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Provvedimenti In Materia Di Tasse Sugli Autoveicoli


Published: 1952-03-04
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983957/provvedimenti-in-materia-di-tasse-sugli-autoveicoli.html

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LEGGE 4 marzo 1952, N. 6.
Provvedimenti in materia di tasse sugli autoveicoli.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
sua tornata del 4 marzo 1952:
Art. 1.
Le tariffe di cui alle tabelle A, AA e B allegate alla legge 27 gennaio 1949, n. 8, e la tariffa di cui
alla tabella C allegata alla legge 29 gennaio 1948, n. 3 relative alle tasse di circolazione sugli
autoveicoli, sono sostituite dalle tariffe A, AA, B e C allegate alla presente legge.
Art. 2.
Rimane in vigore ogni altra disposizione in materia di tasse di circolazione non incompatibile con
quelle della presente legge.
Le norme contenute nell'articolo precedente si applicano con effetto dal 1° aprile 1952.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 marzo 1952 (1651 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Forcellini - Giovanni Terenzi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini
TARIFFA A.
Tasse annue di circolazione
sui motocicli e sulle motocarrozzette
Motocicli
Potenza in C.V. Tassa annua
fino a 3 L. 2.000
da oltre 3 fino a 6 " 2.800
oltre 6 " 3.800
Motocarrozzette
fino a tre " 2.500
da oltre 3 fino a 6 " 3.200
oltre 6 " 4.000
TARIFFA AA.
Velocipedi con motore ausiliario
Cilindrata Tassa annua
fino a 50 cm3. L. 600
Motocicli leggeri
Cilindrata Tassa annua
oltre 50 cm3. e fino a 125 cm3. L. 1.500
TARIFFA B.
Tasse annue di circolazione per autovetture
adibite al trasporto di persone
Potenza in C.V. Tassa annua
fino a 10 L. 3.500
" 11 " 5.000
" 12 " 6.000
" 13 " 7.100
" 14 " 9.000
" 15 " 10.500
" 16 " 12.000
" 17 " 13.500
" 18 " 15.000
" 19 " 16.000
" 20 " 18.000
" 21 " 19.500
" 22 " 21.000
" 23 " 22.500
" 24 " 24.000
" 25 " 25.500
" 26 " 27.000
" 27 " 28.500
" 28 " 30.000
" 29 " 31.500
" 30 " 33.000
" 31 " 34.500
" 32 " 36.000
" 33 " 37.500
" 34 " 39.500
" 35 " 41.500
" 36 " 43.500
" 37 " 45.500
" 38 " 47.500
" 39 " 49.500
" 40 " 51.500
" 41 " 53.500
" 42 " 55.500
" 43 " 57.500
" 44 " 59.500
" 45 " 61.500
N.B. Per le autovetture di potenza superiore ai 45 C.V. si applica la tassa corrispondente ai C.V. 45
aumentata di L. 2.500 (duemilacinquecento) per ogniC.V. in piu' dei 45.
Alla tassa riportata nella presente tabella si applicano le seguenti riduzioni:
Per le autovetture adibite a servizio pubblico da piazza e da noleggio di rimessa riduzione del 50%
(cinquanta per cento).
Per gli autobus adibiti al trasporto di persone per servizio pubblico su linea regolare riduzione ad
1/6 (un sesto).
TARIFFA C.
Tassa annua di circolazione degli autocarri,
motocarri, motofurgoncini, rimorchi
e motofurgoncini leggeri

- tabella pag. 1 B.U. n. 1 /1952 -

N.B. - Per i motofurgoncini leggeri la tassa annua è di L. 2.000.