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Prevenzione E Repressione Della Violenza Contro Le Donne E Di Genere


Published: 2008-06-20
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REPUBBLICA DI SAN MARINO


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 18 giugno 2008.


LEGGE 20 GIUGNO 2008 N.97



PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E DI
GENERE


CAPO I
PRINCIPI INFORMATORI E MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE DELLA
VIOLENZA CONTRO LE DONNE E DI GENERE, IVI COMPRESA
LA VIOLENZA DOMESTICA


Art.1
(Obiettivo della legge)

La presente legge si propone di prevenire e contrastare la violenza contro le donne e di
genere, ivi compresa la violenza domestica.

Art. 2
(Nozione di violenza contro le donne)

Costituisce violenza nei confronti della persona ogni atto di violenza fondato
sull’appartenenza sessuale che comporta o è suscettibile di comportare, per chi ne è bersaglio, danni
o sofferenze di natura fisica, sessuale o psicologica, ivi compresa la minaccia di mettere in atto tali
atti, la coercizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata.

Art. 3
(Mezzi di comunicazione di massa e divulgazioni discriminatorie)

I mezzi di comunicazione sociale devono promuovere la protezione e la tutela
dell’uguaglianza tra uomini e donne e devono evitare ogni discriminazione tra loro.

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E’ vietato utilizzare, anche a fini pubblicitari, immagini ed espressioni lesive della dignità e
della identità della persona, o aventi contenuto discriminatorio, ivi comprese quelle contenenti
riferimenti all’orientamento sessuale della persona o alla identità di genere.
L’Authority per le Pari Opportunità, a ciò preposta, di propria iniziativa o su segnalazione
scritta di chiunque vi abbia interesse, può chiedere al Commissario della Legge:
a) che sia inibita la diffusione di immagini, notizie, o riferimenti in contrasto con il divieto di cui al
secondo comma;
b) che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti;
fatto sempre salvo il diritto della persona ritratta o oggetto dei riferimenti di richiedere il
risarcimento del danno.
Il Commissario della Legge provvede con decreto, dopo avere sentito la parte a carico della
quale il provvedimento deve essere eseguito. Nei casi di particolare urgenza, e qualora la parte nei
confronti della quale il provvedimento deve essere eseguito non abbia nel territorio della Repubblica
la residenza o la sede, o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, il Commissario della
Legge può disporre l’esecuzione del provvedimento, anche senza disporre l’audizione.
Chiunque non ottempera all’ordine emesso ai sensi di cui al comma che precede è punito ai
sensi dell’articolo 366 del Codice Penale.
Contro il decreto del Commissario della Legge è ammesso reclamo al Giudice d’Appello per
nullità, ma il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo diverso avviso del
Giudice d’Appello.
La assistenza legale dell’Authority per le Pari Opportunità nel giudizio è assunta dalla
Avvocatura di Stato.
Gli atti del procedimento sono esenti dall’imposta giudiziaria.


Art. 4
(Assistenza alle vittime di violenza)

Alle vittime della violenza familiare e sessuale lo Stato assicura:
a) l’informazione sulle misure previste dalla legge in ordine alla protezione, la sicurezza ed i diritti
di assistenza e di soccorso delle vittime della violenza;
b) l’esistenza di servizi ai quali siano attribuite le relative competenze socio-assistenziali, dotati di
personale specializzato, facilmente individuabili e raggiungibili dalle vittime;
c) che i servizi siano in grado di svolgere funzioni di pronto intervento anche psicologico e di
successiva presa in carico delle situazioni a medio termine, anche ai fini della ricomposizione
familiare;
d) la previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione, di supporto all’istruzione, alla
formazione e all’inserimento professionale;
e) nei casi più gravi, nei quali sia nociva la permanenza in famiglia, l’inserimento delle vittime in
comunità di tipo familiare per un periodo sufficiente a realizzare un progetto di reinserimento
sociale;
f) la predisposizione di programmi di protezione e di reinserimento sociale della vittima della
violenza, qualora siano necessari, ivi compreso il soddisfacimento delle esigenze di alloggio ed
il mantenimento del permesso di soggiorno, qualora nelle more del giudizio venisse a scadere,
almeno per la durata del processo penale, il reinserimento professionale e le esigenze di cura e di
sostegno dei figli a carico.
g) la formazione specifica dei giudici ai quali sono affidati i procedimenti giudiziari di cui alla
presente legge e delle Forze dell’Ordine.
L’individuazione e l’organizzazione dei servizi e la determinazione in concreto delle misure
sarà effettuata con apposito decreto delegato da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge.


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CAPO II
MODIFICHE AL CODICE PENALE


Art. 5
(Aggravante nell’omicidio)

All’articolo 150, comma secondo, del Codice Penale dopo il numero 1) è inserito il seguente:
“1 bis) in persona del coniuge, di soggetto convivente ovvero che era o è legato da una relazione
affettiva, anche non implicante la coabitazione”.


Art. 6
(Circostanze aggravanti delle lesioni personali)

L’articolo 156 del Codice Penale è sostituito come segue:
“Quando dalla lesione è derivato come evento aborto, pericolo di vita, malattia guarita oltre i
sessanta giorni o insanabile, sfregio permanente del viso, perdita o notevole indebolimento di un
senso, di un organo o della sua funzionalità ovvero la perdita della capacità di procreare, o la
mutilazione genitale, anche se inferta per motivi religiosi, si applicano la prigionia e l’interdizione di
terzo grado.
La stessa pena si applica se la vittima è o era coniuge o persona che è od era legata in
relazione affettiva analoga, anche senza comprendere la coabitazione, ovvero se la vittima è una
persona particolarmente vulnerabile che abita con il colpevole”.


Art. 7
(Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù)

L’articolo 167 del Codice Penale è così modificato:

“Art. 167
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero
chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a
prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne
comportano lo sfruttamento, è punito con la prigionia di quinto grado e con l’interdizione di quarto
grado.
La riduzione o il mantenimento nello stato di schiavitù ha luogo quando la condotta è attuata
mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di
inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di
somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La pena è aumentata di un grado se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di
minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre
la persona offesa al prelievo di organi.”.

Art. 8
(Tratta di persone)

L’articolo 168 del Codice Penale è così sostituito:

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“Tratta di persone

Chiunque commette tratta o fa altrimenti commercio di persona che si trova nelle condizioni
di cui all’articolo 167, ovvero, al fine di ridurre o mantenere una persona in schiavitù o servitù, la
induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso d’autorità o
approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o
mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha
autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo
interno, è punito con la prigionia di sesto grado e con l’interdizione di quarto grado.
La pena è aumentata di un grado se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di
minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre
la persona offesa al prelievo di organi.”.


Art. 9
(Abrogazione della tratta a fini di prostituzione e collocazione della induzione alla prostituzione tra
i reati contro la libertà personale)

L’articolo 268 del Codice Penale è abrogato.
L’articolo 269 del Codice Penale costituisce reato contro la libertà personale, ed è collocato
nel Capitolo II del Codice Penale con il numero di Articolo 168 bis (induzione alla prostituzione).


Art. 10
(Aggravante nel misfatto di violazione della libertà sessuale)

All’articolo 172 del Codice Penale è aggiunto il seguente comma: “La pena è aumentata di
un grado se il fatto di cui al primo comma è commesso dal coniuge o dal convivente, ovvero colui
che ha o ha avuto una relazione affettiva con la vittima.
La pena è aumentata di un grado se il fatto è commesso a danno di una persona diversamente
abile”.


Art. 11
(Violenza di gruppo)

Dopo l’articolo 172 del Codice Penale è inserito il seguente:

“Art.172 bis
Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di almeno due persone
riunite, ad atti di violazione della libertà sessuale di cui all’articolo 171.
La partecipazione ad atti di violazione della libertà sessuale sussiste anche per coloro che non
compiono materialmente la violenza, ma che hanno comunque fornito un contributo causale alla
commissione del misfatto, consistente anche nella semplice presenza sul luogo e nel momento in cui
la violenza viene perpetrata.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la prigionia di quarto
grado e con la multa.

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La pena è diminuita di un grado per il partecipante la cui opera abbia avuto minima
importanza nella preparazione o nell’esecuzione del misfatto, nonché per chi sia stato determinato a
commettere il misfatto quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 2 e 3 dell’articolo 90.”.


Art. 12
(Procedibilità nei misfatti di violazione della libertà sessuale)

L’articolo 178 del Codice Penale è così sostituito:
“Per la procedibilità dei misfatti preveduti dagli articoli 171, 172, 172 bis, 173, 175, 176 e
177 è richiesta la querela dell’offeso.
La remissione della querela non può essere più effettuata decorso il temine di cui al terzo
comma dell’articolo 7, del Codice di Procedura Penale.
Nel caso in cui la persona offesa sia un minore, la prescrizione del reato, così come il termine
per la presentazione della querela, comincia a decorrere dal compimento della maggiore età.
Si procede d’ufficio se il fatto è commesso dall’ascendente, dal tutore o dall’adottante ovvero
dalla persona che abbia in cura o custodia la persona offesa.
Si procede altresì d’ufficio se il fatto è commesso in concorso con misfatto procedibile
d’ufficio, ovvero in caso di recidiva reiterata”.


Art. 13
(Atti persecutori – Stalking-Mobbing)

Dopo l’articolo 181 del Codice Penale è inserito il seguente:

“Art. 181 bis
Atti persecutori

E’ punito con la prigionia di primo grado e con la multa chiunque ripetutamente molesta o
minaccia una persona in modo da arrecarle gravi sofferenze morali e danno alla propria dignità, fino
a turbare le sue normali condizioni di vita o metterla in uno stato di soggezione o di grave disagio
fisico o psichico, o di giustificato timore per la sicurezza personale propria o di altri a lei legati da
stabili rapporti affettivi, è punito, a querela della persona offesa, con la prigionia di primo grado e la
multa.
Qualora le molestie o le minacce di cui al primo comma siano poste in essere nel luogo di
lavoro, sotto forma di sistematiche e ripetute angherie e pratiche vessatorie compiute dal datore di
lavoro o da colleghi allo scopo di svalutare professionalmente, umiliare, isolare un lavoratore nel
tentativo di indurlo, dopo avergli procurato gravi sofferenze psico-fisiche, alle dimissioni, la pena è
aumentata di un grado.
Si procede a querela della persona offesa.
Si procede d’ufficio e la pena di prigionia è aumentata di un grado se il fatto è commesso con
arma, con violenza o con minaccia di particolare gravità.
Si procede altresì d’ufficio se il fatto è connesso con altro misfatto per il quale è prevista la
procedibilità d’ufficio.”.


Art. 14
(Sottrazione e trattenimento del minore all’estero)

Dopo l’articolo 231 del Codice Penale è aggiunto il seguente:


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“Art. 231 bis
Sottrazione e trattenimento di minore all’estero

Chiunque sottrae un minore a chi lo ha in custodia, indipendentemente dall’esercizio della
potestà, conducendolo all’estero ovvero omettendo di farlo rientrare in San Marino, contro la
volontà del medesimo genitore o tutore è punito con la prigionia di secondo grado e la multa.
Se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e
con il suo consenso, si applica la prigionia di primo grado.
Se il fatto è commesso da uno dei genitori, si applica anche l’interdizione di secondo grado
dalla potestà.”.


Art. 15
(Maltrattamenti contro famigliari e conviventi)

L’articolo 235 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

“Maltrattamenti contro famigliari e conviventi

Chiunque usa maltrattamenti ad una persona della famiglia o comunque convivente, o ad una
persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata, è punito con la prigionia di secondo grado.
La prigionia è di terzo grado se il fatto è commesso in danno di una persona minore degli
anni quattordici.
La prigionia è di quarto grado se dal fatto deriva uno degli eventi aggravatori indicati
nell’articolo 156 e di quinto grado se ne deriva la morte”.

CAPO III
MISURE GIUDIZIARIE DI PROTEZIONE E SICUREZZA DELLE VITTIME

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 16
(Tutela della riservatezza della vittima)

Nei processi civili o penali relativi alla violenza contro la persona, anche in ambito familiare,
deve essere tutelata la riservatezza e l’intimità della vittima, dei suoi dati personali, di quelli dei figli
o di qualunque altra persona che sia sotto la sua custodia.
E’ sempre vietata la divulgazione delle generalità e dell’immagine delle vittime.
Chiunque divulga o pubblica dati, informazioni, notizie o immagini in violazione dei divieti
che precedono è punito con la multa di euro 12.000,00.


Art. 17
(Assistenza legale)

In tutti i procedimenti, civili, penali o amministrativi, alla vittima della violenza, è assicurata
l’assistenza legale, anche al di fuori delle condizioni per il gratuito patrocinio, quando non è
obiettivamente in grado di provvedere alla propria difesa processuale.

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L’Ordine degli Avvocati e Notai provvede alla formazione di un elenco di iscritti esperti
disponibili ad accettare incarichi a favore delle vittime, comunicandolo ai Servizi sociali competenti,
alle Forze dell’Ordine, al Tribunale e all’Authority per le Pari Opportunità.
L’Ordine degli Avvocati e Notai cura la formazione permanente e specifica degli iscritti
nell’elenco, organizzando corsi di formazione interdisciplinare.
L’avvocato iscritto nell’elenco non potrà rifiutare l’incarico, salvo che per gravi e
comprovati motivi.
L’assistenza legale è gratuita. L’avvocato, tuttavia, ha diritto al pagamento degli onorari a
carico del colpevole o di colui che ha posto in essere il fatto, quando la violenza sia stata accertata
con sentenza definitiva civile o penale ovvero risulti dagli atti per apposita dichiarazione emessa in
contraddittorio dal Giudice che dispone l’archiviazione del procedimento penale o della causa civile,
ovvero quando siano stati emessi gli ordini di protezione a suo carico.
In caso di assoluta necessità ed urgenza, all’assistenza legale della vittima provvede
l’Avvocato d’Ufficio, il quale contatterà tempestivamente un avvocato iscritto nell’elenco, dal quale,
cessata l’urgenza, sarà sostituito.
Gli atti processuali compiuti nell’interesse della vittima della violenza sono esenti da ogni
imposta.
Lo Stato anticipa le spese necessarie per il compimento o per la partecipazione ad atti
processuali, ivi comprese le perizie giudiziali, necessarie per la tutela della vittima della violenza.
Lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti del colpevole quando la violenza sia stata accertata con
sentenza definitiva civile o penale ovvero risulti dagli atti per apposita dichiarazione emessa in
contraddittorio dal Giudice che dispone l’archiviazione del procedimento penale o della causa civile,
ovvero quando siano stati emessi gli ordini di protezione a suo carico.


TITOLO II
MISURE DI TUTELA NEL PROCESSO PENALE


Art. 18
(Rappresentanza del minore nel processo penale)

Qualora la vittima dei misfatti contro la libertà personale ovvero di maltrattamenti sia minore
ed il fatto è commesso dall’ascendente, dal tutore, dall’adottante, ovvero da altri familiari o terzi
aventi relazioni significative con il minore o con i suoi genitori, la rappresentanza del minore nel
processo, per la tutela dei suoi diritti, è affidata ad un curatore speciale, appositamente nominato dal
Giudice Tutelare, al quale il Giudice Inquirente deve farne immediatamente richiesta.
Se il reato di cui al primo comma non è procedibile d’ufficio, la querela è presentata dal
curatore speciale, ed il termine per la presentazione della querela decorre dalla nomina.
Sono nulli gli atti processuali lesivi dell’interesse del minore ai quali non abbia partecipato il
curatore speciale.
Per l’assistenza legale del minore rappresentato dal curatore si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 17 della presente legge.


Art. 19
(Obblighi di segnalazione)

I Servizi Sociali, le Forze dell’Ordine, e tutti gli esercenti una professione sanitaria, sia
pubblica che privata, sono tenuti a segnalare al Commissario della Legge esercente le funzioni di
Giudice Tutelare civile i fatti di violenza sulle donne, sui minori o di genere, di cui vengano a

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conoscenza per ragioni del loro ufficio o professione, anche se trattasi di reati perseguibili a querela
di parte.
Gli insegnanti di qualsiasi ordine e grado sono tenuti a segnalare tempestivamente al
Servizio Minori i fatti di cui al comma superiore di cui sono venuti a conoscenza.
La segnalazione non comporta violazione del segreto d’ufficio e professionale; il
Commissario della Legge assicura che la segnalazione e gli atti del procedimento siano mantenuti
riservati.
La violazione dell’obbligo di segnalazione comporta una sanzione pecuniaria amministrativa
comminata dal Commissario della Legge di euro 500.
Il Commissario della Legge, ricevuta la segnalazione, manda ai Servizi sociali di effettuare
ogni opportuna verifica; all’esito, sulla base della apposita relazione predisposta, convoca la vittima,
e, se del caso, attiva le misure di protezione previste dalla presente legge, incaricando i Servizi
competenti.
Qualora i fatti integrino ipotesi di reato procedibili d’ufficio, o, se di iniziativa privata, nel
caso in cui la vittima abbia presentato la querela, la segnalazione di cui al primo comma deve essere
effettuata al Commissario della Legge Giudice Inquirente, il quale attiverà le misure ed i programmi
di protezione, se necessari. Se la vittima del reato di violenza è minore, il Giudice Inquirente è
tenuto a dare tempestiva comunicazione della notizia di reato al Giudice Tutelare, per i
provvedimenti di sua competenza.


Art. 20
(Diritto di intervento nei processi penali)

Nei procedimenti per violenze contro le donne, contro i minori o di genere l’Authority per le
Pari Opportunità ha diritto di intervenire e di costituirsi parte civile.
A tal fine, il Giudice Inquirente dà tempestiva comunicazione della esistenza del
procedimento penale all’Authority per le Pari Opportunità.


Art. 21
(Divieto di domande sulla vita privata o sessualità delle vittime)

Nei procedimenti penali per reati sessuali, anche in sede di indagini di polizia, non sono
ammesse domande o la formulazione di quesiti peritali sulla vita privata o sulla sessualità della
persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.


Art. 22
(Misure cautelari speciali nel processo penale)

Il Giudice Inquirente, qualora proceda per un misfatto contro la incolumità personale, la
libertà personale o di maltrattamenti familiari, commesso da persona convivente, a richiesta della
persona offesa, può disporre l’allontanamento dell’indiziato o dell’imputato dalla casa familiare, con
ordine di non farvi rientro e di non accedervi senza la sua autorizzazione, indicando, se del caso, le
modalità di visita.
Il Giudice Inquirente, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona
offesa o dei suoi prossimi congiunti, sempre a richiesta della persona offesa, può inoltre prescrivere
all’indiziato o al prevenuto di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla
persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi
congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il
Giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

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Il Giudice, ricevuta la richiesta, assume ogni opportuna informazione, e provvede con
decreto motivato, sentito l’imputato e, se del caso, il richiedente, salvi i casi d’urgenza.
Il Giudice Inquirente, su richiesta della persona offesa, e nel rispetto del contraddittorio, può
altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per
effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il Giudice determina la
misura dell’assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato e stabilisce le
modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l’assegno sia versato
direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla
retribuzione a lui spettante. L’ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
I provvedimenti di cui al secondo e al quarto comma possono essere assunti anche
successivamente al provvedimento di cui al primo comma, sempre che questo non sia stato revocato
o non abbia comunque perduto efficacia. Tali misure, anche se adottate successivamente, perdono
efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al primo comma. Il
provvedimento di cui al quarto comma, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre,
qualora sopravvenga il provvedimento del Giudice Civile nella causa di separazione giudiziale
ovvero altro provvedimento del Giudice Civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i
coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
Il provvedimento di cui al quarto comma può essere modificato se mutano le condizioni
dell’obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.


Art. 23
(Sostegno psicologico alle vittime di violenza nel processo penale e altre misure di tutela
nell’istruttoria penale)

Qualora si proceda per misfatti contro la incolumità personale, la libertà personale o per
maltrattamenti compiuti in danno della persona, deve essere assicurato il sostegno psicologico alla
vittima da parte di esperti quando la stessa viene ascoltata quale testimone ovvero durante i
confronti con l’indiziato o con altri testimoni.
Qualora nel processo per uno dei misfatti di cui al primo comma debba essere eseguita
perizia giudiziaria e medico-legale, l’esperto deve essere scelto, preferibilmente, fra professionisti
dello stesso sesso della vittima.
L’audizione della persona offesa deve avere luogo in maniera da evitare la ripetizione della
stessa. A tal fine il Giudice Inquirente adotta ogni misura opportuna, ivi compresa la
videoregistrazione dell’audizione.
Nel caso la persona offesa sia minore di età, il Giudice Inquirente procede all’esame della
vittima del misfatto, a confronto con l’imputato o con testimoni, mediante l’uso di un vetro specchio
e di un impianto citofonico o mediante l’utilizzo di altre idonee strumentazioni che ne garantiscano
la riservatezza; l’audizione deve essere videoregistrata. Il minore deve sempre essere assistito da un
esperto di psicologia infantile ausiliario del Giudice.


Art. 24
(Tutela delle vittime nel dibattimento)

Nei processi penali per reati contro la incolumità personale, la libertà personale o per
maltrattamenti, il dibattimento ha luogo sempre a porte chiuse se la persona offesa è minore, ed a
richiesta della persona offesa maggiorenne.
Non si fa luogo a ripetizione delle testimonianze e dei confronti se il diritto alla difesa
dell’imputato è stato garantito durante l’istruttoria, e, in ogni caso, qualora vi sia la
videoregistrazione.

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Nel caso in cui l’audizione o il confronto debbano essere ripetuti, si osservano le disposizioni
di cui all’articolo 23. Se la persona offesa è minore, la ripetizione non può essere disposta qualora vi
sia un concreto pericolo per l’aggravamento delle condizioni del minore, che deve essere accertato
attraverso la perizia giudiziaria, in contraddittorio con i consulenti tecnici di parte.


Art. 25
(Affidamento in prova al servizio sociale dei condannati per fatti di violenza sessuale e familiare)

L’affidamento in prova al servizio sociale dei condannati per fatti di violenza sessuale o
familiare, nei casi in cui sia consentito dalla legge, può avere luogo solo se accompagnato dalla
partecipazione del condannato ad un programma di riabilitazione specifico.


TITOLO III
MISURE DI TUTELA CIVILE

Art. 26
(Tutela contro gli abusi familiari)

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio
all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il Giudice, qualora il
fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio ovvero, se di iniziativa privata, qualora non sia stata
presentata la querela, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui
all’articolo seguente.
In ogni caso, le condotte di cui al primo comma costituiscono giusta causa di allontanamento
dalla casa familiare ai sensi dell’articolo 30 della Legge 26 aprile 1986 n. 49.
Le norme di cui al presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la
condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal
coniuge o dal convivente. In tal caso l’istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in
danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.


Art. 27
(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

Il Giudice ordina al coniuge o convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la
cessazione della stessa condotta, e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del
convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non
avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al
domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone
ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba
frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il Giudice può disporre, altresì, ove occorra,
- l’intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni
che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti
vittime di abusi e maltrattati;
- il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei
provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e
termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente
diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

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Con il medesimo decreto il Giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata
dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non
può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi
motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il Giudice determina le modalità di attuazione. Qualora disponga
l’allontanamento dalla casa familiare, il Commissario della Legge prevede l’ausilio delle Forze
dell’Ordine e l’allontanamento coattivo del destinatario dell’ordine che non adempia
spontaneamente. Il Commissario della Legge può altresì indicare le misure idonee a prevenire
violazioni successive delle disposizioni del provvedimento, ivi compresa la vigilanza e l’ausilio
delle Forze dell’Ordine.
Il decreto è sempre comunicato alla Gendarmeria ed al Servizio Neuro-Psichiatrico per
l’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni.


Art. 28
(Procedimento per gli ordini di protezione contro gli abusi familiari)

L’istanza è proposta anche dalla parte personalmente. Il Giudice, in tal caso, ricevuta
l’istanza, designa un difensore tra gli iscritti nell’elenco di cui al secondo comma dell’articolo 17.
Il Commissario della Legge, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli
atti di istruzione necessari, acquisendo, anche d’ufficio, ogni opportuna informazione, e provvede
con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nei casi di urgenza, il Giudice, assunte, ove sia necessario, sommarie informazioni, può
adottare immediatamente l’ordine di protezione, fissando l’udienza di comparizione delle parti
davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni. All’udienza il Giudice conferma,
modifica o revoca l’ordine di protezione.
Contro il decreto con cui il Giudice adotta l’ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi
del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione precedentemente
adottato nel caso di cui al comma che precede, è ammesso reclamo per nullità al Giudice d’Appello
Civile. Il reclamo non sospende l’esecuzione dell’ordine di protezione, salvo diverso avviso del
Giudice d’Appello.


Art. 29
(Sanzioni)

Chiunque elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 27 della presente legge, ovvero
un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei
coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è
punito con la pena stabilita dall’articolo 366 del Codice Penale.


Art. 30
(Ambito di applicazione degli ordini di protezione)

Le disposizioni degli articoli 27 e 28 della presente legge non si applicano quando la
condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata
proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l’udienza di comparizione dei coniugi
di cui agli articoli 110 e 127 della Legge 26 aprile 1986 n. 49. In tal caso il Giudice può adottare in
tali procedimenti gli ordini di protezione.

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L’ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 27 e 28 perde efficacia qualora sia
successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, il
decreto contenente provvedimenti temporanei ed urgenti.


Art. 31
(Sospensione della potestà dei genitori)

Quando l’atto di violenza è compiuto in danno dei minori, e sino all’accertamento della
responsabilità, il Commissario della Legge può sospendere l’esercizio della potestà all’indiziato
ovvero al genitore che ha tollerato la violenza.


TITOLO IV
INTERVENTI PREVENTIVI DA PARTE DELLE FORZE DELL’ORDINE


Art. 32
(Richiesta di aiuto alle Forze dell’Ordine)

Qualora la vittima di violenza o terzi che hanno assistito al fatto, segnalino alle Forze
dell’Ordine la violenza, queste devono intervenire immediatamente, e comunque non oltre un’ora
dalla segnalazione, salvo che non sussistano gravi ragioni.
Le Forze dell’Ordine possono entrare nell’abitazione della vittima o in altri luoghi o
pertinenze di proprietà privata dove la vittima si trova, anche coattivamente; devono porre fine al
comportamento lesivo; devono rendere edotta la vittima dei suoi diritti, ivi compreso quello di
chiedere gli ordini di protezione; se vi è timore di un grave ed irreparabile pregiudizio, devono
effettuare la segnalazione immediata ai servizi sociali competenti, salvo che non si tratti di reato
perseguibile d’ufficio ovvero che la vittima abbia presentato querela, nel qual caso la segnalazione
deve essere effettuata al Giudice Inquirente, che può adottare le misure cautelari opportune, ivi
comprese quelle indicate dalla presente legge.
Le Forze dell’Ordine procedono in ogni caso al sequestro delle armi presenti nell’abitazione
dell’abusante, dandone comunicazione al Commissario della Legge e al Comando della
Gendarmeria per l’attivazione del procedimento di sospensione o revoca del porto d’armi o della
patente di caccia.
L’obbligo di intervento immediato da parte delle Forze dell’Ordine sussiste anche nel caso in
cui ricevano da chiunque segnalazione di soggetti abusanti che si trovano o stanno per mettersi alla
guida di veicoli in stato di ebbrezza, adottando le misure preventive e cautelari necessarie.
Se la richiesta di intervento riguarda atti di persecuzione come definiti dalla legge, le Forze
dell’Ordine, anche indipendentemente dalla querela della persona offesa, sono tenute ad allontanare
il molestatore, effettuando le segnalazioni di cui alla presente legge.
Per tutti gli interventi deve essere redatto apposito verbale, che dovrà essere trasmesso al
Comando della Gendarmeria e al Servizio Neuropsichiatrico.
I dati così raccolti sono trasmessi all’Authority per le Pari Opportunità e sono a disposizione
anche del Giudice Civile richiesto di emanare ordini di protezione.


Art. 33

L’articolo 3 della Legge 25 febbraio 2004 n.26 è così modificato:


13
“Art 3
(Composizione)

La Commissione è nominata dal Consiglio Grande e Generale all’inizio della legislatura e
per la durata della stessa. Essa è composta di:
- otto membri scelti in modo proporzionale fra i gruppi presenti in Consiglio Grande e Generale;
- un membro designato dalle Organizzazioni Sindacali;
- un membro designato dalla Consulta delle Associazioni e delle Cooperative Culturali
Sammarinesi.
I membri della Commissione non possono essere membri del Consiglio Grande e Generale.”.


Art. 34
(Norma transitoria)

La Commissione per le Pari Opportunità istituita con la Legge 25 febbraio 2004 n. 26 è
sostituita per le competenze previste dalla presente legge dall’Authority per le Pari Opportunità.
La Commissione per le Pari Opportunità nell’esercizio delle funzioni e attribuzioni previste
all’articolo 2 punti a, g, i, j, k, l della Legge 25 febbraio 2004 n.26, dalla entrata in vigore della
presente legge, viene affiancata dall’Authority per le Pari Opportunità.
L’Authority per le Pari Opportunità è composta da tre membri nominati dal Consiglio
Grande e Generale che restano in carica per 4 anni fra esperti in materie giuridiche, esponenti di
associazioni o organizzazioni non governative attive nel settore delle Pari Opportunità,esperti di
comunicazione e di psicologia.
La composizione dell’Authority per le Pari Opportunità deve assicurare la partecipazione di
ciascuna delle figure professionali sopra individuate.
L’Authority per le Pari Opportunità provvede alla raccolta dei dati relativi alla violenza
contro le donne e di genere con cadenza semestrale.
L’Authority per le Pari Opportunità redige annualmente apposito rapporto che deve essere
pubblicamente diffuso.

Art. 35
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 20 giugno 2008/1707 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati




p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Il Segretario di Stato
Tito Masi