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Legge 30 Luglio 2015 N.119 - Modifiche Alla Legge 10 Agosto 2012 N.122 In Materia Di Armi Ed Esplosivi


Published: 2015-07-30
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REPUBBLICA DI SAN MARINO


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 22 luglio 2015:


LEGGE 30 LUGLIO 2015 n.119


MODIFICHE ALLA LEGGE 10 AGOSTO 2012 N.122
IN MATERIA DI ARMI ED ESPLOSIVI


Art.1

L’articolo 2 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.2
(Ambito di applicazione)

Le disposizioni del presente testo unico in materia di armi ed articoli pirotecnici non si
applicano:
a) alle forze di polizia sia militari che civili e alle Guardie Ecologiche della Repubblica di San
Marino;
b) alle milizie della Repubblica di San Marino;
c) agli articoli pirotecnici destinati all’utilizzo delle forze armate e forze di polizia;
d) agli articoli pirotecnici impiegati nell’industria aeronautica e spaziale, agli articoli pirotecnici
destinati all’equipaggiamento marittimo;
e) ai fuochi artificiali utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti dallo stesso o
suoi dipendenti qualificati autorizzato ad operare nel proprio Paese di provenienza;
f) alle capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli CE del tipo.”.

Art.2

L’articolo 3 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.3
(Definizioni generali)

Ai sensi della presente legge si intendono per armi:
a) qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione che segue all’articolo 4;
b) le bombe di qualunque tipo e qualsiasi congegno contenente sostanze esplodenti, incendiarie,
gas asfissianti o sostanze tossiche, siano essi d’impiego militare che di circostanza;
c) le armi da sparo che utilizzano la forza propulsiva di aria o gas compressi o di altre forme di
energia ideate per la propulsione dei proiettili attraverso una canna;
d) tutte le armi proprie cioè gli strumenti da punta, da taglio la cui destinazione naturale è l’offesa
alla persona, definiti armi bianche, e gli strumenti da botta, contundenti, ivi compresi i
dissuasori elettrici, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
e) tutte le armi improprie cioè quegli strumenti costruiti per altri scopi, quando siano ugualmente
idonei ad offendere la persona ed impiegati in tal senso.
Non rientrano nella definizione di arma, le armi da fuoco disattivate in maniera definitiva e
che non possono essere più riattivate.
La Gendarmeria, sentita la Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di cui all’articolo 49, con
apposita circolare definisce l’elenco delle categorie di cui al precedente primo comma, lettera d), per
le quali la vendita è autorizzata con Porto d’Armi e/o nulla osta.”.

Art.3

L’articolo 9 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.9
(Armi demilitarizzate e disattivate)

Per “demilitarizzazione” s’intende l’operazione tecnica mediante la quale un’arma da guerra
è trasformata in un’arma per impieghi civili.
Per “disattivazione” si intende l’operazione tecnica mediante la quale un’arma da fuoco è
resa inerte in maniera irreversibile e permanente.
L’intervento tecnico di demilitarizzazione e disattivazione deve essere eseguito da chi ha gli
specifici requisiti professionali attestati dall’aver superato apposito esame dinnanzi alla
Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi ovvero da titolo equipollente rilasciato da un Paese
dell’Unione Europea purché vidimato dalla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi.”.

Art.4

L’articolo 13 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.13
(Regole generali)

Archi, balestre, armi bianche, armi da sparo di ridotta potenzialità, fucili da pesca
subacquea, strumenti da punta e da taglio sono di libera detenzione e possono essere portati fuori
dalla propria abitazione solo da soggetti maggiori degli anni 18 per giustificato motivo e per eventi
di carattere sportivo o culturale-folkloristico in cui il soggetto maggiorenne portatore dell’arma sia
un atleta o un figurante.
L’Ufficio Armi della Gendarmeria, sentita la Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di cui
all’articolo 49, con apposita circolare identifica gli strumenti da punta e da taglio non vendibili.
Stanti le condizioni di cui al primo comma, ai minori degli anni 18 è consentito l’uso delle
armi e strumenti suddetti solo all’interno di zone attrezzate ed alla presenza di persona responsabile
maggiore degli anni 18 in possesso di idoneo titolo e nel rispetto dei regolamenti emanati dalle
Federazioni sportive di appartenenza.
È vietato portare fuori della propria abitazione: noccoliere, sfollagente, mazze ferrate,
manfrusti, coltelli ad apertura a molla di qualsiasi tipo meglio denominati “a scatto”, shuriken,
bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica meglio denominati “dissuasori elettrici”.
Chiunque trasgredisce alle disposizioni contenute nei precedenti commi, salvo che il fatto
non costituisca più grave reato, è punito con le pene previste al secondo comma dell’articolo 252 del
Codice Penale.
Il regime di vendita delle armi di cui al precedente primo comma, è disciplinato dagli articoli
36 e 42 della presente legge.”.


Art.5

L’articolo 14 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.14
(Pistole di segnalazione, lanciarazzi e strumenti lancia siringhe)

Le pistole di segnalazione e gli strumenti lanciarazzi di segnalazione per soccorso possono
essere liberamente acquistate, e detenute da soggetti maggiori degli anni 18. Il trasporto è
consentito solo per i possessori di natanti o che svolgano attività di soccorso alpino, civile, solo per
lo specifico impiego cui sono destinate o per giustificato motivo.
Sono equiparati alle pistole lanciarazzi gli strumenti lancia siringhe per impiego veterinario.
Al momento dell’acquisto è necessaria l’esibizione di un documento d’identità in corso di
validità e la registrazione dell’operazione, su apposito registro, da parte del negoziante.”.


Art.6

L’articolo 15 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.15
(Armi da sparo di ridotta potenzialità ed armi ad avancarica monocolpo)

Sono armi da sparo di ridotta potenzialità quelle che sfruttano la forza propulsiva di aria
compressa o gas in bombola e che sviluppano una energia non superiore a 7,5 Joule. Sono di libera
vendita e detenzione a soggetti maggiorenni. Al momento dell’acquisto è necessaria l’esibizione di
un documento d’identità in corso di validità e la registrazione dell’operazione, su apposito registro,
da parte del negoziante.
Le armi da sparo che erogano energia superiore a 7,5 Joule sono equiparate alle armi da
fuoco e pertanto sottoposte agli stessi obblighi di legge.
Le armi ad avancarica monocolpo sono equiparate alle armi da sparo di ridotta potenzialità e
pertanto soggette al regime normativo di cui al primo comma.
La Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di cui all’articolo 49, stabilisce i criteri per cui
un’arma di modello anteriore il 1890 è da ritenersi inefficiente e pertanto non oggetto di denuncia.”.


Art.7

L’articolo 16 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.16
(Strumenti da gioco, armi a salve, air soft gun, paintball)

Sono strumenti da gioco o da attività sportiva quelli destinati all’attività ludica o sportiva
aventi forma di arma da fuoco o che ne costituiscono replica. Tutti gli strumenti da gioco o attività
sportiva che sviluppano una energia compresa tra 0,50 e 7,5 Joule sono di libera vendita ai maggiori
degli anni 18 e valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 13. Le armi a salve rientrano in
questa categoria.
I negozi di giocattoli possono vendere solo gli strumenti che sviluppano una energia non
superiore a 1 Joule.
È consentito l’uso di strumenti da gioco del tipo paintball, che sparano proiettili riempiti con
liquido inerte colorato, purché la velocità d’uscita del proiettile non sia superiore a 100 m/s e
purché il loro utilizzo avvenga presso strutture autorizzate dotate di apposita licenza.
Tutti gli strumenti indicati nel presente articolo possono essere trasportati fuori dalla
propria abitazione solo per giustificato motivo ossia per essere usati nell’ambito di campi di gioco
attrezzati, nell’attività di addestramento cani allo sparo o manifestazioni di carattere sportivo o
culturale-folkloristico, autorizzate.
La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 10.000,00.”.

Art.8

L’articolo 23 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.23
(Porto d’Armi e Nulla Osta)

La Gendarmeria rilascia il Porto d’Armi o il Nulla Osta all’acquisto, previo accertamento dei
requisiti richiesti in capo al richiedente. Il Porto d’Armi o il Nulla Osta abilitano all’acquisto di armi,
munizioni e loro parti e di fuochi d’artificio di Categoria 3.
È vietato vendere o cedere armi a soggetti che non siano muniti di Porto d’Armi o Nulla
Osta.
Il Porto d’Armi è rilasciato per il solo uso sportivo o venatorio previa verifica della
sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 24 e abilita, oltre all’acquisto, anche al trasporto
delle armi e delle munizioni legalmente detenute e al porto delle stesse solo durante l’esercizio
dell’attività sportiva o venatoria.
Il Porto d’Armi ha validità di sei anni. Il rinnovo avviene previa verifica della permanenza dei
requisiti di cui al primo comma, lettere b), c), d) ed e), del successivo articolo 24.
Nel caso si richieda il Nulla Osta ai fini di acquisto e detenzione delle armi, il possesso del
requisito di cui alla lettera d) del successivo articolo 24, può essere limitato anche alla sola idoneità
psichica; con solo tale idoneità è comunque vietato l’acquisto e il possesso di munizioni e polvere da
sparo.
Ogni soggetto residente o munito di permesso di soggiorno ordinario che detiene a qualsiasi
titolo armi, munizioni e polveri, deve produrre ogni sei anni o in concomitanza con il rinnovo di
apposita licenza o porto d’armi, specifica documentazione medica attestante l’idoneità psicofisica
del soggetto. A tale prescrizione è sottoposto anche chiunque risulti titolare di sola autorizzazione
alla detenzione di armi. La violazione alla presente disposizione comporta revoca delle
autorizzazioni e licenze in essere e, trascorsi sessanta giorni, il sequestro delle armi.
La validità del Porto d’Armi ai fini dell’uso dell’arma, è subordinato al pagamento annuale
della tassa relativa al tesseramento alle rispettive Federazioni sammarinesi di appartenenza.
La Gendarmeria può rilasciare un nulla osta temporaneo al trasporto di armi e munizioni
legalmente detenute destinate nell’ambito di mostre, mercati, aste e simili. Tale nulla osta è limitato
all’evento specifico, al tipo e numero di armi indicate anche previa valutazione del paese di
destinazione ed eventualmente di transito.
Chiunque viola le disposizioni di cui al secondo comma, salvo che il fatto non costituisca
reato più grave, è punito ai sensi del quarto comma dell’articolo 252 ter del Codice Penale.
Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione di cui al successivo articolo 49 stabilisce le
caratteristiche del nuovo documento di abilitazione al porto dell’arma che verrà adottato con
decreto delegato. Nel frattempo restano in vigore le procedure previste fino all’entrata in vigore
della presente legge.”.


Art.9

L’articolo 24 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche, è così modificato:

“Art.24
(Requisiti per il Porto d’Armi e Nulla Osta)

Il Porto d’Armi o il Nulla Osta è rilasciato a chi ha il possesso dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 18 anni d’età;
b) per il porto d’armi ad uso sportivo essere residente nel territorio della Repubblica di San
Marino; per il porto d’armi ad uso venatorio essere residente nel territorio della Repubblica di
San Marino o cittadino di quest’ultima residente in Italia;
c) non aver riportato condanne penali, superiori ad anni 1 di reclusione, anche non definitive o
pendenze penali per i reati in materia di armi, contro l’autorità, contro la persona, in materia di
ordine pubblico, uso di sostanze stupefacenti, ubriachezza, fatta sempre salva l’avvenuta
riabilitazione da parte del tribunale;
d) idoneità psicofisica certificata dall’U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale conformemente
ai criteri di cui all’Allegato A della presente legge. Nel caso di cittadino sammarinese non
residente in territorio deve essere prodotto equivalente certificato di idoneità psicofisica;
e) essere in possesso del certificato di buona condotta rilasciato dalla Gendarmeria.
Per il Porto d’Armi ad uso sportivo inoltre è richiesto di essere in possesso di “Certificato
tecnico di maneggio armi” rilasciato dalla Federazione Sammarinese Tiro a Volo o Tiro a Segno.
Per il Porto d’Armi ad uso venatorio oltre quanto stabilito alle lettere a), b), c), d) ed e), è
richiesto il “Certificato di idoneità all’esercizio venatorio” di cui all’articolo 9 del Decreto n.18/1972
e successive modifiche.
Il “Certificato tecnico di maneggio armi” e il “Certificato di idoneità all’esercizio venatorio”,
vengono rilasciati ad esito di una prova di esame, teorica e pratica, in cui il candidato dovrà dare
prova di conoscere i principali argomenti in materia di armi, munizioni, polveri per il caricamento
di cartucce, norme di legge in materia, norme di sicurezza di maneggio, custodia, trasporto, utilizzo
delle armi da fuoco.
È membro delle rispettive commissioni d’esame per il rilascio del “Certificato tecnico di
maneggio armi” e del “Certificato di idoneità all’esercizio venatorio” un Gendarme, appositamente
delegato, dell’Ufficio Armi della Gendarmeria.
Per gli appartenenti alle forze di Polizia sia militari sia civili e alle Guardie Ecologiche
l’idoneità psicofisica e il “Certificato tecnico di maneggio armi” possono essere sostituiti da una
dichiarazione del Comando/Ufficio di appartenenza nella quale deve essere attestato che
l’interessato svolge servizio effettivo con l’arma.”.

Art.10

L’articolo 25 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.25
(Diniego e revoca del Porto d’Armi e Nulla Osta)

La Gendarmeria con provvedimento motivato può negare, sospendere, revocare, la
concessione delle autorizzazioni di polizia di cui all’articolo 23 nei riguardi di soggetti nei quali
venissero a mancare, in tutto od in parte, i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 24 e
disporre il sequestro delle armi o munizioni.
L’arma sequestrata, pur rimanendo in custodia presso la Gendarmeria, può essere venduta
dal soggetto che ha subito il provvedimento di sequestro, ad altro soggetto in possesso dei requisiti
per l’acquisto. Trascorsi 90 giorni dall’avvenuto sequestro senza che il titolare dell’arma sequestrata
abbia proceduto alla vendita della medesima ovvero che abbia chiesto una proroga motivata, si
procede alla confisca dell’arma. Qualora venga confiscata un’arma manomessa, questa potrà essere
disattivata e depotenziata o distrutta; le altre armi confiscate e quelle ripristinate nelle loro
caratteristiche originarie verranno vendute, incamerando l’Ecc.ma Camera il ricavato.
Avverso il provvedimento della Gendarmeria è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo nei termini previsti dalla legge.”.

Art.11

L’articolo 28 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.28
(Limiti quantitativi armi)

Ogni soggetto maggiore degli anni 18 residente nel territorio della Repubblica di San
Marino, in possesso di Porto d’Armi o Nulla Osta rilasciato dalla Gendarmeria, può detenere il
numero massimo di venti armi da fuoco. Oltre tale limite ed entro quindici giorni dalla presa in
carico dell’arma, il titolare deve darne comunicazione all’Ufficio Armi della Gendarmeria
descrivendo le caratteristiche di sicurezza adottate e adeguandosi il prima possibile alle ulteriori
disposizioni di sicurezza che lo stesso Ufficio impartirà qualora quelle descritte non siano ritenute
sufficienti o equivalenti. I militari potranno inoltre effettuare, allorché lo ritenessero necessario,
sopralluoghi e verifiche in merito. La mancata comunicazione nei termini suddetti è punita con una
sanzione pecuniaria amministrativa di importo compreso fra euro 250,00 ed euro 2.500,00. Il
mancato adeguamento del luogo di detenzione delle armi alle prescrizioni impartite dalla
Gendarmeria, trascorsi 120 giorni dalla comunicazione dell’Ufficio Armi, è punito ai sensi del
successivo articolo 64, secondo comma, lettera c), e si procederà al contestuale sequestro delle armi
in eccedenza. In ogni caso le armi detenute dovranno essere custodite con la massima diligenza nel
luogo indicato in denuncia, che offra adeguate garanzie di sicurezza e non accessibile a minori degli
anni 18, a estranei, a persone incapaci o inesperte nel maneggio delle armi.”.

Art.12

L’articolo 29 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.29
(Limiti quantitativi munizioni)

Il residente nella Repubblica di San Marino in possesso di Porto d’Armi o Nulla Osta,
rilasciato dalla Gendarmeria, può detenere fino ad un massimo di 1.500 munizioni a palla unica,
5.000 cartucce caricate a pallini e 5 Kg di polvere da sparo.
Gli appartenenti alla Federazione Sammarinese Tiro a Segno e alla Federazione
Sammarinese Tiro a Volo che svolgono attività agonistica, possono chiedere l’estensione del numero
di munizioni a palla unica da 1.500 a 5.000. In tale caso la Federazione invia all’Ufficio Armi della
Gendarmeria, annualmente, l’elenco di coloro che svolgono attività agonistica e che hanno fatto tale
richiesta di estensione.
Coloro che sono collezionisti possono superare il limite di cartucce di cui al precedente
primo comma, previa istanza alla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi che si esprime in
merito.”.

Art.13

L’articolo 30 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.30
(Società di tiro sportivo)

Le società, le federazioni e le associazioni di tiro sportivo, legalmente riconosciute, possono
detenere armi e munizioni eccedenti i limiti indicati dai precedenti articoli 28 e 29. Le armi e le
munizioni devono essere registrate su appositi registri conformi alle disposizioni di cui ai successivi
articoli 39 e 40.
Le munizioni, se acquistate presso rivenditori autorizzati sammarinesi e dopo che è stata
assolta l’imposta di monofase, possono essere vendute dagli enti di cui al primo comma ai tiratori
associati, previa registrazione, per l’impiego nelle attività sportive proprie della società e non
possono essere portate fuori dall’impianto di tiro. Le cartucce vendute all’interno degli impianti di
tiro vanno tutte esplose all’interno del medesimo ovvero ivi depositate o restituite.
Gli enti di cui al primo comma possono acquistare direttamente dal fornitore in esenzione
monofase fino ad un massimo di 75.000 cartucce annue. La Commissione di cui al successivo
articolo 49 detta le prescrizioni per la messa in sicurezza dei locali ove sono depositate le armi e le
munizioni.”.

Art.14

L’articolo 33 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.33
(Acquisto, cessione, introduzione di arma da fuoco)

Chiunque, a qualsiasi titolo, acquista, riceve, cede o introduce nel territorio della Repubblica
di San Marino un’arma da fuoco, deve denunciarla presso il Comando della Gendarmeria entro tre
giorni dall’acquisto, ricezione, cessione o introduzione dell’arma.
Nel caso di cessione per causa di morte il limite temporale stabilito è di giorni novanta. Lo
stesso obbligo è esteso alle munizioni ed alle polveri per il caricamento di cartucce, con esclusione
delle cartucce da caccia o tiro sportivo caricate a pallini.
Nel caso di acquisto presso armerie ubicate nel territorio della Repubblica di San Marino le
formalità relative alla denuncia presso l’autorità sono svolte dall’armaiolo.
Nella denuncia devono essere indicati il modello, marca, calibro, numero di matricola
dell’arma, i dati identificativi del precedente proprietario, il luogo ove l’arma sarà detenuta e
custodita. L’obbligo della denuncia è esteso anche alle parti di arma da fuoco su cui sono presenti i
contrassegni di marcatura, alle munizioni e alle polveri per il caricamento delle cartucce.
Il residente nella Repubblica di San Marino può cedere armi solo a persona legittimata
all’acquisto e detenzione, pertanto munita di Nulla Osta o Porto d’Armi in corso di validità. Il
cedente deve compilare una “Dichiarazione di cessione armi”, da allegare alla denuncia, nella quale
dovranno essere indicati il modello, marca, calibro, numero di matricola dell’arma e i dati del Porto
d’Armi o Nulla Osta del ricevente.
La denuncia di detenzione, di cui al primo comma, deve essere ripresentata nel caso di
trasferimento di armi dal luogo di detenzione ad altro luogo.
Previa espressa autorizzazione dell’Ufficio Armi della Gendarmeria, le armi legalmente
acquistate, ricevute o detenute possono essere affidate per la custodia ad agenzie, istituti od enti di
sicurezza aventi idonee strutture di accantonamento, i cui requisiti oggettivi siano almeno
corrispondenti a quanto stabilito dall’articolo 43 della presente legge.
Oltre le disposizioni di cui sopra, chi non è residente o titolare di permesso di soggiorno
nella Repubblica di San Marino, non può introdurre in essa un’arma da fuoco salvo nei seguenti
casi: esercizio dell’attività sportiva o venatoria preventivamente autorizzata dalle rispettive
Federazioni del settore di riferimento o regolarmente ad esse iscritti. Altresì è consentito ai titolari
di idoneo titolo il trasporto al solo fine di consegna, riparazione o visione dell’arma da fuoco, senza
munizionamento al seguito, ad un’armeria, con il preventivo obbligo di comunicazione all’Ufficio
Armi della Gendarmeria da parte dell’Armeria destinataria. Parimenti per le armi lunghe non vi è
l’obbligo di comunicazione.”.

Art.15

L’articolo 35 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.35
(Comodato di armi)

È ammesso il comodato di armi da fuoco, legalmente detenute, per uso caccia o sportivo
purché il ricevente sia soggetto residente legittimato a norma dell’articolo 23 della presente legge
per un periodo comunque non superiore a tre mesi e fatto salvo l’obbligo di preventiva
comunicazione alla Gendarmeria. Il termine di cui sopra sarà accordato dalla Gendarmeria qualora
il comodato avvenga a favore di impianti di tiro sportivo, di federazioni ed associazioni legalmente
riconosciute.
Non si è tenuti alla preventiva comunicazione di cui al comma precedente nel caso la
concessione in uso temporaneo dell’arma, per fini di esercizio sportivo o venatorio, venga posta in
essere alla presenza del proprietario dell’arma ed in favore di persona munita delle autorizzazioni di
Polizia alla detenzione e all’uso della stessa.
Se il comodato di armi avviene nell’ambito di impianti di tiro sportivo, di federazioni ed
associazioni legalmente riconosciute, a favore di loro iscritti, è ritenuta sufficiente l’annotazione
nell’apposito registro.”.

Art.16

L’articolo 36 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.36
(Armerie)

Chiunque, persona fisica o giuridica, intenda esercitare l’attività professionale del
commercio al dettaglio delle armi da fuoco e da sparo, parti di esse, munizioni, polveri per il
caricamento delle cartucce, armi bianche, strumenti da gioco tipo paintball che sviluppano velocità
dei proiettili non superiori a 100 m/s, articoli pirotecnici di Categoria 2, 3, 4, T1, T2 e P1, P2 di cui
all’articolo 54, strumenti di autodifesa, noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, coltelli ad
apertura a molla meglio denominata “apertura a scatto”, shuriken, bastoni animati, dispositivi a
scarica elettrica meglio denominati “dissuasori elettrici”, bombolette OC spray antiaggressione,
fermi restando i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze in base alle normative vigenti, deve
inoltre:
a) non aver riportato condanne penali, nella Repubblica di San Marino o all’Estero, superiori ad
anni 1 di reclusione, anche non definitive o pendenze penali per i reati in materia di armi,
contro l’autorità, contro la persona, in materia di ordine pubblico, uso di sostanze stupefacenti,
ubriachezza, fatta sempre salva l’avvenuta riabilitazione da parte del tribunale;
b) avere il certificato di buona condotta;
c) avere il certificato di idoneità psichica rilasciato dall’U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale;
d) avere conseguito il “Certificato di capacità tecnica armaiolo” di cui al successivo articolo 51.
Nel caso di persona giuridica i predetti requisiti di cui alle superiori lettere a), b) e c), devono
essere posseduti sia dai soci che dall’amministratore. I medesimi requisiti di cui alle lettere a), b) e
c) sono richiesti anche in capo ai dipendenti degli operatori economici siano essi persona giuridica o
persona fisica.
In ogni caso chiunque a qualsiasi titolo presta la propria attività come addetto alle vendite
presso l’armeria deve essere in possesso del requisito di cui alla lettera d) del precedente primo
comma, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 1.000,00 in capo al titolare
di licenza.
Il rilascio della licenza è condizionato al possesso dei requisiti di idoneità dei locali di cui al
successivo articolo 37.
E’ consentita agli operatori di cui al presente articolo l’attività di caricamento delle cartucce
quale servizio affine alla propria attività a norma della legge che disciplina il commercio. L’articolo
prodotto dovrà essere corredato da scheda tecnica e prova balistica. Il rilascio del servizio affine di
cui sopra è subordinato all’autorizzazione della Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di idoneità
dei locali. Deve essere inoltre garantita la tracciabilità della polvere da ricarica utilizzata.”.

Art.17

L’articolo 38 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.38
(Formalità di vendita)

Tutte le armi da fuoco, le armi da sparo di limitata potenza, gli strumenti da botta,
contundenti, ivi compresi i dissuasori elettrici, di cui alla lettera d) del precedente articolo 3, le
munizioni, le polveri per il caricamento delle cartucce, i fuochi d’artificio delle Categorie 3, T1, P1
devono essere venduti con identificazione del compratore e registrazione dell’operazione in appositi
registri. Altresì la vendita dei fuochi d’artificio di categoria C4, gli articoli pirotecnici teatrali di
Categoria T2 e quelli di Categoria P2 deve essere registrata in apposito registro con identificazione
specifica che il soggetto acquirente è persona con conoscenze specialistiche.
Per i fuochi di artificio di Categoria 2 è richiesto il solo obbligo di identificazione del
compratore.
Prima di effettuare la vendita di armi corte, l’armaiolo deve chiedere il Nulla Osta all’Ufficio
Armi della Gendarmeria.
I registri devono essere conformi a quanto disposto dai successivi articoli 39 e 40.
L’obbligatorietà della identificazione è estesa a tutti quegli articoli in cui ricorre l’obbligo
della “vendita riservata a maggiori degli anni 18”, di cui agli articoli 13 e 15 e che non presentano
segni distintivi di marcatura.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non osserva le disposizioni di
legge relative all’obbligo di identificazione e registrazione, è punito ai sensi dell’articolo 252 ter del
Codice Penale.”.

Art.18

L’articolo 39 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.39
(Registro armi)

I titolari di licenze di cui al precedente articolo 36 sono tenuti a istituire e conservare per
tutto il periodo della loro attività un apposito registro nel quale devono essere annotate tutte le armi
consentite, o parti di esse sottoposte a matricola, previste alle lettere a) e c) del precedente articolo
3, gli strumenti da botta, contundenti, ivi compresi i dissuasori elettrici, di cui alla lettera d) del
precedente articolo 3, nonché altri articoli che saranno previsti con apposita circolare della
Gendarmeria, in entrata ed in uscita, in particolare:
a) tipo dell’arma e paese di produzione;
b) marca e modello;
c) calibro (se attinente);
d) numero di matricola (se esistente, ovvero numero di lotto se presente);
e) nomi ed indirizzi del fornitore e dell’acquirente;
f) estremi del titolo d’acquisto;
g) data ed ora delle operazioni.
Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato dalla
Gendarmeria. Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e conservato per un periodo
di 50 anni. Al momento della cessazione dell’attività il registro deve essere consegnato all’Ufficio
Armi della Gendarmeria.
Oltre alla registrazione cartacea sul predetto registro deve essere comunicato, in via
telematica, all’Archivio computerizzato centrale della Gendarmeria, il movimento degli articoli di
cui al precedente primo comma in entrata ed in uscita.”.

Art.19

L’articolo 40 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.40
(Registro munizioni)

I titolari di licenze di cui al precedente articolo 36 sono tenuti ad istituire e conservare per
tutto il periodo della loro attività un apposito registro, nel quale devono essere annotate tutte le
munizioni e le polveri per il caricamento di cartucce, in entrata ed in uscita, in particolare:
a) tipo della munizione;
b) marca e modello;
c) calibro;
d) quantità;
e) nomi ed indirizzi del fornitore e dell’acquirente;
f) estremi del titolo d’acquisto;
g) data ed ora delle operazioni.
Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato
dall’Ufficio Armi della Gendarmeria. Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e
conservato per un periodo di 50 anni. Al momento della cessazione dell’attività il registro deve
essere consegnato alla Gendarmeria che lo conserva per 50 anni.
Oltre alla registrazione cartacea sul predetto registro, l’armaiolo deve comunicare, in via
telematica, all’Archivio computerizzato centrale della Gendarmeria, il movimento munizioni e
polveri in entrata ed in uscita.
Relativamente alle cartucce caricate a pallini, destinate all’uso sportivo e venatorio, gli
acquisti inferiori alle 1000 unità sono esclusi dall’obbligo della registrazione.”.

Art.20

L’articolo 42 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.42
(Armerie leggere)

Chiunque, persona fisica o giuridica, intende esercitare l’attività professionale del
commercio di armi da sparo e strumenti da gioco che sparano proiettili con energia non superiore a
7,5 Joule, bombolette OC spray antiaggressione, armi a salve e il relativo munizionamento, archi e
balestre, strumenti da punta e da taglio, nunchaku, fermi restando i requisiti richiesti per il rilascio
delle licenze in base alle normative vigenti, deve inoltre possedere i requisiti di cui al precedente
articolo 36.
È vietata la vendita di noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, shuriken, bastoni
animati, dispositivi a scarica elettrica altresì denominati “dissuasori elettrici”.
Oltre a quanto specificato è vietata la vendita di qualsiasi altro tipo di arma, strumento o
oggetto da difesa o atto ad offendere la persona, comprese le munizioni, polveri da sparo e fuochi
d’artificio. Altresì è fatto divieto di vendita delle armi ad avancarica monocolpo di cui al precedente
articolo 15.
E’ vietata la vendita degli articoli di cui al precedente primo comma ai minori degli anni 18.
La violazione dei disposti di cui ai commi che precedono, qualora non siano applicabili
sanzioni penali, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura
unica di euro 1.000,00. Nel caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed inoltre è applicata la
sospensione immediata della licenza per mesi uno.
Nel caso di persona giuridica i requisiti di cui alle lettere a), b) e c), del precedente articolo
36 devono essere posseduti sia dai soci che dall’amministratore. I medesimi requisiti di cui alle
lettere a), b) e c) sono richiesti anche in capo ai dipendenti degli operatori economici siano essi
persona giuridica o persona fisica.
In ogni caso chiunque a qualsiasi titolo presta la propria attività come addetto alle vendite
dei prodotti di cui al precedente primo comma deve essere in possesso del requisito di cui alla
lettera d) del precedente articolo 36, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro
1.000,00 in capo al titolare di licenza.
Il rilascio della licenza è subordinato al possesso dei requisiti di idoneità dei locali di cui al
successivo articolo 43.”.


Art.21

Dopo l’articolo 42 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo 42 bis:

“Art.42 bis
(Vendita lame inferiori agli 8 cm.)

Le lame che non superino gli 8 cm. di lunghezza, limitatamente ai soli multiuso tipo svizzero
e coltellino serramanico classico con lama non bloccabile sono di vendita libera da parte
dell’operatore economico in possesso di licenza per l’esercizio del commercio al dettaglio rilasciata
in base alla normativa sul commercio, nei confronti di soggetti maggiori degli anni 18. I centimetri
di lunghezza della lama si intendono misurati dal punto ove termina l’impugnatura, se presente, ed
inizia la lama stessa. E’ fatto divieto agli operatori di cui sopra vendere i coltelli a scatto
indipendentemente dalla lunghezza della lama.”.


Art.22

L’articolo 45 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.45
(Vendita ambulante)

E’ vietata la vendita ambulante di armi da fuoco, strumenti di autodifesa, armi da sparo di
limitata potenza ad esclusione di quelle con energia non superiore a 1 Joule, oggetti e strumenti atti
ad offendere di cui all’articolo 13, quarto comma, della presente legge.”.

Art.23

L’articolo 46 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.46
(Vendita on line)

Le armi da fuoco, le munizioni e le polveri, i paintball, le armi da sparo, le armi bianche, gli
strumenti da botta, contundenti, ivi compresi i dissuasori elettrici, di cui al punto d) del precedente
articolo 3, gli air soft gun che sviluppano una energia superiore a 1 Joule, non possono essere
venduti con metodo on line.
Con decreto delegato vengono dettate le modalità di vendita on line anche al fine
dell’accertamento della maggiore età dell’acquirente.”.

Art.24

L’articolo 47 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.47
(Commercio all’ingrosso e importazione ed esportazione)

Chiunque, persona fisica o giuridica, intenda esercitare l’attività professionale del
commercio all’ingrosso o della importazione od esportazione, a fini commerciali, delle armi bianche,
degli archi e delle balestre, degli articoli pirotecnici, degli strumenti di autodifesa, delle noccoliere,
degli sfollagente, delle mazze ferrate, dei manfrusti, dei coltelli ad apertura a molla meglio
denominata “apertura a scatto”, degli shuriken, dei bastoni animati, dei dispositivi a scarica
elettrica meglio denominati “dissuasori elettrici”, delle bombolette OC spray antiaggressione, delle
armi da sparo e strumenti giocattolo che sparano proiettili con energia non superiore a 7,5 Joule,
tipo paintball che sviluppano velocità dei proiettili non superiori a 100 m/s, delle armi a salve, degli
strumenti da punta e da taglio, necessita di apposita licenza rilasciata secondo le disposizioni in
materia vigenti.
I requisiti soggettivi richiesti sono gli stessi di cui al precedente articolo 36.
Sono vietati il commercio all’ingrosso, l’importazione e l’esportazione di armi da fuoco,
polveri e munizioni.
Avendo la disponibilità dei materiali di cui al precedente primo comma, i locali dove avviene
l’esercizio dell’attività devono avere:
a) vetri antisfondamento;
b) un sistema d’allarme interno antiintrusione collegato con istituto di vigilanza e/o Comando
della Gendarmeria, con canone di abbonamento.
Le caratteristiche tecniche della lettera a) del precedente comma sono definite con apposito
decreto delegato di cui al precedente articolo 37.
Nel caso di disponibilità di materiali esplodenti i requisiti oggettivi dei luoghi di deposito
vengono definiti dalla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi.”.

Art.25

L’articolo 50 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.50
(Compiti)

La Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi esprime parere circa l’idoneità dei locali e luoghi
dove si svolgono commercio, riparazione, demilitarizzazione, disattivazione, deposito di armi,
esplosivi, polvere da sparo e polvere pirica.
Altresì svolge il ruolo di commissione d’esame per il rilascio della qualifica di armaiolo e di
persona con conoscenze specialistiche in materia di articoli pirotecnici ed ogni altro compito
previsto dalla presente legge.”.

Art.26

L’articolo 55 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.55
(Tecnico pirotecnico)

L’utilizzo, a qualsiasi titolo, dei seguenti articoli pirotecnici: fuochi d’artificio di Categoria 4,
articoli pirotecnici teatrali di Categoria T2, altri articoli pirotecnici di Categoria P2, è riservato
esclusivamente a persone che abbiano superato il prescritto corso di formazione in materia di
pirotecnia organizzato dal Centro di Formazione Professionale con esame finale davanti alla
Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi.
La vendita degli articoli pirotecnici di cui sopra deve essere comunque registrata in apposito
registro con identificazione specifica che il soggetto acquirente è persona con conoscenze
specialistiche.”.

Art.27

L’articolo 59 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.59
(Sorveglianza del mercato)

La Gendarmeria con il concorso del Servizio della Protezione Civile espleta tutti quei
controlli e quelle attività intese a verificare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul
mercato solo se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati e non rappresentino
un pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.
La Gendarmeria attua la sorveglianza del mercato mediante l’attuazione di misure destinate
a:
a) effettuare controlli ed ispezioni periodiche all’ingresso del territorio della Repubblica di San
Marino, nei luoghi di deposito, vendita degli articoli pirotecnici;
b) prelevare campioni di articoli pirotecnici per sottoporli a prove, analisi volte ad accertarne la
sicurezza;
c) ritirare dal mercato e vietare l’immissione di quegli articoli pirotecnici che, se pur conformi alle
prescrizioni di legge, a seguito di accertamenti esperiti, siano suscettibili di mettere in pericolo
la salute e la sicurezza delle persone.
Eventuali costi sostenuti per l’alienazione degli articoli pirotecnici ritirati dal mercato di cui
alla precedente lettera c), sono da imputarsi a carico dell’importatore o del distributore che li ha
immessi sul mercato.
Inoltre tutte le armi indicate al precedente articolo 3 lettere a), c) e d), le munizioni e la
polvere da sparo, così come indicato al precedente articolo 19, gli articoli pirotecnici indicati al
precedente articolo 52, devono sottostare al momento dell’introduzione in territorio ad un visto
manuale, o a verifica dell’avvenuto inserimento degli articoli nel registro telematico web armerie,
effettuato dal Corpo della Gendarmeria in collaborazione con l’Ufficio Visto Merci della Guardia di
Rocca; tale mancata adempienza sarà punita con l’applicazione della sanzione pecuniaria
amministrativa nella misura unica di euro 5.000,00; nel caso di recidività la sanzione è raddoppiata
ed inoltre è applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno.”.


Art.28

L’articolo 63 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.63
(Modifica dell’articolo 251 del Codice Penale)

L’articolo 251 del Codice Penale è così modificato:

“Art.251
(Fabbricazione, messa in circolazione, sparo, porto abusivo di armi, bombe, ordigni e materiali
infiammabili o esplodenti)

È punito con la prigionia di secondo grado o con l’arresto di secondo grado, chiunque senza
le prescritte autorizzazioni:
a) fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione, detiene allo scopo di
mettere in circolazione armi proprie, bombe, gas ovvero ordigni o materie infiammabili o
esplodenti, munizioni autopropellenti, a pallottola perforante, incendiaria, tracciante,
esplodente, a caricamento speciale con sostanze nocive, irritanti o tossiche;
b) fa brillare mine;
c) spara con armi da fuoco, accende fuochi d’artifizio di categoria C4, T2 e P2, lancia razzi o fa
accensioni o esplosioni pericolose in luogo abitato ovvero in direzione di esso;
d) porta fuori dalla propria abitazione un’arma propria e senza giustificato motivo.
Chiunque vende o cede fuochi artificiali o altri articoli pirotecnici ai minori degli anni 14,
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado o con la
multa a giorni di terzo grado; se i fuochi d’artificio rientrano nella Categoria 1 di cui all’articolo 54
del Testo Unico in materia di armi ed esplosivi, si applica la multa a giorni di primo grado.
Salvo che non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia fino al terzo grado o con
la multa da euro 5.000,00 ad euro 12.000,00 per ciascuna violazione, chiunque cede anche a
maggiori degli anni 18 fuochi d’artificio ed articoli pirotecnici in violazione delle prescrizioni vigenti
in materia.”.

Art.29

L’articolo 68 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.68
(Norme transitorie)

Coloro che al momento dell’entrata in vigore della presente legge siano titolari di licenza
avente ad oggetto l’attività di cui all’articolo 36 da più di 10 anni sono esentati dall’effettuare il corso
di armaiolo.
Ai fini della presente legge in riferimento al certificato di capacità tecnica di armaiolo sono
riconosciuti validi i corsi di formazione nonché gli esami sostenuti a norma del Decreto Delegato
n.98/2006.
Possono effettuare intermediazione commerciale nel settore delle armi, delle munizioni,
degli esplosivi e degli articoli pirici esclusivamente gli operatori economici che nel proprio oggetto
di licenza e/o oggetto sociale abbiano esplicitato tale settore.
Il rilascio di licenze nel settore delle armerie di cui agli articoli 36 e 47 della presente legge, è
oggetto di Nulla Osta preventivo da parte del Congresso di Stato.
I privati, possessori di armi, munizioni od altri strumenti la cui detenzione è limitata ai sensi
della presente legge, hanno termine sino al 31 dicembre 2015 per denunciare il possesso degli stessi
al fine di regolarizzare la loro detenzione, senza incorrere nelle sanzioni per chi detiene armi senza
Nulla Osta o Porto d’Armi.
Con decreto delegato verrà istituito il passaporto delle armi ad uso sportivo e/o venatorio,
che potrà essere rilasciato ai titolari di Porto d’Armi o agli interessati all’utilizzo di armi fuori
territorio.”.

Art.30

Dopo l’articolo 68 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo:

“Art.68 bis

Nel caso di modifica della propria licenza di armeria leggera in armeria è richiesto il
certificato di capacità tecnica armaiolo di cui al precedente articolo 51.”.

Art.31

Dopo l’articolo 68 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo:

“Art.68 ter
(Perquisizioni in materia di armi)

L’ufficiale di polizia giudiziaria, ove risultino adeguati elementi per ritenere, in qualsiasi
locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, la presenza di armi, munizioni o materie
esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, in caso di
urgenza e nel rispetto del diritto alla difesa, se e in quanto possibile, procede immediatamente e se
necessario coattivamente, a perquisizione, anche personale e al relativo sequestro. Di quanto
operato sarà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria per le eventuali convalide.”.

Art.32

Dopo l’articolo 68 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo:

“Art.68 quater

La presente legge è modificabile con decreto delegato.”.

Art.33
(Norme di raccordo)

Dopo l’articolo 68 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo:

“Art.68 quinquies

Coloro che al momento dell’entrata in vigore della presente legge posseggono più di venti
armi da fuoco, entro il 31 dicembre 2015 devono darne comunicazione all’Ufficio Armi della
Gendarmeria descrivendo le caratteristiche di sicurezza adottate. Per quanto non espressamente
previsto dal presente comma, si rimanda alle disposizioni di cui al precedente articolo 28.”.

Art.34

L’articolo 1 dell’Allegato A alla Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“ALLEGATO A

Art.1

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione al Porto d’Armi ad
uso sportivo o ad uso venatorio sono i seguenti:
1) requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l’occhio che vede meglio, raggiungibile
con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l’acutezza visiva
può essere raggiunta anche con l’adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali. Per i
monocoli (organici e funzionali) l’acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile
anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l’uso di entrambe. Senso cromatico
sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine
colorate;
2) requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30dB nell’orecchio migliore, (come soglia si
intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze
di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi
combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente. Tale requisito può essere
raggiunto anche con l’utilizzo di protesi acustiche adeguate. In caso di valori di soglia superiori
a quelli sopra indicati, l’idoneità è limitata all’esercizio della caccia in appostamento. Il
requisito è derogabile per l’esercizio dell’attività sportiva esercitabile all’interno delle strutture
sportive;
3) adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in
caso di minorazioni, anche con l’adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano
potenzialmente il maneggio sicuro dell’arma;
4) assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che
abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico;
5) assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali documentati. In particolare, non
deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì
causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool
e/o di psicofarmaci.”.

Art.35

L’articolo 2 dell’Allegato A alla Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“ALLEGATO A

Art.2

L’accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dall’U.O.C. Cure Primarie e Salute
Territoriale in base alle notizie che emergono dalla documentazione sanitaria.
Il Personale Medico dell’I.S.S., Territoriale od Ospedaliero o Specialistico, che nel corso di
visite o accertamenti ritenga che lo stato di salute del soggetto non sia compatibile con il
mantenimento dell’idoneità psicofisica o psichica di cui agli articoli 23, 24, lettera d), e 36, lettera
c), dovrà darne tempestiva segnalazione alla Direzione U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale
che dovrà provvedere ad una immediata verifica convocando l’interessato a visita di revisione della
idoneità precedentemente rilasciata.”.

Art.36

Dopo l’articolo 2 dell’Allegato A alla Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente
articolo:

“ALLEGATO A

Art.3

Il certificato di idoneità psichica di cui all’articolo 36 nonché nel caso di rilascio di licenza di
collezione di armi da guerra di cui all’articolo 31, è rilasciato comunque previa somministrazione di
apposito test da parte dell’U.O.C. Salute Mentale.”.

Art.37
(Norme finali)

Con decreto delegato verrà emanato un testo coordinato della Legge 10 agosto 2012 n.122.

Art.38
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 luglio 2015/1714 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini