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Fabbricazione E Vendita Di Gelati, Protezione Di Generi Alimentari Contro Le Mosche 1


Published: 1952-06-30
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983949/fabbricazione--e-vendita-di-gelati%252c-protezione--di--generi-alimentari-contro-le-mosche--1.html

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LEGGE 30 giugno 1952, n. 20.
Fabbricazione e vendita di gelati, protezione di generi alimentari contro le mosche. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
sua tornata del 30 giugno 1952:
Art. 1.
Chiunque intenda fabbricare e vendere gelati deve farne domanda all'ispettorato di Polizia Urbana
che, sentito il parere delle Autorità di Governo e dell'Ufficiale Sanitario, rilascerà l'autorizzazione.
Tale autorizzazione è stagionale e pertanto soggetta e vidimazione annuale.
Art. 2.
Le sostanze impiegate nella preparazione dei gelati debbono rispondere ai requisiti richiesti di
genuinità e buono stato di conservazione. Il latte deve essere pastorizzato o previamente bollito,
anche se trattasi di latte in polvere; è consentito l'us della panna solo se pastorizzata; le uova
adoperate devono essere fresche, essendo vietato l'uso delle uova conservate.
E' fatto assoluto divieto di adoperare edulcoranti si tetici od essenze e coloranti artificiali non
permessi dalla legge.
Art. 3.
Le miscele dei vari costituenti prima della gelificazione debbono essere trattate a caldo (a
temperatura di ebollizione per alcuni minuti), indi rapidamente raffreddate al riparo dall'aria e
subito sottoposte a congelamento.
E' consentita la preparazione a freddo solo pei gelati di frutta,, ai quali deve in ogni caso
aggiungersi il succo di uno o due limoni per ogni litro preparato.
Art. 4.
Le miscele gelate e residuate alla fine della vendita i ogni giorno devono essere mantenute a
raffreddamento sotto zero fino alla ripresa della vendita del giorno successivo.
E' vietato un reimpiego di miscele residuate e tenut a temperatura ambiente.
Art. 5.
Le sorbetterie, le campane, gli stampi, i mestoli e tutti gli altri attrezzi debbono essere
preferibilmente di alluminio o di altro metallo inossidabile; quelli di rame devono essere
perfettamente stagnati e conservati in modo tale che la stagnatura permanga sempre integra.
Tutti i recipienti e gli utensili in genere adibiti alla preparazione e conservazione dei gelati, subito
dopo l'uso, devono essere sottoposti ad accurato lavaggio con soluzione di soda al 2% in acqua
calda e con spazzola, poi abbondantemente risciacquati con acqua potabile fredda.
Art. 6.
Le spatole metalliche e i mestoli impiegati per la accolta del gelato debbono essere di forma e di
lunghezza tali che la loro impugnatura non venga mai a contatto con l'orlo dei recipienti; il
prelevamento del gelato si deve compiere in maniera da evitare qualsiasi contatto fra la mano del
venditore ed il prodotto.
Tali utensili dovranno essere lavati ad ogni prelievo mediante esposizione ad un getto d'acqua
potabile e conservati in adatti recipienti ad acqua corrente.
Art. 7.
I coni ed i cestini per la distribuzione dei gelati debbono essere conservati in recipienti coperti e al
riparo dalla polvere e dalle mosche; la commestibilità dovrà essere riconosciuta dall'Ufficiale
Sanitario.
Potrà essere consentito l'uso di recipienti di cartone da parte dello stesso Ufficiale Sanitario, quando
esistono le condizioni di igiene.
Art. 8.
La vendita di gelati può essere fatta solamente in locali rispondenti alle norme regolamentari. I
banchi di gelateria non debbono essere collocati all'esterno sul suolo pubblico o comunque aperto al
pubblico, nè sporgere dalle aperture degli esercizi, in modo da restare permanentemente al coperto,
provvedendo, ove occorra, alla opportuna protezione dal contatto con gli acquirenti.
Art. 9.
I preparati di carne, il pane, le paste, i dolciumi, la frutta le conserve alimentari, le verdure, ed in
genere qualsiasi sostanza alimentare che si consumi senza previa cottura o lavaggio o dipellamento,
che non siano coperti da involucro protettivo o simile, devono essere difesi contro il contatto delle
mosche con l'impiego di mezzi idonei (retine metalliche, campane di vetro, veli, ventilatori od altri
congegni adatti allo scopo) che verranno stabiliti dall'Ufficiale Sanitario.
Art. 10.
I trasgressori alla presente legge saranno puniti con la multa da L. 300 a L. 3000 e, in caso di
recidiva, con il ritiro della licenza di vendita.
I vigili urbani e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di far osservare la presente legge.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 luglio 1952 (1651 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Morganti - Mariano Ceccoli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.