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Per L'assicurazione Obbligatoria Contro Gli Infortuni Sul Lavoro E Le Malattie Professionali


Published: 1949-09-17
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983977/per--lassicurazione-obbligatoria-contro-gli-infortuni-sul-lavoro-e-le-malattie-professionali.html

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N. 48.
Legge che reca modifiche alla legge per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta delli 17 Settembre 1949:
Art. 1.
L'art. 16 della legge 24-1-39 e successive modificazioni, contenenti disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è modificato come segue: al
n. 2) dell'art. 16 sono soppresse le parole "purchè la loro retribuzione ragguagliata a mese non
superi le L. 800".
Art. 2.
I numeri 3) e 4) dell'art. 20 della legge indicata nell'art. 1 sono riuniti nel n. 3) con la seguente
dizione: "una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte".
Art. 3.
L'art. 25 della legge indicata è così modificato:
"Agli effetti della presente legge deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un
infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi
inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca in parte, ma
essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.
"Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata una inabilità
permanente, tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 10% per i casi di infortunio
ed al 20% per i casi di malattia professionale, sarà co risposta, con effetto dal giorno successivo a
quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al
grado della inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione:
1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado
dell'inabilità, come dall'allegata tabella, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al cento per cento, aliquota pari al grado di
inabilità. Le rendite mensili sono arrotondate alladiecina piu' prossima, per eccesso quelle eguali o
superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione.
Nei casi di inabilità permanente assoluta, nei quali si indispensabile all'invalido un'assistenza
personale continuativa, la rendita è integrata da un ssegno di lire tremila mensili per tutta la durata
di detta assistenza; non si fa luogo ad integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o
direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti.
Il grado di riduzione permanente della attitudine al lavoro causato da infortunio o da malattia
professionale, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro
da altri infortuni non contemplati dalla presente legge, deve essere rapportato non alla attitudine al
lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da
una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore
la differenza tra questa e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio.
Se l'infortunato a moglie e figli o solo moglie o solo figli aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2
dell'art. 35 la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio.
Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad
una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al
secondo e terzo comma del numero 1 dell'articolo 35.
"Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con
questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o
per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli, salvo il caso di figli inabili al lavoro per
difetto di mente o di corpo".
Art. 4.
L'art. 35 della legge indicata è sostituito dal seguente:
"Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita
nella misura di cui nei comma seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente a due terzi della
retribuzione annua:
"1) il cinquanta per cento alla vedova sino alla morte al nuovo matrimonio; in questo secondo
caso è corrisposta una somma pari a tre annualità di ren ita.
"Se il superstite è il marito, la rendita è corrispo ta solo nel caso che la sua attitudine al lavoro sia
permanentemente ridotta a meno di un terzo.
"Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e
pronunziata per colpa di lui o di entrambi i coniugi;
" 2) il 20% a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al
raggiungimento del 18° anno di età, e il 40% se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso
di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Se siano superstiti figli inabili al lvoro
la rendita è corrisposta al figlio inabile finchè dura l'inabilità;
" 3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti
e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
" 4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2) il venti per cento a ciascuno dei fratelli e
sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e condizioni stabilite per i figli.
" La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra
assegnata non può superare l'importo dell'intera ret ibuzione annua. Nel caso che la somma predetta
superi la retribuzione, le singole rendite sono propo zionalmente ridotte entro tale limite. Qualora
una o piu' rendite abbiano in seguito a cessare, le imanenti sono proporzionalmente reintegrate fino
alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi
la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
" Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto unavolta tanto un assegno alla vedova o al vedovo
ancorchè abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del terzo comma del numero 1), o, in mancanza,
ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno
potrà essere corrisposto ad altre persone della famigli del defunto che dimostrino di avere
sostenuto spese particolari in occasione della morte del lavoratore. L'assegno è di lire dodicimila in
caso di sopravvivenza del coniuge senza i figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire
sedicimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli legittimi, naturali, riconosciuti o
riconoscibili, e adottivi, minori dei diciotto anni o inabili al lavoro, oppure in caso di sopravvivenza
ai soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro, e di lire ottomila negli altri casi.
" Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del
defunto che siano orfani di ambedue i genitori, o fgli di genitori inabili al lavoro, gli esposti
regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti le persone a cui gli esposti sono
regolarmente affidati".
Art. 5.
Il IV comma dell'art. 42 della legge indicata nell'art. 1 è così modificato: " In ogni caso il salario
annuo è computato da un minimo di L. 120.000 fino ad un massimo di L. 270.000".
Art. 6.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1949 le rendite per morte e quelle per inabilità permanente liquidate
in forma definita dal 35 al 100% per infortunio sullavoro o malattia professionale, a norma della
legge 24 gennaio 1939, in corso alla data suddetta sono rivalutate sulla base di una retribuzione
annua:
a) di lire centoventimila per i casi di inabilità permanente di grado dal trentacinque al quarantanove
per cento e per i superstiti;
di lire centocinquantamila per i casi di inabilità permanente di grado dal cinquanta al settantanove
per cento;
c) di lire centottantamila per i casi di invalidità permanente di grado dall'ottanta al cento per cento.
Analoghe norme si applicano per le rendite che saranno liquidate dopo la data predetta per gli
infortuni avvenuti e per le malattie professionali verificatesi fino alla data stessa.
Ugualmente dal 1° gennaio 1949 saranno stabiliti i salari medi orari legali da registrare sui libri di
matricola e di paga da assumere come base per la liquidazione dei premi e delle indennità, ai sensi
del primo comma dell'art. 42.
Art. 7.
Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 maggio 1946, con grado di
inabilità permanente in forma definita non superiore al venti per cento, è concesso di richiedere
all'Istituto assicuratore, non prima della scadenza di un quadriennio dalla data di costituzione della
rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale
della ulteriore rendita dovuta, calcolato in base all t belle di cui all'art. 68 della legge indicata
nell'art. 1, aumentato del dieci per cento.
In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si
abbia concorso tra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita
riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dagli articoli 31 e 32 della legge indicata nell'art. 1.
Art. 8.
Le modifiche e integrazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge si applicano ai casi di
infortunio avvenuti dal 1° gennaio 1949 e alle malattie professionali manifestatesi da tale data.
Data dalla Nostra Residenza, addì 15 Ottobre 1949 (1649 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Vincenzo Pedini - Agostino Biordi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI INTERNI
G. Forcellini

- Tabella pag. 40 B.U. n. 1/1949 -