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Norme In Materia Di Adozione Internazionale E Di Protezione Dei Minori


Published: 2008-04-28
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REPUBBLICA DI SAN MARINO


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 23 aprile 2008.


LEGGE 28 APRILE 2008 N.68


NORME IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE
E DI PROTEZIONE DEI MINORI


CAPO I
NORME IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE

TITOLO I
ADOZIONE DI MINORI ADOTTABILI ALL’ESTERO

Art.1
(Applicazione)

1. L’adozione dei minori abitualmente residenti negli Stati parte della Convenzione fatta a
l’Aja il 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione
internazionale (di qui in avanti Convenzione), o che, nello spirito della stessa e per farne valere le
garanzie procedurali, abbiano stipulato con la Repubblica accordi bilaterali, ha luogo applicando gli
articoli che seguono.
2. Ai minori abitualmente residenti in Paesi non contemplati nel comma 1 continua ad
applicarsi la Legge 20 luglio 1999 n. 83.

Art.2
(Autorità Centrale Sammarinese e Ufficio per le adozioni internazionali)

1. Ai sensi del Decreto 20 settembre 2004 n. 120 l’Autorità Centrale Sammarinese è
individuata nella Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.
2. Presso il Dipartimento Affari Esteri è costituito l’Ufficio per le adozioni internazionali con
funzioni di supporto operativo e relazioni con il pubblico. Esso può richiedere la collaborazione del
Servizio Minori di cui alla Legge 3 maggio 1977 n. 21.
3. Il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, approva la
modulistica ed i protocolli operativi.

2

Art.3
(Modifiche alla Legge 20 luglio 1999 n. 83)

1. L’articolo 2 della Legge 20 luglio 1999 n. 83 è così modificato dopo il comma 1:
“2. L’idoneità all’adozione è dichiarata dall’Autorità Giudiziaria competente previo
accertamento che gli aspiranti possiedono i requisiti previsti dall’articolo 62 della Legge 26 aprile
1986 n. 49, e previa acquisizione d’una relazione del Servizio Minori contenente una valutazione
della loro capacità di corrispondere alle esigenze specifiche dell’adozione internazionale, nonché
indicazioni sulle caratteristiche e il numero dei minori che essi potrebbero accogliere, e ogni altra
utile informazione.
3. La dichiarazione deve menzionare la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge 26 aprile
1986 n. 49 e indicare il numero massimo di minori cui l’idoneità all’adozione si rapporta. Essa deve
precedere l’emissione del provvedimento straniero sull’adozione o affidamento a scopo di adozione
e l’ingresso del minore o dei minori nella Repubblica di San Marino.
4. L’idoneità all’adozione decade dopo tre anni dalla notificazione agli istanti del decreto
dichiarativo, ma può essere nuovamente richiesta. Se la procedura di adozione è promossa prima
della decadenza dell’idoneità, questa dura fino al temine della procedura, salvo provvedimento di
revoca.
5. Il giudice, dietro segnalazione del Servizio Minori o d’ufficio, può, per cause seriamente
incidenti, sentita la persona o coppia dichiarata idonea e assunta ogni opportuna informazione,
revocare la dichiarazione d’idoneità con decreto motivato. La revoca, divenuta efficace per mancato
reclamo in termine o perché il giudice, ravvisando ragioni d’urgenza, ne abbia disposta l’efficacia
immediata, osta al promovimento e al proseguimento della procedura di adozione internazionale.
6. Contro il decreto che nega o revoca l’idoneità è dato reclamo al Giudice di Appello Civile
con ricorso depositato nella cancelleria del Giudice di primo grado entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il fascicolo è immediatamente trasmesso al Giudice di
Appello, che fissa l’udienza in camera di consiglio entro trenta giorni. La decisione, succintamente
motivata, è depositata entro dieci giorni dall’udienza, irreclamabile ed immediatamente efficace. Gli
atti sono immediatamente resi al Giudice di primo grado.
7. Divenuto definitivo, il provvedimento di revoca è senza indugio comunicato dal giudice
all’Autorità Centrale Sammarinese, che deve: trasmetterne immediata notizia all’Autorità Centrale
straniera cui abbia inviato la domanda di adozione, nonché alla rappresentanza consolare della
Repubblica in quello Stato; immediatamente revocare l’autorizzazione eventualmente concessa agli
aspiranti all’adozione anche agli effetti delle attività richiedibili agli enti autorizzati.”.
2. Dopo l’articolo 2 della Legge 20 luglio 1999 n. 83 è inserito il seguente articolo:

“Art. 2 bis
(Illegittima presenza nello Stato di un minore adottabile all’estero o comunque in stato di
abbandono all’estero)

Nei confronti del minore adottabile all’estero, o risultante all’estero in stato di abbandono,
che senza titolo giuridico si trova nella Repubblica, l’autorità giudiziaria procede a norma degli
articoli 64 e seguenti della Legge 26 aprile 1986 n. 49, avvertendone lo Stato d’appartenenza per
l’eventuale richiesta di rimpatrio. Le spese per il mantenimento del minore e per il suo rimpatrio
sono a carico di chi lo ha introdotto nella Repubblica.”.

Art.4
(Promovimento della procedura)

1. La procedura per l’adozione dei minori di cui all’articolo 1, comma 1 è promossa dagli
aspiranti all’adozione sottoscrivendo presso l’Ufficio per le adozioni internazionali un modulo di
domanda contenente anche l’assunzione dell’obbligo, qualora all’estero essi ottengano un

3
provvedimento di adozione, di sottostare per un anno, a far data dall’ingresso del minore nello
Stato, alla vigilanza del Servizio Minori su come procede il suo inserimento nella famiglia. La
domanda è irricevibile se gli interessati non allegano:
1) copia autentica della dichiarazione di idoneità non decaduta;
2) copia autentica della relazione sociale del Servizio Minori, di cui all’articolo precedente, a suo
tempo acquisita dal giudice;
3) traduzione delle predette nella lingua indicata dall’Autorità Centrale dello Stato cui intendono
rivolgersi, asseverata davanti a un organo pubblico.
2. L’Ufficio ammonisce gli interessati che, qualora sia loro consegnato per adozione un minore
all’estero, avranno il dovere di curarne il trasferimento dallo Stato d’origine nel rispetto della sua
dignità e sensibilità, anche accompagnandolo nel viaggio.

Art.5
(Procedura svolta tramite le Autorità Centrali)

1. L’Autorità Centrale Sammarinese trasmette la domanda di adozione e gli allegati di cui
all’articolo 4 all’Autorità Centrale dello Stato indicato dagli istanti, dichiarando la propria
disponibilità a ricevere e trasmettere, anche per via telematica, ogni atto e informazione necessaria
al prosieguo della procedura.
2. L’Autorità Centrale Sammarinese comunica al proprio rappresentante consolare presso lo
Stato di cui al comma 1 gli estremi della domanda, richiedendogli di attivarsi per avere
dall’Autorità Centrale dello stesso conferma della presa in carico di essa.
3. Qualora la competente autorità straniera proponga agli istanti l’affidamento di un minore
adottabile, con ogni informazione circa la sua identità, adottabilità, estrazione sociale, condizione
sanitaria ed evolutiva giusta l’articolo 16, comma 1 lett.a) della Convenzione, l’Ufficio per le
adozioni internazionali convoca i predetti per esaminare la proposta in rapporto alla loro idoneità
all’adozione e motivazione attuale, presente un membro del Servizio Minori nonché, a domanda
degli interessati, un rappresentante di un’Associazione di volontariato impegnata in materia. Del
colloquio viene redatto sommario processo verbale.
4. L’accettazione della proposta deve comprendere un atto d’impegno degli istanti a incontrare
il minore secondo le modalità stabilite dall’autorità competente nello Stato d’origine, e deve essere
da loro sottoscritta e controfirmata dal rappresentante dell’Ufficio.
5. L’Autorità Centrale Sammarinese, se la proposta accettata corrisponde all’idoneità degli
istanti all’adozione ritenuta nel relativo decreto del giudice, ne informa l’Autorità Centrale straniera
con il mezzo ufficiale più rapido chiedendole di comunicare tempo e luogo dell’incontro con il
minore cui gli istanti si sono impegnati. Avverte altresì l’Autorità Centrale straniera che, se all’esito
dell’incontro gli istanti manifestano la volontà di proseguire la procedura per adottare il minore ed
essa concorda, uguale concordanza deve intendersi già espressa da essa Autorità Centrale
Sammarinese, aggiungendo che il minore, una volta adottato, avrà diritto d’ingresso e di soggiorno
permanente nella Repubblica.

Art.6
(Attività direttamente esperibili dagli istanti)

1. Gli istanti che all’Ufficio per le adozioni internazionali dimostrino sufficiente comprensione
del meccanismo procedurale tracciato negli articoli 16 e 17 della Convenzione, possono essere
autorizzati dall’Autorità Centrale Sammarinese a curare la pratica avvalendosi, in quanto possibile,
dell’intervento di enti autorizzati previsto nell’articolo 7, o compiendo essi le attività che seguono :
1) prendere contatto diretto con l’Autorità Centrale dello Stato da loro prescelto;
2) produrle i documenti di cui all’articolo 4;
3) riceverne la proposta di affidamento di un minore adottabile con ogni informazione per iscritto
su di esso e accettarla;
4) incontrare il detto minore secondo quanto stabilito dall’autorità competente;

4
5) ricevere dall’Autorità Centrale straniera l’atto di concordanza sul proseguimento della
procedura e, allegato, l’atto o il certificato di nascita del minore.
2. Gli istanti muniti dell’autorizzazione possono chiedere alla rappresentanza consolare della
Repubblica di San Marino nello Stato d’origine del minore l’assistenza necessaria e di trasmettere
all’Autorità Centrale Sammarinese nel modo più celere gli atti ricevuti a norma del comma 1.
3. L’Autorità Centrale Sammarinese, ricevuti dagli interessati, o dal consolato sammarinese, o
direttamente dall’Autorità Centrale dello Stato d’origine del minore l’atto di concordanza di questa
a proseguire la procedura, l’atto identificativo del minore e le informazioni su di esso, verificato che
si prospetta un’adozione corrispondente all’idoneità degli aspiranti dichiarata dal giudice e
all’interesse del minore, comunica all’altra Autorità Centrale con il mezzo ufficiale più rapido la
propria concordanza, dando assicurazione che, conclusa la procedura all’estero, il minore avrà
diritto di entrare e soggiornare in permanenza nel territorio della Repubblica.
4. L’autorizzazione prevista nel comma 1 può essere anche chiesta quando, dopo otto mesi dal
promovimento della procedura presso l’Ufficio per le adozioni internazionali, essa, svolta secondo
l’articolo 5, sia allo stato totalmente infruttuosa. Nel richiedere l’autorizzazione, gli istanti devono
sottoscrivere un atto di rinuncia alle attività intraprese dall’Autorità Centrale Sammarinese a norma
dell’articolo 5.

Art.7
(Enti autorizzati)

1. Come previsto dall’articolo 3 della Legge 20 luglio 1999 n. 83 restano ferme le competenze
delle organizzazioni, sia sammarinesi che straniere, che il Congresso di Stato, sentiti i riferimenti
del Segretario di Stato per la Giustizia e del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, definisca, con
propria delibera, autorizzate allo svolgimento delle pratiche inerenti l'adozione.
2. L’Autorità Centrale Sammarinese, richiamando la collaborazione delle Autorità Centrali
nell’ambito della Convenzione, nonché la Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo
1939, negozierà un accordo con la Commissione per le Adozioni Internazionali, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri d’Italia, affinché aspiranti all’adozione abitualmente residenti
nella Repubblica di San Marino diano incarico a enti autorizzati secondo la legge italiana in vigore
di svolgere le attività appositamente previste, curando anche la precisazione di cui al comma 3 del
presente articolo, e cioè complessivamente:
- trasmettere alle competenti autorità del Paese indicato dagli interessati, sempreché in esso l’ente
sia dalla detta Commissione autorizzato a operare, la domanda di adozione, unitamente al
decreto di idoneità con la relazione allegata, affinché le autorità straniere formulino la proposta
d’incontro fra gli aspiranti e il minore da adottare;
- raccogliere dall’Autorità Centrale straniera la proposta d’incontro fra gli aspiranti ed il minore da
adottare, curando che sia accompagnata da informazioni riguardanti la salute e le esperienze di
vita del minore, nonché da notizie intorno alla sua famiglia d’origine;
- trasferire la proposta, le informazioni e le notizie di cui sopra agli aspiranti genitori adottivi,
assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
- ricevere il consenso scritto degli aspiranti all’adozione all’incontro con il minore, autenticarne le
firme e trasmettere l’atto di consenso all’autorità straniera proponente;
- ricevere dall’autorità straniera attestazione delle condizioni di cui all’articolo 4 della
Convenzione, concordare con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l’opportunità di
procedere all’adozione e, ove richiesto dallo Stato d’origine, approvare la decisione di affidare il
minore o i minori ai futuri genitori adottivi.
3. L’ente che manifesti concordanza con l’autorità straniera sull’opportunità di procedere
all’adozione dovrà chiarire, con atto scritto vistato dalla stessa autorità, che la concordanza è
condizionata alla ratifica dell’Autorità Centrale Sammarinese, cui esso deve trasmettere senza
indugio l’atto di concordanza dell’Autorità Centrale straniera, contenente l’identificazione del
minore, e l’atto di chiarimento vistato dalla stessa.
4. Gli aspiranti all’adozione possono utilizzare questa procedura se muniti dell’autorizzazione

5
prevista nell’articolo 6, comma 1, prima parte. Si applica l’articolo 6, comma 4 nell’ipotesi che
l’autorizzazione sia chiesta dopo l’avvio della procedura svolta a norma dell’articolo 5.


Art.8
(Ratifica della concordanza sull’adozione espressa da un ente autorizzato)

1. L’Autorità Centrale Sammarinese, ricevuti gli atti di cui all’articolo 7, comma 3, verifica,
prima di ratificare la concordanza sull’opportunità di procedere all’adozione, che questa
corrisponda all’idoneità ritenuta dal giudice negli aspiranti; quindi procede a norma dell’articolo 6,
comma 3.
2. Le organizzazioni autorizzate allo svolgimento delle pratiche inerenti all’adozione previste
nell’articolo 3 della Legge 20 luglio 1999 n. 83 possono fornire agli istanti autorizzati a norma
dell’articolo 6, comma 1 della presente legge le prestazioni contemplate nell’articolo 7, comma 2,
curando il chiarimento di cui al comma 3 con le stesse modalità, e gli stessi effetti giuridici se la
pratica è svolta in uno degli Stati indicati nell’articolo 1, comma 1. In questo caso si applica il
comma 1 del presente articolo.


Art.9
(Efficacia dell’adozione perfezionata all’estero)

1. L’adozione perfezionata in uno degli Stati di cui all’articolo 1, comma 1 è automaticamente
efficace di pieno diritto, a norma dell’articolo 23, comma 1 della Convenzione, se certificata
conforme ad essa dalla competente autorità dello Stato in cui ha avuto luogo.
2. Il minore adottato all’estero in conformità al comma 1 ha diritto d’ingresso e di residenza
permanente nella Repubblica, ed acquista la cittadinanza degli adottanti.
3. L’adozione di cui al comma 1 determina legame di filiazione dell’adottato con gli adottanti,
eccettuato il caso di cui all’articolo 10.

Art.10
(Convertibilità dell’adozione non piena)

1. L’adozione che nello Stato d’origine non produce cessazione del preesistente legame
giuridico tra i genitori e il minore può, nell’interesse di lui, essere convertita dal giudice in adozione
piena e produttiva di tale cessazione se sono stati prestati i consensi previsti dall’articolo 4, lettere
c) e d) della Convenzione.
2. Ove non si dia luogo a quanto previsto nel comma 1, l’adottato non acquista lo stato di figlio
degli adottanti; nondimeno acquista i diritti di mantenimento, istruzione, educazione di cui
all’articolo 31 della Legge 26 aprile 1986 n. 49, nonché la situazione giuridica familiare propria del
figlio secondo il Titolo VIII della stessa legge e il diritto successorio sammarinese. Egli assume e
trasmette il cognome dell’adottante, ovvero del marito se adottato da coniugi; acquista la
cittadinanza degli adottanti, il diritto d’ingresso e di residenza permanente nella Repubblica.

Art.11
(Visto per il transito del minore nel territorio italiano)

1. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, ricevuta dagli adottanti o dall’Autorità straniera
la documentazione del provvedimento straniero, si attiva attraverso i competenti canali diplomatici
ai fini dell'ottenimento del rilascio del visto di transito del minore sul territorio italiano presso
l’Ambasciata italiana a San Marino.



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Art.12
(Interventi del Servizio Minori)

1. Avvenuto l’ingresso del minore nel territorio della Repubblica, gli adottanti hanno l’obbligo
d’informare senza indugio il Servizio Minori affinché, oltre a esercitare la vigilanza di cui
all’articolo 4, svolga opera di consiglio e sostegno ai fini della più corretta assistenza materiale e
morale del minore e della sua integrazione familiare e sociale. Qualora rilevi comportamenti dei
genitori adottivi inadempienti, o inadeguati, o comunque a lui pregiudizievoli, il Servizio riferisce al
giudice per eventuali provvedimenti sulla loro potestà.

Art.13
(Affidamento estero a scopo di adozione)

1. Qualora all’estero non sia pronunciata l’adozione, ma disposto l’affidamento del minore a
scopo di adozione nello Stato d’accoglienza, si applica l’articolo 5 della Legge 1999 n. 83. Gli
affidatari hanno l’obbligo d’informare senza indugio il Commissario della Legge quale Giudice
Minorile dell’avvenuto ingresso del minore nello Stato, nonché l’Autorità competente al rilascio del
permesso di soggiorno per il tempo necessario alla definizione del procedimento.

Art.14
(Trascrizione nei registri dello Stato Civile)

1. Gli adottanti devono al più presto presentare all’Ufficiale dello Stato Civile l’atto o il
certificato di nascita del minore rilasciato all’estero o documento equipollente, il provvedimento di
adozione e il certificato della sua conformità alla Convenzione se contenuto in atto separato,
allegando traduzione degli stessi in lingua italiana, vistata come conforme all’originale dalla
rappresentanza diplomatica o consolare sammarinese se eseguita nello Stato d’origine, altrimenti
asseverata davanti a un organo pubblico.
2. L’Ufficiale dello Stato Civile trascrive la traduzione dell’atto o certificato di nascita quale
rilasciato dall’autorità straniera, anche ove contenga modifiche dei dati personali originari del
bambino se disposte nel provvedimento straniero di adozione.

Art.15
(Cittadinanza dell’adottato da Sammarinesi abitualmente residenti all’estero)

1. I cittadini sammarinesi abitualmente residenti in uno Stato parte della Convenzione che ivi
adottano un minore con provvedimento certificato conforme alla Convenzione trasmettono
all’adottato la cittadinanza sammarinese.

Art.16
(Aiuti allo sviluppo)

1. Il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, delibera lo
stanziamento della somma occorrente ai fini delle attività per l’adozione internazionale, nonché
d’una somma per l’aiuto allo sviluppo dei Paesi ove hanno luogo adozioni da parte di persone
abitualmente residenti nella Repubblica, in vista del principio, sancito nella Convenzione, per cui è
prioritariamente nello Stato d’origine che si deve rimediare all’abbandono dei minori.
2. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri segnala allo Stato straniero e alla sua Autorità
Centrale la disponibilità della Repubblica a contribuire economicamente alla realizzazione di
singoli progetti a favore dell’infanzia abbandonata, scegliendo fra quelli documentati alla propria
rappresentanza diplomatica.



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TITOLO II
ADOZIONE ALL’ESTERO DI MINORI DICHIARATI ADOTTABILI NELLA REPUBBLICA

Art.17
(Adozione del minore dichiarato adottabile nella Repubblica di San Marino)

1. Il minore dichiarato adottabile dal giudice in Repubblica deve, di preferenza, essere adottato
in territorio sammarinese. Nei casi in cui la situazione ambientale e sociale obiettiva in cui è
collocato il minore sia ritenuta, dal giudice, pregiudizievole dei suoi preminenti interessi, ovvero
qualora risiedano o dimorino in Repubblica persone legate con il minore da rapporti giuridici, di
sangue o di fatto, anteriori alla dichiarazione di adottabilità, l’adozione deve, di norma, essere
realizzata in realtà che presentino radici culturali e sociali comuni.
2. Divenuta definitiva una dichiarazione di adottabilità, il Commissario della Legge, quale
Giudice Minorile, ne informa, seguendo gli appositi canali, dando anche notizie sulle condizioni e
caratteristiche del minore, il Presidente di uno o più tribunali esteri di cui al comma 1, chiedendo
che coppie dichiarate idonee, le cui attitudini appaiono conformi alle caratteristiche e ai bisogni
personali di quel minore, siano avvertite della possibilità di domandarne l’adozione inviando allo
stesso Commissario della Legge, copia autentica del decreto dichiarativo della loro idoneità e della
relazione del Servizio locale a suo tempo trasmessa al giudice.
3. Il Commissario della Legge quale Giudice Minorile, disposto l’affidamento preadottivo a
norma dell’articolo 73 della Legge 26 aprile 1986 n. 49, delega il Tribunale per i minorenni del
luogo di residenza della coppia:
1) a nominare un tutore al minore e a disporre la vigilanza del Servizio locale sul corso
dell’affidamento preadottivo per la durata di un anno;
2) ad acquisire, al termine dell’affidamento preadottivo, una relazione del Servizio locale, nonché il
parere del tutore sul provvedimento che appare conforme all’interesse del minore, trasmettendo
quindi gli atti al giudice sammarinese rogante.
4. Il Commissario della Legge, quale Giudice Minorile, ricevuti la relazione e il parere di cui al
comma 3, sentiti gli affidatari preadottivi e il minore se in grado di esprimersi, assunto il suo
consenso all’adozione se egli ha compiuto 14 anni, dispone farsi luogo alla stessa, o i provvidenti
necessari a tutelarlo.
5. Si applicano gli articoli 75, secondo e terzo comma, e da 76 a 79 della Legge 26 aprile 1986
n. 49.

Art.18
(Adozione non realizzabile secondo i canali di cui all'articolo 17)

1. Nel caso in cui convenga all'interesse del minore o comunque non sia possibile procedere
all'adozione secondo i canali di cui all'articolo 17, l'Autorità Centrale Sammarinese si riserva la
facoltà di accogliere una delle domande ad essa pervenuta da un altro Stato parte della Convenzione
e procedere a norma della stessa.
2. In questo caso il Commissario della Legge quale Giudice Minorile ragguaglia la Segreteria
di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, designata dal Decreto 20 settembre 2004 n.120 a
certificare che l’adozione è conforme alla Convenzione.

Art.19
(Disposizione transitoria)

1. Nei procedimenti in cui, all’entrata in vigore della presente legge, un minore adottabile
residente all’estero sia già stato individuato, dando luogo a una proposta comunicata agli aspiranti
all’adozione, o, nel caso di minore adottabile in Repubblica, sia in corso di realizzazione
l’affidamento preadottivo, continuano ad applicarsi, nella prima ipotesi, le norme della Legge 20
luglio 1999 n. 83, nella seconda quelle sull’adozione contenute nel Titolo VII della Legge 26 aprile

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1986 n. 49.

CAPO II
NUOVE NORME A PROTEZIONE DEI MINORI

Art. 20
(Modifica della Legge 26 aprile 1986 n. 49)

Nel Titolo VIII della Legge 26 aprile 1986 n. 49 sono inseriti i seguenti:

“Art.86 bis
(Limitazione della potestà del genitore)

1. Ove la condotta del genitore pregiudizievole al figlio non sia così grave da comportare
decadenza dalla potestà, il giudice adotta ogni provvedimento conveniente all’interesse del minore,
comprimendo la potestà del genitore anzitutto mediante prescrizioni, tra cui quella di accettare
interventi di controllo e sostegno del Servizio Minori.
2. Qualora il genitore non ottemperi, il giudice privilegia la coazione indiretta prospettandogli
una più intensa limitazione della potestà o, nei casi più gravi, l’allontanamento dal minore. Se per la
protezione del minore è necessario allontanarlo dalla famiglia, il giudice ne dispone il collocamento
più consono a cura del Servizio Minori, cui può dare mandato di gestire l’attuazione
dell’allontanamento, anche conferendogli il potere di richiedere l’ausilio della Gendarmeria.
3. Il Servizio Minori, o il diverso soggetto cui sia stato conferito il potere di gestire l’interesse
del minore, riferisce periodicamente al giudice, il quale può in ogni momento modificare o revocare
il provvedimento, destinato altrimenti a caducare alla maggiore età della persona protetta.

Art.86 ter
(Persistenza degli obblighi dei genitori)

1. Il genitore decaduto dalla potestà o la cui potestà sia stata limitata rimane obbligato a
sostenere le spese per il mantenimento, l’istruzione, l’educazione del minore.

Art.86 quater
(Iniziativa della protezione e protezione provvisoria)

1. I provvedimenti previsti negli articoli 86 e 86 bis sono adottati dietro segnalazione dell’altro
genitore, o di un parente del minore, o del Servizio Minori, assunta ogni utile informazione, sentiti i
genitori e il minore in grado d’esprimersi, salvo sia opportuno coglierne i segnali attraverso il
Servizio.
2. In caso d’urgente necessità il giudice può disporre anche d’ufficio provvedimenti
temporanei nell’interesse del minore, efficaci un mese se non confermati previe le audizioni di cui
al comma 1.”.

Art.21
(Modifiche al Codice Penale)

Dopo l’articolo 233 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

“Art. 233 bis
(Procedura promossa o proseguita nonostante la revoca dell’idoneità all’adozione)

Chi, malgrado la propria idoneità all’adozione internazionale sia stata revocata, ovvero sia
decaduta, promuove o prosegue la procedura per l’adozione internazionale, è punito con la prigionia

9
di primo grado.
Se dal fatto deriva all’estero un provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di
adozione la prigionia è aumentata di un grado.”.

Art.22
(Modifica all’articolo 228 del Codice Penale)

L’articolo 228 del Codice Penale è modificato come segue:
“Chiunque si congiunge carnalmente con un discendente legittimo, naturale, adottivo, un
ascendente o un affine in linea retta, con una sorella o con un fratello, consanguinei, germani o
uterini, è punito con la prigionia di terzo grado e con l’interdizione a vita dalla patria potestà e
dall’ufficio di tutore e curatore.
Alle stesse pene soggiace chiunque si congiunge carnalmente con il minore ricevuto in
affidamento.”

Art. 23
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 24
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua
legale pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 28 aprile 2008/1707 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta