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Istituisce Un Sistema Di Sicurezza Sociale Nella Repubblica Di San Marino


Published: 1950-03-09
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983971/istituisce-un-sistema-di-sicurezza-sociale-nella-repubblica-di-san-marino.html

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N. 10
Legge che istituisce un sistema di sicurezza sociale nella Repubblica di San Marino.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta del 9 marzo 1950:
TITOLO I.
Art. 1.
E' istituito un sistema di Sicurezza sociale che contempla l'assistenza sanitaria per tutti i cittadini e
la previdenza per tutti i lavoratori. Esso trae ispirazione dai principi statutari della Repubblica e
dalle nuove esigenze della vita civile.
Art. 2.
Assistenza sanitaria per i cittadini.
L'assistenza sanitaria è estesa a tutti i cittadini, con le modalità e i limiti che verranno fissati nel
regolamento, purchè sussista una alterazione dello stat di salute che comporti la impossibilità di
svolgere le consuete attività, ovvero nei casi di parto e di aborto.
Art. 3.
L'assistenza sanitaria consiste:
a) negli accertamenti diagnostici;
b) nelle cure mediche ordinarie e specialistiche;
c) nelle cure mediche e chirurgiche;
d) nei ricoveri in luogo di cura (compresi i manicomi e i sanatori);
e) nella fornitura dei medicinali.
La fornitura dei medicinali è concessa dietro pagamento di una proporzionale sul prezzo relativo
fissata dal regolamento.
Il regolamento stabilirà le esclusioni da alcune forme di prestazione per coloro che godano un
reddito superiore a certi limiti e per i relativi famigliari, e sancirà altresì l'esclusione dal pagamento
della sopradetta proporzionale sia per gli indigenti, sia per coloro che abbiano un reddito inferiore a
determinati limiti.
Art. 4.
Finanziamento.
Alle spese per l'assistenza sanitaria si provvede:
a) con un contributo annuo da stabilirsi per ogni triennio o periodo diverso stabilito dal
regolamento, da corrispondersi da tutte quelle persone che godano di un reddito autonomo superiore
ad un determinato limite;
b) con il concorso dello Stato per la parte non coperta dai contributi di cui al precedente capoverso.
Tutti i contributi saranno riscossi a mezzo di ruoli.
TITOLI II.
Art. 5.
Previdenza sociale per i lavoratori.
Soggetto.
Hanno diritto di usufruire delle varie forme di previdenza di cui allo art. 6, purchè abbiano compiuti
i quattordici annidi età, le seguenti persone:
a) lavoratori dipendenti da terzi, esclusi i dipendti statali;
b) i lavoratori a domicilio;
c) i coloni, gli affittuari e i coltivatori diretti.
Con successivi provvedimenti le singole forme di previdenza contemplate dalla presente legge
potranno essere estese ad altre categorie di lavoratori.
Art. 6.
Oggetto della previdenza sociale.
Con il sistema di previdenza sociale si provvede:
a) ad erogare una indennità giornaliera in caso di inabilità temporanea al lavoro derivante da
infortunio professionale, malattia, gravidanza e pur erio;
b) ad erogare una inabilità giornaliera in caso di disoccupazione temporanea e involontaria;
c) a concedere rendite in caso di invalidità permanente dovuta a cause professionali o comuni;
d) a concedere rendite ai famigliari dei lavoratori in caso di morte per causa professionale o
comune, e a concedere negli stessi casi assegni funerari;
e) a concedere pensioni di vecchiaia per coloro che, ad una determinata età, si ritirano dal lavoro.
Le prestazioni di cui alle lettere a) e b) sono concesse ai soli lavoratori dipendenti di cui alla lettera
a) dell'art. 5.
Art. 7.
Retribuzioni e redditi.
Ai fini delle prestazioni e dei contributi previdenziali per i lavoratori di cui alla lettera a) dell'art. 5,
verranno compilate apposite tabelle di retribuzione giornaliera, distinte per ramo di attività
economica e per categorie; per i lavoratori di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo verranno
invece stabilite tabelle in base ai redditi annui di ciascuna categoria, tenendo conto del luogo di
residenza.
Le tabelle delle retribuzioni e dei redditi verranno compilate, all'inizio di ogni anno, in base agli
effettivi salari o redditi medi goduti dalle varie categorie nel mese di dicembre dell'anno precedente.
Le variazioni delle predette tabelle saranno operative anche nei confronti delle indennità, pensioni o
rendite in corso di godimento all'inizio dell'anno.
Art. 8.
Vita lavorativa.
Agli effetti delle prestazioni previdenziali, la vita lavorativa si inizia col versamento del primo
contributo giornaliero o coll'inizio dell'anno per cui risulta versato il primo contributo annuo.
Si considera compiuto un anno di vita lavorativa qundo risultino versati o dovuti trecento
contributi giornalieri, ovvero un contributo annuo.
Per i lavoratori di cui alla lettera a) dell'art. 5 i periodi di inabilità temporanea o di disoccupazione
involontaria, si considerano come coperti di contributi, secondo le norme che verranno stabilite nel
regolamento.
Art. 9.
Prestazioni per l'inabilità temporanea.
Sussiste il diritto all'indennità giornaliera quando il lavoratore abbia compiuto tre mesi di vita
lavorativa nel semestre precedente l'inabilità.
Tale condizione non è richiesta nei casi di inabilità dovuta ad infortunio professionale. In caso di
parto il periodo di vita lavorativa deve essere compiuto nove mesi prima dell'evento stesso.
L'indennità giornaliera è pari al 70% della retribuzione corrisposta per la categoria a cui ha
appartenuto in precedenza il lavoratore nell'ultimo ese e viene corrisposta anche nei giorni festivi.
L'indennità giornaliera è ridotta alla metà quando il lavoratore venga ricoverato in casa di cura.
L'indennità è corrisposta a partire dal quarto giorno di inabilità, e per un massimo di novanta giorni.
Nei casi di inabilità da causa professionale o da tubercolosi, l'indennità viene corrisposta fino al
ripristino della capacità lavorativa, ovvero sino al momento in cui l'assistito viene riconosciuto
invalido permanente.
Nei casi di parto l'indennità viene corrisposta per le sei settimane che precedono l'evento e le sei
settimane che lo seguono.
Art. 10.
Prestazioni per la disoccupazione involontaria.
Sussiste il diritto alla indennità giornaliera quando il lavoratore abbia compiuto un anno di vita
lavorativa nel biennio precedente il periodo di disoccupazione.
L'indennità stabilita è pari al 40% della retribuzione della categoria alla quale ha appartenuto in
prevalenza il lavoratore nell'ultimo mese, e viene corrisposta anche nei giorni festivi.
L'indennità viene corrisposta a partire dall'undices mo giorno di disoccupazione e per un massimo
di novanta giorni.

Art. 11.
Prestazioni per l'invalidità permanente.
Il diritto alla rendita sussiste qualora la capacità di lavoro risulti ridotta in misura superiore al 20%
se l'invalidità è dovuta a cause professionali, ovvero al 66% se l'invalidità è dovuta a causa comune.
Nel secondo caso devono risultare compiuti almeno due anni di vita lavorativa nei quattro anni
precedenti la invalidità; tali periodi possono essere prolungati in sede regolamentare per coloro che
abbiano superato la età di anni sessanta.
La rendita annua in casi di invalidità totale è pari al 60° della retribuzione o del reddito della
categoria a cui ha appartenuto in prevalenza il lavoratore nell'ultimo anno di vita lavorativa, ed è
ragguagliata per i lavoratori di cui alla lettera a) dell'art. 5 a 300 giornate lavorative e per gli altri
lavoratori di cui alla lettera a) e b) al reddito annuo.
La rendita, in caso di invalidità parziale, è pari ad una aliquota della rendita stabilita nel modo che
precede, in relazione al grado di invalidità.
Qualora l'invalido, oltre che aver perduto l'intera capacità lavorativa, abbia necessità di una persona
che l'assista in permanenza, la rendita è elevata al 100% della retribuzione o del reddito.
I criteri per valutare il grado di invalidità verranno stabiliti dal regolamento il quale fisserà anche le
norme per la revisione periodica di tale grado.
La rendita di invalidità non è reversibile.
Art. 12.
Prestazioni in caso di morte.
Il diritto dei superstiti del lavoratore alla rendita di famiglia sussiste quando all'atto della morte
risultino compiuti, nei quattro anni precedenti, almeno due anni di vita lavorativa.
Tale condizione non è richiesta se la morte è dovuta a causa professionale.
La rendita di famiglia è commisurata alle seguenti aliquote della rendita che spetterebbe al
lavoratore in caso di invalidità totale:
50% al coniuge;
20% a ciascun figlio, ovvero il 40% se il figlio è orfano di entrambi i genitori.
In ogni caso la rendita di famiglia non può superar il 90% della rendita di invalidità totale.
Il coniuge ha diritto alla quota di rendita di famiglia solo se non sia separato per sua colpa e se in
seguito non passi a seconde nozze.
Se il coniuge superstite è il marito, dovrà risultare che il deceduto era invalido in misura superiore
al 60%.
I figli hanno diritto alle quote di rendita di famiglia solo se non abbiano superato i diciotto anni di
età, ovvero se siano invalidi al lavoro in misura superiore al 66%.
Ai superstiti del lavoratore, ovvero alle persone ch provvedono alla sepoltura, viene erogato un
assegno funerario di lire diecimila, purchè all'atto del decesso, se questo non è dovuto a cause
professionali, siano stati compiuti almeno tre mesi di vita lavorativa nei sei mesi precedenti il caso.
Art. 13.
Pensioni di vecchiaia.
Il diritto alla pensione di vecchiaia sussiste quando il lavoratore si trovi in queste condizioni:
a) si sia definitivamente ritirato dal lavoro;
b) abbia compiuto i settant'anni di età
c) abbia raggiunto almeno dieci anni di vita lavorativa.
In progresso di tempo il limite di età per il diritto alla pensione potrà venire ridotto.
La misura della pensione annua è pari alle seguenti aliquote della retribuzione, ragguagliata a 300
giornate lavorative, o del reddito annuo della categoria a cui ha appartenuto in prevalenza il
lavoratore negli ultimi tre anni di vita lavorativa:
40% con meno di vent'anni di vita lavorativa;
50% da venti a ventinove anni compiuti di vita lavorativa;
60% con trenta anni e piu' di vita lavorativa.
La pensione di vecchiaia non è reversibile.
Il lavoratore che si ritiri dal lavoro senza aver raggiunto i termini per avere diritto alla rendita di
invalidità e alla pensione di vecchiaia, può continuare volontariamente a versare le contribuzioni
relative a quest'ultima prestazione, sino al compimento dei requisiti mancanti per ottenerla.
Art. 14.
Finanziamento.
Alle prestazioni di carattere previdenziale si provvede:
a) con i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro;
b) con il concorso dello Stato.
I contributi verranno stabiliti in misura percentuale delle retribuzioni e dei redditi.
Tale misura percentuale sarà unica per i lavoratori di tutte le categorie e sarà determinata per ogni
triennio in modo da coprire, insieme col concorso dello Stato, le spese di tale periodo e da
permettere la formazione di un fondo di riserva per i rischi eventuali.
Per i lavoratori di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5 il regolamento potrà fissare norme particolari
perchè una parte dei contributi previdenziali sia corrisposta rispettivamente da chi commissiona il
lavoro, ovvero dal proprietario del terreno concesso a colonia o in affitto.
Il concorso dello Stato verrà pure stabilito per ogni triennio e sarà distinto per le varie forme di
assicurazione e di assistenza.
Art. 15.
Sistema di riscossione dei contributi.
Per i lavoratori di cui alla lettera a) dell'art. 5 i contributi saranno riscossi con elenchi mensili
nominativi dei salari corrisposti da ciascun datore di lavoro.
Per i lavoratori di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5 i contributi saranno riscossi in base alla
compilazione di appositi ruoli.
Il regolamento stabilirà le necessarie norme di dettaglio.
TITOLO III.
Art. 16.
Assistenza agli indigenti.
Alle persone che si trovino prive di mezzi di sussistenza, che non siano in grado di lavorare e che
non godano di prestazioni previdenziali, potranno essere accordati sussidi giornalieri proporzionali
alle esigenze.
La entità di tali sussidi e le modalità della loro er gazione verranno stabilite anno per anno dalla
commissione di cui al titolo quarto.
Art. 17.
Assistenza scolastica.
Oltre alle prestazioni previste dalla presente legge saranno corrisposte a carico dello Stato:
l'assistenza alla prima infanzia, mediante la creazione di giardini d'infanzia o il concorso agli asili
infantili attualmente esistenti; il mantenimento della colonia marina; la somministrazione della
refezione scolastica, dei libri e quaderni ai bambini poveri.
TITOLO IV.
Art. 18.
Organi della Sicurezza sociale.
Commissione Governativa.
E' istituita una Commissione Governativa per la Sicurezza sociale presieduta da un Segretario di
Stato e composta di altri otto membri, cinque nominati dal Consiglio Grande e Generale della
Repubblica, uno designato dalla Confederazione Sammarinese del Lavoro, uno dalla Unione
sammarinese Industriali ed Artigiani, e uno dall'Unione promiscua.
La Commissione adempie alle seguenti funzioni:
a) propone le modifiche alla presente legge;
b) predispone le norme regolamentare in materia di sicurezza sociale;
c) propone le somme da stanziare annualmente nel bilancio dello Stato per l'assistenza e previdenza
sociale;
d) stabilisce le tabelle di retribuzioni e redditi i cui alla presente legge;
e) determina i contributi per l'assistenza e previdnza sociale ai lavoratori, nonchè la ripartizione dei
contributi stessi tra datori di lavoro e lavoratori;
f) stabilisce i criteri con i quali devono essere eogati i sussidi agli indigenti e i fondi per l'assistenza
scolastica;
g) esercita la vigilanza sull'Istituto per la Sicurezza sociale;
h) adempie a tutti gli altri compiti ad essa affidat dalla legge e dai regolamenti.
Le deliberazioni prese dalla Commissione in merito a punti a) ed e) sono rese esecutive con
apposito provvedimento del Consiglio Grande e Generale della Repubblica.
Art. 19.
Istituto per la Sicurezza sociale.
E' costituito un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma,
denominato "Istituto per la Sicurezza sociale" che ha il fine di attuare, nei limiti della sua
competenza, le norme legislative e regolamentari relativ al sistema di sicurezza sociale. A tale
scopo l'Istituto predetto provvede a riscuotere i contributi ed i concorsi statali relativi alla sicurezza
sociale, a gestire la assistenza sanitaria, ad erogare le prestazioni previdenziali e assistenziali, ad
amministrare i beni e i fondi di riserva.
Art. 20.
L'Istituto è sottoposto alla vigilanza della Commissione Governativa.
Art. 21.
Sono organi dell'Istituto: il Consiglio di amministrazione, il Direttore, il Collegio dei Sindaci.
Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, proposti dalla Commissione
Governativa e nominati dal Consiglio Grande e Generale per tre anni.
Art. 22.
Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno u Presidente che ha la legale rappresentanza
dell'Istituto.
Art. 23
Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio dell'Istituto, sui criteri generali relativi
all'organizzazione del medesimo, sull'impiego dei fondi, sulla costituzione di uffici, ambulatori ecc.
e su tutta la gestione dell'Istituto.
Art. 24.
Il Direttore è proposto dal Consiglio di amministrazione e nominato dalla Commissione
Governativa.
Esso è a capo dei servizi dell'Istituto ed ha tuttii poteri necessari per l'amministrazione dell'Istituto,
salvo quelli di competenza del Consiglio di amministrazione.
Il Direttore provvede anche a presentare al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale il
bilancio consuntivo annuale dell'Istituto accompagnato da una sua relazione sull'andamento della
gestione.
Art. 25.
Il Collegio sindacale è composto di tre membri, nominati per un triennio dal Consiglio Grande e
Generale.
Il Collegio sindacale rivede e controlla le scritture contabili, fa ispezioni e riscontri di cassa, rivede i
bilanci consuntivi, riferendone al Consiglio di amministrazione.
Art. 26.
L'Istituto ha facoltà di fare eseguire da propri funzionari ispezioni presso le aziende per accertare
l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materi di previdenza sociale dei lavoratori.
TITOLO V.
Art. 27.
Ricorsi e controversie.
Contro i provvedimenti dell'Istituto di Sicurezza sociale inerenti alla concessione di prestazioni ed
in genere all'attuazione delle altre disposizioni previste nella presente legge e successive norme, è
ammesso il ricorso, in via amministrativa, al Consiglio di amministrazione dell'Istituto entro giorni
quindici dalla comunicazione del provvedimento impugnato. Il Consiglio di amministrazione deve
pronunciarsi sul ricorso entro i successivi trenta giorni.
Contro la decisione del Consiglio di amministrazione l'interessato ha facoltà di ricorrere alla
Commissione Governativa e, in ultima istanza, al Magistrato del Lavoro.
Art. 28.
Sanzioni.
Le persone tenute al pagamento dei contributi, di cui al titolo primo e secondo della presente legge,
che non provvedano al versamento dei contributi nei termini fissati dal regolamento, dovranno
corrispondere, in aggiunta ai contributi stessi, una somma pari all'importo dei contributi non versati.
I datori di lavoro sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei
lavoratori e pertanto, in caso di inadempienza, la somma aggiuntiva di cui al comma precedente è a
loro totale carico.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri attifraudolenti al fine di evadere dagli oneri
contributivi, ovvero di procurare indebitamente a sè ed agli altri prestazioni contemplate nella
presente legge, è punito con una multa da lire mille a lire diecimila, salvo che il fatto costituisca
reato piu' grave.
Art. 29.
Applicazione della legge agli stranieri.
La sicurezza sociale accordata dalla presente legge si estende, tenuto conto degli accordi particolari
cogli altri stati e delle reciprocità, anche agli stranieri che lavorino o siano comunque occupati nel
territorio della Repubblica.
Art. 30.
Protezione alle pensioni, assegni, indennità.
Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza della presente legge non sono cedibili, nè
sequestrabili, nè pignorabili se non nei casi eccezionali specificati nel regolamento.
Art. 31.
Esenzione dalle tasse di bollo e termini di prescrizione.
Il regolamento indicherà gli atti esenti dalle tasse di bollo e i termini di prescrizione.
Art. 32.
Norma transitoria.
Le indennità e le pensioni o rendite liquidate in base alle norme vigenti all'atto dell'entrata in vigore
della presente legge, per eventi contemplati nel titolo secondo, resteranno immutate anche nel caso
che risultassero superiori alle prestazioni previst nel predetto titolo secondo.
Art. 33.
Regolamento.
La Commissione Governativa presenterà al Consiglio Grande e Generale il regolamento per
l'attuazione della presente legge.
Art. 34.
Entrata in vigore della legge.
La presente legge entrerà in vigore non oltre i due mesi successivi a quello in cui sarà emanato il
regolamento.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 marzo 1950 (1649 d.F.R.)
I CAPITANI REGGENTI
Vincenzo Pedini - Agostino Biordi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini