N. 32.
Legge che fissa le tasse per la concessione e la rinnovazione delle patenti per l'esercizio di
industrie e commerci. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta del 26 aprile 1949.
Art. 1.
Le tasse stabilite dall'art. 11 della legge 8 marzo 1927, n. 5, modificata con leggi 6 luglio 1945, n.
43, e 7 luglio 1947, n. 31, per la concessione e la rinnovazione delle patenti per l'esercizio di
industrie e commerci, escluse quelle delle società inscritte nel pubblico registro, sono fissate come
segue:
Esercenti industrie TassaTassa
o commercidi concessione di rinnovazione
1. categoria L. 12.000 L. 10.000
2. " " 10.000 " 8.000
3. " " 8.000 " 6.000
4. " " 6.000 " 4.000
5. " " 4.000 " 3.000
6. " " 2.500 " 1.600
7. " " 1.500 " 1.000
Spacciatori al minuto
di bevande alcooliche
superiori al 21. Grado
1. categoria " 3.000 " 2.000
2. " " 2.500 " 1.500
Art. 2.
La categoria di ogni singolo industriale o commerciante verrà stabilita da apposita ed insidacabile
commissione nominata dal Consiglio Grande e Generale.
Art. 3.
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Restano ferme le tasse per le patenti già concesse.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 Maggio 1949 (1648 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Ferruccio Martelli - Primo Bugli
IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini
(1) Già separatamente pubblicata in data 19 maggio 1949.