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Legge 30 luglio 2015 n.120 - Disposizione relativa al personale medico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale


Published: 2015-07-30
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983890/legge-30-luglio-2015-n.120---disposizione-relativa-al-personale-medico-dellistituto-per-la-sicurezza-sociale.html

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Microsoft Word - L120-2015.doc
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino



Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 23 luglio 2015:



LEGGE 30 LUGLIO 2015 n.120



DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE MEDICO
DELL’ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE


Art.1
(Finalità)

1. La presente legge, in linea con le finalità della Legge 30 novembre 2004 n.165 e del Decreto
Delegato 11 gennaio 2010 n.1 (Atto organizzativo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale), conferma
l’Istituto per la Sicurezza Sociale (brevemente I.S.S.) quale ente statale con personalità giuridica di
diritto pubblico ed autonomia gestionale deputato all’erogazione di prestazioni sociali,
previdenziali, socio-sanitarie e di assistenza sanitaria in coerenza con il Piano Socio-sanitario e nei
limiti delle risorse disponibili nell’ambito delle linee di indirizzo e di programmazione
annualmente emanate dal Congresso di Stato nel quadro delle politiche definite dal Consiglio
Grande e Generale.

Art.2
(Disposizioni per contratti e convenzioni per personale medico)

1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 29 della Legge 23 dicembre 2014 n.219, sino
all’approvazione del Fabbisogno dell’Istituto per la Sicurezza Sociale di cui alla Legge 5 dicembre
2011 n.188, per garantire la piena operatività e funzionalità dei servizi, con provvedimento
motivato del Comitato Esecutivo dell’I.S.S. possono essere stipulati rapporti di collaborazione
temporanea sotto forma di contratti e/o convenzioni con personale medico, nei termini previsti
dalle norme vigenti, di durata anche pluriennale fino a tre o cinque anni.
 
2
2. I rapporti di collaborazione temporanea di cui al precedente comma sono pubblicati
sull’apposito sito I.S.S. unitamente alle relazioni motivate del Comitato Esecutivo.

Art.3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 30 luglio 2015/1714 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini