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Sulle Societa 1


Published: 1950-08-29
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983966/sulle-societa--1.html

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N. 23.
Legge che contiene modifiche ed aggiunte alla legge sulle società. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
sua tornata delli 29 agosto 1950.
Art. 1.
Le società inscritte sul pubblico registro di cui all'art. 19 della legge 21 dicembre 1942, n. 45,
devono avere la loro sede, reale ed effettiva, su questo territorio ed ivi svolgere la normale loro
attività.
Art. 2.
Ai libri indicati dall'art. 21 della predetta legge viene aggiunto come obbligatorio il libro giornale.
Art. 3.
L'ultimo capoverso del predetto art. 21 è modificato come segue:
" I libri indicati nel presente articolo e tutti gli altri che la società credesse opportuno di istituire
debbono essere tenuti in conformità della rub. LXXI del libro II degli Statuti e numerati in ciascun
foglio. Prima del loro uso essi debbono essere vidimati dall'Ufficio del Registro con la indicazione,
al principio o alla fine del volume, del numero deifogli onde risultano composti".
Art. 4.
La revoca del riconoscimento giuridico (ai sensi dell'art. 13 della legge 21 dicembre 1942) sarà
applicata quando la società non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1 o comunque non sia in
regola con disposizioni delle leggi vigenti.
Art. 5.
Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge si procederà alla revisione delle società
attualmente iscritte nel pubblico registro. Quelle ch non saranno in regola con le disposizioni della
presente legge verranno cancellate dal detto registo e, ove del caso, sottoposte alla liquidazione
forzata.
Art. 6.
E' vietata la costituzione di società aventi per oggetto una attività commerciale o industriale nonchè
l'esercizio, su questo territorio, di società del genere costituite all'estero senza il preventivo nulla
osta da parte del Congresso di Stato.
Art 7.
La presente legge entra in vigore subito dopo la sua pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 1° settembre 1950 (1649 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Giuseppe Forcellini - Primo Taddei
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI ff.
G. Giacomini

(1) Già separatamente pubblicata in data 1° settembre 1950.