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Ri 1


Published: 1949-01-27
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983988/ri--1.html

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N. 8.
Legge in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi leggeri. (1).
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta delli 27 gennaio 1949:
Art. 1.
Le tariffe di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 gennaio 1948, n. 3, e relative alla tassa di
circolazione sugli autoveicoli sono sostituiti da quelle di cui alle tabelle A e B allegate alla presente
legge.
Art. 2.
La circolazione dei velocipedi provvisti di motore ausiliario avente cilindrata fino a cm 3 50 e dei
motocicli leggeri, provvisti di motore avente cilindrata oltre i cm 3 50 e non superiore a cm 3 125, è
soggetta alla tassa nella misura di cui alla tabell al egato AA.
Art. 3.
Rimane in vigore ogni altra disposizione in materia di tasse di circolazione non incompatibile con
quelle della presente legge. Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano con effetto dal
1° gennaio 1949.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 Gennaio 1949 (1648 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Giordano Giacomini - Domenico Tomassoni
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini

Allegato A.
Tasse annue di circolazione
sui motocicli e sulle motocarrozzette
Motocicli
Potenza in C.V. Tassa annua
da 1 a 3 L. 1.000
" 4 " 6" 1.500
" 7 " 9" 2.000
"10 " 11" 2.500
"12 " 15" 3.750
oltre 15 " 5.000
Motocarrozzette
Potenza in C.V.Tassa annua
da 1 a 3 L. 1.250
" 4 2 6" 1.500
" 7 " 9" 1.500
"10 " 6" 1.500
"12 " 11" 1.500
"12 " 15" 1.500
oltre 15" 6.000
Allegato A. A.
Velocipedi con motore ausiliario
Cilindrata Tassa annua
fino a 50 cm3 L. 500
Motocicli leggeri
Cilindrata Tassa annua
oltre 50 cm.3 e fino
a 125 cm.3 L. 1.000
Allegato B.
Tasse annue di circolazione
per autovetture adibite al trasporto
di persone
Potenza in C.V.Tassa annua
da10L. 1.250
"11" 1.500
"12" 1.500
"13" 1.500
"14" 1.500
"15" 1.500
"16" 1.500
"17" 1.500
"18" 1.500
"19" 1.500
"20" 1.500
"21" 1.500
"22" 1.500
"23" 1.500
"24" 1.500
"25" 1.500
"26" 1.500
"27" 1.500
"28" 1.500
"29" 1.500
"30" 1.500
"31" 1.500
"32" 1.500
"33" 1.500
"34" 1.500
"35" 1.500
"36" 1.500
"37" 1.500
"38" 1.500
"39" 1.500
"40" 1.500
"41" 1.500
"42" 1.500
"43" 1.500
"44" 1.500
"45" 1.500
N.B. - Per le autovetture di potenza superiore ai 45 C.V. si applica la tassa corrispondente ai C.V.,
aumentata di L. 2.500 (duemila cinquecento) per ogni C.V. in piu' dei 45.
Alla tassa riportata nella presente tabella si applicano le seguenti riduzioni:
Per le autovetture adibite a servizio pubblico da piazza e da noleggio di rimessa viene applicata la
riduzione del 50% (cinquanta per cento). Gli autobus adibiti al trasporto di persone per servizio
pubblico su linea regolare pagheranno un sesto della tassa prevista nella tabella B.

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.