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Regola Il Privilegio Sugli Autoveicoli Ed Istituisce Il Pubblico Registro Automobilistico


Published: 1950-01-31
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983973/regola-il-privilegio-sugli-autoveicoli-ed-istituisce-il-pubblico-registro-automobilistico.html

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N. 8.
Legge che regola il privilegio sugli autoveicoli ed istituisce il pubblico registro automobilistico.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale
nella seduta del 31 gennaio 1950:
Art. 1.
A favore del venditore di autoveicoli, quando vengano dempite le formalità di cui alle disposizioni
che seguono, spetta un privilegio legale, per il prezzo o per quella parte di prezzo che sia stato
pattuito e che non sia stato corrisposto all'atto della vendita e per i relativi accessori, specificati nel
contratto.
Lo stesso privilegio spetta, osservate le medesime formalità, a chi abbia, nell'interesse del
compratore, corrisposto la totalità o parte del prezzo dell'autoveicolo.
All'infuori dei casi di privilegio legale l'autoveicolo può formare oggetto di privilegio
convenzionale concesso dal debitore a garanzia di qualsiasi altro creditore.
Il titolo che dà luogo al privilegio legale o convezionale deve risultare da atto scritto, debitamente
registrato a norma dell'art. 12.
Il privilegio ha durata non superiore a cinque anni e può, col consenso delle parti, essere rinnovato
prima della scadenza per un ulteriore periodo non superiore ad un quinquennio, con effetto
dall'originaria data di iscrizione.
Il privilegio, debitamente iscritto, segue il veicolo presso ciascun proprietario e possessore
successivo, fino alla estinzione del credito che garantisce.
L'iscrizione del privilegio non può essere chiesta trascorso un anno dalla data dell'atto che vi dà
luogo.
Art. 2.
Se l'autoveicolo soggetto a privilegio legale o convenzionale sia stato distrutto o deteriorato o
soggetto ad altro evento che dia luogo a pagamento di indennità, le somme dovute sono vincolate al
pagamento dei crediti garantiti dai privilegi iscritti nel pubblico registro.
Il pagamento delle somme o indennità sopra indicate non libera il debitore se non sia stato richiesto
ed ottenuto il consenso dei creditori privilegiati.
In caso di dissenso tra proprietario e creditori privilegiati, il debitore depositerà la somma in un
istituto di credito indicato dal Tribunale Commissariale, il quale deciderà sulle eventuali relative
controversie.
Art. 3.
Colui a cui favore sia costituito privilegio legale o convenzionale ha l'obbligo di assicurare il
debitore, per i casi di responsabilità civile verso i terzi derivante da danni prodotti dall'autoveicolo,
per una somma non inferiore a quella del credito vincolato a privilegio e per un tempo uguale alla
durata del vincolo medesimo.
Il creditore privilegiato ha diritto di rivalersi sul debitore delle spese dell'assicurazione di cui al
presente articolo.
In mancanza di assicurazione, ai creditori di somme eventualmente dovute per danni causati
dall'autoveicolo non sono opponibili i privilegi.
Art. 4.
I privilegi di cui all'art. 1 sono preferiti ad ogni altro privilegio generale e speciale fatta eccezione di
quelli previsti dall'art. 17 della legge ipotecaria 16 marzo 1854.
Se esistono piu' privilegi il grado è determinato dalla data di iscrizione sul pubblico registro
automobilistico.
Se uno stesso atto dia luogo ad un credito privilegiato a favore del venditore dell'autoveicolo per la
parte del prezzo pattuito e che non sia stata corrisposta al momento della vendita e ad altro credito
privilegiato a favore di chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto parte del prezzo al
venditore, entrambi i crediti vengono collocati nello stesso grado e concorrono tra loro in
proporzione del rispettivo ammontare, qualora la domanda di iscrizione sia stata proposta
congiuntamente dai creditori e non risulti patto in co trario.
Art. 5.
Se a rappresentazione del credito privilegiato, debitamente iscritto nel pubblico registro, il debitore
rilascia a favore del creditore una o piu' cambiali, queste potranno contenere il riferimento alla
presente legge e la dichiarazione che il credito è garantito su di un autoveicolo, con la indicazione
della data, del volume e del foglio in cui l'iscrizione è seguita.
La girata delle cambiali conformi al comma precedente produce il trasferimento del privilegio
sull'autoveicolo a favore del giratario.
Art. 6.
I trasferimenti di proprietà e i vincoli di privilegio costituiti sull'autoveicolo, se non siano stati
registrati nel pubblico registro automobilistico a tenore della presente legge non hanno efficacia di
fronte ai terzi, i quali abbiano acquistato la proprietà o altri diritti sull'autoveicolo e li abbiano fatti
debitamente iscrivere nel pubblico registro medesimo, quando la iscrizione sia richiesta dalla legge.
Se il titolo del credito privilegiato è all'ordine, la girata di esso produce anche il trasferimento del
privilegio.
L'iscrizione del titolo e l'annotazione della girata nel pubblico registro automobilistico fanno piena
fede di fronte ai terzi per stabilire la data della costituzione e del trasferimento del privilegio.
Art. 7.
Il compratore decade dal beneficio del termine se, senza il consenso del venditore o di chi, nel di lui
interesse, abbia corrisposto al venditore la totalità o parte del prezzo dell'autoveicolo su cui esist
privilegio, debitamente iscritto a loro favore, alien l'intero autoveicolo o parti di esso, ovvero, in
qualunque modo, diminuisca la garanzia a favore del venditore o del sovventore del prezzo.
Se il compratore non soddisfaccia le sue obbligazioni, colui che è garantito da privilegio può
chiedere, con la normale procedura, il sequestro dell'autoveicolo presso il debitore o presso
qualsiasi terzo detentore.
Art. 8.
Il possessore o il detentore che distrugga, guasti, deteriori l'autoveicolo oggetto del privilegio legale
o convenzionale debitamente iscritto, ovvero lo occulti, o, comunque, lo sottragga alla garanzia del
creditore è punito, anche se sia proprietario dell'autoveicolo stesso, con la prigionia fino a sei mesi e
con la multa fino a lire 5.000.
Alla stessa pena soggiace il proprietario, il posses ore o il detentore che abbia consentito la
distruzione, il guasto, l'occultamento o la sottrazione.
Alle altre persone che partecipino al fatto, si applicano le pene suindicate, secondo le norme
stabilite dal Codice Penale per il caso di concorso di piu' persone in uno stesso reato.
Per i reati previsti nel presente articolo si procede soltanto a querela di parte.
Art. 9.
Presso la Conservatoria delle ipoteche è istituito il pubblico registro automobilistico, il quale si
compone: 1) del registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili; 2) del
registro per i motocicli e le motocarrozzette; 3) del registro per le trattrici agricole.
I rimorchi sono iscritti nel registro di cui al n. 1 in apposito volume, con fogli aventi numerazione
progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicol
ad essi assimilabili.
Ogni veicolo è iscritto nel foglio del pubblico registro che porta il numero progressivo corrisponde
a quello della licenza di circolazione di cui l'autoveicolo è fornito.
Le trattrici agricole sono iscritte secondo l'ordine col quale vengono presentate le denuncie e le
domande per la loro iscrizione.
Qualora sui registri occorra togliere, variare od aggiungere qualche parola, le parole che si vogliono
togliere o variare devono essere interlineate in modo che si possano sempre leggere e le variazioni
ed aggiunte devono essere scritte per postilla, datta e sottoscritta dal Conservatore.
Chiunque ne faccia richiesta ha diritto di ottenere copia delle iscrizioni e delle annotazioni
contenute nel pubblico registro o il certificato che non ve ne è alcuna.
Art. 10.
Nei pubblici registri di cui all'articolo precedent devono essere iscritte le seguenti indicazioni:
a) il numero della licenza o autorizzazione di circolazione (per i registri 1) e 2) e la data del suo
rilascio;
b) la data di iscrizione nel pubblico registro;
c) le caratteristiche di fabbricazione dell'autoveicolo;
d) la data del certificato d'origine, rilasciato in carta libera dalla fabbrica produttrice (obbligatorio
per gli autoveicoli di fabbricazione posteriore all'entrata in vigore della presente legge);
e) il cognome, nome, paternità e residenza del proprietario o dei proprietari;
f) il titolo in base al quale viene chiesta la iscrzione della proprietà, titolo che può essere sostituito,
nel caso di vendita seguita verbalmente, da una dichiarazione, autenticata, del venditore, da cui
risulti la data di acquisto ed il prezzo dell'autoveicolo;
g) la data e le indicazioni relative ad ogni atto di successivo trasferimento della proprietà
dell'autoveicolo;
h) la data dell'atto da cui sorgono gli eventuali privilegi sull'autoveicolo, l'ammontare del credito
privilegiato, la sua scadenza, gli interessi che produce, la persona o l'ente a cui favore i privilegi
sono costituiti, la residenza della persona stessa la sede dell'ente.
Art. 11.
La iscrizione dei privilegi si effettua con la esibiz one del titolo costitutivo del privilegio, o in
originale o in copia autentica, e di due note, una delle quali può essere stesa in calce al titolo stesso.
Deve essere contemporaneamente esibita la licenza di circolazione.
Le note, scritte su carte bollata da lire 25, devono contenere:
1) il cognome, il nome, la paternità e la residenza del creditore e del debitore;
2) la data dell'atto di vendita ovvero la data dell'atto costitutivo del privilegio convenzionale con gli
estremi della registrazione;
3) l'ammontare della somma dovuta;
4) gli interessi che il credito produce;
5) il tempo in cui le rate o la totalità del credito si rendono esigibili;
6) il numero della licenza o autorizzazione di circolazione dell'autoveicolo, ad eccezione delle
trattrici agricole, la descrizione di questo, specificando la fabbrica, la potenza del motore, ed il
numero da cui è distinto, il numero del telaio, la specie della carrozzeria, se l'autoveicolo ne è
provvisorio, o la dichiarazione che ne è sprovvisto.
Il giratario, il concessionario, la persona surrogata o il creditore che ha in pegno il credito
sull'autoveicolo, garantito a sua volta da privilegio, ià iscritto sul pubblico registro, possono far
annotare sul registro e sulla licenza di circolazione, a lato della relativa iscrizione o annotazione, la
girata, la cessione, la surrogazione e la costituzione di pegno avvenuta.
Art. 12.
Il titolo da presentare per ottenere l'annotazione di proprietà o il suo trasferimento deve essere
scritto su carta bollata e registrato, ove si tratti di autoveicolo nuovo di fabbrica e di titolo rilasciato
dalla fabbrica stessa, con il fisso di lire 500, ed ove si tratti di ulteriore passaggio di proprietà, anche
verbale, con le tasse stabilite dall'allegato A.
Gli atti costitutivi dei diritti di privilegio sugli autoveicoli devono essere scritti su carta bollata e
registrati con l'applicazione della tassa di lire una per ogni cento lire di credito privilegiato.
Nel caso in cui si tratti di autoveicolo provenient dall'Italia dovrà essere prodotta copia delle
iscrizioni e delle annotazioni esistenti nel pubblico registro dell'Automobile Club d'Italia della
provincia di provenienza e tali iscrizioni e annotazioni saranno, ad ogni effetto di legge, riportate
sul pubblico registro automobilistico.
Gli atti compilati all'estero e presentati per l'iscr zione devono essere legalizzati.
Art. 13.
Sulla licenza di circolazione sono riportate, al momento dell'iscrizione nel pubblico registro
automobilistico, le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed è altresì annotato il prezzo di acquisto
dell'autoveicolo.
Le successive iscrizioni e annotazioni sul pubblico registro automobilistico sono pure riportate sulla
licenza di circolazione.
Della relativa iscrizione è fatta menzione nel corrispondente foglio del pubblico registro con la
formula "fatto annotamento sulla licenza di circolazione".
Per le trattici agricole dovrà essere rilasciato l'estratto del foglio di iscrizione nel quale saranno
riportati i dati trascritti nel pubblico registro automobilistico e l'avvenuta iscrizione di proprietà.
Art. 14.
Per ottenere la rinnovazione del privilegio si presentano due note conformi a quelle dell'iscrizione,
contenenti la dichiarazione che si intende di rinnovare l'originaria iscrizione, accompagnate dall'atto
da cui risulti il consenso del debitore.
L'atto che dà luogo alla rinnovazione del privilegio sarà registrato col fisso di lire cinquanta.
Art. 15.
Il Conservatore, dopo aver eseguito la iscrizione o la rinnovazione del privilegio, restituisce al
richiedente una delle note, nella quale certifica l'avvenuta iscrizione o rinnovazione.
Art. 16.
Quando ha luogo il pagamento dell'ultima rata del pr zzo dovuto al venditore o del credito del
sovventore, deve essere rilasciata al debitore liberato una quietanza definitiva a saldo, nella quale
sia contenuta l'esplicita dichiarazione del consenso alla cancellazione dei vincoli di privilegio
iscritti sul pubblico registro automobilistico con autorizzazione di effettuare le formalità liberatorie.
Tale atto, scritto su carta da bollo e autenticato, deve essere registrato col pagamento di una tassa
corrispondente all'ammontare della tassa di bollo di quietanza ordinaria dell'intero importo.
Le stesse norme si applicano nel caso di estinzione di un'obbligazione garantita da privilegio
convenzionale sull'autoveicolo iscritto nel pubblico registro automobilistico.
Art. 17.
La cancellazione dei vincoli di privilegio legale o c nvenzionale, consentita dalle parti interessate,
viene eseguita su presentazione dell'atto di quietanza di cui all'articolo precedente o di altro atto
autentico portante il consenso del creditore.
La cancellazione è eseguita altresì quando venga ordinata giudizialmente con sentenza o
provvedimento passati in giudicato.
Anche nel caso di cancellazione parziale chi la richiede è tenuto a presentare il titolo che l'autorizza.
La cancellazione di una iscrizione e la rettifica di essa si eseguiscono in margine all'iscrizione
medesima, con l'indicazione del titolo e della data in cui la formalità si compie.
Art. 18.
Per ogni iscrizione o annotamento sul pubblico registro e per ogni copia o dichiarazione o visione
relativa a tale registro sarà versato il diritto fisso di lire 100 a mezzo di marca da bollo.
Art. 19.
Disposizioni transitorie.
La iscrizione degli autoveicoli già forniti di regolare licenza e permesso di circolazione avverrà
d'ufficio. Per altro gli interessati hanno obbligo di pagare la tassa di cui all'art. 18 e di fornire tutti i
dati che dalla Conservatoria saranno richiesti, e, in mancanza, potranno essere assoggettati al ritiro
della licenza di circolazione fino a che non avranno adempiuto a detto obbligo.
La Cancelleria del Tribunale Commissariale trasmetterà d'ufficio alla Conservatoria copia autentica
degli atti coi quali sono stati iscritti privilegi su autoveicoli, con l'indicazione della data in cui
l'iscrizione è avvenuta, per la iscrizione dei privilegi stessi sul pubblico registro automobilistico.
Art. 20.
L'entrata in vigore della presente legge verrà fissata con successivo Decreto Reggenziale.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 1° marzo 1950 (1649 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Vincenzo Pedini - Agostino Biordi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini

Tabella A

A)Motocicli e trattori agricoliL. 250
Motocarrozzette " 750
B)Automobili di potenza
a) fino a 8 C.V. ...... L. 1.250
b) da oltre 8 fino a 12 C.V. .. " 2.500
c) " 12 " 20 C.V. " 3.250
d) " 20 " 30 C.V. " 5.000
e) " 30 " 40 C.V. " 7.500
f) oltre 40 C.V. .... " 10.000
C)Autoveicoli industriali di portata
a) fino a 7 Q. .. L. 2.500
b) da oltre 7 fino a 15 Q. " 6.250
c) " 15 " 30 Q. " 7.500
d) " 30 " 45 Q. " 10.000
e) " 45 " 60 Q. " 12.500
f) " 60 " 80 Q. " 15.000
g) oltre 80 Q.. " 20.000
D)Rimorchi di portata
a) fino a 20 Q. ... L. 5.000
b) da oltre 20 fino a 50 Q " 8.500
c) oltre 50 Q. ... " 12.500
N.B. - Qualora il trasferimento si avvenuto in Italia ed ivi sia stata pagata la relativa tassa non si
farà luogo al pagamento della suindicata tassa.