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Disposizioni Di Attuazione Della Convenzione De L'aja Del 25 Ottobre 1980 Sugli Aspetti Civili Della Sottrazione Internazionale Di Minori


Published: 2008-04-28
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Microsoft Word - D065-2008.doc
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REPUBBLICA DI SAN MARINO


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 23 aprile 2008.


LEGGE 28 APRILE 2008 N.65


DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DE L’AJA DEL 25
OTTOBRE 1980 SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE
DI MINORI


Art. 1
(Finalità e Definizioni)

1. In attuazione di quanto stabilito dalla Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori, fatta a l’Aja, il 25 ottobre 1980, la presente legge persegue il fine di
accordare una protezione internazionale al minore contro gli effetti nocivi derivanti dal suo
trasferimento o mancato rientro illecito e di stabilire procedure atte ad assicurare l’immediato
rientro dello stesso nel proprio Stato di residenza abituale. La presente legge garantisce altresì la
tutela dei diritti di affidamento e di visita concernenti il minore.
2. Salva diversa specificazione, ai termini più sotto elencati, ricorrenti nel testo della legge,
deve essere attribuito il seguente significato:
affidatario: la persona, istituzione o ente titolare, individualmente o congiuntamente, del diritto di
custodia attribuito dalla legge dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza
immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno, da una decisione giudiziaria
o amministrativa o da un accordo vigente in base alla legge di tale Stato.
autorità centrale: il Tribunale Unico, secondo le disposizioni impartite dal Magistrato Dirigente.
minore: la persona minore di anni 16 illecitamente trasferita o trattenuta o nei cui confronti si
chiede di organizzare o tutelare l’esercizio effettivo del diritto di visita.
residenza: il luogo in cui la persona dimora abitualmente.
resistente: la persona che ha trasferito o trattenuto il minore e che si oppone al ritorno nello Stato di
abituale residenza della persona minore o che si oppone alla domanda di organizzare o tutelare
l’esercizio effettivo del diritto di visita nei confronti della persona minore.
richiedente: la persona, istituzione o ente che agisce ai sensi dell’articolo 8 o 29 della Convenzione,
che adduce che vi é stata violazione dei diritti di custodia o di visita, ai sensi dell'articolo 3 o
dell'articolo 21, di cui è titolare individualmente o congiuntamente.


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CAPO I

Art. 2
(Disposizioni generali)

1. Il procedimento speciale sulla domanda, depositata presso l’Autorità centrale o presentata
direttamente al Commissario della Legge, concernente il ritorno di un minore presso l’affidatario al
quale è stato sottratto o concernente l’organizzazione o la tutela dell’esercizio effettivo del diritto di
visita, è improntato all’urgenza.
2. La domanda presentata direttamente al Commissario della Legge, ai sensi dell’articolo 29
della Convenzione, ha la forma del ricorso ed il contenuto di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a),
b) e c) della presente legge.
3. Tutti i termini indicati sono perentori e si riferiscono a giorni correnti.
4. Il decreto che definisce il procedimento davanti al Commissario della Legge, è
immediatamente esecutivo.
5. L’impugnazione davanti al Giudice d’Appello non sospende l’esecuzione del
provvedimento.

Art. 3
(Misure di protezione)
1. Le misure di protezione sono finalizzate, in particolare, a prevenire l’ulteriore spostamento
del minore dal territorio dello Stato e ad impedire nuovi pericoli per il minore stesso o pregiudizi
alle parti interessate.
2. Ricorrendo grave e imminente pregiudizio all’interesse del minore, le misure di protezione
possono anche consistere nell’affidamento temporaneo a terzi o, qualora l’affidamento non sia
praticabile in tempo utile, nella sua collocazione in una adeguata struttura.
3. L’Autorità centrale fornisce tempestive informazioni, circa le misure di protezione adottate,
all’Autorità centrale dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza immediatamente prima del
suo trasferimento o mancato ritorno.

Art. 4
(Attività urgente dell’Autorità centrale)
1. Il Magistrato Dirigente del Tribunale Unico rappresenta l’Autorità centrale e mantiene con il
giudice competente rapporti continuativi per tutta la durata del procedimento.
2. Entro cinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di cui all’articolo 2,
comma 1, il Magistrato Dirigente del Tribunale Unico, od altro Magistrato da questi designato, con
decreto:
a) impartisce disposizioni alle Forze dell’Ordine di localizzare il minore e dispone che esse
presentino, senza indugio, rapporto all’Autorità centrale e al Commissario della Legge sull’esito
delle indagini;
b) dispone, se del caso, misure di protezione temporanee nell'interesse del minore, impartisce
ordini per la loro esecuzione e dispone che gli organi interessati presentino, senza indugio,
rapporto all’Autorità centrale e al Commissario della Legge circa l’esito dell’esecuzione;
c) ordina al Servizio Minori l'esperimento di una mediazione per la consegna volontaria del minore
o per agevolare la soluzione amichevole della controversia concernente l'organizzazione o la
tutela dell'esercizio effettivo del diritto di visita; fissa, inoltre, il termine entro il quale il
Servizio Minori deve riferire per iscritto l'esito della mediazione all’Autorità centrale e al
Commissario della Legge;
d) ordina, se del caso, al Servizio Minori di attivarsi presso l’Autorità centrale dello Stato in cui il
minore aveva la residenza immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno, per
ottenere informazioni relative alla sua situazione sociale;
e) ordina la trasmissione del fascicolo al Commissario della Legge;
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f) ordina la comunicazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 1, al resistente, alla persona
presso la quale si trova il minore, se diversa dal resistente, e all’Avvocatura dello Stato per
l’esercizio del diritto di difesa del minore.
3. Il decreto è comunicato entro quattro giorni:
a) all’Autorità centrale dello Stato richiedente;
b) ai Comandi delle Forze dell’Ordine, anche per l’attuazione di eventuali misure di protezione del
minore, di concerto con il Servizio Minori;
c) al Servizio Minori, anche per l’attuazione di eventuali misure di protezione del minore, di
concerto con i Comandi delle Forze dell’Ordine;
d) al Commissario della Legge;
e) al richiedente, nel caso in cui questi si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 29 della
Convenzione;
f) al resistente e alla persona presso la quale si trova il minore, se diversa dal resistente;
g) all'Avvocatura dello Stato.

Art. 5
(Difensore del minore)

1. L’avvocato designato dall’Avvocatura dello Stato svolge la funzione di difensore del minore
e ne ha la rappresentanza processuale.
2. Il difensore del minore ha il potere di:
a) incontrare il minore;
b) incontrare, anche separatamente, il richiedente, il resistente e la persona presso la quale si trova
il minore, se diversa dal resistente;
c) domandare al Commissario della Legge:
i) l’adozione di misure di protezione del minore o la modifica o la revoca delle misure già
adottate;
ii) l’adozione di particolari misure di protezione per l’esecuzione dell’ordine di ritorno del
minore, in relazione alla sua età e stato di salute psicofisica;
d) domandare l’assistenza del Servizio Minori e delle Forze dell’Ordine per la pronta attuazione
delle misure di protezione del minore;
e) domandare l’attivazione dell’Autorità centrale al fine di ottenere informazioni relative alla
situazione sociale del minore nello Stato in cui egli aveva la sua residenza immediatamente
prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno;
f) domandare all’Autorità centrale l’adozione delle misure di protezione necessarie, in relazione
alle circostanze sopravvenute dopo la definizione del procedimento, per garantire il ritorno del
minore in condizioni di sicurezza;
g) assistere all’esecuzione delle disposizioni relative al ritorno del minore.

CAPO II

Art. 6
(Attività del Commissario della Legge propedeutiche alla trattazione)

1. Il Commissario della Legge, entro tre giorni dalla ricezione della domanda di cui all’articolo
2, comma 1, ovvero dal deposito del ricorso, con decreto:
a) fissa l’udienza per l’audizione del minore e, se del caso, nomina uno o più consulenti per
l’audizione stessa;
b) fissa l’udienza di trattazione;
c) conferma o, a seguito del mutamento delle circostanze, revoca o modifica le misure di
protezione del minore già adottate o adotta misure di protezione qualora esse non siano state
adottate e si rendano necessarie in relazione alle circostanze attuali;
d) avvisa il resistente della facoltà di depositare memoria ai sensi dell’articolo 7.
2. Il decreto è comunicato entro quattro giorni:
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a) all’Autorità centrale;
b) al richiedente, nel caso in cui questi si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 29 della
Convenzione;
c) al resistente e alla persona presso la quale si trova il minore, se diversa dal resistente;
d) agli eventuali consulenti nominati per l’audizione del minore;
e) all'Avvocatura dello Stato;
f) al Servizio Minori;
g) ai Comandi delle Forze dell’Ordine.
3. L’udienza di cui al comma 1, lettere a) e b), è tenuta non oltre venticinque giorni decorrenti
dalla data di ricevimento della domanda di cui all’articolo 2, comma 1, ovvero dalla data di deposito
del ricorso.


Art. 7
(Memoria)
1. Il resistente ha facoltà di depositare memoria nella Cancelleria civile, anche per il tramite di
un difensore, entro cinque giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto.
2. La memoria contiene:
a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del minore, la residenza che egli aveva
immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno; il nome, il cognome e la
residenza del richiedente; il nome, il cognome e la residenza del resistente; il nome e il cognome
del difensore cui è stata conferita la procura dal richiedente e dal resistente o, nel caso del
difensore del minore, l’indicazione dell’autorizzazione per l’assistenza e la difesa nel
procedimento;
b) la specifica indicazione della sussistenza o meno degli elementi indicati dalla Convenzione, in
particolare, agli articoli 3, 4, 12 paragrafo 2, 13 paragrafo 1 lettere a) e b) nonché 13 paragrafo
2.
c) le conclusioni definitive con esclusivo riferimento alla domanda di ritorno del minore o di
organizzazione o di tutela dell’esercizio effettivo del diritto di visita.
3. Il difensore del minore deve depositare memoria di identico contenuto entro il termine di cui
al comma 1.
4. Le memorie, con copia per le altre parti, devono essere depositate in Cancelleria civile, la
quale dà immediata comunicazione dell’avvenuto deposito.


Art. 8
(Udienza di audizione del minore)

1. Il minore capace di discernimento ha il diritto di esprimere la sua opinione che deve essere
debitamente presa in considerazione tenendo conto dell’età e del grado di maturità del minore e
dell’influenza diretta su di lui esercitata dal resistente o dalla persona presso la quale si trova il
minore, se diversa dal resistente.
2. Il minore è ascoltato personalmente dal giudice che, tenuto conto delle circostanze, può farsi
assistere da uno o più consulenti di particolare competenza, all’uopo nominati.
3. L’audizione del minore è effettuata in ambiente idoneo, in relazione alla sua età. Il giudice
può disporre che ad essa non assistano il richiedente, il resistente ed i rispettivi difensori, la persona
presso la quale si trova il minore, il difensore del minore nonché ogni altra persona la cui
collaborazione non sia necessaria per la registrazione e verbalizzazione dell’audizione.
4. L’audizione è registrata con mezzi audiovisivi. In ogni caso è redatto processo verbale a
cura del cancelliere.
5. Al termine dell’audizione gli interessati hanno facoltà di prendere immediata visione della
videoregistrazione e di ottenere copia del verbale.

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Art. 9
(Udienza di trattazione)
1. All’udienza di trattazione il giudice:
a) verifica che il contraddittorio sia correttamente instaurato e, se del caso, adotta i provvedimenti
necessari;
b) omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, sente personalmente:
i) il richiedente;
ii) il resistente;
iii) la persona presso cui si trova il minore, se diversa dal resistente;
iv) il funzionario del Servizio Minori incaricato di operare la mediazione di cui all’articolo 4,
comma 2 lettera c);
v) il difensore del minore.
2. Il giudice, se del caso, esperisce un tentativo di conciliazione volto ad assicurare la consegna
volontaria del minore o la composizione amichevole della controversia concernente
l’organizzazione o la tutela dell’esercizio effettivo del diritto di visita.
3. I difensori hanno facoltà di modificare le conclusioni definitive, tenuto conto dell’opinione
espressa dal minore o qualora siano mutate le circostanze.
4. In ogni caso il giudice si riserva di decidere con decreto.

Art. 10
(Decisione)

1. Il decreto contenente la decisione è depositato in Cancelleria civile entro cinque giorni dalla
udienza di trattazione.
2. Il giudice considera che il ritorno mette il minore in una situazione intollerabile ai sensi
dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione, in particolare se il resistente, tenuto
conto di tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore
aveva la residenza immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno, o ciò non può
essere ragionevolmente preteso da lui.
3. In nessun caso il ritorno può essere rifiutato in base all'articolo 13 paragrafo 1, lettera b)
della Convenzione qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la
protezione del minore dopo il suo ritorno.
4. Il decreto con il quale è disposto il ritorno contiene:
a) il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita del minore e la residenza che egli aveva
immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno;
b) il nome, il cognome del richiedente al quale il minore deve essere consegnato;
c) il nome, il cognome del resistente;
d) il nome e il cognome del difensore del minore;
e) i motivi su cui si fonda la decisione;
f) l’indicazione delle modalità di esecuzione del decreto;
g) l’indicazione dei soggetti eventualmente preposti all’esecuzione del decreto, diversi dalle Forze
dell’Ordine e dal Servizio Minori;
h) la raccomandazione al resistente di attuare la consegna volontaria del minore con avvertimento
che in difetto si darà luogo all’esecuzione forzata.
5. Il decreto concernente l’organizzazione o la tutela dell’esercizio effettivo del diritto di visita
contiene:
a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del minore nei cui confronti è chiesta
l’organizzazione o la tutela dell’esercizio effettivo del diritto di visita;
b) il nome, il cognome del richiedente titolato all'esercizio effettivo del diritto di visita;
c) il nome, il cognome del resistente;
d) il nome e il cognome del difensore del minore;
e) qualora non sia stata disposta dall’Autorità straniera, la disciplina annuale del diritto di visita,
con indicazione dei giorni, ore e luogo di prelievo e riconsegna del minore, considerato lo Stato
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di residenza del richiedente qualora sia autorizzato il trasferimento temporaneo del minore
all’estero per l’esercizio effettivo del diritto di visita;
f) se del caso, le modalità pratiche volte ad organizzare l’esercizio effettivo del diritto di visita,
qualora le modalità necessarie non siano o siano insufficientemente previste nella decisione
emessa dall’Autorità straniera che ha disciplinato il diritto di visita, a condizione che siano
rispettati gli elementi essenziali di quella decisione;
g) i motivi su cui si fonda la decisione;
h) l’indicazione dei soggetti eventualmente preposti all’esecuzione del decreto, diversi dalle Forze
dell’Ordine e dal Servizio Minori;
i) la raccomandazione al resistente di agevolare l’esercizio effettivo del diritto di visita con
avvertimento che in difetto si darà luogo all’esecuzione forzata.
6. Il decreto di cui ai commi 4 e 5 contiene altresì la conferma o, a seguito del mutamento delle
circostanze, la revoca o la modifica delle misure di protezione del minore già adottate o la
disposizione di misure di protezione qualora esse non siano state adottate e si rendano necessarie in
relazione alle circostanze attuali.
7. Il decreto è comunicato senza indugio:
a) all’Autorità centrale;
b) al Giudice d’Appello;
c) al richiedente, nel caso in cui questi si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 29 della
Convenzione;
d) al resistente e alla persona presso la quale si trova il minore, se diversa dal resistente;
e) al difensore del minore;
f) ai soggetti, eventualmente nominati, preposti all’esecuzione del decreto, diversi dalle Forze
dell’Ordine e dal Servizio Minori;
g) al Servizio Minori;
h) ai Comandi delle Forze dell’Ordine.

CAPO III

Art. 11
(Attività del Giudice d’Appello propedeutiche alla trattazione)

1. Entro cinque giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione del decreto di cui
all’articolo 10, le parti interessate possono proporre reclamo al Giudice d’Appello nei casi di nullità
stabiliti dal comma 3 dell’articolo 12 nonché, sempre nello stesso termine, possono proporre istanza
di sospensione. Il Giudice d’Appello informa l’Autorità Centrale dell’apertura del procedimento
innanzi a sé.

Art. 12
(Reclamo e istanza di sospensione)

1. Il richiedente, il resistente e il difensore del minore hanno facoltà di impugnare il decreto di
cui all’articolo 10 mediante reclamo al Giudice d’Appello nei casi di nullità stabiliti al comma 3.
2. Il reclamo si propone con ricorso che contiene:
a) il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita del minore, la residenza che egli aveva
immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno o, nel caso in cui il decreto
impugnato abbia disciplinato l’organizzazione o accordato la tutela dell’esercizio effettivo del
diritto di visita, la sua attuale dimora; il nome, il cognome e la residenza del richiedente; il
nome, il cognome e la residenza del resistente; il nome e il cognome del difensore cui è stata
conferita la procura dal richiedente e dal resistente o, nel caso del difensore del minore,
l’indicazione dell’autorizzazione per l’assistenza e la difesa nel procedimento;
b) l’indicazione del decreto di cui all’articolo 10;
c) l’indicazione specifica dei motivi di reclamo con i quali si denuncia la nullità del decreto;
d) le conclusioni definitive.
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3. Sussiste nullità denunciabile con reclamo quando:
a) il richiedente o il resistente, comparsi personalmente all’udienza di trattazione, non sono stati
ascoltati;
b) il minore, capace di discernimento, non è stato ascoltato.
4. Anche indipendentemente dalla proposizione del reclamo, le parti interessate hanno facoltà
di proporre istanza di sospensione della efficacia esecutiva o dell’esecuzione del decreto. L’istanza
si propone con ricorso che contiene gli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
l’indicazione specifica della ricorrenza di cause di sospensione.
5. Sussiste causa di sospensione quando:
a) il decreto ha disposto il ritorno del minore sebbene non sia stato dimostrato che sono previste
misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno;
b) dalla data della decisione sono sopravvenute circostanze straordinarie.
6. Il reclamo e l’istanza di sospensione, con copia per le altre parti, devono essere depositati
nella Cancelleria civile, la quale dà comunicazione dell’avvenuto deposito nei cinque giorni
successivi.


Art. 13
(Opposizione al reclamo o all’istanza di sospensione)

1. Le parti interessate hanno facoltà di opporsi al reclamo e all’istanza di sospensione.
2. L’opposizione è presentata con memoria da depositarsi nella Cancelleria civile entro cinque
giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione del reclamo o dell’istanza di sospensione.
3. La memoria contiene:
a) le indicazioni di cui al comma 2 dell’articolo 12, lettere a) e b);
b) l’indicazione specifica dei motivi di opposizione;
c) le conclusioni definitive.


Art. 14
(Decisione)

1. Il decreto contenente la decisione è depositato in Cancelleria civile entro cinque giorni
decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito della memoria di opposizione.
2. Il Giudice d’Appello è investito della decisione definitiva sul merito:
a) quando pronuncia la nullità del decreto impugnato. In tal caso, prima di decidere
definitivamente, sana le nullità rilevate adottando ogni necessario provvedimento;
b) quando è adito per la sospensione della efficacia esecutiva o dell’esecuzione del decreto
impugnato.
3. Il Giudice d’Appello ha comunque facoltà di sentire le parti e, se del caso, di ascoltare il
minore con l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 8.
4. La decisione è sempre definitiva ed è comunicata senza indugio all’Autorità centrale anche
per l’adozione di eventuali misure di protezione.

CAPO IV

Art. 15
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Decorsi i termini di cui all’articolo 11 senza che sia stato proposto reclamo il decreto del
Commissario della Legge è definitivo.
2. La proposizione di altri mezzi di impugnazione ammessi dall’ordinamento o di rimedi
straordinari non sospende l’esecuzione del decreto del Giudice d’Appello.

8

Art. 16
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 28 aprile 2008/1707 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI
Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta