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Modifiche Ed Aggiunte Alle Disposizioni Legislative In Materia Di Tasse Di Registro 1


Published: 1949-04-26
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983987/modifiche-ed-aggiunte-alle-disposizioni-legislative-in-materia-di-tasse-di-registro--1.html

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N. 18
Legge recante modifiche ed aggiunte alle disposizioni legislative in materia di tasse di registro.
(1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta del 26 Aprile 1949:
Art. 1.
Alle vigenti disposizioni legislative in materia di tasse di registro vengono apportate le modifiche di
cui agli articoli successivi.
Art. 2.
L'ultimo capoverso dell'art. 45 della legge 14 marzo 1918, n. 11, è sostituito dal seguente: "Saranno
soggetti a registrazione soltanto i contratti di locazione d'immobili per un corrispettivo annuo
superiore alle lire mille".
Art. 3.
Il minimo delle penali contemplate dall'art. 60 della legge di cui all'articolo precedente è elevato a
lire cinquanta.
Art. 4
L'articolo 72 della legge di cui all'art. 2 è sostitui o dal seguente:
"I notai, il Segretario Economico ed il Cancelliere d l Tribunale non potranno a qualunque scopo
rilasciare per originale, per copia o per estratto lcun atto soggetto a registrazione se esso non sia
stato prima registrato; in tutte le copie ed estratti dovrà esser fatta menzione della eseguita
registrazione e dei dati relativi.
"Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di questo articolo sarà punita colla pena pecuniaria di
lire duecento".
Art. 5.
Il secondo ed il terzo capoverso dell'articolo 14 del regolamento per l'applicazione della legge sulle
tasse di registro sono modificati nella maniera seguente:
"Per ogni atto non iscritto a repertorio o non iscritto per ordine di data o riportato per interlinee, si
incorrerà nella penale di lire cento, e per la mancanza di alcuna delle indicazioni volute dal
precedente articolo 12 nella penale di lire venticique.
"L'omessa o tardiva presentazione del repertorio all'Ufficio del registro sarà punita colla penale di
lire duecento".
Art. 6.
Alla tariffa delle tasse di registro allegata alla legge 23 luglio 1946, n. 41, vengono apportate le
modifiche ed aggiunte di cui ai successivi articoli.
Art. 7.
L'importo delle tasse fisse è aumentato come segue:
da L. 6 a L. 30, da L. 15 a L. 50, da L. 20 e L. 30 a L. 100, da L. 40 a L. 200, salvo per quest'ultima
tassa il disposto del successivo articolo 12.
Art. 8.
La tassa progressiva sui trasferimenti di cui al n. 1 viene modificata nella maniera seguente:
per imponibili fino a L. 30.000 L. 3 per cento;
per imponibili oltre a L. 30.000 L. 5 per cento.
Art. 9.
La tassa proporzionale sui contratti di costituzione di società civili e commerciali di cui al n. 27, col
conferimento contemplato alla lettera B è aumentata a L. 1 per cento.
Art. 10.
Le costituzioni d'ipoteca o pegno o deposito cauzionale in garanzia di operazioni bancarie o di
cambiali o di altri effetti di commercio sono soggette alla tassa proporzionale di Lire 0,50 per cento.
Art. 11.
L'atto introduttivo di giudizio civile con domanda per nullità di matrimonio è soggetto alla tassa
fissa di L. 50.000.
Art. 12.
La sentenza definitiva che accoglie la domanda di nullità di matrimonio è soggetta alla tassa fissa di
Lire 30.000.
Art. 13.
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua legale pubblicazione.
Art. 14.
Alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 sono soggetti tutti gli atti che saranno presentati alla
registrazione dopo l'entrata in vigore di esse; per qu lli però di data anteriore, pei quali non fosse
ancora scaduto il termine normale di registrazione, e questa fosse eseguita entro tale termine, si
applicheranno le precedenti disposizioni di tariffa.
Le sentenze di cui all'art. 12 relative a cause che, all'atto della entrata in vigore della presente legge
si trovano già regolarmente introdotte, saranno assggettate alla tassa fissa di Lire 10.000.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 Aprile 1949 (1648 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Ferruccio Martelli - Primo Bugli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.