Advanced Search

Noi Capitani Reggenti


Published: 1949-01-27
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983989/noi-capitani-reggenti.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
N. 1
Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori samarinesi.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta del 27 gennaio 1949.
Art. 1.
Il Governo della Repubblica assume la tutela della classe lavoratrice e produttrice, e disciplina i
rapporti di lavoro, in conformità delle leggi statutarie e in relazione alle esigenze della vita
economica odierna, al fine ultimo della uguaglianza di tutte le forze produttive, per la realizzazione
della giustizia sociale.
Art. 2.
Il Governo della Repubblica si impegna di predisporre ed attuare un disegno organico di
assicurazione sociale, per la garanzia e la tutela del igiene del lavoro, per la difesa della salute
delle categorie produttrici e in genere per la protezione sociale, considerati questi come gli elementi
primi e fondamentali per l'incremento e il perfezionamento della produzione nell'interesse di tutti i
lavoratori.
L'assicurazione dovrà comprendere: l'assicurazione per le malattie, per gli infortuni, per la
maternità, la invalidità e la vecchiaia: l'assistenza medica, farmaceutica, ospitaliera ed
ambulatoriale; l'assicurazione per la disoccupazione nvolontaria per tutti i lavoratori che abbiano
un reddito non superiore ad un limite da determinare.
Tale disegno organico sarà realizzato mediante imposizione di un contributo a carico dei datori e
dei prestatori d'opera, e con il concorso integrativo dello Stato.
Art. 3.
L'organizzazione sindacale e professionale nella Repubblica è libera; agli effetti però della funzione
rappresentativa viene riconosciuta la Confederazione Sammarinese del Lavoro, che raggruppa in un
organismo le categorie dei lavoratori intellettuali, tecnici, manuali, oltre che le Cooperative di
produzione e di lavoro, la Case del Popolo, i Ritrov dei Lavoratori e le Cooperative di consumo.
In considerazione delle funzioni pubbliche e di carattere sociale che esercita la Confederazione,
quale anche l'ufficio di collocamento, il Governo della Repubblica assegna ad essa un concorso
finanziario da stabilirsi anno per anno.
Art. 4.
Gli operai di tutte le categorie, gli impiegati pubblici e privati, i coloni, i dirigenti di imprese
industriali, commerciali ed esercenti il credito e le assicurazioni, si costituiscono nella
Confederazione Sammarinese del Lavoro.
Ciascuna di queste categorie sarà raggruppata in un diverso sindacato.
Tale inquadramento determinerà la partecipazione dei rappresentanti di categoria nelle funzioni
demandate dalla presente legge alla Confederazione Sammarinese del Lavoro.
Art. 5.
Gli imprenditori di lavoro e gli enti a carattere amministrativo, pubblico e privato ed in genere i
datori di lavoro, si costituiscono in una Unione, che ne rappresenta, ai fini della presente legge, gli
interessi. Tale Unione sarà regolata da uno statuto che dovrà essere sanzionato dal Consiglio
Grande e Generale della Repubblica. Ad essa partecipano, distinti in unioni od associazioni, per le
singole categorie: imprenditori, industriali e commercianti, agricoltori, imprese bancarie e
finanziarie.
Ad ogni effetto per datore di lavoro si intende chi esercita professionalmente una attività economica
organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi, e si avvale di prestatori d'opera
retribuiti per l'esercizio di tale attività.
Art. 6.
I piccoli imprenditori, cioè i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e in genere chi
esercita una attività professionale organizzata col lav ro proprio e di quello dei componenti della
famiglia concorrono a formare un'associazione promiscua che ne rappresenterà gli interessi ai fini
della presente legge. Anche lo statuto di tale organismo dovrà essere sanzionato dal Consiglio G. e
G. della Repubblica.
Art. 7.
Il controllo e la vigilanza del Governo sulle imprese si esercita mediante una Commissione
permanente di arbitrato della quale fanno parte un rappresentante della Confederazione
Sammarinese del Lavoro, uno della Unione Imprenditori, uno dell'Associazione promiscua e quattro
membri nominati dal Consiglio Grande e Generale. La Confederazione Sammarinese del Lavoro, e
così la Unione Imprenditori, esperiti gli opportuni accertamenti, possono ricorrere alla
Commissione permanente di arbitrato per i casi constatati di violazione, da parte dei datori di lavoro
o dei prestatori d'opera, delle leggi, degli statuti, degli obblighi derivanti dagli accordi o dalle norme
sindacali, e per i casi in cui l'attività dell'imprenditore e dei prestatori d'opera determini danno alla
pubblica economia.
Il funzionamento e la procedura di ricorso alla Commissione saranno regolati dalle norme vigenti
per gli istituti similari.
Art. 8.
La Commissione giudicando dei casi singoli ha facoltà di prendere i provvedimenti del caso e di
irrogare pena pecuniaria a carico dei ritenuti respon abili delle violazioni predette.
Art. 9.
Contro la pronuncia della Commissione è ammesso ricorso al Magistrato del Lavoro, nella persona
del Commissario della Legge, che pronuncia sempre su principi di equità. Il Magistrato del Lavoro
giudicherà dei casi sottopostigli su relazione e sulle richieste del Procuratore Fiscale.
Art. 10.
Il Magistrato del Lavoro giudicherà anche, in prima ed unica istanza, delle controversie individuali
aventi origine dai rapporti di impiego e di lavoro.
Così nella trattazione delle controversie di cui agli rt. 7 8 , come in quella delle controversie
individuali, è ammesso l'intervento della Confederazione Sammarinese del Lavoro e della Unione o
Associazione in giudizio.
Il ricorso al Magistrato del Lavoro e la eventuale nomina di esperti saranno regolati dalla vigente
procedura.
Art. 11.
La Confederazione del Lavoro e L'Unione Imprenditori stipuleranno contratti ed accordi economici
per regolare i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera.
I contratti di lavoro, coì collettivi come individuali, non potranno derogare dalle norme dettate negli
articoli seguenti.
Le stesse norme disciplinano anche inderogabilmente i contratti di lavoro per prestazioni di
carattere personale e domestico, che non sono assoggettabili a disciplina di contratto collettivo.
Art. 12.
Ogni contratto collettivo deve contenere - a pena di nullità - le norme sul periodo di prova, sulla
misura della retribuzione, sull'orario di lavoro, sui periodi di riposo, sui rapporti disciplinari, sulla
risoluzione del rapporto.
Art. 13.
Il periodo di prova, ove convenuto, deve risultare fissato per iscritto; ma anche in tal caso la
stipulazione di esso per un periodo superiore a seimes non è valida ove non sia giustificata dalla
specialità delle mansioni affidate al prestatore d'opera.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di
preavviso o di indennità. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione del prestatore d'opera diventa
definitiva, e il periodo così trascorso è valutabile a tutti gli effetti.
Art. 14.
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere tabilita a tempo o a cottimo, a seconda delle
esigenze di lavoro. In ogni contratto deve essere stabilito il minimo inderogabile della retribuzione a
tempo, per tutte le categorie alle quali il contratto si riferisce. Le tariffe del cottimo, ragguagliate
alla normale capacità lavorativa dell'operaio medio, evono consentire un guadagno minimo oltre la
paga base.
La retribuzione può essere stabilita parzialmente o totalmente anche con partecipazione agli utili, o
sui prodotti, con provvigioni o con prestazioni in natura. In tali casi la stipulazione non sarà valida
se la media delle partecipazioni, ragguagliata ad un anno, non sia almeno pari alla paga base.
La retribuzione sarà corrisposta periodicamente almeno ogni due settimane per gli operai manuali e
ogni mese per i tecnici e gli impiegati; in caso di retribuzione a cottimo o a partecipazione, il
prestatore d'opera ha diritto a percepire acconti quindicinali o mensili in misura adeguata.
Art. 15.
La durata delle prestazioni è indistintamente, per tutti i prestatori d'opera, di 48 ore settimanali, pari
a 8 ore giornaliere. E' ammessa la richiesta alla Confederazione Sammarinese del Lavoro di lavoro
straordinario nel massimo di due ore giornaliere: tale prestazione sarà retribuita con un compenso
del 25 per cento superiore alla paga oraria normale. Non è ammesso il riposo compensativo.
Quando, per circostanze eccezionali, il prestatore d'opera viene richiesto di lavoro nelle giornate
domenicali o festive, la retribuzione dovrà essere aumentata del cento per cento. Dall'applicazione
della presente norma sono escluse le categorie che prestano lavoro domestico o discontinuo, di
attesa, per gli addetti a lavori stagionali, secondo le tabelle annesse. Per questi tuttavia non potrà
sorpassarsi un totale di 72 ore settimanali di lavoro. (All. A).
La disposizione non si applica ai dirigenti di aziend e a persone che occupano posti di
sorveglianza.
Art. 16.
Il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale domenicale e al riposo nella ricorrenza delle
festività civili e religiose, che saranno annualmente stabilite dal Consiglio G. e G. Il riposo deve
avere la durata di 24 ore consecutive.
Spetta inoltre al prestatore di lavoro, dopo un anno di ininterrotto servizio, un periodo di ferie
retribuite per la durata fissata dalla tabella (All. B). Il periodo di ferie dev'essere possibilmente
continuativo; il tempo nel quale le ferie devono essere concesse sarà determinato d'accordo tra
imprenditore e prestatore d'opera, tenendo conto delle rispettive esigenze.
Il diritto alle ferie non è rinunciabile, nè la rinu cia può dar luogo a compenso.
Art. 17.
Spetta al prestatore d'opera nella settimana di Natale, come gratifica, la corresponsione di una
mensilità di stipendio, se impiegato, e di una settimana di emolumenti, se operaio, comprensive di
ogni indennità.
Al prestatore d'opera assunto dopo il 1° Gennaio, o licenziato prima della corresponsione della
gratifica stessa, questa sarà corrisposta per dodicesimi in ragione dei mesi di sevizio prestati
nell'anno, se impiegato, e per cinquantesimi in ragione delle settimane di lavoro prestate nell'anno,
se operaio.
Spetta inoltre al prestatore d'opera la piena retribuzione per le giornate festive del 1° Aprile, 28
Luglio, 3 Settembre, 1° Ottobre, qualora non cadano in giorni domenicali.
Art. 18.
Il prestatore di lavoro deve essere puntuale e diligente nella prestazione dell'opera dovuta; deve
osservare le disposizioni impartite per l'esecuzione e la disciplina del lavoro rispettando la gerarchia
tecnica e amministrativa. Gli è fatto divieto di trat are affari per conto proprio o di altri in
concorrenza con il datore di lavoro, e di divulgare notizie sull'organizzazione e sui metodi di
produzione dell'impresa o altrimenti di frane uso.
Art. 19.
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente può dar luogo, a seconda della
gravità della infrazione, alla applicazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari:
richiamo verbale;
ammonimento;
diffida;
sospensione dal servizio fino ad un mese;
licenziamento in tronco.
Art. 20.
Il prestatore d'opera deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto. E' tuttavia in
facoltà del datore di lavoro, in relazione alle esig nze della azienda, e in mancanza di patto
contrario, di adibire il prestatore d'opera a diversa mansione, purchè ciò non importi una
diminuzione della retribuzione globale o un sostanzi le mutamento nella posizione di lui.
Art. 21.
Fino alla promulgazione della legge sulle assicurazioni sociali nei casi di malattia, di gravidanza o
di puerperio è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione piena per i periodi stabiliti nella allegata
tabella C.
Il prestatore di lavoro ha diritto di riprendere servizio al termine della assenza derivata da
infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, purchè la stessa assenza non superi rispettivamente
ventiquattro settimane nei primi due casi e dodici settimane negli altri due casi.
Art. 22.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risoluto da nessuna della parti senza
previa disdetta, o senza indennità corrispondente, nei termini e nella misura stabiliti nella allegata
tabella D. Questa disposizione vale anche per il caso di cessazione, riduzione o liquidazione
dell'azienda che non siano determinate esclusivamente da cause di forza maggiore.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro anche in caso di cessazione del rapporto per morte
del prestatore di lavoro; in tal caso l'indennità spetta agli eredi del prestatore di lavoro a norma
dell'art. 8 della legge 15 giugno 1946, n. 25.
Art. 23.
Oltre al preavviso nei termini sopra detti o in difetto di questo, oltre alla indennità corrispondente, è
in ogni caso dovuta al prestatore d'opera una indenità proporzionale al periodo di servizio prestato,
salvo i casi di licenziamento per di lui colpa.
La misura della indennità è stabilita dalla allegata t bella E.
Art. 24.
Le indennità di cui agli articoli 22 e 23 devono calcolarsi computando tutte le indennità
continuative e di ammontare determinato, le provvigioni, i premi di produzione e la partecipazione
agli utili, escludendosi solo quanto è corrisposto a itolo di rimborso spesa.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o con
partecipazione, le indennità suddette sono determinate sulla media dell'ultimo anno.
Art. 25.
In caso di cessione o di trasformazione della azienda, quando la ditta precedente non abbia
provveduto alla liquidazione della indennità di cuiagli articoli precedenti, la ditta cessionaria, o
risultante della trasformazione, ove non intenda assumere i prestatori d'opera con tutti i diritti che ad
essi competono, sarà tenuta all'osservanza degli obblighi gravanti la ditta precedente.
Art. 26.
Tanto l'imprenditore quanto il prestatore d'opera sono tenuti al versamento dei contributi che le
leggi speciali stabiliscono per la assistenza e la previdenza, per infortuni, malattie, invalidità e
vecchiaia, per la gravidanza, il puerperio e la disoccupazione involontaria, nella misura che sarà
fissata dalle stesse leggi e dal momento della loro emanazione.
Tali contributi saranno commisurati rispettivamente sul reddito, sugli stipendi o sulle retribuzioni.
Non esclude dal versamento dei contributi la stipulazione di particolari forme assicurative private,
anche se a completo carico dell'imprenditore.
I benefici di assistenza e di previdenza sono dovuti al prestatore d'opera anche se l'imprenditore non
abbia ottemperato ai versamenti prescritti. In tal caso l'imprenditore, oltre le pene stabilite dalle
leggi speciali, sarà tenuto al rifacimento del danno causato dall'inadempimento.
Analogo obbligo fa carico al proprietario terriero per i contributi dovuti dai coloni e dagli operai
agricoli da esso assunti per le opere di coltivazione.
Nei lavori agricoli a cottimo il contributo è dovuto dagli stessi imprenditori.
Art. 27.
Alla cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro è sempre obbligato a rilasciare al
prestatore d'opera il certificato di servizio presso di esso prestato, nel quale saranno specificati il
periodo di servizio e i compiti disimpegnati.
Art. 28.
Ogni rinuncia o transazione al trattamento riservato al lavoratore dalla legge o dai contratti
collettivi, conchiusa durante lo svolgimento del contratto di lavoro, non è valida. La nullità dovrà
tuttavia essere fatta valere nel termine perentorio di tre mesi dalla cessazione del rapporto stesso.
Art. 29.
I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i prestatori d'opera disoccupati per il tramite
dell'Ufficio di collocamento di cui alle seguenti disposizioni.
Ai datori di lavoro è data facoltà di scelta nell'ambito degli inscritti negli elenchi dei disoccupati
entro la categoria degli aventi capacità professionale specifica per mansioni speciali.
Il contratto di lavoro manuale, stipulato all'infuori dell'Ufficio di collocamento, può essere annullato
ad iniziativa della Confederazione Sammarinese del Lavoro salvo l'applicazione di sanzioni penali,
quando non abbia per oggetto mansioni di particolare fiducia. Anche nel caso di assunzione di
prestatore d'opera per mansioni di particolare fiducia il datore di lavoro ha obbligo di munirsi del
preventivo visto dell'Ufficio di collocamento.
Art. 30.
Il prestatore d'opera, tanto operaio che impiegato, disoccupato, ha l'obbligo di iscriversi nella lista
dell'Ufficio di collocamento. L'iscrizione deve essre eseguita dall'Ufficio, secondo l'ordine di
presentazione della richiesta di iscrizione, nelle list divise per categorie professionali e per gener
di produzione.
Il collocamento avverrà seguendo lo stesso ordine di iscrizione, salvo il caso previsto nell'art. 29.
Art. 31.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'Ufficio di collocamento, entro 48 ore, i prestatori
d'opera che abbia licenziato o che si siano licenziati.
Art. 32.
Il datore di lavoro che violi le disposizioni degli art. 27, 29, 31 è punito con l'ammenda da L. 1000 a
L. 5000 per ciascuno dei lavoratori assunti e non de unciati in violazione agli obblighi ad esso
facenti carico.
Il prestatore d'opera che abbia omesso la iscrizione presso l'ufficio ed assuma servizio fuori del
tramite dell'Ufficio di collocamento, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 1000.
Le ammende sono destinate all'Istituto delle Assicurazioni Sociali.
Art. 33.
L'Ufficio di collocamento ha sede presso la sede della Confederazione Sammarinese del Lavoro. Ad
esso è preposta una commissione composta di un delegato della Confederazione del Lavoro che ne
è il segretario, di un delegato della Unione degli imprenditori e di un delegato del Governo che la
preside.
Le prestazioni dell'Ufficio di collocamento sono gratuite.
Art. 34.
Il prestatore di lavoro, a qualunque categoria appartenga, deve essere munito dal Governo della
Repubblica, per il tramite dell'Ufficio di Stato Civile, e previa consultazione coll'Ufficio di
collocamento, di un libretto di lavoro personale.
Il libretto, progressivamente numerato, deve contener le generalità del titolare e la categoria di
lavoro cui appartiene, e deve consentire la registrazione dei periodi di lavoro prestati a favore di
qualunque imprenditore pubblico o privato, e così anche del Governo, le retribuzioni percepite, le
liquidazioni, l'annotamento degli infortuni eventualmente subiti, dei periodi in cui il prestatore
d'opera fu assistito, con indicazioni delle prestazioni di assicurazione sociale percepite.
Art. 35.
La tenuta del libretto è affidata, durante i periodi di servizio, al datore lavoro, che ne è responsabile.
Il libretto stesso dovrà essere consegnato al termine del servizio all'Ufficio di collocamento per la
revisione e il controllo e presentato ad esso periodicamente durante i periodi di disoccupazione,
secondo le norme del regolamento.
Art. 36.
Il datore di lavoro che non curi la esatta registrazione nel libretto dei dati richiesti dalla presente
legge, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000 per ciascun libretto di cui non abbia curato
l'esatta tenuta. Ad uguale pena è soggetto il datore di lavoro che non ritiri o non custodisca presso di
sè il libretto; se non lo presenti quando ne sia richiesto è punito con l'ammenda da L. 300 a L. 1000.
Art. 37.
Le imprese industriali e commerciali e quelle esercenti il credito e le assicurazioni, gestite da enti,
da società o da privati, hanno l'obbligo:
1) di uniformarsi alle prescrizioni dell'Ufficio di collocamento per l'assunzione della mano d'opera,
per le denuncie del personale assunto di qualunque categoria e per tutte le variazioni nel personale
da esse adibito;
2) di tenere regolarmente i libri paga e gli altri documenti inerenti alla corresponsione delle
retribuzioni di qualunque genere al personale medesimo;
3) di denunciare mensilmente i salari, stipendi e compensi corrisposti al personale, all'Ispettorato
del lavoro, secondo i moduli che verranno adottati d ll'Assicurazione sociale.
Art. 38.
Ogni datore di lavoro è obbligato ad adottare, nell'esercizio della sua impresa, le norme necessarie
alla tutela dell'integrità fisica, degli interessi e della dignità morale del prestatore d'opera.
Art. 39.
E' istituito un Ispettorato del lavoro a cui sono affid te funzioni di controllo sulla regolare disciplina
del lavoro e sulla rigorosa osservanza delle norme contenute nella presente legge.
Art. 40.
Presso l'Ispettorato del lavoro è istituito un registro delle imprese, nel quale saranno iscritte,
raggruppate nelle categorie di seguito fissate, tutte le imprese che comunque esercitano la loro
attività nel territorio della Repubblica.
Art. 41.
Sono soggetti all'obbligo della iscrizione sia i privati che le società e gli enti che esercitino:
- una impresa industriale, commerciale o agricola;
- un pubblico servizio;
- una impresa bancaria, assicurativa o finanziaria;
- una impresa di somministrazione;
- una impresa sanitaria;
- qualsiasi attività complementare od ausiliaria delle precedenti;
- le cooperative di lavoro, di produzione e di consumo.
Art. 42.
Alla iscrizione nel registro delle imprese viene proceduto dall'Ispettorato del lavoro, su domanda
dell'interessato, del titolare o avente rappresentanza legale della impresa, dopo accertato il concorso
delle condizioni prescritte dalla legge per la concessione o autorizzazione dell'esercizio delle attività
oggetto dell'impresa stessa. La iscrizione riporta la r gione sociale, l'oggetto, la sede, le filiali, g
stabilimenti, il nome della ditta privata, società o ente, il nome dei rappresentanti legali, degli
institori e procuratori, con la indicazione delle specifiche facoltà loro demandate, e le indicazioni
sommarie dell'atto di costituzione, ove vi sia.
La domanda di iscrizione deve essere inoltrata entro un mese dall'inizio della attività.
Art. 43.
Ogni imprenditore dovrà, entro il termine di un mese, notificare all'Ispettorato del lavoro, per
l'annotamento nel registro delle imprese, le modificaz oni degli elementi sopra elencati.
Art. 44.
Ogni contestazione in ordine all'obbligo di iscrizione, alla negata iscrizione della impresa o alla
assegnazione alla categoria cui l'impresa appartiene, sarà risoluta, su ricorso dell'interessato, dal
Commissario della Legge.
Art. 45.
L'imprenditore che ometta di uniformarsi alle prescizioni della iscrizione e degli annotamenti
successivi è punito con l'ammenda fino a L. 10.000, aumentabile in caso di recidiva fino al triplo,
senza pregiudizio del provvedimento di sospensione o di revoca della licenza, autorizzazione,
concessione o permesso cui sia subordinato l'esercizio delle attività della impresa.
Art. 46.
Le società cooperative e le organizzazioni operaie che si costituiscono nell'ambito della
Confederazione del Lavoro per l'esecuzione di lavori stagionali o per l'assunzione di lavori
governativi sono assoggettate agli obblighi della iscrizione in una speciale sezione del registro delle
imprese.
Art. 47.
L'Ufficio Tecnico Governativo, per i lavori a cottimo o in economia, la esecuzione dei quali sia
affidata alle organizzazioni operaie facenti capo alla Confederazione del Lavoro, è obbligato ad
annotare in apposito registro le giornate di lavoro eseguite durante l'anno solare da ciascuno
prestatore d'opera.
In base a queste registrazioni verranno riconosciuti i diritti e le agevolazioni concessi ai prestatori
d'opera addetti a lavori privati.
Art. 48.
Le cooperative di lavoro e di produzione e similari, nche se si valgono soltanto delle prestazioni
dei loro soci, sono obbligate, nei confronti dei loro prestatori d'opera e per gli adempimenti degli
obblighi di assistenza e previdenza, alla osservanza delle norme della presente legge. Le norme
stesse si estendono anche ai sindacati di categoria in quanto assumano lavori a contratto.
Art. 49.
Il Governo della Repubblica e gli organi direttamente dipendenti saranno obbligati soltanto ad
osservare le norme relative all'assistenza e alla previdenza, alla corresponsione delle feste pagate e
della 53° settimana e alla concessione delle ferie in proporzione dei giorni di lavoro prestati, con
esclusione di qualunque altro onere ed obbligo prescritto dalla presente legge a carico dei datori di
lavoro.
Art. 50.
La stipulazione dei primi contratti collettivi dovrà essere sottoposta alla sanzione del Congresso di
Stato.
Art. 51.
Resta salvo, in favore dei prestatori d'opera, il trattamento piu' favorevole, risultante da contratti in
corso, individuali o di categoria, o stabilito per consuetudine od uso.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 Gennaio 1949 (1648 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Giordano Giacomini - Domenico Tomassoni
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini
TABELLA A.
Categorie alle quali non si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro:
A) Personale addetto ai lavori domestici anche di natura non manuale: mansioni inerenti al normale
funzionamento della vita interna di ogni famiglia o convivenza, come convitti, collegi, conventi
ecc.;
B) Coloni e lavoratori con contratti a compartecipazione;
C) Personale addetto ad attività accessorie della coltivazione della terra;
D) Moglie, parenti e affini non oltre il terzo grado el datore di lavoro con lui conviventi e a suo
carico;
E) Personale direttivo, preposto alla direzione tecnica amministrativa dell'azienda, o ad un reparto
di essa, con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi;
F) Addetti a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodi:
1. - Custodi;
2. - Guardiani diurni e notturni;
3. - Portinai;
4. - Fattorini, uscieri, inservienti;
5. - Camerieri, personale di servizio e cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere;
6. - Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti;
7. - Personale addetto alla estinzione degli incendi;
8. - Personale addetto ai trasporti di persone o di merci;
9. - Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro;
10. - Personale degli ospedali e delle case di salute, fatta eccezione per il personale addetto ai
servizi dei reparti di isolamento o ammalati gravi degli ospedali e per ammalati di forme infettive o
diffusive;
11. - Commessi di negozio;
12. - Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e distribuzione di acqua
potabile;
13. - Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici
pubblici e privati;
14. - Personale addetto ai servizi igienici e sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti
di pubblica assistenza;
15. - Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna;
16. - Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di
trasformazione e di distribuzione e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici;
17. - Personale addetto alla manutenzione stradale;
18. - Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela;
19. - Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina;
G) Addetti a lavori stagionali:
1) Addetti alla mietitura e trebbiatura dei cereali;
2) Addetti alla lavorazione delle terre con mezzi meccanici;
3) Addetti alla raccolta e insilamento dei foraggi;
4) Addetti alla vendemmia.
TABELLA B.
Ferie annuali retribuite.
Una settimana per il personale operaio con anzianità da 1 a 3 anni.
Due settimane per il personale operaio con anzianità da oltre 3 anni a 12 anni.
Tre settimane per il personale operaio con anzianità da 12 anni in su.
Dieci giorni per gli impiegati con anzianità da 1 a3 nni.
Quindici giorni per gli impiegati con anzianità da 3 a 5 anni.
Venti giorni per gli impiegati con anzianità da 5 a10 anni -
Venticinque giorni per gli impiegati con anzianità da 10 a 15 anni.
Trenta giorni per gli impiegati con anzianità da 15 anni in su.
TABELLA C.
Infortuni e malattie.
Durata della retribuzione piena.
Operai
con anzianità da 1 a 5 anni - 2 settimane
" " " 5 " 10 " - 3 "
" " " 10 anni in su - 4 "
Impiegati
con anzianità da 1 a 5 anni - 1 mese
" " " 5 " 10 " - 2 mesi
" " " 10 in su - 4 "
TABELLA D.
Preavviso di disdetta a carico del datore di lavoro.
Operai
con anzianità da 1 a 5 anni - 1 settimana
" " " 5 " 10 " - 3 settimane
" " " 10 anni in su - 4 "
Impiegati
con anzianità da 1 a 3 anni - 1 mese
" " " 3 " 5 " - 2 mesi
" " " 5 " 10 " - 3 "
" " " 10 in su - 4 "
Il periodo di preavviso dovrà essere raddoppiato per gli impiegati di grado superiore (procuratori,
institori e dirigenti).
Il prestatore d'opera è obbligato al preavviso di disdetta nella misura di un terzo di tempo di quella
dovuta dal datore di lavoro.
TABELLA E.
Indennità di anzianità.
Operai. - Con anzianità da sei mesi ad un anno: una giornata di paga normale per ogni trimestre di
servizio prestato nell'anno;
con anzianità da sei mesi a cinque anni:
una settimana di paga normale per ogni anno di servzio ininterrotto o frazione di anno oltre i sei
mesi;
con anzianità da cinque anni in su:
una settimana di paga normale per i primi cinque anni e cinque giornate di paga per gli anni
successivi o frazioni oltre i sei mesi.
Impiegati. - Con anzianità da due a tre anni: una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente
prestato;
con anzianità da tre a cinque anni:
una mensilità per ogni anno di servizio per i primi tre anni e venti giornate per i successivi;
con anzianità da cinque anni in su:
una mensilità per ogni anno di servizio per i primi tre anni, venti giornate per i successivi fino a
cinque anni e quindici giornate per ogni anno o frazione di anno oltre i cinque.
Le indennità di anzianità si raddoppiano per gli impiegati di grado superiore (procuratori, institori e
dirigenti).