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Bonifica Agraria 1


Published: 1952-09-25
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983947/bonifica-agraria-1.html

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LEGGE 25 settembre 1952, n. 24.
Modifiche alla legge sulla bonifica agraria.(1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo le seguenti modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 10 gennaio
1950, n. 2, sulla bonifica agraria, approvate dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25
settembre 1952.
Art. 1.
I proprietari di terreni suscettibili, a giudizio della Commissione Agraria, delle migliorie
contemplate dalla legge 29 ottobre 1946, n. 57, dovranno eseguirle entro l'autunno 1952 e la
primavera del 1953 assumendo mano d'opera per il tramite dell'Ufficio Governativo di
collocamento.
Il limite massimo della spesa per tali migliorie è, per ciascun fondo, di lire cinquemila per ogni
tornatura di terreno.
Art. 2.
Per le opere di miglioria ordinate dalla Commissione Agraria sarà corrisposto il contributo
governativo stabilito dalla legge 29 aprile 1952, n. 11, deducendo da esso le eventuali spese per
sopraluoghi.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 settembre 1952 (1652 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Morganti - Mariano Ceccoli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini (1)

Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.