LEGGE 11 dicembre 1951, n. 24.
Pubblicazione del nuovo catasto. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
sua tornata delli 24 novembre 1951:
Art. 1.
Le mappe, i risultati della delimitazione e delle misure e l'applicazione delle qualità o categorie e
classi alle singole particelle e unità immobiliari saranno pubblicati, a cura dell'Ufficio Tributario e
del Catasto, rendendoli ostensibili ai possessori per la durata di centoventi giorni, con l'assistenza di
incaricato nominato dal Governo.
Contro i risultati delle operazioni catastali i posse sori potranno presentare, durante il periodo di
pubblicazione, reclami sulla intestazione, figura ed estensione e sull'applicazione delle qualità o
categorie e classi per ciascuna particella o unità immobiliare.
I reclami verranno istruiti dall'Ufficio Tributario e del Catasto e trasmessi per la decisione ad una
Commissione Tecnica Censuaria, composta di tre membri nominati dal Consiglio Grande e
Generale, ed assistita da un perito catastale. Le decisioni della Commissione verranno comunicate
dall'Ufficio Tributario e del Catasto ai reclamanti; questi avranno facoltà di appello, entro il termine
di giorni dieci dalla notifica della decisione, alla Giunta di stima. La facoltà di appello spetta anche
all'Ufficio Tributario e del Catasto.
Le decisioni della Giunta di stima sono definitive.
Art. 2.
I possessori o loro delegati non potranno estrarre tipi o copie delle mappe ed estratti delle schede
del partitario, ma potranno richiederli all'assistente, previo pagamento di un diritto di lire venti per
ogni particella per la quale si richiede il tipo od estratto, e previo rimborso della spesa per la carta.
Art. 3.
I reclami dei possessori sull'estensione non saranno presi in considerazione se non quando le
differenze denunciate superino: il 10% per superfici fino a 100 mq.;
la tolleranza precedente fino a 100 mq. e il 5% sulla rimanenza fino a 1.000 mq.;
la tolleranza precedente fino a 1000 mq. e il 2% sulla rimanenza fino a 10.000 mq.;
la tolleranza precedente fino a 10.000 mq. e l'1% sulla rimanenza oltre i 10.000 mq.
Insieme a tali reclami i possessori dovranno versar la somma di lire mille per ettaro o frazione di
ettaro, che sarà rimborsata solo nel caso che il reclamo risulti sussistente.
Art. 4.
I possessori reclamanti dovranno essere invitati ai sopraluoghi almeno tre giorni prima.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 dicembre 1951 ( 651 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Forcellini - Giovanni Terenzi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini
(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.