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Alle Tasse Di Macellazione E Al Dazio Sulle Carni


Published: 1950-03-09
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983969/alle-tasse-di-macellazione-e-al-dazio-sulle-carni.html

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N. 12.
Legge relativa alle tasse di macellazione e al dazio sulle carni.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta del 9 marzo 1950:
Art. 1.
Le tasse di macellazione ed il dazio sulle carni, a modifica della legge 26 aprile 1949, si
stabiliscono come segue:
A) Tasse di macellazione:
1. - Bue, manzo o manza, toro, vacca L. 1200
2. - Sopranno (vitellone) " 800
3. - Vitello da latte " 500
4. - Ovino adulto " 250
5. - Ovino da latte " 60
6. - Suino " 500
B) Dazio sulle carni:
1. - Bue L. 2500
2. - Manzo o manza " 2000
3. - Toro o vacca " 1600
4. - Sopranno (vitellone) " 1200
5. - Vitello da latte " 800
6. - Ovino adulto " 300
7. - Ovino da latte " 150
8. - Suino " 800
La carne macellata importata è soggetta al dazio di L. 20 il chilogramma.
Art. 2.
La presente legge entrerà in vigore il 1° aprile 1950.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 marzo 1950 (1649 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Vincenzo Pedini - Agostino Biordi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini