Microsoft Word - D036-2009.doc
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 18 marzo 2009.
LEGGE 23 MARZO 2009 N.36
MODIFICHE ALLA LEGGE SULLE GIUNTE DI CASTELLO
LEGGE 24 FEBBRAIO 1994 N. 22
Art.1
Il terzo comma dell’articolo 12 della Legge 24 febbraio 1994 n. 22 è sostituito dal seguente:
“Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e sono fornite a cura dell’Ufficio
Elettorale di Stato secondo le caratteristiche del modello descritto nella tabella allegata alla presente
legge. La Commissione Elettorale, tenuto conto del numero delle liste, potrà variare le dimensioni,
il formato e gli elementi ritenuti necessari.”
Art. 2
Il quarto comma dell’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1994 n. 22 è sostituito dal
seguente:
“Le schede dovranno portare il sigillo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari
Interni.”.
Art. 3
L’ottavo comma dell’articolo 17 della Legge 24 febbraio1994 n. 22 è sostituito dal seguente:
“Sono nulle le schede:
a) che non siano quelle di Stato, non portino il sigillo della Segreteria di Stato per gli Affari Interni
e la firma del Presidente del Seggio o di uno scrutatore delegato;
b) quando presentino scritture o segni destinati a far riconoscere il votante;
c) che non siano compilate con la matita copiativa.”.
Art. 4
Nelle elezioni per il rinnovo dei Capitani di Castello e delle Giunte, trova applicazione il
terzo comma dell’articolo 22 delle Legge Elettorale 31 gennaio 1996 n.6 per l’esercizio del voto
degli elettori degenti nell’Ospedale di Stato o ospitati nella Casa di Riposo.
Con decreto delegato da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
su proposta della Commissione Elettorale, saranno regolamentate le procedure e gli orari per
l’esercizio del voto nonché le operazioni elettorali successive alla chiusura delle votazioni.
Art. 5
Alla fine del sesto comma dell’articolo 10 della Legge 24 febbraio 1994 n.22 è aggiunto il
seguente testo:
“Se in un Castello si presenta un’unica lista, in deroga a quanto precede, il numero dei candidati a
Membro di Giunta della lista può essere superiore a quello dei componenti la Giunta ma non
superiore a dodici.”.
Art. 6
La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 23 marzo 2009/1708 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Ernesto Benedettini – Assunta Meloni
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta