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Legge 5 Giugno 2015 N.81 - Istituzione E Disciplina Dell'amministrazione Di Sostegno


Published: 2015-06-05
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REPUBBLICA DI SAN MARINO


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 28 maggio 2015:


LEGGE 5 giugno 2015 n.81


ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO


Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge istituisce e disciplina l’amministrazione di sostegno con la finalità di
tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, quei soggetti che, a causa di una
infermità di natura fisica e/o psichica, non sono in grado di provvedere, anche solo parzialmente,
allo svolgimento delle attività attinenti alla vita quotidiana.
2. L’amministratore di sostegno, la cui scelta viene effettuata in considerazione dell’esclusivo
interesse dei soggetti beneficiari, compie attività di supporto in favore degli stessi mediante
interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Art. 2
(Legittimazione a promuovere il procedimento)

1. Sono legittimati a promuovere il procedimento per la nomina dell’amministratore di
sostegno il coniuge non separato legalmente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il
secondo grado, il Procuratore del Fisco su segnalazione dei soggetti indicati al comma 3, oppure lo
stesso beneficiario nei confronti del quale non sia stata pronunciata sentenza di interdizione.
2. Sono legittimati a promuovere il procedimento per la nomina dell’amministratore di
sostegno in favore di soggetti interdetti o inabilitati rispettivamente anche il tutore oppure lo stesso
beneficiario con l’assistenza del curatore.
3. I Servizi Sociali, le Forze dell’Ordine e tutti gli esercenti una professione sanitaria, sia
pubblica sia privata, che per loro ufficio o professione, vengano a conoscenza di fatti tali da rendere
opportuna la nomina di un amministratore di sostegno, sono tenuti a promuovere il procedimento
innanzi al Commissario della Legge in qualità di Giudice Tutelare o a fornirne comunque
segnalazione al Procuratore del Fisco.

Art. 3
(Istanza)

1. L’istanza introduttiva del procedimento contiene le generalità del beneficiario, il suo luogo
di residenza, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, e se
necessario, il nominativo e la residenza del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e
dei conviventi del beneficiario.
2. E’ essenziale che la rappresentazione delle ragioni per cui si chiede l’istituzione
dell’amministrazione di sostegno sia esaustiva al fine di individuare i bisogni della persona
beneficiaria ed i compiti di sostituzione e di assistenza da attribuire all’amministratore. A tal fine la
parte istante nella domanda indica:
a) le infermità e le menomazioni di cui è affetta la persona alla quale il procedimento si riferisce;
b) se conosciuti dalla parte istante, la sua situazione reddituale e patrimoniale;
c) le persone con le quali questa convive;
d) la persona che la parte istante vorrebbe ricoprisse l’ufficio di amministratore di sostegno con
l’indicazione dell’ampiezza dei poteri di rappresentanza e/o di assistenza che vorrebbe gli
fossero attribuiti.
3. L’istanza può essere presentata anche in favore di soggetti interdetti o inabilitati o in favore
di soggetti nei confronti dei quali è pendente un procedimento di interdizione o di inabilitazione se
la forma di tutela oggetto della presente legge viene ritenuta la più rispondente a salvaguardare gli
interessi del beneficiario.
4. Se la nomina dell’amministratore di sostegno è effettuata secondo quanto previsto
all’articolo 8, comma 2, all’istanza introduttiva è allegato l’atto pubblico o la scrittura privata
autenticata con cui l’interessato ha indicato la persona di propria scelta.

Art. 4
(Procedimento)

1. Il procedimento finalizzato alla nomina dell’amministratore di sostegno ha natura di
volontaria giurisdizione.
2. Il Commissario della Legge, con il decreto che ammette la richiesta presentata dai soggetti
indicati all’articolo 2, fissa apposita udienza per sentire personalmente la persona cui il
procedimento si riferisce, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova.
3. L’istanza con la quale viene promosso il procedimento e il decreto di cui al comma 2 sono
notificati anche alla persona cui il procedimento si riferisce al fine di consentirle di contraddire e
difendersi mediante il deposito di memorie e la richiesta di assunzione di mezzi istruttori.
4. Il Commissario della Legge decide con decreto motivato immediatamente esecutivo sulla
nomina dell’amministratore di sostegno entro novanta giorni dalla data di deposito dell’istanza,
dopo avere sentito i soggetti indicati all’articolo 2 e dopo avere assunto i mezzi istruttori necessari
ai fini della decisione. In particolare il Commissario della Legge, d’ufficio o su istanza di parte, può
disporre una perizia medica per accertare le condizioni fisiche e/o psichiche del soggetto nei
confronti del quale pende il procedimento, e se ritenuto opportuno, fissa apposita udienza per la
presentazione di ogni documentazione relativa ai suoi redditi ed al suo patrimonio.
5. La mancata comparizione in udienza dei soggetti indicati all’articolo 2 non preclude la
decisione sulla richiesta.
6. Il Procuratore del Fisco interviene nel procedimento, anche qualora lo stesso non lo abbia
promosso ai sensi dell’articolo 2, comma 1.
7. In caso di necessità, il Commissario della Legge, d’ufficio o su istanza di parte, provvede, in
pendenza del procedimento, ad adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona
interessata e per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio, nominando un
amministratore di sostegno provvisorio con l’indicazione degli atti che è autorizzato a compiere.
8. Al decreto che dispone la nomina dell’amministratore di sostegno è data pubblicità secondo
quanto previsto all’articolo 20 nel termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione.
9. Il Commissario della Legge può modificare o integrare, d’ufficio o su istanza di uno dei
soggetti indicati all’articolo 2, le decisioni assunte con il decreto di nomina osservando il
procedimento disciplinato nel presente articolo.

Art. 5
(Nomina dell’amministratore di sostegno in favore di soggetti interdetti o inabilitati)

1. Se il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno è promosso in favore di
soggetti interdetti o inabilitati, l’istanza di nomina è presentata congiuntamente alla richiesta di
revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione innanzi al Commissario della Legge competente a
decidere su quest’ultima.
2. Il Commissario della Legge competente a decidere sulla revoca dell’interdizione o
dell’inabilitazione si pronuncia anche in ordine alla richiesta di nomina dell’amministratore di
sostegno.
3. Al Commissario della Legge competente ai sensi del comma 2 sono altresì riconosciuti i
poteri istruttori e decisori previsti all’articolo 4.

Art. 6
(Nomina dell’amministratore di sostegno in pendenza del giudizio di interdizione o di
inabilitazione)

1. Se il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno è promosso in favore di
soggetti nei confronti dei quali è pendente il giudizio di interdizione o di inabilitazione, il
Commissario della Legge competente a decidere sull’interdizione o sull’inabilitazione si pronuncia
anche in ordine alla richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno.
2. Al Commissario della Legge competente ai sensi del comma 1 sono, altresì, riconosciuti i
poteri istruttori e decisori previsti all’articolo 4.

Art. 7
(Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno)

1. Il decreto che dispone la nomina dell’amministratore di sostegno contiene:
a) le generalità dell’amministratore di sostegno e della persona beneficiaria del provvedimento;
b) la durata dell’incarico che può essere anche a tempo indeterminato;
c) l’oggetto dell’incarico conferito all’amministratore di sostegno con l’indicazione della tipologia
di atti che ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e degli atti che può
compiere solo con l’assistenza del beneficiario;
d) i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con
l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
e) la periodicità entro cui l’amministratore di sostegno rende conto della propria gestione e
riferisce sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario al Commissario della
Legge;
f) eventualmente l’obbligo da parte dell’amministratore di sostegno di procedere all’inventario
dei beni appartenenti al beneficiario.
2. Il Commissario della Legge, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di
sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti
da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario
dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato
dalle predette disposizioni.
3. Se la durata dell’incarico e’ a tempo determinato, il Commissario della Legge può prorogarlo
con decreto motivato prima della scadenza del termine, su istanza dei soggetti indicati all’articolo
2, commi 1 e 3, che sono tenuti a presentare apposita istanza entro i sessanta giorni antecedenti alla
scadenza.
4. Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno è notificato al beneficiario del
provvedimento, all’amministratore di sostegno e a colui che ha promosso il procedimento.

Art. 8
(Scelta dell’amministratore di sostegno)

1. L’incarico di amministratore di sostegno viene ricoperto da persona scelta dal Commissario
della Legge avuto esclusivamente riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario.
2. L’amministratore di sostegno può essere indicato dallo stesso interessato, in previsione
della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tale
indicazione può essere revocata dall’autore con le stesse forme.
3. Il Commissario della Legge nomina il soggetto indicato con le modalità previste al comma 2
oppure, previa valutazione di opportunità, nomina un amministratore di sostegno diverso.
4. In mancanza della indicazione di cui al comma 2, il Commissario della Legge nomina con
decreto motivato l’amministratore di sostegno secondo quanto previsto ai commi successivi.
5. Nella scelta, il Commissario della Legge preferisce, ove possibile, il coniuge non separato
legalmente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.
6. Non possono ricoprire l’ufficio di amministratore di sostegno gli operatori dei Servizi Sociali
e gli esercenti una professione sanitaria, sia pubblica sia privata, che hanno in cura o assistono il
beneficiario.
7. Il Commissario della Legge, quando ne ravvisa l’opportunità, può chiamare all’incarico di
amministratore di sostegno anche altra persona idonea oppure può attribuire l’incarico ad
associazioni o a fondazioni indicando il nominativo del rappresentante legale o del delegato di tali
enti o associazioni, il quale è tenuto all’adempimento dei doveri previsti all’articolo 15.

Art. 9
(Giuramento dell’amministratore di sostegno)

1. L’amministratore di sostegno, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al Commissario
della Legge giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza entro dieci giorni dalla nomina.

Art. 10
(Dispensa a ricoprire l’ufficio di amministratore di sostegno)

1. Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall’assumere o dal continuare
l’esercizio dell’amministrazione di sostegno:
a) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
b) chi ha più di tre figli;
c) chi ricopre già l’ufficio di amministratore di sostegno, di tutore o di curatore;
d) chi, con documentata motivazione, svolga mansioni che impediscano di assicurare la dovuta
attenzione al ruolo di amministratore di sostegno, oppure versi in situazione di conflitto
d’interessi.
2. La domanda di dispensa per le cause indicate al comma 1 è presentata al Commissario della
Legge prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.
3. L’amministratore di sostegno è tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio fino a quando
questo non sia stato conferito ad altra persona.

Art. 11
(Incapacità a ricoprire l’ufficio di amministratore di sostegno)

1. Non possono essere nominati amministratori di sostegno e, se sono stati nominati, devono
cessare dall’ufficio:
a) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
b) coloro che hanno o stanno per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno
o stanno per avere con il soggetto beneficiario una lite, per effetto della quale può essere
pregiudicato lo stato del soggetto beneficiario o una parte notevole del patrimonio di lui;
c) coloro che sono incorsi nella perdita della potestà dei genitori o nella decadenza da essa, o
sono stati rimossi da altro incarico di amministratore di sostegno, tutore o curatore;
d) coloro che sono sottoposti ad una procedura di concorso dei creditori oppure procedura
equivalente in ordinamenti stranieri, in corso o conclusa da meno di cinque anni.

Art. 12
(Gratuità dell’amministrazione di sostegno)

1. L’ufficio dell’amministrazione di sostegno è gratuito. Il Commissario della Legge, tuttavia,
considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare
all’amministratore di sostegno un’equa indennità.

Art. 13
(Cauzione)

1. Il Commissario della Legge, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio,
può imporre all’amministratore di sostegno di prestare una cauzione anche dopo il conferimento
dell’incarico, determinandone l’ammontare e le modalità.
2. Il Commissario della Legge può anche liberare l’amministratore di sostegno in tutto o in
parte dalla cauzione che avesse prestata.

Art. 14
(Effetti dell’amministrazione di sostegno)

1. Il beneficiario conserva la capacità d’agire per tutti gli atti che non richiedono la
rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.
2. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari
a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 15
(Doveri dell’amministratore di sostegno)

1. Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei
bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
2. Il Commissario della Legge vigila sull’operato dell’amministratore di sostegno che è tenuto
ad adempiere i suoi doveri con la diligenza del buon padre di famiglia.
3. Chiunque vi abbia interesse può segnalare al Commissario della Legge condotte
dell’amministratore di sostegno non conformi ai doveri del proprio ufficio. Il Commissario della
Legge può convocare l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti
e notizie sulla gestione del suo ufficio, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e
patrimoniali del beneficiario.
4. L’amministratore di sostegno informa il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il
Commissario della Legge in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte
o di atti dannosi oppure di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le
richieste del beneficiario, questi o taluno dei soggetti indicati all’articolo 2 può rivolgersi al
Commissario della Legge, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
5. L’amministratore di sostegno rende conto periodicamente della sua gestione nei termini e
nei modi previsti nel decreto di nomina e presenta la rendicontazione finale del suo operato entro il
termine di sessanta giorni dalla cessazione dell’ufficio.

Art. 16
(Cessazione e sostituzione dell’amministratore di sostegno)

1. Il Commissario della Legge può esonerare l’amministratore di sostegno dall’ufficio,
qualora l’esercizio di esso sia all’amministratore di sostegno particolarmente gravoso o sussistano
altri gravi motivi e vi sia altra persona atta a sostituirlo.
2. L’amministratore di sostegno che intende ottenere l’esonero dall’ufficio rivolge apposita
istanza al Commissario della Legge.
3. Il Commissario della Legge deve rimuovere dall’ufficio l’amministratore di sostegno che
si sia reso colpevole di grave negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto
nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei
all’amministrazione di sostegno.
4. Il Commissario della Legge provvede all’esonero o alla rimozione dell’amministratore di
sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo emesso entro novanta giorni dall’avvio
del procedimento attivato d’ufficio o dalla data di deposito dell’istanza presentata dai soggetti
indicati all’articolo 2. Il decreto è assunto, eventualmente acquisite le necessarie informazioni e
disposti gli opportuni mezzi istruttori necessari ai fini della decisione e contiene la nomina del
sostituto. Il Commissario della Legge non può rimuovere l’amministratore di sostegno se non dopo
averlo sentito; deve tuttavia sospenderlo dall’esercizio dell’amministrazione di sostegno nei casi
che non ammettono dilazione.
5. Al decreto che dispone la cessazione dell’amministratore di sostegno e la sua
sostituzione è data pubblicità secondo quanto previsto all’articolo 20 nel termine di cinque giorni
dalla data di pubblicazione.

Art. 17
(Revoca dell’amministrazione di sostegno)

1. Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno o taluno dei soggetti indicati
all’articolo 2, ritengono che si siano determinati i presupposti per la revoca dell’amministrazione di
sostegno, rivolgono istanza motivata al Commissario della Legge.
2. L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno qualora non sia
stata da questi presentata.
3. Il Commissario della Legge provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo,
entro novanta giorni dalla data di deposito dell’istanza, eventualmente acquisite le necessarie
informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori necessari ai fini della decisione.
4. Il Commissario della Legge provvede, altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di revoca
dell’amministrazione quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del
beneficiario. In tale ipotesi se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di
inabilitazione ne informa il Procuratore del Fisco affinché vi provveda. L’amministrazione di
sostegno è revocata con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 16 della
Legge 27 aprile 1911, oppure con la sentenza che dichiara l’interdizione o l’inabilitazione.
5. Al decreto che dispone la revoca dell’amministrazione di sostegno è data pubblicità secondo
quanto previsto all’articolo 20 nel termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione.
6. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato l’annotazione di cui al comma 5 è
cancellata con provvedimento del Commissario della Legge assunto su istanza dei soggetti indicati
all’articolo 2. La cancellazione è effettuata nel termine di cinque giorni successivi all’emissione del
provvedimento di cui al precedente periodo del presente comma.

Art. 18
(Impugnazione)

1. I decreti emessi dal Commissario della Legge a mente dei superiori articoli possono essere
impugnati avanti al Giudice di Appello nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione degli
stessi.
2. Sono legittimati a proporre impugnazione i soggetti indicati all’articolo 2 anche se non
hanno partecipato al procedimento ed il beneficiario del provvedimento, nonché nei casi di
rimozione di cui all’articolo 16, comma 3, l’amministratore di sostegno rimosso.
3. I soggetti che non hanno partecipato al procedimento sono legittimati a promuovere il
gravame nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto oggetto di
impugnazione.

Art. 19
(Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore
di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del
Commissario della Legge)

1. Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione delle disposizioni di legge, od
in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitegli dal Commissario della Legge,
sono dichiarati nulli su istanza del beneficiario o dei suoi eredi o aventi causa o dei soggetti indicati
all’articolo 2.
2. Parimenti sono dichiarati nulli su istanza dell’amministratore di sostegno o del beneficiario
o dei suoi eredi o aventi causa o dei soggetti indicati all’articolo 2, gli atti compiuti personalmente
dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che
istituisce l’amministrazione di sostegno.
3. Le nullità di cui ai commi 1 e 2 devono essere fatte valere entro i due anni successivi alla
scoperta dei vizi di cui ai predetti commi e comunque entro il termine di dieci anni dalla data di
compimento dell’atto.
4. Il Commissario della Legge, qualora siano state sottoposte alla sua attenzione ipotesi di
violazione delle disposizioni della presente legge che potrebbero costituire illecito penale, è tenuto
a trasmettere copia degli atti alla sezione penale per le verifiche di competenza.

Art. 20
(Pubblicità degli atti relativi all’amministrazione di sostegno)

1. Presso gli albi della Cancelleria del Tribunale, della Segreteria di Stato per gli Affari Interni
e dell’Unità Organizzativa Stato Civile, Servizi Elettorali e Demografici sono pubblicate le
generalità dei beneficiari con l’indicazione dei rispettivi amministratori di sostegno.
2. Il certificato civile rilasciato dal servizio del Casellario Giudiziario riporta l’indicazione
relativa allo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno ed i poteri dell’amministratore
di sostegno; tale indicazione è eliminata qualora l’amministrazione di sostegno venga revocata o
comunque ne cessino gli effetti.

Art. 21
(Applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 36, comma 7,
della Legge 17 novembre 2005 n. 165)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 7, della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e
successive modifiche, si applicano anche all’amministratore di sostegno.

Art. 22
(Regime fiscale degli atti relativi all’amministrazione di sostegno)

1. Il procedimento disciplinato dalla presente legge è soggetto alle imposte previste per i
procedimenti di volontaria giurisdizione dalla vigente normativa.

Art. 23
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua legale pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 5 giugno 2015/1714 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini