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Legge 30 Luglio 2015 N.118 - Modifica Della Legge 28 Giugno 2010 N.118 E Successive Modifiche (Legge Sull


Published: 2015-07-30
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REPUBBLICA DI SAN MARINO
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 22 luglio 2015:


LEGGE 30 LUGLIO 2015 n.118

MODIFICA DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N.118 E SUCCESSIVE
MODIFICHE (LEGGE SULL’INGRESSO E LA PERMANENZA DEGLI
STRANIERI IN REPUBBLICA)


Art. 1

1. L’articolo 1 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“Art.1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina i requisiti per l’ingresso degli stranieri nel territorio della
Repubblica di San Marino, i criteri e le modalità di concessione ai medesimi dei permessi di
soggiorno e della residenza, le procedure di controllo e le sanzioni irrogabili in caso di violazione
delle norme.”.

Art.2

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2 della Legge n.118/2010 e successive modifiche
sono così modificate:

“1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) straniero: la persona fisica che non sia cittadina sammarinese;
b) spazio Schengen: il territorio degli Stati aderenti all’Accordo di Schengen, stipulato
dall’Unione Europea nel 1985 e successive modifiche ed integrazioni;”.

2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è
così modificata:

 
”e) alloggio adeguato: il fabbricato rispondente ai requisiti di cui all’articolo 3, comma 4 della
Legge 31 marzo 2015 n.44 “Disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata” e successive
modifiche ed integrazioni;”.

3. La lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è
così modificata:

”l) dimora abituale: la permanenza effettiva e stabile in Repubblica attestata dalla Gendarmeria
e/o dai preposti uffici della Pubblica Amministrazione, fatte salve le assenze dovute a motivi di
salute, lavoro, studio e vacanza all’estero, provvedimento dell’autorità giudiziaria, volontariato
internazionale o cause di forza maggiore quando le stesse comportino assenze prolungate dal
territorio per oltre sei mesi.”.

Art.3

1. L’articolo 4 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è così ulteriormente modificato:

“Art.4
(Comunicazione dei provvedimenti riguardanti lo straniero)

1. Qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana, i provvedimenti che lo riguardano
concernenti l’ingresso, il soggiorno, l’allontanamento e l’espulsione sono tradotti, anche
sinteticamente, in una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnola, russa, cinese o araba con
preferenza per quella indicata dall’interessato.
2. La Gendarmeria ha facoltà di effettuare la notifica dei provvedimenti rendendo
l’interessato edotto del contenuto mediante interprete.”.

Art.4

1. L’articolo 5, comma 2, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“2. Ai fini dell’ingresso in territorio, lo straniero proveniente da Stato non aderente all’Accordo
di Schengen deve essere in possesso, se richiesto, di visto in corso di validità per l’ingresso, il
transito o la permanenza in Stato facente parte dello spazio Schengen. Tale disposizione si applica
anche ai lavoratori di cui all’articolo 11, che devono essere muniti di tale visto all’atto della
concessione del permesso di soggiorno. Lo straniero deve essere inoltre munito di timbro di
ingresso in Stato facente parte dell’area Schengen, in regolare corso di validità.”.

Art.5

1. L’articolo 6 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“Art.6
(Permanenza in Repubblica)

1. La permanenza in territorio dello straniero per periodi di tempo superiori a trenta giorni è
subordinata alla titolarità di permesso di soggiorno o di residenza.
2. Lo straniero che intenda permanere in territorio per un periodo superiore a quello indicato
al comma precedente è tenuto, entro il suddetto termine, a presentarsi alla Gendarmeria - Ufficio
Stranieri per avanzare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
 
3. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi descrittivi,
fotografici e dattiloscopici.”.


Art.6

1. L’articolo 7, comma 2, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“2. I provvedimenti di rilascio, proroga, rinnovo, interruzione, revoca e conversione dei
permessi di soggiorno di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente sono adottati dalla
Gendarmeria - Ufficio Stranieri, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.”.

Art.7

1. L’articolo 8, comma 4, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“4. Lo straniero che intenda soggiornare in territorio per motivi di turismo e di visita per un
periodo di tempo superiore a trenta giorni è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul
territorio della Repubblica a copertura del rischio malattia, infortunio e maternità, nonché per le
spese per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio, avente una copertura minima da
indicarsi in apposito regolamento di attuazione.”.

2. Il regolamento citato nella modifica del comma 4 è disciplinato dall’articolo 46.

Art.8

1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 9 della Legge n.118/2010 e successive modifiche sono così
modificati:

“1. Il permesso di soggiorno speciale è rilasciato allo straniero che intenda soggiornare nella
Repubblica di San Marino per le seguenti ragioni:
a) istruzione;
b) sport;
c) cura, assistenza, riabilitazione e riposo;
d) culto;
e) volontariato internazionale.
2. Il permesso di soggiorno speciale per motivi di istruzione è rilasciato allo straniero che
frequenti un corso di studio legalmente riconosciuto, corsi universitari di durata pluriennale,
master o dottorati nel territorio della Repubblica di San Marino, per la durata del periodo del corso
di studio e, in ogni caso, per non più di un anno rinnovabile.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di cittadini di Paesi con i
quali vigono Convenzioni/Accordi di reciprocità ed il relativo permesso per motivi di istruzione
sarà regolamentato con le modalità previste in apposito decreto delegato.”.

2. Il decreto delegato citato nella modifica del comma 3 è disciplinato dall’articolo 46.

3. L’articolo 9, comma 9, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“9. Per i culti diversi da quello cattolico, in deroga a quanto previsto all’articolo 7, comma 2, il
permesso di soggiorno e la residenza sono concessi dalla Commissione Consiliare Permanente
Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, su proposta motivata del Congresso di Stato e previo
 
parere motivato e obbligatorio della Gendarmeria - Ufficio Stranieri; la richiesta va collegata alla
presenza registrata e riconosciuta da parte dell’Autorità competente di una comunità di quel
determinato culto.”.

Art.9

1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 10 della Legge n.118/2010 e successive modifiche
sono così modificate:

“a) stagionale con validità massima di dodici mesi continuativi, rinnovabile annualmente alla
scadenza entro un periodo massimo di trenta giorni. Dopo tre rinnovi continuativi, il permesso
s’intende interrotto e l’interessato dovrà presentare una nuova domanda;
b) temporaneo con validità massima di dodici mesi continuativi, rinnovabile annualmente alla
scadenza entro un periodo massimo di trenta giorni. Dopo tre rinnovi continuativi, il permesso
s’intende interrotto e l’interessato dovrà presentare una nuova domanda;”.

2. Al comma 2 dell’articolo 10 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo la lettera e)
è aggiunta la seguente lettera e)-bis:

“e-bis) speciale per i dipendenti e i famigliari d’Imprese Start Up così come disciplinato dalla
Legge 26 giugno 2013 n.71, dal Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116, dal Decreto
Delegato 28 gennaio 2015 n.10 e dal Decreto Delegato 18 marzo 2015 n.32.”.

Art. 10

1. L’articolo 10, comma 4, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“4. Il permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro può essere rilasciato allo
straniero rientrante nelle categorie lavorative non indicate nel precedente comma, quali, tra le
altre, assistente anziani, a persone con disabilità e alla famiglia, individuate nel decreto delegato di
cui all’articolo 19 ed al quale, su specifica domanda del datore di lavoro, sia stato concesso nulla-
osta lavorativo per adempiere a compiti e mansioni determinati per un periodo limitato e
definito.”.

Art.11

1. Dopo l’articolo 10 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è introdotto il seguente
articolo 10-bis:

“Art. 10-bis
(Permesso di soggiorno per programmi vacanza/lavoro)

1. Il permesso di soggiorno per partecipanti a programmi vacanza/lavoro è rilasciato allo
straniero che partecipi a uno di tali programmi ai sensi delle intese concluse tra la Repubblica di
San Marino e altri Stati, fermo restando il rispetto delle quote di ingresso stabilite nel decreto
delegato di cui all’articolo 19 e nei limiti e nelle condizioni previste da dette intese.
2. Lo straniero, il cui nominativo sarà comunicato alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri
attraverso le vie diplomatiche, potrà iscriversi a un’apposita lista predisposta dall’Ufficio del
Lavoro e potrà ottenere un nulla osta lavorativo per la durata massima di dodici mesi, dei quali non
più di sei per ogni datore di lavoro.
 
3. Il permesso di soggiorno per partecipanti a programmi vacanza/lavoro può avere durata
massima di dodici mesi e non è rinnovabile.
Allo straniero in possesso di permesso di soggiorno per partecipanti a programmi vacanza/lavoro,
in possesso di un nulla-osta di lavoro, è riconosciuta la parità di trattamento e la piena uguaglianza
di diritti e doveri rispetto al cittadino sammarinese ed allo straniero residente per quanto attiene
all’erogazione, da parte dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e per il periodo di validità del nulla-
osta, di:
a) prestazioni sanitarie;
b) prestazioni economiche temporanee.”.

Art.12

1. L’articolo 11 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così ulteriormente modificato:

“Art.11
(Permesso di soggiorno speciale per marittimi)

1. Il membro dell’equipaggio assunto con regolare contratto di lavoro, di cui agli articoli 3 e 4
del Decreto Delegato 3 luglio 2008 n.103, dovrà, se necessario ai sensi della normativa vigente,
essere munito di permesso di soggiorno speciale per marittimi rilasciato dalla Gendarmeria –
Ufficio Stranieri.
2. Il permesso di soggiorno speciale per marittimi, della durata massima di dodici mesi
all’anno, potrà essere rinnovato ma non potrà in alcun modo eccedere la durata del contratto di
lavoro.
3. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è valido solo per lo svolgimento
dell’attività di navigazione di cui al contratto di lavoro e non può essere trasformato in altri tipi di
permessi.
4. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo potrà essere richiesto dall’armatore
ovvero dal marittimo.
5. La Gendarmeria e/o i preposti uffici della Pubblica Amministrazione in collaborazione con
l’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima avrà cura di accertare che il personale
di equipaggio del natante per il quale si chiede il rilascio di permesso di soggiorno di cui al presente
articolo sia congruo alle dimensioni e tipologia di imbarcazione.”.

Art.13

1. L’articolo 12, comma 4, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così ulteriormente
modificato:

“4. I lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen dovranno essere muniti
di visti di ingresso, non per turismo, in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall’Accordo Schengen.
Tale disposizione vale per tutti i tipi di permessi di soggiorno per motivi di lavoro disciplinati dalla
presente legge, incluso quello di cui all’articolo che precede.”.


Art.14

1. L’articolo 13, comma 2, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così ulteriormente
modificato:

 
“2. Lo straniero residente, può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario per i
seguenti famigliari:
a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione,
scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo
carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione
che l’altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale
consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria;
c) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in
grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.
Salvi casi di forza maggiore, da comprovarsi debitamente dal richiedente il permesso, il
ricongiungimento familiare deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data di immigrazione in
Repubblica del richiedente il permesso, ovvero dalla data in cui il beneficiario ha maturato i
requisiti.”.

Art.15

1. L’articolo 13, comma 5, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“5. La durata del permesso di soggiorno ordinario è di un anno rinnovabile alla scadenza entro
un periodo massimo di trenta giorni.”.

Art.16

1. Il comma 6 dell’articolo 13 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è abrogato.

Art.17

1. Il comma 10 dell’articolo 13 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è abrogato.

Art.18

1. All’articolo 13 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo il comma 10 sono
aggiunti i seguenti commi 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies:

“10-bis. Il genitore straniero superstite di figlio di cittadino sammarinese residente, di età
non superiore a 25 anni, legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo
carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio, può richiedere il
permesso di soggiorno ordinario, purché in presenza dei requisiti di cui alla presente
legge.
10-ter. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione
può concedere il permesso di soggiorno ordinario anche al di fuori dei requisiti di
cui al comma 10-bis con provvedimento motivato, qualora sussistano condizioni
sociali o familiari che richiedano la presenza del genitore nel territorio della
Repubblica.
10-quater. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno ordinario può richiedere il rilascio
di permesso di soggiorno ordinario per i casi rientranti nei punti b) e c) di cui al
comma 2.
10-quinquies. Il permesso di soggiorno ordinario può essere rilasciato a persona convivente di cui
al comma 1, lettere a) e a-bis), dell’articolo 15 decorso il periodo di cinque anni
continuativi.”.
 
Art. 19

1. L’articolo 14 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 14
(Permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale)

1. Il permesso di soggiorno straordinario può essere concesso allo straniero in caso di
particolari esigenze umanitarie di protezione sociale. Il permesso di soggiorno straordinario
rilasciato per tali esigenze dà diritto all’erogazione di prestazioni sanitarie e di prestazioni
economiche temporanee da parte dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e dà la possibilità di lavorare
in Repubblica.
1-bis. Il permesso di soggiorno straordinario è rilasciato altresì alle vittime di tratta e alle vittime
di violenza, così come definite dagli strumenti internazionali per la tutela dei diritti umani ratificati
dalla Repubblica di San Marino, in considerazione della loro situazione personale e/o ai fini della
loro collaborazione nell’ambito di indagini o di procedimenti penali. Il rilascio è subordinato al
parere positivo dell’Authority per le Pari Opportunità che, anche avvalendosi dell’ausilio di uffici e
servizi pubblici, potrà effettuare i necessari accertamenti.
2. Il permesso di soggiorno straordinario è temporaneo. Può essere rinnovato annualmente
fino al permanere delle esigenze di protezione sociale e, per le vittime di tratta e le vittime di
violenza, è rinnovato sulla base delle indicazioni dell’Authority per le Pari Opportunità o
dell’Autorità Giudiziaria.”.

Art.20

1. L’articolo 15, comma 1, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“1. Il cittadino e lo straniero residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica
possono richiedere il rilascio di permesso:
a) per convivenza, in favore dello straniero col quale intendono convivere more uxorio;
a-bis) per convivenza in favore dello straniero, per coabitazione a fini solidaristici e di mutuo
aiuto;
b) parentale, in favore del genitore, proprio o del coniuge, non più in età lavorativa, che non
sia autosufficiente ed i cui figli siano tutti residenti o titolari di permesso di soggiorno in
Repubblica.”.

Art.21

1. L’articolo 15, comma 4, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“4. La perdita della qualifica di convivente di cui al comma 1, lettere a) e a-bis), comporta
l’interruzione del permesso per convivenza.”.

Art.22

1. L’articolo 15, comma 5, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è così ulteriormente
modificato:

“5. Il permesso per convivenza di cui al comma 1, lettere a) e a-bis), dà la possibilità di accedere
al lavoro in Repubblica nella forma dei permessi per i transfrontalieri, ai sensi delle norme vigenti e
con priorità rispetto ai transfrontalieri stessi.”.
 
Art.23

1. L’articolo 15, comma 7, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“7. Gli stranieri coniugati o conviventi more uxorio, entrambi titolari di permesso di soggiorno
per motivi di lavoro in Repubblica, possono richiedere il rilascio di permesso per minori in favore
del figlio minore nato dalla loro unione o adottato congiuntamente. La durata di tale permesso è
legata al periodo di validità del permesso di soggiorno dei genitori salva diversa prescrizione
dell’autorità giudiziaria. Il permesso è rilasciato dalla Commissione Consiliare Permanente Affari
Esteri, Emigrazione e Immigrazione e dà diritto all’iscrizione a corsi di studio e formazione
professionale.”.

Art.24

1. All’articolo 16, comma 1, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo la lettera b)
sono aggiunte le seguenti lettere b-bis) e b-ter):

“b-bis) al figlio di sammarinese residente naturalizzato ed al figlio di sammarinese residente
divenuto tale per matrimonio;
b-ter) al figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo di età non superiore a 25 anni purché
non sia coniugato né convivente more uxorio, che risulti a carico del genitore straniero
residente ai sensi della lettera a). Nel caso di minori è necessario che l’altro genitore,
qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso o sia stato autorizzato dal
provvedimento dell’autorità giudiziaria.”.

Art.25

1. L’articolo 16, comma 3, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“3. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, su
proposta del Congresso di Stato e previo parere obbligatorio della Gendarmeria, ha la facoltà di
concedere la residenza anagrafica o il permesso di soggiorno ordinario in favore di stranieri che:
a) rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza nelle strutture sanitarie o socio-
sanitarie sammarinesi, in istituti bancari, assicurativi e finanziari ovvero in materia di
pubblica sicurezza;
b) rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza in società di diritto
sammarinese che occupano un numero significativo di dipendenti;
c) investano capitali ovvero li abbiano già investiti in territorio, anche tramite società
controllate o costituende società in attività economiche-imprenditoriali con garanzia di
impegni occupazionali e d’investimenti immobiliari connessi/strumentali all’attività;
c-bis) presentino programmi-progetti economico-finanziari i quali rivestano un particolare
interesse e siano ritenuti strategici per la Repubblica;
c-ter) donino e s’impegnino a donare alla Repubblica complessi di beni di carattere culturale,
sociale o di interesse generale per la collettività e ne assicurino l’accessibilità e fruibilità,
senza che ciò comporti necessariamente un investimento economico da parte dei
richiedenti;
c-quater) si siano contraddistinti per meriti internazionalmente riconosciuti nel campo della
scienza, dell’arte e della cultura.
La residenza non può essere concessa in presenza delle circostanze previste ai commi 1 e 2
dell’articolo seguente.
 
La residenza anagrafica a favore di stranieri di cui al punto c), autorizzata dalla Commissione
Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione a fronte di costituenda società,
dovrà essere rilasciata solo successivamente alla costituzione della società ed al versamento
dell’intero capitale sociale.
La Commissione concede altresì la residenza anagrafica in favore dei giudici di primo grado aventi
l’obbligo di residenza in Repubblica.
I punti b), c), c-bis), c-ter) e c-quater) in relazione alla specifica documentazione e certificazione
potranno essere oggetto di ulteriore regolamentazione con apposito decreto delegato.”.

Art.26

1. All’articolo 16 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo il comma 3 sono
aggiunti i seguenti commi 3-bis, 3-ter e 3-quater:

“3-bis. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, su
proposta del Congresso di Stato e previo parere obbligatorio della Gendarmeria, ha facoltà di
estendere la residenza anagrafica o il permesso di soggiorno ordinario, concessi nelle ipotesi
contemplate nelle lettere a), b), c), c-bis), c-ter) e c-quater) del comma 3, in favore di:
a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione,
scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo
carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione
che l’altro genitore, qualora sia noto e in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale
consenso sia autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria;
c) figlio legittimo, naturale o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di
provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.
3-ter. Trascorsi dieci anni dall’iscrizione nel registro della popolazione residente e assolti gli
impegni previsti, previa verifica degli Uffici competenti di cui all’articolo 17, comma 5, e della
Gendarmeria relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 17 e sulla
dimora abituale, la residenza si intende consolidata ed il provvedimento si estende ai componenti
del nucleo familiare convivente.
3-quater. I soggetti di cui all’articolo 16, commi 3 e 3-bis, devono autonomamente essere in
possesso dei mezzi necessari per garantire il proprio sostentamento e le proprie esigenze di
assistenza sanitaria per i primi ventiquattro mesi di residenza in territorio qualora non esercitino
un’attività lavorativa. L’assistenza sanitaria per tale periodo deve essere garantita attraverso la
stipula di apposita polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio e maternità e assistenza
sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00.”.

Art. 27

1 L’articolo 16, comma 6, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“6. L’Ufficiale di Stato Civile procede direttamente all’iscrizione per nascita nel Registro della
popolazione residente:
a) qualora un solo genitore richiedente sia cittadino sammarinese residente;
b) quando entrambi i genitori stranieri siano residenti sul territorio, o sia residente la sola madre;
c) quando il padre straniero è residente e la madre è titolare di permesso di soggiorno.
L’Ufficiale di Stato Civile nei casi di cui ai punti a), b) e c) procede all’iscrizione entro trenta giorni
dalla data di nascita, qualora la nascita sia avvenuta all’estero. Nel caso in cui vi sia già stata
iscrizione per nascita in altro Stato oppure la richiesta di iscrizione del minore pervenga oltre il
termine dei trenta giorni, occorrerà presentare ordinaria domanda di immigrazione.”.
 
Art.28

1. All’articolo 16 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo il comma 6 è aggiunto il
seguente comma 6-bis:

“6-bis. L’Ufficiale di Stato Civile procede all’iscrizione nel registro della popolazione residente del
minore che, temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo, sia affidato, con provvedimento
dei servizi sociali o dell’autorità giudiziaria competente, ad una famiglia o ad una persona singola
residente in Repubblica ovvero ad una comunità di tipo familiare con sede in Repubblica, al fine di
assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione. La residenza può essere mantenuta anche
dopo il compimento del diciottesimo anno di età dell’affidato purché l’affido giudiziale non venga
revocato prima del compimento del diciottesimo anno di età. La famiglia affidataria può richiedere
il permesso di soggiorno ordinario in via alternativa qualora vi sia un’indicazione in tal senso da
parte dell’autorità dello Stato di provenienza del minore affidato.”.

Art.29

1. La rubrica e il comma 1 dell’articolo 17, della Legge n.118/2010 e successive modifiche sono
così modificati:

“Art. 17
(Divieti di concessione e casi di revoca del permesso di soggiorno, dei permessi di cui all’articolo
15 e della residenza)

1. Il permesso di soggiorno e i permessi di cui all’articolo 15 non sono concessi in caso di
pendenza in Repubblica o all’estero di procedimenti penali per reati non colposi per i quali sia
prevista l’applicazione della pena della prigionia o dell’interdizione superiore a un anno o pene
equipollenti all’estero.”.

Art.30

1. L’articolo 17, comma 2, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“2. Il permesso di soggiorno e i permessi di cui all’articolo 15 non sono concessi né rinnovati nei
seguenti casi:
a) aver riportato in Repubblica o all’estero condanna per reato non colposo alla pena della
prigionia o dell’interdizione superiore a un anno;
b) sussistenza di importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica;
c) essere stato destinatario nei dieci anni precedenti della misura dell’espulsione dalla Repubblica;
d) essere stato destinatario di provvedimento di allontanamento di cui all’articolo 33;
e) essere stato destinatario nei dieci anni precedenti di provvedimento di revoca del permesso di
soggiorno o della residenza a seguito di irregolarità riscontrate nella posizione dell’interessato;
f) essere in presenza di condizioni ostative all’ingresso o al transito o alla permanenza in Paesi
facenti parte dello spazio Schengen, segnalate o note alla Gendarmeria.”.

Art.31

1. L’articolo 17, comma 4, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è così ulteriormente
modificato:

 
“4. La revoca del permesso di soggiorno e dei permessi di cui all’articolo 15 è disposta nei
seguenti casi:
a) sia venuta meno la dimora abituale in Repubblica;
b) si verifichino le condizioni ostative previste al comma 2, lettere a), b) ed f);
c) l’interessato sia destinatario della misura dell’espulsione dal territorio della Repubblica;
d) si sia verificata la perdita in capo all’interessato dei requisiti e/o delle condizioni che avevano
determinato il rilascio dell’originario permesso. L’interessato che avesse ottenuto il permesso di
soggiorno in ragione di convivenza more uxorio con cittadino o straniero residente in territorio
a seguito della nascita di figli riconosciuti da entrambi mantiene il diritto al rinnovo del
permesso di soggiorno in Repubblica anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio
a condizione che i figli continuino a risiedere in Repubblica e che l’interessato mantenga la
dimora abituale in Repubblica;
e) l’autorità di polizia o i funzionari della Sezione Ispettorato dell’Ufficio del Lavoro colgano lo
straniero possessore di permesso di soggiorno per motivi di lavoro a svolgere una attività
lavorativa diversa da quella in relazione alla quale gli era stato rilasciato il permesso;
f) l’autorità di polizia o i funzionari della Sezione Ispettorato dell’Ufficio del Lavoro colgano lo
straniero sprovvisto di permesso di soggiorno per motivi di lavoro a svolgere una attività
lavorativa.”.

Art.32

L’articolo 17, comma 5, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è così ulteriormente
modificato:

“5. La residenza è revocata dall’Ufficiale di Stato Civile:
a) qualora sia venuta meno la dimora abituale in territorio da oltre sei mesi;
b) qualora la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione
comunichi all’Ufficiale di Stato Civile, previo riferimento dell’Ufficio Industria di concerto con
il Dipartimento Affari Esteri, la cessazione dell’attività o il non ottemperamento delle
condizioni nel rispetto delle quali è stata avviata l’attività in Repubblica che aveva determinato
la concessione della residenza ai sensi dell’articolo 16, comma 3;
c) qualora, a seguito dell’obbligo di comunicazione all’Ufficio Industria da parte del datore di
lavoro o dell’interessato circa il mutamento delle condizioni nel rispetto delle quali è stata
avviata l’attività in Repubblica che aveva determinato la concessione della residenza ai sensi
dell’articolo 16, comma 3, la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e
Immigrazione comunichi all’Ufficiale di Stato Civile di procedere alla revoca;
d) qualora la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione
comunichi di procedere con la revoca della residenza nei casi previsti al comma 2.
L’Ufficio Industria, ufficio preposto al monitoraggio dell’applicazione della legge, relaziona almeno
con cadenza annuale sugli esiti degli accertamenti alla Commissione Consiliare Permanente Affari
Esteri, Emigrazione e Immigrazione.”.

Art.33

1. Il comma 6 dell’articolo 17, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è abrogato.

Art.34

1. L’articolo 17, comma 7, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

 
“7. In caso di diniego di concessione ovvero di rinnovo del permesso di soggiorno e di diniego
della concessione della residenza o di revoca degli stessi il richiedente non può presentare una
nuova domanda prima che siano trascorsi almeno centoventi giorni dalla data della comunicazione
del provvedimento negativo.”.

Art.35

1. All’articolo 17 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo il comma 7 sono
aggiunti i seguenti commi 7-bis, 7-ter e 7 quater:

“7-bis. Il provvedimento di revoca ha effetto centoventi giorni dalla data di comunicazione del
medesimo nel rispetto dei principi generali indicati nella Legge 5 ottobre 2011 n.160. Altresì contro
il medesimo sono esperibili i rimedi giurisdizionali ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno
1989 n.68.
7-ter. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione
valuterà, sulla base dei riferimenti delle competenti autorità, circa il mantenimento della residenza
in capo al soggetto di cui al comma 3 dell’articolo 16, nel caso in cui le condizioni professionali o di
investimento imprenditoriale siano mutate rispetto al rilascio della residenza medesima. La
Commissione potrà richiedere all’interessato tutta la documentazione e la certificazione che riterrà
opportuna ai fini del mantenimento della residenza.
7-quater. Il Congresso di Stato è altresì delegato ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, apposito regolamento che disciplinerà la procedura di revoca e le modalità dei
relativi controlli da parte del Corpo della Gendarmeria e/o dai preposti uffici della Pubblica
Amministrazione.”.

Art.36

1. Dopo l’articolo 19 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è introdotto il seguente
articolo 19-bis:

“Art.19-bis
(Disposizioni straordinarie per la concessione del permesso di soggiorno ordinario)

1. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, previa
istanza motivata e documentata dell’interessato, fatti salvi i riferimenti della Gendarmeria - Ufficio
Stranieri e degli Uffici ritenuti competenti, può valutare di concedere, per particolari e straordinari
casi non contemplati dalla legge, il permesso di soggiorno ordinario per coloro che abbiano
dimorato complessivamente per un periodo superiore a quindici anni.
2. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, in
relazione alle istanze di cui al comma 1, delibera a maggioranza dei due terzi dei membri della
Commissione.”.

Art.37

1. L’articolo 20, comma 1, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“1. I gestori delle aziende ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della Legge 27
gennaio 2006 n.22 sono tenuti a richiedere allo straniero l’esibizione di un documento di identità
in corso di validità ed a fargli declinare i dati anagrafici. Le generalità dello straniero, la durata ed i
motivi del soggiorno in Repubblica, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione,
devono essere comunicati alla Gendarmeria-Ufficio Stranieri o alle singole Brigate della
 
Gendarmeria entro ventiquattro ore dall’arrivo, anche tramite fax o altri strumenti informatici che
saranno previsti in apposito regolamento.”.

2. Il regolamento citato nella modifica del comma 1 è disciplinato dall’articolo 46.


Art.38

1. L’articolo 26, comma 2, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“2. L’Ufficio del Registro e delle Ipoteche non procede alla registrazione dei contratti o atti di
cui al comma precedente ai quali non sia allegata copia del permesso di soggiorno. Per gli studenti
di cui all’articolo 9, comma 2, che non necessitano di permesso di soggiorno sarà allegata copia del
documento di iscrizione al corso scolastico.”.

Art.39

1. L’articolo 30 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“Art.30
(Relazione annuale sulla concessione dei permessi di soggiorno e delle residenze)

1. La Gendarmeria – Ufficio Stranieri predispone annualmente una dettagliata relazione sulla
concessione dei permessi di soggiorno e delle residenze; tale relazione dovrà essere inoltrata al
Congresso di Stato e alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri entro il 30 settembre di
ogni anno.
2. Il Congresso di Stato provvede a sottoporre la relazione specificata al comma precedente al
Consiglio Grande e Generale nella medesima seduta fissata per la ratifica del decreto delegato di
cui all’articolo 19.”.

Art.40

1. All’articolo 31 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente comma 4-bis:

“4-bis. Il datore di lavoro o l’interessato di cui al precedente articolo 17, comma 5, lettera c), sono
puniti per l’infrazione con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di euro
5.000,00.”.

Art.41

1. L’articolo 31, comma 5, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“5. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dal Comandante del Corpo della
Gendarmeria; quelle di cui ai commi 4 e 4-bis sono irrogate dal Dirigente dell’Ufficio del Lavoro.”.

Art.42

1. L’articolo 33, comma 1, della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così ulteriormente
modificato:

 
“1. Oltre che nei casi previsti dal codice penale o da altre leggi, i Corpi di Polizia hanno la
facoltà di ordinare allo straniero privo di valido titolo per soggiornare o risiedere in Repubblica di
lasciare immediatamente o entro congruo termine il territorio della Repubblica e di non farvi
ritorno senza preventiva autorizzazione quando:
a) soggiorna in Repubblica sottraendosi ai controlli;
b) si è trattenuto in Repubblica senza aver richiesto il permesso di soggiorno o la residenza nel
termine prescritto, ovvero il permesso di soggiorno è scaduto e non ne è stato chiesto il
rinnovo, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il titolo di
soggiorno è stato revocato, annullato o non rinnovato;
c) è dedito a traffici delittuosi ovvero vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di
attività delittuose;
c-bis) sussistano importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica.”.


Art.43

1. All’articolo 33 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, dopo il comma 11 è aggiunto
il seguente comma 11-bis:

“11-bis. Il provvedimento di allontanamento nei casi in cui riguardi permessi di soggiorno per
motivi di lavoro obbligherà il soggetto a lasciare il territorio della Repubblica escludendo i termini
introdotti dall’articolo 15 del Decreto Delegato n.3/2011.”.

Art. 44

1. L’articolo 35 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è abrogato.


Art.45
(Disposizioni transitorie)

1. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, su
richiesta dell’interessato e previa verifica dei requisiti per ottenerla, concede la residenza al coniuge
ed al figlio dei soggetti di cui all’articolo 16, comma 3 della Legge n.118/2010 e successive
modifiche, che hanno ottenuto il permesso di soggiorno ordinario rilasciato per ricongiungimento
familiare ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, nonché
ai soggetti ai quali è stata revocata la residenza ai sensi del comma 6 dell’articolo 17 della Legge
n.118/2010 e successive modifiche.

Art.46
(Regolamento di attuazione)

1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Congresso di Stato è delegato ad
adottare apposito decreto con il quale sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande
di permesso di soggiorno e di residenza e dei relativi allegati per le nuove tipologie disposte nonché
per ogni ulteriore aspetto relativo all’esecuzione ed attuazione delle disposizioni contenute nella
presente legge.
2. Il Congresso di Stato è altresì delegato ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, apposito decreto che si rendesse necessario per integrare le disposizioni della
stessa.

 
Art.47
(Testo coordinato in materia di ingresso e permanenza degli stranieri in Repubblica)

1. Il Congresso di Stato è impegnato ad adottare con propria delibera, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, un Testo Coordinato delle norme vigenti in materia di
ingresso e permanenza degli stranieri in Repubblica senza valenza normativa e a mero scopo di
cognizione.

Art.48
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 30 luglio 2015/1714 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini