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Sulle Pubbliche Affissioni 26 Aprile 1949, N 38, Ed Alla Legge Sulle Guide Pubbliche 23 Marzo 1909, Abrogazione Della Legge 19 Febbraio 1946, N 5, Sulla Commissione Dei Pubblici Spettacoli E Della Legge 8 Marzo 1927, N 4, Su


Published: 1951-12-01
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983960/sulle-pubbliche-affissioni-26-aprile-1949%252c-n--38%252c-ed-alla-legge-sulle-guide-pubbliche-23-marzo-1909%252c-abrogazione-della-legge-19-febbraio-1946%252c.html

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LEGGE 1° dicembre 1951, n. 28.
Modifiche alla legge sull'Ente per il Turismo 31 gennaio 1950 n. 9, alla legge sulle pubbliche
affissioni 26 aprile 1949, n. 38, ed alla legge sulle guide pubbliche 23 marzo 1909, abrogazione
della legge 19 febbraio 1946, n. 5, sulla Commissione dei pubblici spettacoli e della legge 8
marzo 1927, n. 4, sul Congresso Teatrale, soppressione della Commissione per lo sport.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
sua tornata del 1° dicembre 1951:
Art. 1.
L'Ente Autonomo Governativo per il Turismo istituito con la legge 31 gennaio 1950, n. 9, assume
da oggi la denominazione di Ente Governativo per il Turismo, Sport e Spettacolo.
Art. 2.
Con effetto da oggi la Commissione di cui alla sopracitata legge è costituita da un presidente e da
sette membri, nominati dal Consiglio Grande e Generale, e da un rappresentante dell'Associazione
degli esercenti alberghi e ristoranti, da un rappresentante dell'Associazione degli industriali,
commercianti e artigiani e da un rappresentante degli uffici viaggi e trasporti.
Art. 3.
A modifica del decreto 28 marzo 1909 sulle guide pubbliche le attribuzioni dell'Ispettore Politico
vengono demandate all'Ente Governativo per il Turismo, Sport e Spettacolo.
Art. 4.
L'art. 5 della legge 26 aprile 1949, n. 38, sulle pubbliche affissioni viene modificato come segue:
"Le tasse ed il canone di cui all'art. 3 saranno riscossi dall'Ente Governativo per il Turismo, Sport e
Spettacolo di cui diventano entrata ordinaria".
Art. 5.
La legge 8 marzo 1927, n. 4, sul Congresso Teatrale e la legge 19 febbraio 1946, n. 5, sulla
Commissione dei Pubblici Spettacoli vengono abrogate. La Commissione Governativa per lo sport
viene abolita.
Le funzioni degli organi di cui ai precedenti capoversi vengono da oggi demandate all'Ente
Governativo per il Turismo, Sport e Spettacolo.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 dicembre 1951 ( 651 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Forcellini - Giovanni Terenzi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini