Advanced Search

Tasse Ipotecarie


Published: 1953-06-12
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983939/tasse-ipotecarie.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
LEGGE 12 giugno 1953, n. 18.
Modifiche alla legge sulle tasse ipotecarie.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta del 12 giugno 1953:
Art. 1.
Alle vigenti disposizioni legislative sulle tasse ipotecarie vengono portate le modifiche di cui in
appresso.
Art. 2.
La tassa proporzionale di cui ai n.ri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 marzo 1943, n. 9, per le
iscrizioni, per gli annotamenti di subingresso, per le rinnovazioni ipotecarie e per le trascrizioni, è
elevata rispettivamente al 2 per cento, all'1,50 per cento, all'1 per cento e al 2 per cento.
Art. 3.
L'ammontare della tassa liquidata a norma dell'articolo 2 della legge 14 marzo 1918, n. 11, non
potrà essere inferiore a L. 100.
Le tasse fisse di cui agli articoli 3 e 5 sono elevat al L. 250.
Art. 4.
Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le precedenti disposizioni legislative in
materia, le quali però si applicheranno per le formalità dipendenti da atti posti in essere o da
successioni apertesi anteriormente, purchè chieste entro il termine normale di pagamento delle
relative tasse di registro o di successione.
Art. 5.
La presente legge entrerà in vigore il giorno 1° luglio 1953.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 giugno 1953 (1652 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Vincenzo Pedini - Alberto Reffi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini