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La Bonifica Integrale Agraria


Published: 1952-04-29
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983954/la-bonifica-integrale-agraria.html

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LEGGE 29 aprile 1952, n. 11.
Legge per la bonifica integrale agraria.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
sua tornata del 29 aprile 1952.
Art. 1.
Allo scopo di sollecitare gli agricoltori alla esecuzione di opere atte ad incrementare l'efficienza
produttiva dei terreni e di favorire la occupazione p raia in base alle norme stabilite nei seguenti
articoli verrà corrisposto un contributo alle spese per impianto di viti, di olivi e di alberi fruttiferi,
per opere di rimboschimento e drenaggio e per miglioramento del patrimonio zootecnico, nonchè
alle spese per restauri alle case rurali o loro accessori, per costruzione di concimaie, pozzi, cisterne;
verranno altresì concessi prestiti senza interessi per costruzione di case rurali.
Art. 2.
Ai fini dell'articolo precedente è costituita una Commissione Governativa per la Bonifica Integrale
Agraria composta del Presidente e di tre membri della Commissione Agraria, di due membri della
Commissione dei Lavori Pubblici e di un rappresentante del Congresso di Stato.
Faranno parte della Commissione, con voto consultivo, il Direttore dell'Ufficio Agrario, l'Ingegnere
Capo dell'Ufficio Tecnico, il Direttore dell'Ufficio d'Igiene, il Ragioniere Capo della Contabilità di
Stato, un Veterinario governativo. La Commissione è presieduta dal Presidente della Commissione
Agraria.
Fungerà da Segretario il Direttore dell'Ufficio Agrario.
Art. 3.
Agli agricoltori che entro l'esercizio 1952 - 1953 eseguiranno i lavori specificati alle successive
lettere a) e b) saranno concessi contributi corrispondenti al 20, 35 e 50 per cento della spesa per la
mano d'opera impiegata nei lavori medesimi a seconda dell'appartenenza ad una delle tre categorie,
basate sul reddito, che verranno stabilite dalla Commissione:
a) esecuzione di lavori di scasso per l'impianto di vigneti e di viti in filari limitatamente a quei
poderi che risultino, a giudizio della Commissione, d ficienti di viti; le barbatelle per tali impianti
verranno concesse gratuitamente.
b) impianti di oliveti e frutteti specializzati eseguiti con scasso reale. Saranno distribuiti
gratuitamente, oltrechè agli agricoltori di cui sopra, a chiunque ne faccia richiesta, olivi e piante
fruttifere pronti per esser posti a dimora, purchè per ogni cinque piante distribuite venga impiegata
una giornata di lavoro bracciantile.
Art. 4.
Verranno assegnati dalla Commissione premi per un importo complessivo di 200.000 lire a quegli
agricoltori che dimostreranno di avere allevato olivi e piante da frutto a regola d'arte.
Art. 5.
Per l'incremento zootecnico, soprattutto qualitativo, verranno assegnati:
a) otto premi di L. 100.000 ciascuno per quegli agrcoltori, proprietari di stazione di monta taurina
autorizzata, che possederanno tori i quali, su parere di una speciale Commissione da nominarsi dal
Congresso di Stato , siano stati giudicati "migliorat i" ed abbiano regolari certificati geneologici;
b) sei premi di L. 70.000 ciascuno per gli agricoltori che possederanno vacche di razza romagnola
che, a giudizio della Commissione di cui sopra, dimostreranno di possedere spiccate caratteristiche
genetiche.
Sarà indetto poi un concorso per l'ingrassamento del vitello da portare a vitellone con premi in
denaro per complessive L.230.000.
Art. 6.
In caso di restauri a case rurali verranno concessi contributi del 20, 35 e 50 per cento sulla spesa
complessiva occorsa da assegnarsi ai proprietari, in conformità del criterio stabilito al primo
capoverso dell'art. 3.
Il contributo sarà concesso per quelle opere che importeranno una spesa non inferiore a L. 60.000 e
non superiore alle 700.000.
Costruzioni di concimaie, di pozzi e di cisterne.
Art. 7.
Verranno concessi contributi del 20, 35 e 50 per cento sulla spesa complessiva occorsa per la
costruzione di concimaie, di pozzi e di cisterne secondo le categorie dei proprietari che, a giudizio
della Commissione e tenuto conto in ispecie del reddito agricolo, risulteranno di condizione
economica piu' o meno agiata.
Art. 8.
Per la costruzione di case rurali saranno concessi pre titi, senza interessi, in ragione del 60 per cento
della spesa effettiva.
I prestiti verranno concessi solo per costruzioni che importeranno una spesa non inferiore a lire
1.500.000 e non superiore a L. 4.000.000.
I prestiti saranno garantiti da privilegio legale sull'immobile e le rate annuali avranno altresì
privilegio sui frutti pendenti. Tali privilegi avranno il loro effetto senza la iscrizione.
I prestiti dovranno essere rimborsati con quote annu li nel termine di dieci anni. Il pagamento delle
quote annuali avrà inizio allo scadere del primo anno dalla data del collaudo.
Il prestito sarà per un terzo versato a metà della costruzione, per un terzo a lavori ultimati e per la
rimanenza a lavori collaudati.
Art. 9.
La concessione dei contributi e dei prestiti è subordinata all'impiego nei lavori di mano d'opera
assunta pel tramite dell'Ufficio Governativo di collocamento.
Art. 10.
Le domande per la concessione di contributi e di prestiti dovranno essere indirizzate alla
Commissione di cui all'art. 2; per i lavori di cui agli articoli 6, 7 e 8 dovranno essere uniti i relativi
progetti, in quattro copie, le relazioni descrittive dei lavori ed i preventivi di spesa.
La Commissione prima di accordare il contributo od il prestito dovrà accertare l'esistenza ed il
concorso dei requisiti sopra specificati, e quindi l'effettivo impiego di mano d'opera prescritta ed il
rapporto suo con l'entità dei lavori, nonchè la razionalità dei lavori stessi.
Art. 11.
I versamenti da parte dello Stato saranno effettuati, s lvo quanto è disposto all'ultimo capoverso
dell'art. 8, dopo che i lavori, eseguiti in piena conformità delle superiori disposizioni, siano stati
collaudati.
Art. 12.
Ai fini della presente legge è stanziata per l'anno fi anziario 1952 - 53 la somma di L. 25.000.000.
Art. 13.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 aprile 1952 (1651 d.F.R.)
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Morganti - Mariano Ceccoli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini