Advanced Search

Istituzione Di Tasse A Favore Dell'ente Governativo Per Il Turismo, Sport E Spettacolo


Published: 1952-04-29
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983952/istituzione-di-tasse-a-favore-dellente-governativo-per-il-turismo%252c-sport-e-spettacolo.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
LEGGE 29 aprile 1952, n. 14.
Istituzione di tasse a favore dell'Ente Governativo per il Turismo, Sport e Spettacolo.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta del 29 aprile 1952:
Art. 1.
E' istituito uno speciale biglietto d'entrata per la visita dei pubblici monumenti fissato nella misura
di L. 50 per persona.
Art. 2.
La vendita di vino moscato denominato sammarinese è assoggettata alla tassa di L. 10 per ogni
bottiglia.
Art. 3.
A modifica dell'art. 3 della legge 12 maggio 1936 e della legge 29 marzo 1943 la vendita di torte
denominate sammarinesi è assoggettata alla tassa di L. 10 per ogni torta.
Art. 4.
La vendita delle ceramiche è assoggettata alla tassdi:
a) L. 10 per ogni pezzo del valore da L. 100 a L. 1.000;
b) L. 20 per ogni pezzo di valore superiore a L. 1000.
Art. 5.
Per ogni pasto consumato in ristoranti deve essere rilasciata la nota della spesa. Ogni nota è
assoggettata alla tassa di L. 10 per ogni unità pasto.
Art. 6.
Le tasse di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge saranno applicate in base a particoli
disposizioni da stabilirsi dalla Commissione Governativa per il Turismo, e riscosse dall'Ente
Governativo per il Turismo, Sport e Spettacolo di cui diverranno entrata ordinaria.
Art. 7.
Le violazioni della presente legge sono punite a norma dell'art. 14 della legge 8 marzo 1927, n. 5, in
relazione all'art. 1 della legge 4 dicembre 1947, fermo l'obbligo del pagamento delle tasse dovute.
Art. 8.
La presente legge entra in vigore il 1° giugno 1952.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 maggio 1952 (1651 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Morganti - Mariano Ceccoli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini