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Concessione Di Prestiti Per La Costruzione Di Case Di Abitazione


Published: 1952-04-29
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983951/concessione-di-prestiti-per-la-costruzione-di-case-di-abitazione.html

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LEGGE 29 aprile 1952, n. 15.
Concessione di prestiti per la costruzione di case di abitazione.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta del 29 aprile 1952:
Art. 1.
Allo scopo di favorire l'incremento dell'edilizia urbana viene costituito sul Bilancio dello Stato 1952
-53 un fondo di lire 10.500.000 per la concessione di prestiti, esenti da interessi, da corrispondersi a
norma degli articoli seguenti.
Art. 2.
Ai fini dell'articolo precedente è nominata dal Consiglio Grande e Generale una commissione
composta di un presidente e di sei membri.
Art. 3.
Il prestito di cui alla presente legge potrà essere concesso ai cittadini sammarinesi che non siano
proprietari di altra abitazione adeguata al loro fabbisogno famigliare.
Non è ammessa la concessione di un secondo prestito alla stessa persona ed ai componenti la sua
famiglia.
Art. 4.
Il prestito non può essere concesso a chi possiede un r ddito, globale annuo famigliare superiore a
lire ottocentomila.
A parità di condizioni verranno preferite le domande inoltrate da operai e da impiegati, sia pubblici
che privati, e da artigiani.
Art. 5.
Per avere diritto alla concessione del prestito sarà alt esì necessario che l'esecuzione dei lavori
venga affidata a maestranze autorizzate dall'Ufficio Governativo di Collocamento.
Art. 6.
Il prestito sarà concesso nella misura del sessanta per cento della spesa preventivata ed accertata per
la costruenda abitazione purchè questa non sia inferiore ad un milione di lire e superiore a due
milioni e cinquecentomila lire.
Art. 7.
Alla Commissione Governativa dei Lavori Pubblici è affidato l'incarico tecnico del controllo dei
preventivi, della buona esecuzione dei lavori, nonchè il collaudo dei medesimi ed il visto per il
pagamento dei mandati.
Detto pagamento sarà autorizzato dalla Commissione di cui all'art. 2 incaricata per l'emissione dei
mandati stessi.
Art. 8.
Se durante l'esecuzione dei lavori, per ragioni di impellente necessità tecnica, riconosciuta dalla
Commissione di cui all'art. 2, il preventivo globale di spesa dovesse subire aumenti o diminuzioni,
il prestito verrà adeguato alle nuove esigenze, entro i limiti fissati dall'art. 6.
Art. 9.
La Commissione nell'esaminare la domanda per i prestiti dovrà tener conto anche della solvibilità
dei richiedenti e dei requisiti occorrenti ai garanti.
Art. 10.
Il prestito sarà corrisposto, per un terzo dell'ammontare globale a lavoro rustico ultimato, per un
terzo a lavori completati e per il resto a lavori collaudati dalla Commissione dei Lavori Pubblici.
Art. 11.
Il periodo per l'ultimazione delle costruzioni non dovrà superare la durata massima di un anno
dall'inizio dei lavori.
In caso contrario l'interessato decadrà dal diritto alla riscossione delle rate successive, fermi
restando gli impegni assunti per la rata o per le rat ottenute.
Art. 12.
Il rimborso del prestito, da parte dei singoli beneficiari, dovrà avvenire entro il periodo di anni 15,
mediante rate semestrali, la prima delle quali comincerà a decorrere dopo giorni 180 dalla data
dell'avvenuto collaudo.
Art. 13.
I beneficiari del prestito dovranno occupare direttamente lo stabile costruito. Potranno procedere
alla vendita dello stabile medesimo solo dopo la tot le estinzione del prestito.
Art. 14.
Sulle case costruite con la concessione del prestito graverà in favore dello Stato, e senza necessità di
iscrizione, il privilegio a garanzia del prestito medesimo, con preferenza su ogni altro creditore, e
ciò con inizio dalla riscossione della prima rata da parte del beneficiario e fino al totale rimborso del
prestito.
Art. 15.
Nella domanda per la concessione del prestito il richiedente dovrà anche proporre un garante il
quale sarà responsabile del regolare e tempestivo pagamento delle rate, mentre l'intero prestito
resterà garantito dal privilegio di cui all'articolo precedente.
Il garante potrà disdire il proprio impegno entro il termine di giorni 30 dall'ultimo pagamento,
semprechè esistano fondati motivi da specificarsi nella richiesta scritta di ritiro della garanzia. Detta
richiesta dovrà essere presentata alla Commissione di cui all'articolo 2.
Art. 16.
Nel caso di cui all'articolo precedente il beneficiario del prestito dovrà presentare altre garanzie
entro il termine di giorni 30 dall'avvenuta accettazione della disdetta da parte della Commissione.
Se il nuovo o i nuovi garanti proposti non saranno di gradimento della Commissione questa adotterà
i provvedimenti del caso.
Art. 17.
Il servizio di cassa per la erogazione ed i recuperi dei prestiti verrà effettuato dalla Cassa di
Risparmio.
Art. 18.
La presente legge entra in vigore dopo la sua pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 maggio 1952 (1651 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Morganti - Mariano Ceccoli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini