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Stima Dei Redditi Imponibili Dei Terreni E Dei Fabbricati


Published: 1951-07-16
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983961/stima-dei-redditi-imponibili-dei-terreni-e-dei-fabbricati.html

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LEGGE 16 luglio 1951, n.10.
Legge sulla stima dei redditi imponibili dei terreni e dei fabbricati.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio di Reggenza nella sua
tornata del 16 luglio 1951:
Art. 1.
La stima contemplata dall'art. 1 del decreto 21 febbraio 1949, n. 11, ha per oggetto di stabilire i
redditi imponibili derivanti dai capitali investiti nei terreni e nei fabbricati.
Art. 2.
I redditi imponibili dei capitali investiti nei terreni e nei fabbricati a destinazione ordinaria saranno
stabiliti mediante tariffe d'estimo riferite al 1° gennaio 1950, secondo i prospetti di qualificazione e
di tariffa redatti dai tecnici catastali ed approvati dalla Giunta di stima. Detti prospetti saranno
pubblicati nel Bollettino Ufficiale.
Art. 3.
Le tariffe d'estimo relative ai redditi dei capitali investiti nei terreni esprimeranno, per ettaro e per
ciascuna qualità e classe, il reddito dominicale, il reddito agrario e il reddito di lavoro.
Il reddito dominicale e quella parte del reddito totale del fondo che rimane al proprietario, al netto
delle spese a suo carico per l'esercizio e per la manutenzione e conservazione del capitale fondiario,
escluse le imposte e i contributi, le decime e i censi.
Il reddito agrario è costituto dall'interesse del capitale di esercizio e dal compenso del lavoro
direttivo.
Il reddito di lavoro corrisponde al compenso del lavoro manuale.
Art. 4.
Alla determinazione dei redditi si giungerà attraverso analisi economiche aziendali o con analisi per
unità di superficie o per particella eseguite secondo i dettami dell'arte estimale.
Per la determinazione del reddito dominicale sarà considerata la produzione lorda vendibile del
fondo, dalla quale saranno detratte:
a) le spese per i materiali occorrenti per le coltivaz oni;
b) le spese per noleggi di macchine e attrezzi;
c) le spese annue medie di manutenzione e di conservazione del capitale scorte vive e morte;
d) il compenso al lavoro manuale;
e) il compenso al lavoro direttivo, di sorveglianza e di amministrazione;
f) l'interesse sul capitale scorte e sul capitale circolante:
g) le spese di manutenzione del capitale fondiario e le quote di ammortamento delle parti di questo
che debbono essere periodicamente rinnovate:
h) le spese generali.
Art. 5.
Il reddito agrario comprende l'interesse della parte circolante dell'intero capitale d'esercizio,
l'interesse su tutto il capitale scorte vive e scorte morte e il compenso al lavoro direttivo.
Art. 6.
Il reddito di lavoro corrisponde al costo del lavoro manuale che, per ogni singola qualità e classe,
verrà determinato dalla differenza tra i compensi e utili di qualsiasi natura corrisposti ai prestatori
d'opera per l'esercizio dell'azienda e le spese eventualmente a carico dei prestatori stessi, escluse
solo quelle per mano d'opera ausiliaria, e i contribu i di legge e le imposte.
Art. 7.
La rendita imponibile dei capitali investiti nei fabbricati è costituita dalla rendita annua media
ordinaria ritraibile al netto delle spese e delle perdite eventuali, escluse le imposte, i contributi e i
censi.
Art. 8.
Ai fini estimali i fabbricati vengono suddivisi in:
a) fabbricati a destinazione ordinaria (abitazioni rdinarie, studi e uffici, fabbricati per collettività,
negozi, magazzini, stalle, rimesse ecc.);
b) fabbricati a destinazione speciale (opifici, alberghi, teatri, ecc.).
La rendita imponibile per i fabbricati ordinari sarà stabilita mediante tariffe d'estimo.
La rendita imponibile dei fabbricati a destinazione sp ciale sarà determinata con accertamenti
diretti, tenendo conto, in aggiunta al capitale investito nelle opere murarie, anche degli impianti
stabilmente infissi e della forza motrice propria, connessa col fabbricato.
Art. 9.
Le tariffe d'estimo relative ai fabbricati ordinari esprimeranno la rendita imponibile per unità di
consistenza e per ciascuna categoria e classe.
L'unità di consistenza è stabilita come segue:
a) per le unità immobiliari destinate ad abitazione rdinaria e ad uffici o studi privati e simili: a
vano utile:
b) per le unità immobiliari destinate ad uffici pubblici e ad abitazione di collettività e simili: a metro
cubo;
c) per le unità immobiliari destinate a botteghe, magazzini, laboratori, stalle, rimesse, tettoie e
simili: a metro quadrato.
Art. 10
Agli effetti della determinazione della rendita imponibile dal reddito annuo lordo si detrarranno:
a) le spese annue medie per la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato;
b) la quota di ammortamento;
c) le perdite per insolvenza e per inesigibilità dei fitti;
d) le spese di assicurazione contro gli incendi:
e) le spese per i servizi comuni;
f) le spese di esazione degli affitti e quelle di amministrazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 luglio 1951 (1650 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Alvaro Casali - Romolo Giacomini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
F. Bigi

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.