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Rinnovazione Delle Ipoteche Dotali Od A Garanzia Di Crediti Dotali


Published: 1949-11-29
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983975/rinnovazione-delle-ipoteche-dotali-od-a-garanzia-di-crediti-dotali.html

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N. 53.
Legge sulla rinnovazione delle ipoteche dotali od a garanzia di crediti dotali.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta delli 29 novembre 1949:
Art. 1.
L'articolo 2 della legge 24 novembre 1887 sulla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie è abrogato.
Art. 2.
Il Conservatore delle ipoteche deve procedere d'ufficio, sotto pena dei danni, alla rinnovazione delle
ipoteche dotali od a garanzia di crediti dotali.
Art. 3.
L'ipoteca dotale o a garanzia di credito dotale perde il suo effetto dopo un anno dalla morte della
donna in favore della quale è stata rinnovata.
Art. 4.
Le rinnovazioni delle ipoteche della specie sopraindicata ed i documenti necessari per eseguirle
sono esenti da qualsiasi tassa, compresa quella di bollo, e da emolumenti.
Art. 5.
Disposizione transitoria.
Entro l'anno 1950 le ipoteche dotali od a garanzia di crediti dotali inscritte fino al 31 dicembre 1900
potranno essere rinnovate dalle parti interessate, quelle di data successiva dovranno essere rinnovate
dal Conservatore delle ipoteche.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 1° dicembre 1949 (1649 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Vincenzo Pedini - Agostino Biordi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini