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Pubbliche Affissione E Sulla Pubblicita Permanente 1


Published: 1949-04-26
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983982/pubbliche-affissione-e-sulla-pubblicita-permanente--1.html

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N. 38.
Legge sulle pubbliche affissione e sulla pubblicità permanente. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta delli 26 Aprile 1949:
Art. 1.
I manifesti e gli avvisi su carta da esporsi al pubblico nella Città di San Marino, nei Castelli e Centri
abitati, devono essere affissi nei posti a ciò destinati.
Non sono soggetti a tale disposizione i manifesti e gl avvisi del Governo o di enti governativi e
quelli elettorali.
I manifesti provenienti dall'estero devono essere sottoposti, prima della affissione, all'approvazione
dell'Ispettorato di Polizia Urbana.
I contravventori saranno puniti con la multa da L. 100 a L. 200 per ogni manifesto o avviso affisso.
Art. 2.
Le affissioni di cui al precedente articolo sono soggette al pagamento di una tassa in base alle
dimensioni del manifesto o avviso e alla durata dell'affissione, come dall'allegata tabella "A", e di
un diritto spettante alla persona incaricata dell'affissione, come da apposita tariffa da approvarsi dal
Congresso di Stato.
Art. 3.
L'esposizione permanente di cartelli, targhe, tabelle, quadri, stendardi ecc. e la pubblicità luminosa,
illuminata o che sia comunque resa visibile di notte sono soggette al pagamento di una tassa per
ogni metro quadrato, in relazione alla loro durata, come dalle allegate tabelle "B" e "C". Le frazioni
di metro quadrato verranno arrotondate a quarto di metro quadrato.
Art. 4.
L'impresa per la affissione verrà data in appalto rinnovabile ogni triennio. L'appaltatore riscuoterà
direttamente le tasse stabilite dalla presente legge, restando obbligato al versamento annuale, alla
Tesoreria Governativa, del canone d'appalto .
Art. 5.
Le tasse e il canone di cui all'art. 3 saranno riscos i dall'Ispettorato di Polizia Urbana il quale dovrà
farne versamento alla Tesoreria Governativa alla fine di ogni semestre.
Art. 6.
La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1949.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 Giugno 1949 (1648 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Ferruccio Martelli - Primo Bugli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.

- tabella pag. 32 B.U. n. 4/1949 -