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Legge 31 marzo 2015 n.44 - Disposizioni in materia di Edilizia Sovvenzionata


Published: 2015-03-31
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983894/legge-31-marzo-2015-n.44---disposizioni-in-materia-di-edilizia-sovvenzionata.html

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LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE; ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE nella seduta del 14 novembre 2014 ha esaminato ed approvato in sede referen
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 20 marzo 2015:


LEGGE 31 MARZO 2015 N.44


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOVVENZIONATA


TITOLO I
FINALITA’


Art.1
(Scopo)

1. La presente legge definisce le condizioni, le modalità e le procedure per accedere al
contributo statale volto a sostenere i nuclei familiari residenti sul territorio della Repubblica di San
Marino al fine di soddisfarne le esigenze abitative in territorio.


TITOLO II
CONTRIBUTO STATALE


Art. 2
(Definizione di nucleo familiare)

1. Il nucleo familiare, beneficiario del contributo statale, è quello risultante dal certificato di
stato di famiglia rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile della Repubblica di San Marino. Si considera
componente del nucleo familiare il coniuge fino alla pronuncia di separazione giudiziale o alla data
di omologazione di separazione consensuale.
2. Qualora, in sede di verifica e controllo dei requisiti ai sensi degli articoli 12 e 16, l’Ufficio del
Lavoro accerti la variazione della composizione del nucleo familiare intervenuta successivamente
alla presentazione della domanda, la valutazione della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al
beneficio o per il suo mantenimento è effettuata tenuto conto della medesima variazione.

Art. 3
(Aventi diritto al contributo dello Stato)

1. Può accedere al contributo dello Stato il cittadino sammarinese e il forense avente residenza
anagrafica ed effettiva, da almeno cinque anni, nella Repubblica di San Marino ai sensi della
normativa vigente in materia, anche in qualità di socio di Cooperative di Abitazione regolarmente
iscritte al Pubblico Registro, che versi nelle seguenti condizioni:
a) abbia un’età compresa fra i 18 ed i 60 anni al momento della richiesta del contributo;
b) non siano, il richiedente stesso o i membri del suo nucleo familiare, titolari di contratti di
leasing immobiliare, di diritto di proprietà, di nuda proprietà, di usufrutto, di abitazione, per
intero e/o parzialmente, in territorio o all’estero, su un fabbricato destinato all’uso di civile
abitazione e adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare o su un fabbricato con una
rendita catastale complessiva superiore ad euro 1.000,00 o su un terreno edificabile con
superficie superiore a mq. 500. La rendita catastale è determinata sulla base dei coefficienti di
rivalutazione di cui all’articolo 81 della Legge 18 dicembre 2003 n.165;
c) faccia parte di un nucleo familiare il cui reddito netto medio annuo riferito all’ultimo triennio:
c1) non sia superiore ad euro 35.000,00 se formato da un unico componente;
c2) non sia superiore ad euro 25.000,00 pro capite se composto da almeno due persone;
d) il richiedente o i membri del suo nucleo familiare non abbiano ceduto a terzi, a qualunque
titolo, un immobile adeguato alle proprie esigenze abitative nei due anni precedenti alla
richiesta di ammissione al beneficio.
2. Il reddito di un nucleo familiare composto da più di due persone è calcolato sommando al
reddito di cui al punto c2) del precedente comma 1 l’importo di euro 10.000,00 pro-capite per ogni
ulteriore componente.
3. Il reddito netto medio annuo è calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata
dai componenti il nucleo familiare.
4. Per fabbricato adeguato alle esigenze abitative si intende un alloggio con una superficie
totale di almeno mq. 30 in caso di nucleo familiare formato da un unico componente, oltre a mq. 15
per ogni ulteriore membro facente parte del nucleo familiare.
5. Per superficie totale si intende la superficie calpestabile dell’unità immobiliare, inclusi locali
di deposito, accessori, bagni, balconi e porticati con la sola esclusione di vani scala comuni ad altre
unità immobiliari, cantine e garage. La superficie dei locali ad uso cantina e ad uso garage non può
superare rispettivamente la percentuale del 15% e del 70% di quella dell’abitazione.
6. Il contributo statale può essere erogato all’avente diritto una sola volta.
7. Non può accedere al contributo statale chi abbia già beneficiato delle agevolazioni di cui alle
Leggi 24 aprile 1980 n.32, 8 luglio 1981 n.59 e 15 dicembre 1994 n.110.
8. Non ricade nel divieto di cui al comma che precede il coniuge, non beneficiario diretto del
mutuo, che, a seguito di separazione o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
modifichi la propria residenza.
9. Gli importi di cui al superiore comma 1 lettera c) possono essere modificati con decreto
delegato.

Art. 4
(Copertura finanziaria e definizione del tasso di interesse)

1. La Legge di Bilancio, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n.30,
fissa gli stanziamenti per ciascun esercizio finanziario o per più esercizi a copertura degli oneri per
il contributo a carico dello Stato.
2. Con apposito decreto delegato è fissato il tetto massimo del tasso di interesse che può essere
applicato sui finanziamenti di cui alla presente legge, tenuto conto delle variazioni dei tassi di
mercato e delle finalità sociali della presente legge. La determinazione del tasso terrà conto delle
segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria del settore bancario e finanziario e dalle
associazioni dei consumatori giuridicamente riconosciute.


Art. 5
(Prestiti assistiti dal contributo statale)

1. Beneficiari del contributo statale sono i soggetti di cui all’articolo 3.
2. I prestiti assistiti dal contributo statale erogati dagli istituti di credito e dalle società
finanziarie hanno, quale finalità l’acquisto, la costruzione di nuove abitazioni, l’ultimazione,
l’ampliamento, la ristrutturazione, il restauro scientifico ed il risanamento conservativo di
immobili da adibire a prima abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare ed adeguati alle
esigenze abitative del nucleo stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 4, anche tramite stipula di
contratto di leasing immobiliare o subentro.
3. I prestiti per la ristrutturazione di abitazioni comprese nei Centri Storici, Nuclei Storici di
cui alla Legge 29 gennaio 1992 n.7, per la ristrutturazione degli edifici compresi nella Legge 18
settembre 1990 n.103, per il restauro scientifico o risanamento conservativo di immobili compresi
nelle zone omogenee “A” di cui all’articolo 33 della Legge 29 gennaio 1992 n.7, nonché per il
restauro scientifico o risanamento conservativo degli edifici inseriti a catalogo “A” e “B” di cui alla
Legge 18 settembre 1990 n.103 non sono cumulabili e, pertanto, non sono assistiti dal contributo
dello Stato ove il richiedente per il medesimo immobile abbia già usufruito dei benefici di cui ai
Decreti Delegati 5 maggio 2010 n.86 e 5 maggio 2010 n.87 e di cui alla Legge 15 dicembre 1994
n.110.
4. Il contributo di cui al comma 2 non può essere concesso qualora l’immobile oggetto del
mutuo sia classificato o classificabile come abitazione di tipo signorile definita A1 secondo le
categorie catastali di cui alla normativa vigente.
5. Non sono assistiti dal contributo statale i mutui concessi per interventi di manutenzione
ordinaria e/o straordinaria.
6. I finanziamenti assistiti dal contributo statale devono avere ad oggetto abitazioni che
abbiano una superficie totale inferiore a mq.200, da calcolarsi secondo il disposto di cui al comma
5 dell’articolo 3.
7. Lo Stato non corrisponde alcun contributo per mutui inferiori ad euro 40.000,00 e
superiori ad euro 450.000,00.
8. Il contributo statale è calcolato sull’importo del mutuo effettivamente contratto dal
richiedente. Il contributo statale è comunque calcolato sull’importo massimo di euro 130.000,00
anche qualora il mutuo sia stato contratto per un importo superiore.
9. Gli importi di cui ai superiori commi 7 e 8 possono essere modificati con decreto delegato.


Art. 6
(Durata e determinazione del contributo statale)

1. Il contributo statale è erogato ed assiste il mutuo per tutta la sua durata che non può
superare il periodo massimo di venticinque anni.
2. L’importo totale del contributo è determinato esclusivamente in funzione della durata del
mutuo e del tasso di interesse medio indicato annualmente da Banca Centrale della Repubblica di
San Marino per mutui stipulati a tasso fisso calcolato alla data ultima di presentazione della
domanda di cui all’articolo 11.
3. Il contributo statale è calcolato in percentuale agli interessi che assistono il mutuo stesso
determinati ai sensi del comma che precede ed è pari a:
a) 55 % degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni ventincinque;
b) 60% degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni venti;
c) 65 % degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni quindici;
d) 70% degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni dieci.
4. Il contributo annuale viene calcolato dividendo il contributo totale così determinato per il
numero degli anni di durata del mutuo sottoscritto.
5. Il sistema di erogazione del contributo è stabilito con regolamento del Congresso di Stato.


Art. 7
(Sospensione del contributo)

1. Il contributo statale è sospeso nei seguenti casi:
a) il beneficiario non presenti ricevuta di pagamento o altra documentazione idonea ad attestare
l’avvenuto pagamento della rata o delle rate riferite all’anno precedente all’Ufficio del Lavoro;
b) in caso di prestito finalizzato all’acquisto di immobile, il beneficiario non consegni entro sei
mesi dalla stipulazione del contratto di mutuo all’Ufficio del Lavoro, l’atto di acquisto
dell’immobile oggetto del contributo;
c) in caso di prestito avente quale finalità la costruzione, l’ultimazione, l’ampliamento, la
ristrutturazione, il restauro scientifico ed il risanamento conservativo di immobili, il
beneficiario entro sei mesi dalla stipula del contratto di mutuo non consegni all’Ufficio del
Lavoro la comunicazione di inizio lavori presentata agli uffici competenti;
d) qualora, entro tre anni dalla stipula del contratto di mutuo, il beneficiario non consegni
all’Ufficio del Lavoro il certificato di conformità edilizia dell’abitazione oggetto del contributo;
e) il beneficiario non consegni all’Ufficio del Lavoro la documentazione relativa al trasferimento
della residenza nell’abitazione oggetto del mutuo entro sei mesi dal rilascio del certificato di
conformità edilizia;
f) qualora dalle verifiche effettuate risulti che il nucleo familiare beneficiario non risieda
nell’abitazione oggetto del mutuo per tutta la durata della corresponsione del contributo da
parte dello Stato;
g) qualora i componenti del nucleo familiare beneficiario, successivamente all’erogazione del
contributo, non siano più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c);
h) qualora il beneficiario non ceda, entro dodici mesi dall’acquisto della nuova abitazione,
l’immobile divenuto inadeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare del richiedente
medesimo.

Art. 8
(Estinzione anticipata e risoluzione del mutuo)

1. Entro sette giorni dall’estinzione anticipata o dalla risoluzione del mutuo, l’istituto di
credito o la società finanziaria danno comunicazione all’Ufficio del Lavoro che dispone la
cessazione del contributo.

Art. 9
(Decadenza del contributo)

1. L’Ufficio del Lavoro dispone la decadenza del contributo qualora, a seguito dei controlli di
cui all’articolo 16, accerti in capo al nucleo familiare beneficiario del contributo l’assenza di uno dei
requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) alla data della richiesta del contributo stesso.
2. In caso di decadenza il beneficiario è tenuto a restituire all’Ecc.ma Camera, entro sessanta
giorni dalla deliberazione dell’Ufficio del Lavoro, l’importo del contributo erogatogli fino a quella
data.
3. Il contributo decade altresì qualora entro un anno dalla notifica della delibera di
sospensione dello stesso di cui al comma 1 dell’articolo 7 non vengano eliminate le circostanze che
ne hanno comportato la sospensione.
4. Il beneficiario non è tenuto a restituire l’importo del contributo erogatogli, nel caso di
decadenza del contributo in forza della previsione di cui al comma precedente.


Art. 10
(Comunicazione provvedimenti)

1. I provvedimenti di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono adottati dall’Ufficio del Lavoro e sono
comunicati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al beneficiario ed all’istituto di credito
o società finanziaria mutuante. Dei medesimi provvedimenti è altresì data comunicazione alla
Direzione della Finanza Pubblica ed all’Avvocatura dello Stato.


Art. 11
(Domanda di accesso ai benefici)

1. La domanda per l’ammissione al contributo statale è inoltrata, anche a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, dal proprietario dell’unità abitativa o dal conduttore di
contratto di locazione finanziaria all’Ufficio del Lavoro, su moduli appositamente predisposti dallo
stesso, entro un anno dalla stipula del contratto di mutuo.
2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) contratto di mutuo stipulato con istituto di credito di diritto sammarinese, ovvero istituto di
credito estero;
b) dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, ai
sensi della Legge 5 ottobre 2011 n.159;
c) il verbale del consiglio di amministrazione della cooperativa dal quale risulti l’avvenuta
ammissione a socio del richiedente il contributo, qualora l’acquisto avvenga per il tramite della
cooperativa.
3. Si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alle Leggi 5
ottobre 2011 n.159 e n.160.


Art. 12
(Istruttoria e modalità di erogazione)

1. L’Ufficio del Lavoro delibera in ordine all’accesso del richiedente al contributo entro
sessanta giorni dal deposito della domanda di cui all’articolo 11, previa verifica della sussistenza dei
requisiti previsti dall’articolo 3. L’esame delle domande è effettuato secondo l’ordine di ricevimento
e compatibilmente con gli stanziamenti previsti a Bilancio su apposito capitolo.
2. La delibera che autorizza l’accesso al contributo, con l’indicazione del relativo importo e
della durata della corresponsione, è comunicata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, al richiedente. Della delibera è altresì data comunicazione alla Direzione della Finanza
Pubblica.
3. Il richiedente nei cui confronti è stata adottata la delibera di cui al comma 1 deve
presentare, in un’unica soluzione, la documentazione comprovante il pagamento delle rate del
mutuo.
4. L’erogazione del contributo è effettuata dall’Ufficio del Lavoro entro novanta giorni dalla
presentazione della documentazione di cui al comma che precede.
5. L’Ufficio del Lavoro dispone il versamento del contributo direttamente al richiedente.


Art. 13
(Portabilità del mutuo)

1. Ai beneficiari del contributo statale è riconosciuta la facoltà di stipulare con un istituto di
credito diverso da quello con il quale è stato contratto inizialmente il mutuo assistito dal
contributo, un contratto di surrogazione del mutuo originario senza l’applicazione di penali o altri
oneri di qualsiasi natura.
2. L’istituto di credito surrogato è tenuto entro trenta giorni dalla risoluzione del contratto di
mutuo a comunicare all’istituto di credito surrogante l’importo del debito residuo. L’istituto di
credito surrogante concede il mutuo per la somma residua indicata dall’istituto di credito surrogato
e per la restante durata del mutuo originario.
3. L’istituto di credito surrogante subentra nelle eventuali garanzie reali e personali concesse
dal mutuatario all’istituto di credito surrogato.


Art. 14
(Garanzie)

1. I finanziamenti concessi in forza della presente legge sono assistiti da ipoteca o da altre
forme di garanzia in favore dell’istituto di credito o società finanziaria erogante sui beni immobili
oggetto del finanziamento assistito dal contributo.
2. L’iscrizione dell’ipoteca o la costituzione di altre forme di garanzia e tutti gli eventuali atti
modificativi ed estintivi delle stesse, nonché il subingresso sono assoggettati all’imposta di registro,
ipotecaria e di trascrizione nella misura fissa.


Art. 15
(Revocatoria)

1. Le obbligazioni derivanti dai finanziamenti assistiti dal contributo statale e la relativa
garanzia non sono soggetti, dopo il consolidamento dell’ipoteca di cui al seguente comma, né
all’azione revocatoria concorsuale prevista dall’articolo 3 della Legge 15 novembre 1917 n.17 e
successive modifiche, né all’azione revocatoria “pauliana”.
2. L’ipoteca di cui all’articolo 14 si consolida entro dieci giorni dall’iscrizione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari.


Art. 16
(Revisione del prestito)

1. L’Ufficio del Lavoro, su segnalazione o d’ufficio, ogni volta lo ritenga necessario e comunque
con cadenza triennale, verifica l’esistenza e la permanenza delle condizioni richieste per
l’erogazione del contributo ai fini dei provvedimenti di cui agli articoli 7 e 9.

TITOLO III
COMMISSIONE PER LA GESTIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE


Art. 17
(Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale)

1. E’ istituita la Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale, nominata dal
Consiglio Grande e Generale per la durata della legislatura.


Art. 18
(Composizione)

1. La Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale è composta da:
a) un rappresentante della Segreteria di Stato per il Lavoro con delega alla Cooperazione;
b) due rappresentanti delle forze politiche che esprimono la maggioranza in seno al Consiglio
Grande e Generale;
c) due rappresentanti delle forze politiche che esprimono la minoranza in seno al Consiglio
Grande e Generale.
2. La Commissione nella seduta di insediamento nomina al suo interno il Presidente ed il
Vice-Presidente.
3. Partecipa alle sedute della Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale un
funzionario dell’Ufficio del Lavoro ed un funzionario della Contabilità di Stato – Settore
Patrimonio.
4. Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione per la Gestione dell’Edilizia
Residenziale:
a) i membri del Consiglio Grande e Generale;
b) gli incarichi con poteri individuali di rappresentanza legale, politica e amministrativa in partiti,
movimenti politici e organizzazioni sindacali;
c) i membri della Commissione per le Politiche Territoriali;
d) chiunque abbia interessi in ambito immobiliare, quale costruttore o socio di attività che operino
nella costruzione e/o nell’intermediazione immobiliare.
5. Il segretario verbalizzante potrà essere scelto anche al di fuori dei membri della
Commissione.


Art. 19
(Funzioni)

1. La Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale:
a) esamina e delibera in ordine ai ricorsi gerarchici presentati ai sensi dell’articolo 21;
b) assorbe e svolge le funzioni di cui all’articolo 26, comma 2.


Art. 20
(Funzionamento)

1. La Commissione si riunisce con cadenza almeno mensile su convocazione del suo
Presidente.
2. La Commissione è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi
componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza.
3. Le sedute sono verbalizzate a cura del suo Segretario che sottoscrive i verbali unitamente al
Presidente. Nell’espletamento delle funzioni demandatele, la Commissione può avvalersi e
richiedere il supporto e il contributo degli Uffici della Pubblica Amministrazione competenti sulle
questioni trattate.
4. I componenti della Commissione che vantino un interesse diretto o indiretto sulle pratiche
oggetto di deliberazione hanno l’obbligo di darne preventiva comunicazione al Presidente e di
astenersi dalla relativa decisione.


Art. 21
(Ricorso gerarchico)

1. Avverso i provvedimenti adottati dall’Ufficio del Lavoro ai sensi della presente legge
l’interessato può promuovere ricorso gerarchico per motivi di legittimità e merito dinanzi alla
Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale.
2. Il ricorso di cui al comma che precede è presentato alla Commissione per la Gestione
dell’Edilizia Residenziale entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento del
provvedimento impugnato. Il ricorso è notificato alla Commissione per la Gestione dell’Edilizia
Residenziale presso l’Ufficio del Lavoro.
3. La Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale si pronuncia sul ricorso
promosso entro trenta giorni dalla sua presentazione. La decisione della Commissione è
comunicata all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento nei successivi
quindici giorni.


Art. 22
(Ricorso giurisdizionale)

1. Avverso le deliberazioni adottate dalla Commissione per la Gestione dell’Edilizia
Residenziale di cui all’articolo 21 è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi della Legge 28 giugno
1989 n.68.
2. L’esperimento del ricorso gerarchico di cui all’articolo 21 è condizione di ammissibilità del
ricorso giurisdizionale amministrativo.


TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 23
(Disposizioni transitorie)

1. Le domande per il finanziamento dell’edilizia sovvenzionata, già presentate prima
dell’entrata in vigore della presente legge, sono esaminate ai sensi delle leggi vigenti all’epoca della
presentazione.
2. E’ data facoltà ai richiedenti, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
di ritirare le domande già presentate e non ancora esaminate ai fini della presentazione della
domanda ai sensi della presente legge.

Art. 24
(Mutui erogati ai sensi delle leggi precedenti)

1. I mutui agevolati già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge continuano
ad essere regolati dalle leggi vigenti all’epoca della loro concessione.
2. Ai sottoscrittori dei mutui già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge,
che estinguano anticipatamente il mutuo stipulato ai sensi delle leggi previgenti, è riconosciuto,
quale credito di imposta da calcolarsi sull’imposta generale sui redditi, l’80% del contributo in
conto interessi a carico dello Stato sulle annualità rimanenti, da suddividersi su cinque annualità a
partire dal periodo di imposta in cui è avvenuta l’estinzione.
3. Ai sottoscrittori dei mutui già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è
riconosciuta la facoltà, previa comunicazione all’Ufficio del Lavoro di abbattere il debito residuo del
mutuo con modalità diverse rispetto a quelle indicate nel piano di rientro.


Art. 25
(Trasferimento del privilegio)

1. Gli edifici realizzati ed acquistati con i benefici di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110 e
sue successive modifiche non sono cedibili per atto inter vivos a qualsiasi titolo, né per intero né in
parte, fino all’estinzione del prestito, a pena di nullità.
2. In deroga a quanto previsto dal comma che precede la Commissione per la Gestione
dell’Edilizia Residenziale può autorizzare il titolare del mutuo a cedere l’immobile qualora lo stesso
sia divenuto insufficiente alle mutate esigenze abitative del nucleo familiare, conformemente a
quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 3 della Legge 15 dicembre 1994 n.110, al fine di
consentire l’acquisto di un nuovo immobile.
3. Il titolare del contratto di mutuo stipulato ai sensi della Legge 15 dicembre 1994 n.110 e sue
successive modifiche, che versi nelle condizioni di cui al comma che precede, può chiedere alla
Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale di essere autorizzato alla cessione
dell’immobile e alla cancellazione del privilegio sullo stesso gravante.
4. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla condizione che l’immobile che il richiedente
intende acquistare sia ultimato ed abitabile alla data di presentazione della domanda e che sullo
stesso sia disposto il trasferimento del privilegio in favore dello Stato.
5. Il socio di cooperativa di abitazione può avanzare richiesta di autorizzazione per il
trasferimento del privilegio su altro alloggio solo se la cooperativa ha già provveduto, con atto
pubblico, all’assegnazione di proprietà dell’alloggio in suo favore.
6. L’autorizzazione al socio di cooperativa di abitazione è subordinata al recesso dalla
cooperativa ed all’accettazione delle condizioni previste per la concessione del mutuo in favore
delle persone fisiche.


Art. 26
(Commissione per la Gestione dell’Edilizia Sovvenzionata)

1. Fino all’insediamento dei membri della Commissione per la Gestione dell’Edilizia
Residenziale di cui al precedente Titolo III, i compiti e le funzioni a questa attribuiti dalla presente
legge sono esercitati dalla Commissione per la Gestione dell’Edilizia Sovvenzionata.
2. Dalla data di insediamento di cui al comma che precede, alla Commissione per la Gestione
dell’Edilizia Residenziale sono demandate, unitamente alle funzioni di cui alla presente legge, le
funzioni già assegnate alla Commissione per la Gestione dell’Edilizia Sovvenzionata ai sensi della
Legge 15 dicembre 1994 n.110 e sue successive modifiche.

Art. 27
(Disposizioni abrogate)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare l’articolo 1,
il Titolo II ed il Titolo V della Legge 15 dicembre 1994 n.110 e sue successive modifiche.
2. E’ abrogato il comma 3 dell’articolo 43 della Legge n.110/1994.


Art. 28
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 31 marzo 2015/1714 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini