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15 Gennaio 1925, N 1 1


Published: 1952-03-29
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983955/15-gennaio-1925%252c-n-1--1.html

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LEGGE 29 marzo, n. 9.
Aggiunte alla Legge Forestale 15 gennaio 1925, n. 1. ( )
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
sua tornata del 29 marzo 1952:
Art. 1.
Ad integrazione della legge forestale 15 gennaio 1925, n. 1, ed a tutela delle opere di bonifica
calanchiva, dell'agricoltura e dei rimboscamenti, il vincolo di cui alla legge stessa è esteso a tuttele
zone calanchive, precalanchive ed ai terreni di qualsiasi natura e destinazione la cui irrazionale
forma di utilizzazione possa produrre danno pubblico.
Art. 2.
E' fatto obbligo alla Cattedra Ambulante Agraria ed all'annesso Ufficio Forestale, di imporre, in
collaborazione con l'Ufficio Tecnico Governativo, ai concedenti ed ai conduttori di terreni
calanchivi e precalanchivi che i normali lavori agrri, e particolarmente quelli relativi agli scoli
delle acque superficiali, siano eseguiti, per quanto è possibile, secondo le regole tecniche atte ad
impedire che il terreno perda la sua stabilità.
Art. 3.
La Cattedra Ambulante Agraria descriverà sommariamente in appositi moduli ciascun
apprezzamento di terreno soggetto a vincolo forestale pecificando per gli appezzamenti coltivati
come debbano essere eseguiti i lavori e ne darà notifica agli interessati per mezzo delle Guardie
Forestali.
Art. 4.
I ricorsi contro le deliberazioni della Cattedra Ambulante Agraria devono essere presentati alla
Cattedra stessa entro 30 giorni dalla notifica e sudi essi deciderà una Commissione composta di
cinque membri nominata dal Congresso di Stato.
Le decisioni della Commissione sono inappellabili.
Art. 5.
Chiunque trasgredisca le prescrizioni della Cattedra Ambulante Agraria di cui agli articoli 2 e 3 sarà
punito con la multa da L.1.000 a L.5.000, ferme restando le piu' gravi disposizioni stabilite da altre
vigenti disposizioni di legge, e sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Art. 6.
Nelle zone di rimboscamento è fatto divieto di pascolo o di passaggio; è altresì esteso il divieto di
caccia, oltrechè di pascolo, a tutta la zona del Monte Titano circoscritta dalla strada che dal Borgo
Maggiore conduce in Città.
I trasgressori saranno puniti con la multa di L.1.000, ferme restando le piu' gravi disposizioni
stabilite da altre vigenti disposizioni di legge, e saranno tenuti al risarcimento di eventuali danni.
Art. 7.
La presente legge andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 aprile 1952 (1651 d.F.R.)
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Morganti - Mariano Ceccoli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.