Silo della Società Unione e Mutuo Soccorso Maschile che
corrisponderà, il prezzo di requisizione di L.6.250 al quintale.
La consegna del grano deve essere fatta entro il 20 settembre 1948.
Art. 6.
Restano ferme le disposizioni degli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge 27 giugno 1942(*), n. 20.
I documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni di ammasso rilasciati nei rapporti tra ammassati
da una parte e Forno - Molino - Silo dall'altra , sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.
Art. 7.
La presente legge entra in vigore subito.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 Giugno 1948 (1647 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Arnaldo Para - Giuseppe Renzi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.

(*) Errata corrige redazionale:
Il Bollettino Ufficiale all'art. 6 reca "...della Legge 27 giugno 1948, n. 20." anzichè "... della Legge
27 giugno 1942, n. 20."