Advanced Search

Concessione Di Contributi Per Il Restauro E L'adeguamento Delle Case Di Abitazione Urbane


Published: 1952-04-29
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983950/concessione-di-contributi-per-il-restauro-e-ladeguamento-delle-case-di-abitazione-urbane.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
LEGGE 29 aprile 1952, n. 16.
Concessione di contributi per il restauro e l'adeguamento delle case di abitazione urbane.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta del 29 aprile 1952:
Art. 1.
Allo scopo di favorire il restauro delle case urbane di abitazione civile lo Stato erogherà la somma
di lire 10.000.000 per contributi da concedersi a norma delle disposizioni di cui ai successivi
articoli.
Art. 2.
Ai fini della presente legge è costituita una Commissione governativa, composta da un Presidente e
da sei membri. Faranno parte di detta Commissione, con voto consultivo, l'Ingegnere Capo
dell'Ufficio Tecnico, il Direttore dell'Ufficio d'Igiene, il Ragioniere Capo della Contabilità di Stato.
Art. 3.
Hanno diritto al contributo tutti coloro che eseguiranno lavori di restauro e di adeguamento alla casa
di loro proprietà, purchè il preventivo globale di spesa pei lavori non sia inferiore a L. 50.000 e non
superiore a L. 500.000 e purchè l'esecuzione dei lavori relativi sia affidata a maestranze autorizzate
dall'Ufficio Governativo di Collocamento.
La concessione verrà data, dietro domanda particolareggiata degli interessati, dalla Commissione di
cui all'articolo precedente.
Art. 4.
Il contributo verrà concesso a coloro il cui reddito globale annuo famigliare non superi le L.
800.000 e sarà corrisposto nella misura del 20 - 30 - 35% sulla spesa globale preventivata,
proporzionalmente al reddito annuo famigliare globae dei richiedenti.
La Commissione stabilirà l'ammontare del preventivo globale di spesa per il lavoro di restauro e di
adeguamento prospettato dal richiedente.
Art. 5.
Se durante l'esecuzione dei lavori di restauro e di adeguamento, per ragioni di impellente necessità
tecnica riconosciuta dalla Commissione, il preventivo iniziale approvato subisse aumenti o
diminuzioni, il contributo sarà riveduto dalla Commissione stessa, per un adeguamento alle nuove
esigenze, entro i limiti fissati dall'art. 3.
Art. 6.
Il contributo verrà concesso nella misura di un terzo dell'ammontare globale a metà dei lavori
eseguiti, per un altro terzo a lavori ultimati e per il rimanente a lavori collaudati dall'Ufficio Tecnico
Governativo.
Il pagamento delle rate sarà ordinato dalla Commissione dopo il controllo dello stato dei lavori.
Art. 7.
Il beneficiari del contributo di cui alla presente legge non potranno usufruire del contributo stesso
che per un solo stabile di loro proprietà e non piu' di na volta.
Art. 8.
La presente legge entra in vigore dopo la sua pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 maggio 1952 (1651 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Morganti - Mariano Ceccoli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini