N. 31.
Legge che aumenta la tassa per l'esercizio della caccia. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta del 26 aprile 1949.
Art. 1.
Le tasse annuali di cui all'art. 2, n. 5 e all'art. 3, n. 4 della legge sull'esercizio della caccia 16
settembre 1926, n. 28, modificata con legge 25 luglio 1945, n. 49, e 1° settembre 1947, n. 41, sono
elevate quelle per la caccia rispettivamente a L. 1000 e a L 500 e quella per l'uccellagione a L.
2.000.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 Maggio 1949 (1648 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Ferruccio Martelli - Primo Bugli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini
(1) Già separatamente pubblicata in data 19 maggio 1949.