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Legge 10 Marzo 2015 N.28 - "legge - Quadro Per L'assistenza, L'inclusione Sociale E I Diritti Delle Persone Con Disabilit"


Published: 2015-03-10
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Microsoft Word - L028-2015.doc
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 23 febbraio 2015:

LEGGE 10 MARZO 2015 N. 28



LEGGE-QUADRO PER L’ASSISTENZA, L’INCLUSIONE SOCIALE E I DIRITTI
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ



Art. 1
(Linee di principio)

1. Allo scopo di tutelare le persone con disabilità espressa in tutte le sue forme e nello spirito
dei principi sanciti dalla “Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali
dell’Ordinamento Sammarinese” e dalla “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità”, ratificata in Consiglio Grande e Generale in data 29 gennaio 2008, la presente legge
garantisce la sicurezza della persona, la qualità della vita, la tutela dei diritti umani nonché, tutte
quelle forme di sostegno che permettano alla persona con disabilità di vivere appieno la propria
esistenza in tutti i suoi aspetti.

Art. 2
(Finalità)

1. La Repubblica di San Marino:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà della persona con disabilità
e ne promuove la piena, concreta e reale inclusione nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni di esclusione, che impediscono lo sviluppo della persona
umana nella sua globalità e nei rapporti con la società;
c) persegue e assicura il recupero funzionale e sociale della persona affetta da deficit fisici,
mentali, sensoriali e intellettuali, nonché la tutela giuridica ed economica uguale ed efficace
delle persone con disabilità;
d) vieta qualsiasi discriminazione sia diretta che indiretta basata sulla disabilità;
e) adotta, al fine di promuovere l’uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, tutte le iniziative
necessarie a garantire un accomodamento ragionevole e accessibilità;
* * da coordinare 
f) promuove, tutela e garantisce il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le
libertà fondamentali da parte di tutte le persone con disabilità nonché il rispetto della dignità
intrinseca ad ogni persona;
g) considera la famiglia il nucleo naturale e fondamentale della società e quindi riconosce il suo
diritto di essere tutelata. Riconosce, quindi, alle persone con disabilità e al loro ambito
familiare e comunque a coloro che se ne prendono cura il diritto a ricevere l’assistenza e la
protezione necessarie, tali che consentano loro di contribuire al pieno e paritario godimento ed
espletamento dei diritti e dei doveri da parte delle persone con disabilità;
h) garantisce l’autonomia della persona con disabilità;
i) garantisce l’attuazione delle norme previste dalla presente legge nei confronti delle persone
con disabilità e delle loro famiglie.


Art. 3
(Definizioni)

1. Il termine “Disabilità”, concetto in continua evoluzione, definisce il risultato di una
interazione tra persone afflitte da deficit e barriere culturali, comportamentali, ambientali, fisiche e
sensoriali che ostacolano la loro piena ed effettiva partecipazione alla vita sociale alla pari con altri
individui.
2. Con il termine “Persona con disabilità” si intendono le persone con deficit fisici, mentali,
intellettivi o sensoriali duraturi o permanenti che, interagendo con barriere di diversa natura,
possono essere ostacolate nella loro piena ed effettiva partecipazione alla vita della società su base
paritaria.
3. Con il termine di “Inclusione sociale” si intendono la piena e completa partecipazione della
persona con disabilità alla vita della società in cui vive e opera, compresa l’inclusione scolastica,
senza discriminazione alcuna ed alla pari con gli altri individui, e l’attuazione di politiche tese a
favorire la progettazione di contesti inclusivi o facilitanti l’inclusione, attraverso scelte di
abbattimento delle barriere architettoniche, degli stereotipi culturali, delle false rappresentazioni
sociali.
4. Il termine “Comunicazione” designa le lingue, la visualizzazione dei testi, il Braille, la
comunicazione tattile, la stampa a caratteri ingranditi, i supporti multimediali accessibili nonché i
sistemi, gli strumenti ed i formati di comunicazione migliorativa ed alternativa scritta, sonora,
semplificata, con ausilio di lettori umani, a modalità accrescitiva ed alternativa, gli strumenti ed i
formati della comunicazione, comprese le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
accessibili.
5. Per “linguaggio” si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni, come pure altre forme
di espressione non verbale.
6. L’espressione “Discriminazione basata sulla disabilità” designa qualsiasi distinzione,
esclusione o restrizione basata sulla disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di ostacolare o
annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, su base paritaria, di tutti i diritti umani e di
tutte le libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile. Sono incluse
tutte le forme di discriminazione, compreso il diniego di una ragionevole sistemazione.
7. L’espressione “Accomodamento ragionevole” designa qualsiasi modifica e adattamento
necessario e appropriato. Tali adeguamenti saranno predisposti nelle situazioni specifiche in cui
risultino necessari.
8. L’espressione “Progettazione universale” designa la progettazione di prodotti, ambienti,
programmi e servizi utilizzabili dal maggior numero di persone, senza richiedere adattamenti o
allestimenti speciali. La “Progettazione universale” non deve escludere, ove necessario,
l’inserimento di dispositivi assistenziali per particolari gruppi di persone con disabilità.
* * da coordinare 
9. L’espressione “Universalismo distributivo” indica il supporto finanziario, o attuato
attraverso erogazioni, o attraverso riduzioni delle imposte, che riguardino tutta la popolazione ma
in forma inversamente proporzionale al reddito.
10. L’espressione “Sussidiarietà” specifica la qualità dell’aiuto che la società deve dare ai suoi
membri allo scopo di renderli capaci di partecipare attivamente come esseri umani veramente
liberi al proprio sviluppo e a quello della società.


Art. 4
(Principi generali)

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, inclusione sociale e
assistenza della persona con disabilità; tali principi si basano su:
a) rispetto della dignità intrinseca, dell’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le
proprie scelte, e dell’indipendenza delle persone;
b) non discriminazione;
c) piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
d) rispetto delle differenze e accettazione delle persone con disabilità in quanto membri
dell’umanità ed espressione della diversità umana;
e) pari opportunità;
f) accessibilità;
g) uguaglianza tra uomini e donne;
h) rispetto per le capacità, in costante evoluzione, dei bambini e giovani con disabilità e rispetto
per il diritto a salvaguardare la loro propria identità;
i) garanzia di stretta e costante integrazione fra assistenza di tipo sociale e sanitaria, al fine di
garantire una completezza dell’approccio multidisciplinare.


Art. 5
(Attuazione della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità - CRPD)

1. In ottemperanza all’articolo 33 della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con
Disabilità è istituita la Commissione Sammarinese per l’attuazione della Convenzione (CSD ONU)
con il compito di:
a) promuovere, tutelare e monitorare l’attuazione della CRPD, tenendo conto dei principi relativi
allo status ed al funzionamento delle istituzioni della Repubblica di San Marino per la tutela e
la promozione di diritti umani;
b) proporre un Piano di azione triennale per la promozione dei diritti della persona con disabilità,
identificando priorità, definendo scadenze temporali e strategie sulla disabilità e sulla
promozione dell’inclusione lavorativa e scolastica attraverso campagne di sensibilizzazione in
collaborazione con la Commissione per le Pari Opportunità; il Piano dovrà anche valutare il
raggiungimento degli obiettivi delle politiche sulla disabilità e coordinarsi con il Piano Sanitario
e Socio-Sanitario elaborato dall’Authority Sanitaria;
c) individuare e proporre meccanismi di coordinamento interno al Governo per agevolare le
azioni collegate nei diversi settori e a diversi livelli;
d) raccogliere sistematicamente dati, promuovere la realizzazione di studi e ricerche;
e) tenere i contatti con le strutture di monitoraggio internazionali;
f) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità.
2. La CSD ONU è composta da sette membri: tre individuati tra i Presidenti delle Associazioni
sammarinesi di persone con disabilità, privilegiando la rotazione triennale, uno in rappresentanza
dei sindacati, due individuati dalle forze politiche di maggioranza e uno da quelle di minoranza tra
personalità con competenze attinenti ai temi della disabilità. Almeno uno dei membri della
* * da coordinare 
Commissione deve avere anche competenze giuridiche. La Commissione opera in stretto contatto
con l’Authority per le Pari Opportunità e con le Associazioni sammarinesi di persone con disabilità.
Nella scelta dei membri si procederà ai sensi del comma 3 dell’articolo 34 della Convenzione ONU.
Le riunioni della CSD ONU sono aperte ai membri delle Associazioni sammarinesi di persone con
disabilità che vorranno partecipare come uditori e senza diritto di voto.
3. La CSD ONU è nominata dal Consiglio Grande e Generale, resta in carica per un mandato di
tre anni rinnovabile per un secondo mandato, nomina al suo interno un Presidente con funzioni di
coordinamento, si avvale, per il suo funzionamento, del supporto del personale e delle strutture
operanti nel settore della disabilità. Non sono previsti compensi per i membri della CSD ONU. Fino
alla concorrenza di euro 10.000,00 la CSD ONU può attingere al capitolo 1-10-2397 “Fondo per
interventi sulla disabilità”.


Art. 6
(Raccolta dati)

1. La Repubblica di San Marino si impegna a formulare e sviluppare politiche allo scopo di
dare attuazione alla presente legge, sulla base di informazioni appropriate, compresi i dati statistici
e i risultati di ricerche, raccolte dalla CSD ONU in collaborazione con l’Ufficio Statistica, gli altri
uffici competenti dello Stato e le Associazioni di persone con disabilità.
2. Il processo di raccolta e di conservazione di tali informazioni deve:
a) essere coerente con le garanzie stabilite a livello internazionale e con i principi etici che
salvaguardano il diritto alla riservatezza personale;
b) raccogliere le informazioni in conformità al presente articolo e disaggregarle in maniera
appropriata; tali informazioni devono essere utilizzate per valutare l’adempimento degli
obblighi contratti dalla Repubblica di San Marino all’atto della ratifica della CRPD e per
identificare e rimuovere le barriere che le persone con disabilità affrontano nell’esercizio dei
propri diritti;
c) assumere la responsabilità della diffusione di tali statistiche e informazioni e garantire la loro
accessibilità a tutte le persone in particolare quelle con disabilità;
d) realizzare una mappatura delle tipologie di disabilità presenti sul territorio tale da poter
consentire e indirizzare le competenze delle professionalità future.


Art. 7
(Soggetti aventi diritto)

1. La persona con disabilità valutata e accertata dalla commissione competente, di cui
all’articolo 8 della presente legge, ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla
natura e alla consistenza del deficit, alle sue potenzialità positive individuali e all’efficacia delle
terapie riabilitative.
2. La condizione assume connotazione di gravità qualora il deficit, singolo o plurimo, correlato
all’età, riduca notevolmente le potenzialità positive di inclusione sociale, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o
in quella di relazione. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e
negli interventi dei servizi pubblici rivolti sia all’individuo con disabilità che alla famiglia.
3. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dagli accordi
internazionali e dalla legislazione vigente e secondo il criterio di universalismo distributivo nonché
di sussidiarietà.
4. Qualora la condizione di gravità segnalata dai Servizi Sociali sia confermata dalla
Commissione CSD ONU, può essere autorizzato il Servizio Sociale competente ad intervenire
portando sostegno alla persona con disabilità ed alla sua famiglia a titolo gratuito.
* * da coordinare 
Art. 8
(Accertamento della disabilità)

1. Gli accertamenti relativi a disabilità e potenzialità positive residue sono effettuati da
personale socio-sanitario competente nell’individuare menomazioni fisiche, mentali, intellettive o
sensoriali, con l’impiego di strumenti di classificazione riconosciuti a livello internazionale e
relativi a qualsiasi forma di disabilità, sia mentale che fisica. Gli accertamenti sono convalidati
dalla Commissione per gli Accertamenti Sanitari Individuali (CASI), regolata da apposito decreto
delegato come da successivo articolo 23, comma 1, coadiuvata da un esperto con le competenze
specifiche al caso di disabilità da esaminare che ne abbia seguito il percorso terapeutico e socio-
riabilitativo o che ne conosca la storia. In sede di primo accertamento, la Commissione prescrive la
periodicità con la quale effettuare eventuali accertamenti successivi.
2. Le persone affette da gravi menomazioni fisiche e mentali congenite o acquisite, una volta
accertata tale disabilità, avranno riconosciuto il relativo assegno di accompagnamento e non
saranno soggette ad ulteriori controlli da parte della CASI.


Art. 9
(Autonomia ed inclusione della persona con disabilità)

1. La promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'inclusione sociale sono perseguite
dalla Repubblica di San Marino attraverso i seguenti obiettivi:
a) potenziamento della ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale,
linguistica e tecnologica anche mediante programmi finalizzati e concordati con istituzioni
pubbliche e private. Tale collaborazione, che può portare anche alla rimozione delle cause
invalidanti, potrà avvenire anche con le sedi universitarie, i servizi sanitari e sociali,
considerando la persona con disabilità e la sua famiglia o chi se ne prende cura, soggetti al
centro dello sviluppo della ricerca stessa;
b) organizzazione ed ampliamento dei servizi e dei programmi generali di abilitazione e
riabilitazione, in particolare nei settori della salute, dell’occupazione, dell’istruzione e dei
servizi sociali. Tale attività ha come fine l’inizio precoce dei programmi sopraindicati basandosi
sulla valutazione multidisciplinare dei bisogni, delle abilità e potenzialità di ciascuno e
facilitandone la partecipazione e l’inclusione in tutti gli ambiti della società;
c) formazione iniziale e permanente per i professionisti e per gli operatori del settore abilitativo,
educativo, sociale e riabilitativo;
d) prevenzione, diagnosi e terapia prenatale e precoce dei deficit e ricerca sistematica delle loro
cause;
e) garanzia per la famiglia o per chi si prende cura della persona con disabilità affinché abbia la
giusta informazione di carattere sanitario e sociale che permetta la comprensione globale
dell'evento alla base del deficit, finalizzato anche alle possibilità di recupero e di rimozione delle
cause invalidanti nonché di integrazione della persona con disabilità nella società;
f) prevenzione in tutte le fasi di sviluppo del bambino e del soggetto minore per contrastare, nel
più breve tempo possibile ma nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 10 e 25, comma 1,
lettere a), b) e d) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
con cure specifiche l'insorgenza del danno o per ridurre e superare il deficit sopraggiunto;
g) favorire la collaborazione con la famiglia o con chi si prende cura della persona con disabilità
per attuare interventi socio-sanitari finalizzati a potenziarne le capacità attraverso un adeguato
sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti, ausili
e sussidi tecnici e tecnologici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo
indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
presente articolo, come previsto dalla CRPD e dalla normativa vigente. Strumenti, ausili,
sussidi tecnici e tecnologici, volti all’ottenimento della inclusione sociale, sono indicati dai
* * da coordinare 
servizi sociali preposti o dalla CASI. La Repubblica fornisce tali ausili alle persone con disabilità
e stabilisce le modalità di erogazione dei finanziamenti sulla base del principio di sussidiarietà;
h) nomina di un “Amministratore di Sostegno”, che goda della fiducia della persona con disabilità
o della sua famiglia o di chi se ne prende cura e che ne garantisca la partecipazione completa a
tutte le sue attività. Tale figura deve essere adeguatamente istituita attraverso apposito
provvedimento legislativo;
i) avvio di campagne d’informazione e progetti finalizzati al coinvolgimento della popolazione,
anche attraverso l’aiuto di enti e di associazioni del settore privato o pubblico, per la
sensibilizzazione, la prevenzione, la cura del deficit, la riabilitazione e l'inserimento sociale del
soggetto con disabilità;
l) la possibilità del diritto alla scelta dei servizi non presenti in territorio della Repubblica tra
quelli convenzionati con l’Istituto per la Sicurezza Sociale ritenuti più idonei o a carico
dell’assistito per quelli non convenzionati;
m) mantenere la persona con disabilità preferibilmente nel proprio ambiente familiare e ove
questo non fosse possibile o auspicabile prevedere servizi integrativi adeguati;
n) garantire la libertà di scelta alla persona con disabilità, su base di uguaglianza, del proprio
luogo di residenza, così come enunciato dall’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite.


Art. 10
(Obblighi generali della Repubblica di San Marino)

1. La Repubblica si impegna a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti
umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità. Pertanto la Repubblica di San
Marino elimina tutte le discriminazioni basate sulla disabilità. A tal fine si adopera a:
- adottare misure legislative e amministrative finalizzate all’applicazione dei diritti sanciti dalla
Convenzione ONU e dalla presente legge sui diritti delle persone con disabilità;
- adottare misure opportune, comprese quelle di natura legislativa, al fine di modificare o abolire
le leggi, i regolamenti, le consuetudini e le pratiche esistenti che costituiscono una
discriminazione nei confronti delle persone con disabilità;
- integrare la tutela e la promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le
politiche, i programmi e i progetti;
- non intraprendere alcun atto o pratica incoerente con la CRPD e con la presente legge che ad
essa si richiama e garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano conformemente
alla presente legge;
- adottare misure opportune per eliminare la discriminazione basata sulla disabilità da parte di
qualsiasi ente pubblico o privato, organizzazione o persona;
- avviare o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, attrezzature e strutture, secondo i
principi della progettazione universale, ai sensi dell’articolo 3 comma 8 della presente legge. Tali
interventi devono richiedere il minor numero possibile di adattamenti e il costo più contenuto
per soddisfare le esigenze delle persone con disabilità;
- avviare la ricerca e lo sviluppo e promuovere la disponibilità e l’utilizzo di nuove tecnologie
comprese le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i sistemi di mobilità assistita, i
dispositivi e le tecnologie assistenziali, ideati e concepiti per le persone con disabilità,
privilegiando le tecnologie a costo concorrenziale;
- garantire l’accessibilità delle informazioni alle persone con disabilità in materia di ausili alla
mobilità, dispositivi e tecnologie assistenziali, comprese le nuove tecnologie, nonché altre forme
di assistenza, servizi e strutture di supporto;
- promuovere la formazione nel campo dei diritti sanciti dalla presente legge per professionisti e
per gli operatori impegnati nel settore della disabilità, al fine di migliorare l’assistenza ed i
servizi forniti in virtù di tali diritti.
* * da coordinare 
2. Al fine di realizzare appieno l’intento della presente legge, di sostenere la persona con
disabilità e la sua famiglia lungo tutto il ciclo della vita “whole life course approach”, (prima
infanzia, età scolare, età adulta) viene istituita un’area disabilità nel Dipartimento Socio-Sanitario
che accentri e coordini tutti i servizi atti a valorizzare le risorse e le competenze relative alla
disabilità nella sua complessità.
3. Per quanto attiene ai diritti economici, sociali e culturali, la Repubblica si impegna ad
utilizzare al massimo le risorse disponibili per adottare misure, anche nel quadro della
cooperazione internazionale, finalizzate a raggiungere progressivamente la piena realizzazione di
tali diritti, senza pregiudicare gli obblighi contenuti nella presente legge e immediatamente
applicabili ai sensi del diritto internazionale.
4. La Repubblica, attraverso la Segreteria di Stato con delega alle Pari Opportunità, agisce in
stretta collaborazione con le associazioni delle persone con disabilità che sono attivamente
coinvolte, comprese quelle rappresentanti i minori con disabilità, nell’ambito dello sviluppo e
dell’attuazione delle leggi e decreti delegati, finalizzati all’applicazione della presente legge o di
altre leggi future e di altri processi decisionali relativi alle persone con disabilità. Tali
provvedimenti devono essere sottoposti alla verifica di congruità e coerenza, nei confronti della
CRPD e della presente legge, da parte della CSD ONU.


Art. 11
(Situazione di rischio ed emergenze umanitarie)

1. In accordo con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto
internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, la Repubblica di San Marino
prende tutte le misure necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza delle persone con
disabilità in situazioni di rischio, includendo le crisi umanitarie e le catastrofi naturali.
2. A tal fine la Segreteria di Stato competente elabora linee guida apposite per la Protezione
Civile e il Servizio Antincendio.

Art. 12
(Sensibilizzazione)

1. La Repubblica di San Marino si impegna ad adottare misure tempestive, efficaci ed
adeguate al fine di:
a) sensibilizzare e formare la società, la famiglia e le stesse persone con disabilità in merito alle
tematiche oggetto della presente legge e promuovere il rispetto dei diritti e della dignità delle
persone con disabilità;
b) sensibilizzare la società ad includere le persone con disabilità e allo stesso tempo stimolare le
stesse persone con disabilità a consentire una propria inclusione nella società;
c) contrastare gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche nocive nei confronti delle persone con
disabilità, compresi quelli basati sul sesso o sull’età, in tutti i settori della vita;
d) promuovere la consapevolezza delle capacità e dei contributi delle persone con disabilità;
e) promuovere la partecipazione diretta delle persone con disabilità ai processi decisionali, sia nel
caso in cui li coinvolgono direttamente ma più in generale attraverso processi partecipativi alle
scelte e alle decisioni che la società intraprende.
2. Tra le misure atte a raggiungere tale scopo sono inclusi:
a) l’avvio ed il proseguimento di campagne efficaci di sensibilizzazione finalizzate a:
- accentuare la comprensione dei diritti delle persone con disabilità;
- promuovere una percezione positiva e una maggiore consapevolezza sociale nei confronti
delle persone con disabilità;
- promuovere il riconoscimento delle competenze, dei meriti e delle capacità delle persone
con disabilità, nonché del contributo che esse offrono nel posto e nel mercato del lavoro;
* * da coordinare 
b) incoraggiare un atteggiamento di rispetto dei diritti delle persone con disabilità a tutti i livelli
del sistema di istruzione, anche tra i bambini più piccoli;
c) incoraggiare tutti gli organi di informazione a raffigurare le persone con disabilità in termini
coerenti con lo scopo della presente legge.

Art. 13
(Inclusione sociale)

1. La Repubblica garantisce il diritto delle persone con disabilità al godimento di un livello di
vita adeguato, idonee condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento
continuo delle loro condizioni di vita; adotta misure adeguate per proteggere e promuovere
l’esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.
2. La Repubblica garantisce il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale ed al
godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità e adotta misure
adeguate a tutelare e promuovere l’esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per garantire:
a) alle persone con disabilità parità di accesso a tutti i servizi ed ai dispositivi di ausilio e altri tipi
di assistenza legata ai bisogni derivanti dalla disabilità. Tali servizi e dispositivi devono
rispettare le caratteristiche di appropriatezza e di accessibilità di costo;
b) accesso delle persone con disabilità a tutti i programmi di protezione sociale e nel caso di
particolare gravità della disabilità, a interventi mirati;
c) interventi mirati alla assistenza sociale, psicologica, pedagogica e sanitaria anche a domicilio, di
tipo economico a sostegno della persona con disabilità e del nucleo familiare in cui è inserita;
d) l’accesso agli edifici pubblici e privati, grazie ad interventi diretti ad eliminare o superare le
barriere fisiche e sensoriali che impediscono la fruizione dei luoghi pubblici o aperti al
pubblico, garantendo alle persone con disabilità accompagnate l’accesso prioritario all’interno
degli uffici pubblici e promuovendo l’accesso prioritario all’interno delle strutture private;
e) la promozione di norme che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio
della persona con disabilità;
f) l’ampliamento e aggiornamento delle dotazioni didattiche e tecniche, dei programmi, dei
linguaggi specializzati, delle prove di valutazione e della disponibilità di personale
appositamente qualificato, docente e non docente, nonché l’adeguamento delle attrezzature e la
formazione del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali. Il linguaggio
specializzato adottato è l’ICF, il cui utilizzo viene promosso in tutta la struttura I.S.S.;
g) la piena inclusione nel mondo del lavoro, anche attraverso incentivi diversificati, sia in forma
individuale, con inserimenti terapeutici riabilitanti protetti, sia in forma associata, perseguendo
la tutela del posto di lavoro e dei dispositivi di sicurezza sociale;
h) la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici
per ogni tipo di disabilità;
i) la promozione di progetti a sostegno di comunità alloggio, servizi residenziali inseriti nei centri
abitati o in zone specifiche per fornire alla persona con disabilità, priva anche
temporaneamente di una idonea sistemazione familiare naturale o affidataria, un ambiente di
vita adeguato. Tali strutture possono essere realizzate anche attraverso convenzioni tra
pubblico e privato;
l) la realizzazione o l’adattamento di centri socio-riabilitativi diurni, a valenza educativa, affinché
persone con disabilità duratura o permanente, dopo l'obbligo scolastico, possano avere una vita
di relazione con potenzialità positive e forme di integrazione completa. Gli standard dei centri
socio-riabilitativi sono definiti dall’Authority Sanitaria;
m) le attività extrascolastiche ad integrazione dell'attività educativa in continuità e parallela
all'azione della scuola.



* * da coordinare 
Art. 14
(Condizioni di vita adeguate e tutela sociale)

1. La Repubblica riconosce il diritto delle persone con disabilità alla tutela sociale e al
godimento di tale diritto senza discriminazioni basate sulla disabilità e adotta i provvedimenti
necessari a salvaguardare e promuovere la realizzazione di tale diritto, tra cui le misure tese a
garantire l'accesso delle persone con disabilità a:
a) programmi di protezione sociale secondo il principio di sussidiarietà;
b) assistenza da parte dello Stato per le spese legate alla disabilità, comprese le iniziative di
formazione, consulenza, assistenza e ricovero temporaneo, soprattutto per coloro che vivono in
condizione di povertà;
c) ai programmi di edilizia pubblica ed alloggio sociale;
d) alle prestazioni e ai programmi pensionistici.


Art. 15
(Partecipazione alla vita politica e pubblica)

1. La Repubblica di San Marino garantisce alle persone con disabilità i diritti politici e la
possibilità di goderne su base paritaria e si impegna a garantire che le persone con disabilità
possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica alla pari con gli altri,
direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per
le persone con disabilità di votare ed essere elette in base alla normativa vigente.


Art. 16
(Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi, al turismo ed allo sport)

1. La Repubblica di San Marino riconosce il diritto delle persone con disabilità a prendere
parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adotta tutte le misure adeguate a
garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a:
a) prodotti culturali in formati accessibili;
b) programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;
c) luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per
quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
2. La Repubblica adotta misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare
e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma
anche per l’arricchimento della società.
3. La Repubblica adotta tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a
garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo
irragionevole e discriminatorio all’accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.
4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al
riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica.
5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli
altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, lo Stato adotta misure adeguate a:
a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità
alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e
partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine,
incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di
istruzione, addestramento, allenamento, formazione e risorse;
* * da coordinare 
c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive,
ricreative e turistiche;
d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri
minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal
sistema scolastico;
e) garantire che gli operatori del settore ricreativo, turistico, ludico e sportivo agevolino l’accesso
delle persone con disabilità ai loro servizi.


Art. 17
(Accessibilità)

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di
partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, la Repubblica di San Marino adotta misure
adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso
all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le
tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al
pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e
l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicano, tra l’altro, a:
a) edifici, viabilità, trasporti, strutture sportive e altre strutture interne ed esterne, comprese
scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
b) servizi di informazione, comunicazione, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.
2. La Repubblica inoltre adotta misure adeguate per:
a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l’accessibilità alle strutture
ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l’applicazione;
b) garantire che gli edifici e le strutture pubbliche o private, aperte al pubblico, assicurino
l’accessibilità per le persone con disabilità o che tengano conto di tutti gli aspetti
dell’accessibilità per le persone con disabilità;
c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con
disabilità agli ingegneri, architetti e tecnici progettisti;
d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati
facilmente leggibili e comprensibili;
e) mettere a disposizione forme di assistenza e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e
interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni e animali guida allo scopo di agevolare
l’accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
f) promuovere tutte quelle forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per
garantire il loro accesso all’informazione;
g) promuovere l’accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di
informazione e comunicazione, compreso internet, a costi agevolati;
h) assicurare contributi, incentivi, agevolazioni anche fiscali al fine di eliminare le barriere
architettoniche in edifici privati utilizzati da persone con disabilità.


Art. 18
(Libertà di espressione e accesso all’informazione)

1. La Repubblica di San Marino adotta tutte le misure adeguate a garantire che le
persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione,
ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di
uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta,
provvedendo in particolare a:
* * da coordinare 
a) mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico
in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità,
tempestivamente e senza costi aggiuntivi;
b) accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità alla
lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo,
modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta;
c) richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, di
fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
d) richiedere ai mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite internet, di rendere i loro
servizi accessibili alle persone con disabilità;
e) riconoscere e promuovere l’uso della lingua dei segni LIS, possibilmente con la diffusione
contemporanea di tale lingua, non necessariamente in sostituzione, ma anche come lingua
identitaria accompagnata dalla lettura labiale e dalla conoscenza della lingua dei parlanti.

Art. 19
(Mobilità personale)

1. La Repubblica di San Marino adotta misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la
mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a:
a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti
ed a costi accessibili;
b) garantire agli studenti e lavoratori con disabilità il trasporto da e per la scuola e il luogo di
lavoro attraverso un sistema di mezzi e personale qualificato a ciò finalizzato;
c) agevolare l’accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per la mobilità, apparati ed
accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali guida e
servizi di mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;
d) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una
formazione sulle tecniche di mobilità.

Art. 20
(Mobilità e trasporti collettivi)

1. La Repubblica di San Marino, attraverso la Segreteria di Stato con delega ai Trasporti
regolamenta gli interventi tali da consentire alle persone con disabilità la libertà di muoversi
indipendentemente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi
di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. Gli interventi di cui al precedente comma sono normati da specifici piani triennali pubblici
di trasporto e di adeguamento delle infrastrutture urbane, attuati attraverso un accordo di
programma tra la Segreteria di Stato con delega ai Trasporti e le Giunte di Castello.
3. La Repubblica assicura, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di
trasporto individuali per le persone con disabilità non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

Art. 21
(Turismo e cultura accessibile)

1. La Repubblica di San Marino garantisce l’accessibilità al territorio al massimo delle
possibilità consentite dalle caratteristiche ambientali e dalle tecnologie più avanzate. Tale iniziativa
potrà essere realizzata anche in collaborazione con strutture economiche e politiche interne ed
esterne allo Stato.



* * da coordinare 
Art. 22
(Cooperazione Internazionale)

1. La Repubblica di San Marino riconosce l’importanza della cooperazione internazionale e
della promozione per sostenere gli sforzi nazionali tesi a realizzare lo scopo e gli obiettivi della
CRPD e adotta le misure necessarie ed efficaci a tale riguardo, nel quadro delle relazioni tra Stati e,
ove opportuno, nel quadro dei partenariati con le competenti organizzazioni internazionali e
regionali e con la società civile, in particolare le organizzazioni di persone con disabilità.
2. Tali misure potrebbero prevedere, tra l’altro:
a) la garanzia di una cooperazione internazionale, compresi i programmi di sviluppo
internazionali, inclusiva e accessibile alle persone con disabilità;
b) l’agevolazione ed il sostegno delle iniziative di formazione delle capacità, anche attraverso lo
scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone prassi
in particolare con i piccoli Stati del mondo;
c) la facilitazione della cooperazione nel campo della ricerca e dell’accesso alla conoscenza
scientifica e tecnica;
d) l’offerta, ove opportuno, di assistenza tecnica, anche agevolando l’accesso e la condivisione di
tecnologie accessibili e assistite e attraverso il trasferimento di tecnologie.


Art. 23
(Decreti delegati)

1. La Repubblica di San Marino riconosce che le persone con disabilità hanno il diritto di
godere del miglior stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sul proprio stato. Allo
scopo di garantire le misure adeguate ad assicurare alle persone con disabilità l’accesso a servizi
sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione, è
conferita delega al Congresso di Stato per l’emanazione di decreti delegati in tema di prevenzione,
salute e riabilitazione e composizione della Commissione per gli Accertamenti Sanitari Individuali
(CASI) di cui all’articolo 8 della presente legge e che costituiranno articolazione e completamento
della presente legge-quadro.
2. La Repubblica di San Marino riconosce il diritto all’istruzione delle persone con disabilità.
Allo scopo di garantire un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento
continuo lungo tutto l’arco della vita viene predisposto, e costituisce articolazione e completamento
della presente legge-quadro, un decreto delegato in tema di educazione che deve prevedere le
norme atte a garantire:
a) il pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed il rafforzamento
del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
b) lo sviluppo da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della
creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
c) di porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società
libera;
d) la presenza in ogni ordine e grado di scuola di educatori e insegnanti specializzati per il
sostegno che garantisca la continuità educativo – didattica.
3. La Repubblica di San Marino afferma il diritto per le persone con disabilità a vedere
riconosciuta ovunque, di fronte alla legge, la loro personalità giuridica. A tal fine viene predisposto,
e costituisce articolazione e completamento della presente legge-quadro, un decreto delegato in
tema di accesso alla giustizia, libertà e sicurezza della persona.
4. La Repubblica di San Marino riconosce l’uguale diritto al lavoro delle persone con disabilità;
ciò comprende il diritto all’opportunità di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente
scelto o accettato in un mercato del lavoro libero e in un ambiente lavorativo aperto, inclusivo e
* * da coordinare 
accessibile. A tal fine si rimanda alle norme specificatamente previste dalle leggi vigenti in materia
di lavoro atte a garantire di:
a) valutare le potenzialità positive delle persone con disabilità con l’impiego di strumenti di
classificazione riconosciuti a livello internazionale e relativi a qualsiasi forma di disabilità,
sia mentale che fisica, ai fini della loro inclusione nel mondo lavorativo;
b) vietare e sanzionare penalmente e civilmente qualsiasi discriminazione basata sulla
disabilità per tutto ciò che riguarda qualsiasi forma di occupazione, comprese le condizioni
di reclutamento, assunzione e impiego, continuazione dell’impiego, carriera lavorativa;
c) tutelare l’uguale diritto delle persone con disabilità a beneficiare di condizioni di lavoro
eque e favorevoli, comprese le pari opportunità e la pari retribuzione per lo stesso tipo di
lavoro, di condizioni di lavoro sicure e sane, compresa la difesa dalle molestie e la
composizione delle vertenze qualora la dignità del lavoratore con disabilità sia stata in
qualsivoglia modo offesa;
d) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i loro diritti sindacali e
lavorativi su base paritaria;
e) consentire alle persone con disabilità di avere effettivamente accesso ai programmi generali
di orientamento tecnico e professionale, ai servizi di collocamento e alla formazione
professionale e permanente;
f) promuovere opportunità di lavoro e avanzamento di carriera per le persone con disabilità
nel mercato del lavoro, come pure l’assistenza nella fase della ricerca, dell’ottenimento, del
mantenimento e del ritorno al lavoro; i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a
garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo persone con
disabilità al momento della assunzione, abbiano acquisito eventuali disabilità per infortunio
sul lavoro o malattia professionale;
g) promuovere opportunità di impiego autonomo, imprenditoriale, di sviluppo di cooperative
e di avvio di un’impresa propria con incentivi statali per avviamento attività;
h) includere le persone con disabilità nel settore pubblico e privato, prevedendo tra l’altro
programmi di azione anti-discriminatoria ed incentivi;
i) garantire che le persone con disabilità usufruiscano di un adeguamento logistico
dell’ambiente lavorativo in cui esplicano la loro attività;
l) promuovere l’acquisizione da parte delle persone con disabilità di un’esperienza lavorativa
in un mercato del lavoro libero e aperto;
m) promuovere la riqualificazione professionale e lavorativa, il mantenimento del posto di
lavoro e i programmi di reinserimento per le persone con disabilità;
n) assicurare anche alle persone con disabilità l’uso del lavoro a distanza quale possibilità non
discriminatoria di impiego, in linea con lo sviluppo del sistema lavorativo.
5. La Repubblica di San Marino riconosce forme di sostegno speciale in favore delle persone con
disabilità grave così come definita dal comma 2 del precedente articolo 8. A tale scopo è conferita
delega al Congresso di Stato, a completamento e articolazione della presente legge-quadro, di
predisporre un decreto delegato che preveda:
a) di usufruire di congedi parentali alle persone così come individuate alla lettera g) dell’articolo
2 della presente legge, che consentano un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale;
b) il riconoscimento di forme di sostegno economico compatibili con il reddito familiare della
persona con disabilità;
c) le modalità con le quali i lavoratori possono donare propri giorni di ferie a favore delle persone
così come individuate alla lettera g) dell’articolo 2 della presente legge.





* * da coordinare 
Art. 24
(Disposizioni finali)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.
2. La presente legge-quadro rappresenta un’esplicazione di quanto sancito dalla Convenzione
delle Nazioni Unite di cui all’articolo 1, che conserva la priorità in caso di dubbia interpretazione.

Art. 25
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.




Data dalla Nostra Residenza, addì 10 marzo 2015/1714 d.F.R.




I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini