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Sulla Bonifica Agraria


Published: 1950-01-10
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983974/sulla-bonifica-agraria.html

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N. 2.
Legge transitoria sulla bonifica agraria.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
sua tornata delli 10 gennaio 1950.
Art. 1.
I proprietari di terreni suscettibili, a giudizio della Commissione Agraria, delle migliorie
contemplate dalla legge 29 ottobre 1946, n. 57, dovranno eseguirle entro la primavera del corrente
anno assumendo mano d'opera per il tramite dell'Ufficio Governativo di collocamento.
Il limite massimo della spesa per tali migliorie è, per ciascun fondo, di lire duemila per ogni
tornatura di terreno di cui esso è composto.
Art. 2.
La Commissione Agraria, sentiti i proprietari e compiuti i necessari sopraluoghi, determinerà le
opere da eseguire e ne darà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata fissando i
termini per la esecuzione.
Art. 3.
Per le opere di miglioria ordinate dalla Commissione Agraria sarà corrisposto il contributo
governativo stabilito dalla legge 29 ottobre 1946, deducendo da esso le eventuali spese per
sopralluoghi.
Art. 4.
In caso di inadempienza agli ordini della Commissione questa potrà far compiere le opere d'ufficio.
In tal caso, ultimati i lavori, l'importo della spesa sarà comunicato al proprietario col l'ingiunzione
di pagare entro trenta giorni; in mancanza di pagamento la riscossione sarà affidata all'Esattoria
Governativa la quale procederà nelle forme e coi priv legi stabiliti per la riscossione delle imposte.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 gennaio 1950 (1649 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Vincenzo Pedini - Agostino Biordi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini