N. 24.
Legge per la difesa della Repubblica. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
sua tornata delli 29 agosto 1950.
Art. 1.
E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista.
Art. 2.
Costituisce reato anche l'apologia del fascismo fatta con qualunque mezzo.
Art. 3.
La costituzione o organizzazione o direzione di associazioni, enti o gruppi, sotto qualsiasi
denominazione, da parte di persone assoggettate al sind cato straordinario costituito con legge 23
ottobre 1944 e condannate nel procedimento relativo, o assoggettate ad epurazione in seguito al
giudizio disposto con legge 16 novembre 1944, fornisce la presunzione che le associazioni, gruppi
od enti, siano costituiti in violazione del divieto di cui all'art. 1.
Art. 4.
I contravventori alla disposizione della presente legge saranno puniti con la prigionia da tre a sei
mesi, e con la multa da L. 5000 a L. 20.000.
Le pene possono essere aumentate di un grado per i promotori o dirigenti.
Art. 5.
La presente legge entra in vigore subito dopo la sua pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 1° settembre 1950 (1649 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Giuseppe Forcellini - Primo Taddei
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI f.f.
G. Giacomini
(1) Già separatamente pubblicata in data 1° settembre 1950.