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Provvedimenti Di Riordino Delle Figure Direttive Del Sistema Di Istruzione E Di Modifica Della Struttura Della Scuola Media Inferiore


Published: 2008-06-18
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Microsoft Word - D094-2008.doc
1

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta dell’11 giugno 2008.


LEGGE 18 GIUGNO 2008 N.94


PROVVEDIMENTI DI RIORDINO DELLE FIGURE DIRETTIVE
DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E DI MODIFICA DELLA STRUTTURA DELLA
SCUOLA MEDIA INFERIORE


Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge definisce ruoli, competenze e profili professionali del Dirigente Servizi
Socio Educativi per la Prima Infanzia, dei Dirigenti scolastici, dei Vice–Dirigenti e modifica la
struttura della Scuola Media Inferiore.

Art. 2
(Dirigenti)

1. Sono istituiti i seguenti posti:
n.1 posto di Dirigente Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia,
n.1 posto di Dirigente Scolastico Scuola dell’Infanzia,
n.1 posto di Dirigente Scolastico Scuola Elementare,
n.1 posto di Dirigente Scolastico Scuola Media Inferiore,
n.1 posto di Dirigente Scolastico Scuola Secondaria Superiore.
2. Le funzioni, le disposizioni particolari, la qualifica professionale e il trattamento retributivo
riferiti ai Dirigenti di cui al precedente comma nonché i titoli di studio e le materie d’esame relative
alla copertura di tali posti sono le seguenti:

FUNZIONI
- Assicura la gestione unitaria dell’istituzione; è responsabile della gestione delle risorse
finanziarie, strumentali e del personale.
- Ha poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali scolastici.
2
- Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative, promuove gli
interventi per assicurare la qualità dei processi formativi; collabora con le strutture culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio.
- Assicura l’esecuzione delle deliberazioni dei competenti organismi ed esercita funzioni specifiche
di ordine amministrativo.
- Cura l'esecuzione delle norme riguardanti gli alunni, gli insegnanti e il personale non docente ed
esplica tutti i compiti connessi con la funzione direttiva di cui alle vigenti leggi.
- Collabora insieme con gli altri Dirigenti Scolastici al coordinamento dell’intera attività scolastica
con funzioni di consulenza, progettazione, informazione.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- Orario flessibile

TITOLO Dl STUDIO
- Per la dirigenza dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia laurea in ambito
psicopedagogico.
- Per le dirigenze scolastiche lauree previste per l’accesso all'insegnamento ed esperienza
quinquennale di docenza.

MATERIE D’ESAME
- Diritto Amministrativo ed Ordinamento Scolastico
- Pedagogia e Didattica

QUALIFICA - Dirigente

LIVELLO RETRIBUTIVO - 10


Art. 3
(Vice-Dirigenti)

1. Sono istituti i seguenti posti:
n.1 posto di Vice Dirigente Scolastico Scuola dell’Infanzia,
n.2 posti di Vice Dirigente Scolastico Scuola Elementare,
n.2 posti di Vice Dirigente Scolastico Scuola Media Inferiore,
n.1 posto di Vice Dirigente Scolastico Scuola Secondaria Superiore.
2. Nei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia le funzioni di Vice Dirigente sono svolte
dal Coordinatore pedagogico, secondo quanto previsto dalla Legge 25 maggio 2004 n.68, dalla
Legge 28 gennaio 2005 n.12 e dal Decreto 5 maggio 2005 n.70.
3. Le funzioni e le disposizioni particolari riferite all’incarico di Vice-Dirigente Scolastico, sono
le seguenti:

FUNZIONI
- Collabora con il Dirigente Scolastico e con tutto il personale della Scuola.
- Svolge le funzioni a lui demandate dal Dirigente Scolastico.
- Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- Il Dirigente Scolastico procede alla nomina dei propri Vice Dirigenti scegliendoli nell’ambito
del Collegio dei Docenti sulla base di criteri che facciano riferimento a competenze previste per
l’espletamento di funzioni e compiti necessari alla realizzazione di progetti mirati al
miglioramento e alla qualità della scuola.
- La nomina è annuale e può essere riconfermata dal Dirigente Scolastico fino a un massimo di 3
anni.
3
- La nomina potrà essere ripetuta dopo tre anni di intervallo.
- Nella Scuola Elementare e nella Scuola Media Inferiore, in caso di assenza del Dirigente
Scolastico, ne assume le funzioni il Vice-Dirigente con maggiore anzianità di servizio.
- Svolge un orario di servizio settimanale di 36 ore, con flessibilità.
- Mantiene la retribuzione del ruolo di appartenenza, più un’indennità per l’incarico specifico.

Art. 4
(Struttura della Scuola Media Inferiore)

1. La Scuola Media Inferiore è costituita da un unico istituto e da un unico Collegio dei Docenti.
2. In relazione alla disposizione di cui al precedente comma, l’articolo 4 della Legge 26 giugno
2003 n. 87 è così modificato:
“Art. 4
Nella Scuola Media Inferiore le classi sono composte con un numero minimo di 16 alunni ed
uno massimo non superiore a 22.”.
3. In presenza di alunni disabili o di insufficiente capienza della aule il numero massimo potrà
essere modificato.
4. Le classi successive alla prima, già formate al momento dell’entrata in vigore della presente
legge, vanno alla conclusione del ciclo secondo l’attuale composizione.

Art. 5
(Norma transitoria)

1. I Vice Direttori e i Vice Presidi nominati, ai sensi della Legge 17 settembre 1993 n.106, dai
rispettivi Collegi dei Docenti entro l’Anno Scolastico 2007-2008, continuano a svolgere le proprie
funzioni per l’Anno Scolastico 2008-2009.
2. In deroga a quanto previsto all’articolo 3, primo comma e per assicurare gradualità di
applicazione alle disposizioni ivi contenute, i Vice Dirigenti della Scuola Media Inferiore sono tre
fino alla conclusione dell’Anno Scolastico 2009-2010.

Art. 6
(Rinvii)

1. Sono rinviati alle leggi di riforma della Pubblica Amministrazione:
a) il trasferimento delle competenze del Dirigente Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia e
dei Dirigenti Scolastici in materia di provveditorato;
b) la revisione degli organici delle Segreterie Scolastiche nonché delle qualifiche, delle funzioni e
dei livelli retributivi del rispettivo personale.
2. La definizione delle figure di staff dirigenziale nei vari ordini di scuola è demandata a
successiva legge che dovrà essere emanata entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 7
(Soppressioni)

1. Sono soppressi:
- il posto di “Direttore” della Scuola dell’Infanzia, di cui al Cap. II del Titolo IX dell’Allegato “A”
alla Legge 17 settembre 1993 n.106;
- il posto di “Direttore” della Scuola Elementare, di cui al Cap. III del Titolo IX, dell’Allegato “A”
alla Legge 17 settembre 1993, n.106;
- i tre posti di “Preside” della Scuola Media Inferiore di cui al Cap. IV del Titolo IX, dell’Allegato
“A” alla Legge 17 settembre 1993 n. 106;
- il posto di “Preside” della Scuola Secondaria Superiore, di cui al Cap. V del Titolo IX,
dell’Allegato “A” alla Legge 17 settembre 1993 n. 106.
2. Sono, altresì, soppressi:
4
- il posto di “ Vice Direttore” della Scuola dell’Infanzia, di cui al Cap. II del Titolo IX
dell’Allegato “A” alla Legge 17 settembre 1993 n.106;
- il posto di “Vice Direttore” della Scuola Elementare, di cui al Cap. III del Titolo IX,
dell’Allegato “A” alla Legge 17 settembre 1993, n.106;
- i tre posti di “Vice Preside” della Scuola Media Inferiore di cui al Cap. IV del Titolo IX,
dell’Allegato “A” alla Legge 17 settembre 1993 n. 106;
- il posto di “Vice Preside” della Scuola Secondaria Superiore, di cui al Cap. V del Titolo IX,
dell’Allegato “A” alla Legge 17 settembre 1993 n. 106.
3. I Direttori e i Presidi in ruolo nei posti di cui al precedente comma 1, assumeranno la titolarità
dei posti di Dirigente Scolastico, di cui al superiore articolo 2, nei rispettivi ordini di scuola.
4. Sono altresì soppresse le tre circoscrizioni scolastiche della Scuola Media Inferiore di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 12 febbraio 1998, n.22.

Art.8
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art.9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 18 giugno 2008/1707 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta