N. 29.
Legge relativa alle tasse di macellazione e al dazio sulle carni. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta del 26 aprile 1949.
Art. 1.
Le tasse di macellazione ed il dazio sulle carni stabili i dalla legge 26 febbraio 1948, n. 6, vengono
elevati come segue:
A) Tasse di macellazione: per capo
1 - Bue, manzo o manza, toro, vacca L. 1.500
2 - Sopranno (vitellone) " 1.000
3 - Vitello da latte " 600
4 - Ovino adulto " 300
5 - Ovino da latte " 100
6 - Suino " 600
B) Dazio sulle carni:
1 - Bue L. 2.500
2 - Manzo o manza " 2.000
3 - Toro o vacca " 1.600
4 - Sopranno (vitellone) " 1.200
5 - Vitello da latte " 800
6 - Ovino adulto " 400
7 - Ovino da latte " 200
8 - Suino " 800
La carne macellata importata è soggetta al dazio di L. 10 il chilogramma.
Art. 2.
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 Maggio 1949 (1648 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Ferruccio Martelli - Primo Bugli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini
(1) Già separatamente pubblicata in data 19 maggio 1949.