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Rendiconto Generale Dello Stato E Degli Enti Pubblici Per L'esercizio Finanziario 2007


Published: 2008-12-18
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983901/rendiconto-generale-dello-stato-e-degli-enti-pubblici-per-lesercizio-finanziario-2007.html

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Microsoft Word - D151-2008.doc

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 16 dicembre 2008.


LEGGE 18 DICEMBRE 2008 N.151




RENDICONTO GENERALE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007




Art. 1

E’ autorizzato l’accantonamento dell’importo di € 10.000.000,00 nel “Fondo utilizzo avanzo
d’Amministrazione” del Conto Economico-Patrimoniale, dell’esercizio finanziario 2007, vincolato
per opere di investimento.
Tale fondo è destinato, a partire dall’esercizio finanziario 2009 e con possibilità di
ripartizione su più esercizi finanziari, alla realizzazione di opere di investimento da individuarsi
nella Legge di approvazione del Bilancio Previsionale dello Stato per l’anno 2009 e Bilanci
Pluriennali 2009/2011.


Art. 2

Sono approvati, ai sensi dell’articolo 58 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, il Rendiconto
Generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2007, quale risulta dall’articolo 55 della citata legge
(Allegato “A”) nonché i Rendiconti Generali per lo stesso esercizio finanziario dell’Azienda
Autonoma di Stato Filatelico-Numismatica (Allegato “B”), dell’Azienda Autonoma di Stato di
Produzione (Allegato “C”), dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato “D”),
del C.O.N.S. (Allegato “E”), dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato “F”), dell’Università
degli Studi (Allegato “G”), dell’Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte (Allegato “H”) e
dell’Autorità per l’Aviazione Civile (Allegato “I”).



2
Art. 3

I residui attivi tuttora accesi vengono mantenuti in Bilancio fino a quando il Congresso di
Stato ne deliberi la cancellazione definitiva ai sensi dell’articolo 66 della Legge 18 febbraio 1998 n.
30.


Art. 4

Gli Enti Autonomi del Settore Pubblico Allargato sono autorizzati a soprassedere alla
perenzione dei residui tuttora accesi su conforme deliberazione dei Consigli di Amministrazione.


Art. 5

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 18 dicembre 2008/1708 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Ernesto Benedettini – Assunta Meloni


IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta