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Adesione Alle Convenzioni Di Ginevra Del 12 Agosto 1949 Per La Protezione Delle Vittime Della Guerra


Published: 1953-03-10
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983944/adesione-alle-convenzioni-di-ginevra-del-12-agosto-1949-per-la-protezione-delle-vittime-della-guerra.html

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LEGGE 10 marzo 1953, n. 8
Adesione alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della
guerra.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
ValendoCi delle facoltà concesse dal Consiglio G. e . che, nella tornata del 10 marzo 1953, ha
deliberato di aderire alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime
della guerra;
Abbiamo decretato, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
Articolo unico.
Piena adesione ed esecuzione è data alle seguenti Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949:
a) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in
campagna;
c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze
armate di mare;
d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 aprile 1953 (1652 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Vincenzo Pedini - Alberto Reffi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini