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L'assunzione Obbligatoria Dei Mutilati Ed Invalidi Nelle Imprese Private 1


Published: 1952-03-29
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983956/lassunzione-obbligatoria-dei-mutilati-ed-invalidi-nelle-imprese-private--1.html

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LEGGE 29 marzo 1952, n. 10.
Legge per l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi nelle imprese private. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
sua tornata del 29 marzo 1952:
Art. 1.
Le imprese private, le quali abbiano alle loro dipend nze piu' di venti lavoratori tra operai e
impiegati, sono tenute ad assumere un mutilato o un invalido per ogni venti dipendenti, o frazione
di venti superiore a dieci.
Nel computo di tale percentuale sono compresi i mutlati e gli invalidi assunti anteriormente alla
entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
Hanno diritto ad essere assunti agli effetti della presente legge i lavoratori che non abbiano superato
i 60 anni, se uomini, e i 55 se donne, i quali a causa d'infortunio o di malattia professionale abbiano
subito una riduzione permanente della capacità lavorati a non inferiore al 40%.
La disposizione precedente non è applicabile nei confronti dei mutilati ed invalidi che abbiano
perduto ogni capacità lavorativa e di quelli che, a giudizio della Commissione di cui all'art. 4 della
presente legge, per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di danno alla salute e
alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.
Art. 3.
I mutilati ed invalidi del lavoro che aspirano al co locamento devono presentare all'Associazione
Mutilati e Invalidi del lavoro domanda corredata di tutti i documenti, tra i quali l'attestato
dell'Istituto per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro circa il grado di riduzione della
capacità lavorativa: tutti gli altri mutilati ed invalidi devono presentare alla stessa associazione
analogo documento dell'Ufficio Sanitario governativo atto a dimostrare le attitudini lavorative e
professionali sia generiche che specifiche.
L'Associazione compila il ruolo dei mutilati ed invalidi collocabili e ne invia trimestralmente copia
all'Ufficio di Collocamento ed alla sede centrale dell'Istituto di assicurazione.
Art. 4.
E' compito della Commissione Governativa di Collocamento, alla quale verrà aggiunto un
rappresentante dell'Associazione Invalidi e Mutilati del lavoro, di dichiarare l'idoneità al lavoro dei
mutilati e invalidi, distinguendoli per categorie professionali, e di curarne il collocamento.
Art. 5.
I datori di lavoro possono risolvere il rapporto di lavoro con i mutilati ed invalidi qualora, a giudizio
dell'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e della Commissione Governativa di
Collocamento, risulti un aggravamento dell'invalidità che impedisca al lavoratore di prestare le
mansioni per le quali è stato assunto, ovvero quando la Commissione accerti la sussistenza degli
estremi di cui al secondo comma dell'art. 2.
Art. 6.
Contro le decisioni sul grado di riduzione della capacità lavorativa emesse dall'Istituto per
l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è ammesso ricorso nei termini e nei modi stabiliti
dalle norme vigenti.
Art. 7.
Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro devono
comunicare all'Ufficio Governativo di Collocamento il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti distribuiti per stabilimento e distinti per categoria e per sesso.
Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno i datori di lavoro dovranno comunicare
all'Ufficio di Collocamento i dati di cui sopra nonchè il numero e le generalità dei mutilati ed
invalidi assunti in applicazione della presente legge.
Art. 8.
I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con
l'ammenda da L. 400 a L. 8000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'infrazione. In caso di ritardo o
sospensione delle comunicazioni di cui all'art. 7 i datori di lavoro sono puniti con l'ammenda da L.
800 a L. 8000.
Art. 9.
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dall'Ispettorato del
Lavoro.
Art. 10.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 aprile 1952/1651 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Morganti - Mariano Ceccoli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.