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Legge 30 Settembre 2015 N.149 - Disciplina Dell


Published: 2015-09-30
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REPUBBLICA DI SAN MARINO
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 22 settembre 2015:

LEGGE 30 SETTEMBRE 2015 n.149

DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA


TITOLO I
FINALITÀ DELLA LEGGE ED INTERVENTO DELLO STATO

Art.1
(Disposizioni generali)

1. La presente legge riconosce e sancisce il diritto dei cittadini alla pratica sportiva ed
all’attività motoria, intesa come diritto di promozione umana, sociale, educativa e culturale, come
attività idonea a migliorare le capacità fisiche e psichiche, come fattore di prevenzione e tutela della
salute pubblica e di ogni condizione di disagio, come mezzo atto a favorire l’aggregazione degli
individui.
2. Ai fini della concreta attuazione di tali principi, l’impegno dello Stato, nel rispetto
dell’ambiente e della sua salvaguardia, riguarda gli impianti sportivi, il verde attrezzato, i servizi e
le strutture organizzative idonei a favorire la pratica e lo sviluppo dell’attività sportiva, motoria e
ricreativa.
3. Lo Stato riconosce la funzione sociale dello sport valorizzando il ruolo del volontariato e
dell’associazionismo sportivo, come strumento culturale ed educativo, nella promozione del
rispetto delle regole e della solidarietà e nel contrasto del disagio sociale.

Art.2
(Sport e Scuola)

1. Lo Stato favorisce l’educazione e la formazione fisica nella Scuola di ogni ordine e grado,
valorizzandone i relativi programmi ed avvalendosi di personale insegnante qualificato.
2. Lo Stato promuove, inoltre, le più strette forme di collaborazione fra Scuola e Comitato
Olimpico Nazionale Sammarinese (di seguito abbreviato con la sigla CONS), coordinate con i vari
livelli scolastici di insegnamento, finalizzate ad una maggiore diffusione dell’attività sportiva, anche
attraverso appositi strumenti normativi che prevedano:
a) la promozione di iniziative indirizzate alla divulgazione dell’olimpismo, dell’etica e della cultura
sportiva, favorendo la crescita culturale, civile e sociale dei giovani;
b) il potenziamento delle ore di educazione fisica e della pratica delle attività motorie nelle Scuole
di ogni ordine e grado allo scopo di accrescere le capacità motorie e di coordinazione e di
combattere la sedentarietà;
c) la prevenzione ed il superamento di ogni forma di disagio attraverso progetti in ambito
scolastico che prevedano attività educative – didattiche e sportive, allo scopo di realizzare una
sinergia fra le capacità intellettive e motorie;
d) il coordinamento con i vari ordini scolastici di attività finalizzate alla preparazione
psicomotoria e ad una maggiore diffusione delle discipline sportive;
e) la promozione di corsi di formazione per il personale educativo della Scuola e del CONS in
collaborazione con organismi sportivi internazionali, istituti, enti e università;
f) l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni sportive studentesche;
g) l’inserimento di rappresentanti CONS in commissioni e organismi scolastici nell’ambito delle
reciproche autonomie e competenze.
3. La Scuola e il CONS potranno sottoscrivere specifici protocolli d’intesa per materie di
reciproco interesse tese a favorire e disciplinare specifiche competenze ed attività comuni.

TITOLO II
COMMISSIONE NAZIONALE PER LO SPORT

Art.3
(Istituzione, natura e funzioni)

1. Per coordinare le iniziative e gli eventi sportivi con una logica di sistema finalizzata alla
razionalizzazione delle risorse, all’interesse generale e al perseguimento degli obiettivi della
presente legge, è istituita la Commissione Nazionale per lo Sport.
2. La Commissione Nazionale per lo Sport è un organo consultivo con il compito di analizzare
gli aspetti organizzativi, logistici, finanziari e tecnici degli eventi sportivi, del tempo libero e di altre
attività riconducibili allo sport, indicando e proponendo al CONS, alle Scuole e ad altri organi
competenti dello Stato ogni opportuna ed idonea iniziativa per migliorare e potenziare
l’organizzazione degli eventi sportivi nella Repubblica di San Marino.

Art.4
(Composizione)

1. La Commissione Nazionale per lo Sport è composta da:
a) il Segretario di Stato con delega allo Sport, o suo delegato, che la presiede;
b) il Segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura, o suo delegato;
c) il Segretario di Stato con delega alle Politiche Giovanili,o suo delegato;
d) il Presidente del CONS;
e) il Segretario Generale del CONS.
2. Un funzionario della Segreteria di Stato con delega allo Sport ricopre il ruolo di segretario
verbalizzante.

Art.5
(Funzionamento)

1. La Commissione Nazionale per lo Sport si riunisce almeno una volta all’anno. Viene
convocata dal Presidente della Commissione ogni qualvolta lo ritenga necessario. Possono essere
invitati a partecipare alle riunioni Segretari di Stato, Presidenti di Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Sportive Associate, Associazioni Sportive, dirigenti e direttori pubblici e scolastici,
consulenti o esperti in relazione alle materie di loro competenza previste all’ordine del giorno delle
sedute.
2. La partecipazione alla Commissione Nazionale per lo Sport è a titolo gratuito e non
comporta alcun compenso o gettone di presenza.

TITOLO III
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE (CONS)

Art. 6
(Finalità)

1. Ai fini dell’attuazione dei programmi di politica sportiva e della promozione della pratica
dello sport ad ogni livello, è istituito, sotto la vigilanza della Segreteria di Stato con delega allo
Sport, il CONS, Ente pubblico ed autonomo, dotato di personalità giuridica che riunisce,
raggruppa, coordina e vigila su tutte le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e le Discipline
Sportive Associate (DSA) affiliate.
2. Il CONS è preposto all’organizzazione ed al potenziamento dello sport sammarinese e la sua
attività, svolta in autonomia, è estranea ad ogni influenza religiosa, politica, razziale ed economica
e agisce contro ogni forma di violenza nello svolgimento delle attività sportive.
3. Il CONS, la cui finalità è quella di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico nella
Repubblica di San Marino, non può essere coinvolto in attività che siano in contrasto con le
direttive del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito denominato CIO) e rimane impegnato a
preservare la propria autonomia nella piena osservanza della Carta Olimpica del CIO.
4. La finalità del CONS è quella di promuovere i fondamentali principi e valori dell’olimpismo
nella Repubblica di San Marino, in particolare, nel campo dello sport e dell’educazione, attraverso
la promozione di programmi sportivi ed educativi rivolti alle FSN e DSA, alla Scuola di ogni ordine
e grado anche attraverso la collaborazione con le organizzazioni sportive internazionali, gli istituti
di educazione fisica ed università, incoraggiando la creazione di istituzioni, accademie, musei per la
promozione di programmi, compresi quelli culturali, preposti all’educazione olimpica.
5. Il CONS s’impegna presso tutte le FSN, DSA e presso l’Istituto di Sicurezza Sociale (ISS)
affinché siano promosse e sviluppate le discipline sportive per atleti con disabilità, attraverso
risorse adeguate e compatibili, di concerto con l’organizzazione sportiva di riferimento affiliata di
cui al comma 4.
6. Il CONS assicura agli atleti disabili, che partecipano alle Paralimpiadi e agli Special
Olympics, lo stesso trattamento che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi, di
concerto con l’organizzazione sportiva di riferimento e per quanto di competenza, dal Comitato
Paralimpico Sammarinese e dagli Special Olympics San Marino.

Art.7
(Statuto e ruolo)

1. Il CONS è tenuto a seguire i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e gli indirizzi
emanati dal CIO e cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, in particolare la
preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre
manifestazioni sportive nazionali o internazionali finalizzate alla preparazione olimpica.
2. Il CONS cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale, l'adozione di misure
di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli
atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva,
sia agonistica che amatoriale e incoraggia misure di sostegno in materia di cure mediche e di tutela
della salute degli atleti.
3. Il CONS vigila, contrasta e segnala alle competenti autorità giudiziarie chiunque offra o
prometta denaro o altra utilità o vantaggio ai partecipanti ad una competizione sportiva
organizzata dalle FSN e DSA riconosciute dal CONS al fine di alterarne lo svolgimento e/o di
raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della
competizione, ovvero compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.
4. Il CONS riconosce specifici ruoli e competenze per favorire e promuovere l’attività sportiva
degli atleti con disabilità fisica o mentale, ad un’organizzazione sportiva multidisciplinare,
equiparata ad una FSN che si occupi e coordini tutte le attività e gli sport praticati dai diversamente
abili e si relazioni con il CONS.
5. Lo statuto del CONS, redatto in armonia con l’ordinamento nazionale ed internazionale, è
adottato a maggioranza dei componenti elettivi e di diritto dal Consiglio Nazionale, su proposta del
Comitato Esecutivo ed è approvato dal CIO, nonché, dopo conforme approvazione del CIO, anche
dalla Segreteria di Stato con delega allo Sport, entro sessanta giorni dalla sua ricezione.
6. Lo statuto disciplina l’attività e l’organizzazione del CONS seguendo l’evoluzione
dell’ordinamento sportivo internazionale e in conformità della presente legge, regolamentando, in
particolare, le procedure per la candidatura e l’elezione del Presidente, del Comitato Esecutivo e di
altri organismi dell’Ente.

Art.8
(Competenze ed attribuzioni)

1. Il CONS ha competenze ed attribuzioni in materia di attività sportiva pubblica, comunque e
da chiunque esercitata, ed in particolare:
a) formula un programma di politica sportiva quadriennale da approvarsi da parte dei propri
organi deliberanti entro sei mesi dal rinnovo delle cariche;
b) esercita la gestione, il mantenimento ed il controllo degli impianti sportivi ricevuti in uso dallo
Stato, verso il quale rimane responsabile, secondo quanto previsto all’articolo 10;
c) formula un progetto complessivo di priorità d’intervento per la realizzazione, anche diretta, di
nuovi impianti sportivi, per l’incremento delle infrastrutture e la miglioria di quelle esistenti,
da approvarsi da parte dei propri organi deliberanti entro sei mesi dal rinnovo delle cariche;
d) esprime parere preventivo obbligatorio sui progetti di nuovi impianti sportivi pubblici e di
intervento su quelli esistenti, compresi quelli destinati all’utilizzo scolastico, relativi alle
attività di educazione motoria e un parere vincolante, limitatamente alle disposizioni
regolamentari sportive, per i progetti di nuovi impianti sportivi;
e) coordina e cura l’organizzazione delle attività sportive sul territorio della Repubblica di San
Marino, svolte dalle organizzazioni da esso riconosciute, dettando principi generali per la
disciplina, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività sportive, anche al fine di vigilare sul
regolare e corretto svolgimento delle competizioni da parte di tutte le FSN e DSA;
f) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo di ottenere e
mantenere il riconoscimento ai fini sportivi, le FSN e le DSA, ratificandone gli statuti in
armonia con le direttive delle Federazioni Internazionali;
g) partecipa ai Giochi Olimpici, inviando i propri atleti con l’esclusiva autorità a rappresentare la
Repubblica di San Marino. A tale riguardo, costituisce, organizza e guida le delegazioni per la
partecipazione a manifestazioni multidisciplinari, patrocinate dal CIO ed è responsabile del
comportamento dei componenti delle proprie delegazioni sportive;
h) coopera con le strutture sanitarie e gli organismi preposti per la tutela della salute degli atleti e
per la prevenzione del doping, adottando tutte le iniziative utili per prevenire e reprimere l’uso
di sostanze e metodi che alterino le prestazioni degli atleti nello svolgimento dell’attività
sportiva;
i) provvede per mezzo dei propri organi, alla ripartizione e all’erogazione dei contributi finanziari
alle FSN e alle DSA, tenendo conto dei bilanci delle stesse, del programma di politica sportiva
quadriennale di cui al punto a), dello stanziamento previsto nel Bilancio dello Stato e delle
normative interne approvate in materia dai propri organi competenti;
l) ha facoltà di deliberare in merito all’erogazione di contributi in favore di organizzazioni
sportive non affiliate al CONS, alle FSN o DSA, tenendo conto dei bilanci delle stesse e
valutandone l’opportunità in base ai programmi ed alle attività svolte e destina, a mezzo dei
propri organi, i contributi ricevuti dallo Stato per il finanziamento di ogni altra attività o
manifestazione sportiva;
m) promuove, anche in collaborazione con le FSN, DSA e Associazioni Sportive, attività di
formazione, aggiornamento e studio dei quadri tecnici e dirigenziali in collaborazione con gli
organismi sportivi internazionali;
n) collabora, per raggiungere i propri scopi, con organismi governativi, con cui s’impegna a
stabilire proficue relazioni e può presentare al Congresso di Stato, per tramite della Segreteria
di Stato con delega allo Sport, proposte e osservazioni riguardanti la disciplina legislativa in
materia sportiva, tenendo conto dell’evoluzione dell’ordinamento normativo internazionale.

Art.9
(Finanziamento)

1. Per il perseguimento dei propri fini, il CONS provvede a mezzo di:
a) contributi finanziari ordinari previsti nell’apposito stanziamento del Bilancio dello Stato, ivi
compresi quelli destinati alle Federazioni, da ripartirsi secondo i termini della presente legge e
dei criteri approvati dal Consiglio Nazionale;
b) contributi finanziari straordinari, previsti negli appositi stanziamenti del Bilancio dello Stato,
per la preparazione e la partecipazione ai Giochi Olimpici e alle altre manifestazioni similari di
sua competenza;
c) introiti derivanti dalla concessione, gestione e utilizzo degli impianti sportivi;
d) contributi provenienti da altri enti e/o organizzazioni sportive internazionali;
e) erogazioni, lasciti e liberalità da parte di privati;
f) utili ricavati da manifestazioni sportive, diritti televisivi nella misura dell’80%, sponsorizzazioni
e merchandising.
E’ demandata ad apposita legge l’istituzione del credito sportivo agevolato per investimenti
infrastrutturali e per attrezzature sportive del CONS, delle FSN e DSA riconosciute.
2. Esclusivamente per la partecipazione e/o l’organizzazione di manifestazioni sportive
internazionali, ed in relazione ai proventi di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1, il CONS può
predisporre, nell’ambito del proprio bilancio di esercizio, accantonamenti pluriennali, previa
specifica autorizzazione da riportarsi annualmente nell’ambito della Legge di Bilancio di Previsione
dello Stato e degli Enti pubblici.
3. Il CONS, le FSN, le DSA e le Associazioni Sportive a queste ultime affiliate, beneficiano di
apposite agevolazioni fiscali, come stabilito nell’ambito della disciplina legislativa in materia
tributaria.

Art.10
(Gestione ed utilizzo degli impianti sportivi)

1. La gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà dello Stato può essere esercitata
in via alternativa:
a) a mezzo di concessione in uso al CONS, che li gestisce direttamente o in forma delegata, tramite
apposite convenzioni con le FSN e/o DSA utenti;
b) a mezzo di gestioni delegate a privati attraverso la stipula di apposite convenzioni.
2. Le Segreterie di Stato competenti utilizzano gli impianti sportivi di proprietà dello Stato, per
esigenze pubbliche, istituzionali, culturali o turistiche, previo accordo con il CONS e con i gestori di
cui al comma 1, ai quali le strutture sportive sono affidate in considerazione dei calendari e delle
attività sportive programmate.
3. Lo Stato, inoltre, agevola l’uso degli impianti sportivi pubblici, allo scopo di favorire il
diritto alla pratica sportiva anche non agonistica da parte della cittadinanza in genere, mettendo a
disposizione:
a) gli impianti in dotazione alle Scuole, al di fuori dell’orario d’insegnamento, nei modi fissati dal
“Regolamento per la concessione in uso delle palestre scolastiche” (di cui all’allegato “A”);
b) gli impianti in concessione al CONS, alle FSN e DSA, nei modi fissati dal “Regolamento per
l’utilizzo degli impianti per eventi sportivi o di altro genere” (di cui all’allegato “B”).
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono parte integrante della presente legge e possono essere
modificati con decreto delegato.

Art.11
(Organi)

1. Fanno parte del CONS tutte le FSN affiliate riconosciute dalle rispettive Federazioni
Sportive Internazionali riconosciute dal CIO e le DSA.
2. Sono organi del CONS:
a) il Consiglio Nazionale;
b) il Consiglio Olimpico;
c) il Presidente;
d) il Comitato Esecutivo;
e) il Segretario Generale;
f) il Collegio dei Sindaci Revisori.
3. I componenti degli organi del CONS durano in carica per un quadriennio olimpico. Coloro
che sono eletti nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell’organo di
appartenenza.
4. I componenti degli organi del CONS sono rieleggibili o rinominabili per più mandati, ad
eccezione del Presidente, del Segretario Generale e dei membri del Comitato Esecutivo, per i quali è
previsto un mandato, nello stesso incarico, non superiore a tre quadrienni olimpici consecutivi,
decorso il quale non possono essere rieletti nel medesimo incarico, se prima non siano decorsi
almeno quattro anni.
5. In caso di dimissioni anticipate, i soggetti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) non possono
essere rieletti nello stesso incarico prima che siano decorsi almeno quattro anni.
6. Nel caso in cui un soggetto di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), ricopra un incarico per un
periodo inferiore ai tre mandati e sia eletto nuovamente ma in un incarico diverso, la durata
massima del nuovo incarico è di tre mandati con decorrenza dalla data di nomina nel nuovo
incarico.

Art.12
(Requisiti)

1. Coloro che rivestono cariche in seno agli organi del CONS debbono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere cittadini sammarinesi;
b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene
detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino per lo stesso periodo di tempo,
l’interdizione dai pubblici uffici;
c) non essere dichiarato soggetto inidoneo ai sensi dell’articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006
n.47 e successive modifiche e integrazioni;
d) non aver riportato, negli ultimi due quadrienni olimpici squalifiche o inibizioni sportive
complessivamente superiori ad un anno, da parte del CONS, da una FSN/DSA o da un
organismo sportivo internazionale riconosciuto, salvo riabilitazione;
e) non incorrere nelle incompatibilità previste dalla presente legge.
2. Non è eleggibile, chiunque abbia subito una sanzione, a seguito dell’accertamento di una
violazione delle norme sportive anti-doping del CONS o delle disposizioni del Codice Mondiale Anti
Doping della World Anti Doping Agency (WADA).

Art.13
(Consiglio Nazionale: natura, composizione e durata)

1. Il Consiglio Nazionale, massimo organo rappresentativo dello sport sammarinese, è organo
deliberativo, di indirizzo e di controllo e armonizza l’attività sportiva delle FSN e delle DSA .
2. Il Consiglio Nazionale è composto dai seguenti membri di diritto:
a) il Presidente del CONS;
b) i Presidenti delle FSN olimpiche, non olimpiche e di servizio;
c) eventuali membri sammarinesi del CIO.
3. Sono membri elettivi del Consiglio Nazionale:
a) i due rappresentanti eletti dagli atleti olimpici, in conformità alla Carta Olimpica secondo
quanto prescritto al comma 6 dell’articolo 53;
b) i membri del Comitato Esecutivo che non ricoprono la carica di Presidenti delle FSN olimpiche,
non olimpiche e di servizio;
c) i rappresentanti delle DSA, eletti in conformità all’apposito regolamento adottato dal Consiglio
Nazionale;
d) gli eventuali presidenti sammarinesi delle Federazioni Sportive Internazionali o Continentali
riconosciute dal CIO.
4. I membri di diritto ed i membri elettivi del Consiglio Nazionale, hanno diritto di voto,
tenuto conto che in ossequio alla Carta Olimpica del CIO, la maggioranza votante deve essere
costituita dai voti espressi dai rappresentanti delle FSN affiliate alle rispettive Federazioni
Internazionali che gestiscono sport inclusi nel programma dei Giochi Olimpici.
5. Nel computo di suddetta maggioranza sono inclusi i due rappresentanti eletti dagli atleti
olimpici e gli eventuali presidenti sammarinesi delle Federazioni Sportive Internazionali o
Continentali, qualora questi ultimi rappresentino uno sport incluso nel programma dei Giochi
Olimpici.
6. Lo statuto del CONS potrà prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti
senza diritto di voto.
7. Sono ammesse deleghe, per la partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale, solo in
favore dei Vice Presidenti e dei Segretari Generali delle FSN.
8. Le funzioni di Segretario del Consiglio Nazionale sono assunte dal Segretario Generale del
CONS, e in caso di impedimento o sua assenza, da un membro del Consiglio Nazionale o del
Comitato Esecutivo o da un funzionario del CONS designato dal Presidente.

Art.14
(Consiglio Nazionale: elezioni, competenze ed attribuzioni)

1. I membri di diritto del Consiglio Nazionale del CONS:
a) eleggono il Presidente del CONS a maggioranza assoluta dei componenti;
b) eleggono un Vice Presidente, fra i Presidenti in seno al Consiglio Nazionale purché riporti la
maggioranza dei voti dei presenti;
c) eleggono cinque componenti del Comitato Esecutivo a maggioranza semplice dei presenti di
cui:
- tre Presidenti appartenenti a FSN;
- due membri che non ricoprono la carica di Presidenti delle FSN Olimpiche, non olimpiche e
di servizio;
d) eleggono il Segretario Generale del CONS purché riporti la maggioranza dei voti dei presenti.
2. Lo statuto del CONS stabilisce le condizioni di elezione e di rappresentanza delle FSN e
delle DSA per rispettare quanto previsto dalla Carta Olimpica.
3. Il Consiglio Nazionale svolge i seguenti compiti:
a) adotta lo statuto, i regolamenti e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di
indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) formula ed approva un Programma di Politica Sportiva Quadriennale e il Piano di Priorità
d’intervento sugli impianti sportivi, entro sei mesi dall’insediamento del nuovo Comitato
Esecutivo;
c) stabilisce gli indirizzi generali dell’attività del Comitato Esecutivo in conformità al Programma
di Politica Sportiva Quadriennale, nonché i criteri e le modalità per l’esercizio dei controlli sulle
Federazioni Sportive, Discipline Associate riconosciute e Associazioni Sportive affiliate;
d) nomina, su proposta del Comitato Esecutivo, i membri del Tribunale Sportivo;
e) nomina, su proposta del Comitato Esecutivo, i membri della Commissione Tecnica del CONS;
f) nomina i membri dell’Organizzazione Nazionale Anti Doping (NADO) e il suo Presidente e può
istituire ulteriori organismi necessari per le attività e le sanzioni disciplinari in materia di
doping;
g) esamina ed approva il bilancio preventivo e consuntivo del CONS, le relative variazioni e la
relazione del Comitato Esecutivo sulla gestione dell’Ente;
h) delibera entro sei mesi dalla presentazione delle richieste, sulle affiliazioni di FSN e DSA;
i) ratifica gli statuti, i regolamenti ed i bilanci di esercizio delle FSN e DSA;
l) dispone indagini per verificare irregolarità di gestione o di funzionamento delle FSN o DSA,
sentite anche le Federazioni Internazionali e, in caso di accertate violazioni, nomina i
Commissari Straordinari per la gestione commissariata fino alla soluzione del caso;
m) delibera, a maggioranza dei due terzi dei componenti, sulla sospensione e/o sulla revoca
dell’affiliazione delle FSN o delle DSA, secondo le procedure di cui all’articolo 41;
n) stabilisce, in armonia con l’Ordinamento Sportivo Internazionale e nell’ambito di ciascuna FSN
o DSA, i criteri per la distinzione dell’attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;
o) delibera, su proposta del Comitato Esecutivo, il regolamento di amministrazione e contabilità
del CONS, delle FSN e delle DSA e le modalità di controllo sulle Associazioni Sportive affiliate;
p) delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Presidente o dal Comitato Esecutivo o di cui sia
richiesto l’inserimento nell’ordine del giorno da almeno un terzo dei membri di diritto;
q) emana autonome regolamentazioni interne di carattere amministrativo, tecnico, operativo, per
assicurare le attività dell’Ente, nonché i criteri generali per il regolare e corretto svolgimento
delle competizioni in armonia con le finalità della presente legge e che non siano in contrasto
con l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale e con la legislazione vigente;
r) dispone la sospensione temporanea o, se per gravi motivi, la revoca del mandato dei
componenti del Comitato Esecutivo con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
s) delibera sull’erogazione di contributi economici in favore delle FSN, delle DSA, delle
Associazioni Sportive non affiliate ed anche per ogni altra attività o manifestazione sportiva;
t) ratifica, nella sua prima riunione, le deliberazioni d’urgenza adottate dal Comitato Esecutivo in
sua sostituzione.

Art.15
(Consiglio Nazionale: convocazione, costituzione e deliberazioni)

1. Il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente almeno due volte all’anno per
l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo e per il rinnovo delle cariche, non
oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici.
2. Il Consiglio Nazionale deve essere riunito in prima e seconda convocazione. La prima
convocazione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al voto;
la seconda convocazione è valida con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto e
deve essere indetta mezz’ora più tardi nello stesso giorno e sede previsti per la prima convocazione.
3. Il Presidente o la maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo possono convocare il
Consiglio Nazionale ogniqualvolta lo ritengano necessario e devono altresì convocarlo entro trenta
giorni quando ne faccia richiesta motivata per iscritto almeno un terzo dei componenti di diritto del
Consiglio Nazionale.
4. L’atto di convocazione è a cura del Presidente. In caso di sua assenza o impedimento è
effettuato, nell’ordine, dal Vice Presidente o dal componente più anziano per età del Comitato
Esecutivo o del Consiglio Nazionale.
5. L’avviso di convocazione è predisposto con lettera raccomandata o per posta elettronica,
contenente l’ordine del giorno da inviarsi otto giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i
componenti del Consiglio Nazionale ed è comunicato al Segretario di Stato con delega allo Sport e
ai componenti del Collegio dei Sindaci Revisori. I singoli membri del Consiglio Nazionale con
diritto di voto dovranno comunicare l’opzione di scelta riguardo alla modalità di notifica dell’avviso
di convocazione, con apposita dichiarazione scritta.
6. In caso di assoluta necessità il Presidente può convocare il Consiglio Nazionale con
preavviso di un giorno, adottando la procedura d’urgenza.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto,
salvo le diverse maggioranze qualificate previste dalla presente legge o dallo statuto. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.

Art.16
(Consiglio Olimpico: composizione e deliberazioni)

1. Il Consiglio Olimpico è composto dal Presidente del CONS che lo presiede, dai Presidenti
delle Federazioni Olimpiche che disciplinano uno sport incluso nel programma dei Giochi
Olimpici, dai membri del Comitato Esecutivo esterni al Consiglio Nazionale, dai due rappresentanti
degli atleti olimpici e dagli eventuali membri sammarinesi del CIO e dai Presidenti sammarinesi
delle Federazioni Sportive continentali o internazionali, qualora questi ultimi rappresentino sport
inclusi nel programma dei Giochi Olimpici.
2. Il Consiglio Olimpico delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, la partecipazione ai
Giochi Olimpici e a tutte le manifestazioni similari e designa, su indicazione della Commissione
Tecnica, le discipline sportive e gli atleti che vi partecipano in base ai relativi criteri di
qualificazione definiti.
3. Il Consiglio Olimpico delibera, altresì, a maggioranza assoluta dei componenti, su temi di
carattere olimpico, a norma della Carta Olimpica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Sono ammesse deleghe, per la partecipazione ai lavori del Consiglio Olimpico, solo in favore
dei Vice Presidenti e dei Segretari Generali delle Federazioni Olimpiche.
5. Le funzioni di Segretario del Consiglio Olimpico sono assunte dal Segretario Generale del
CONS e, in caso di impedimento o sua assenza, da un membro del Consiglio Olimpico o del
Comitato Esecutivo o da un funzionario del CONS designato dal Presidente.

Art.17
(Presidente)

1. Il Presidente del CONS è eletto dal Consiglio Nazionale e nominato con decreto reggenziale.
2. Rimane in carica per un quadriennio olimpico ed ha la rappresentanza legale del CONS,
anche nell’ambito delle Organizzazioni Sportive Internazionali; convoca e presiede le riunioni del
Consiglio Nazionale, del Consiglio Olimpico e del Comitato Esecutivo e dà attuazione alle loro
deliberazioni; ha diritto di voto.
3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, ancora,
in sua assenza, dal Presidente Federale in seno al Comitato Esecutivo più anziano per età.
4. Il Presidente può adottare deliberazioni che abbiano carattere di particolare urgenza e
necessità, anche senza preventiva autorizzazione del Comitato Esecutivo, fatta salva la successiva
ratifica nella prima seduta utile.
5. La carica di Presidente è incompatibile con cariche direttive in seno a FSN, DSA e
Associazioni Sportive affiliate.

Art.18
(Comitato Esecutivo: composizione ed incompatibilità)

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del CONS che lo presiede, da un
Vicepresidente, da cinque membri eletti dal Consiglio Nazionale, da eventuali membri sammarinesi
del CIO, e dal Segretario Generale che vi partecipa senza diritto di voto.
2. Tutti i membri del Comitato Esecutivo, incluso il Presidente e il Segretario Generale, sono
incompatibili con cariche direttive nelle DSA e nelle Associazioni Sportive affiliate, con incarichi di
direzione e rappresentanza in seno a partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali, con la
carica a membro del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, Presidenti o Direttori di
Enti Pubblici o a partecipazione statale.
3. L’incompatibilità nel ricoprire cariche all’interno del Comitato Esecutivo, ad esclusione del
Segretario Generale, è estesa anche a coloro che ricavino un reddito personale prevalente
dall’attività sportiva o da attività ad essa collegate di competenza del CONS, nonché ai dipendenti
del CONS o ai funzionari della Segreteria di Stato con delega allo Sport.
4 I componenti del Comitato Esecutivo, qualora vengano a trovarsi in situazioni di
permanente conflitto di interessi, sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e
debbono essere dichiarati decaduti. Nel caso il conflitto d’interessi sia limitato a singole
deliberazioni o atti, il soggetto interessato deve astenersi dal prendere parte alle une o agli altri.

Art.19
(Comitato Esecutivo: durata ed attribuzioni)

1. Il Comitato Esecutivo dura in carica per l’intero quadriennio olimpico e nel rispetto delle
leggi vigenti e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, esercita le proprie funzioni ed ha le
seguenti attribuzioni:
a) formula la proposta di statuto del CONS da proporre al Consiglio Nazionale, nonché l’adozione
di appositi regolamenti interni di natura tecnico-operativa in esecuzione alle finalità dell’Ente;
b) provvede alla direzione ed alla gestione amministrativa dell’Ente secondo le direttive del
Consiglio Nazionale;
c) Esercita poteri di controllo, sulla base dei criteri e modalità stabilite dal Consiglio Nazionale,
sulle FSN, sulle DSA in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione
olimpica ed all’attività sportiva degli Atleti d’Interesse Nazionale e all’utilizzo dei contributi
finanziari;
d) predispone la relazione sulla gestione, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio
consuntivo da presentare al Consiglio Nazionale per l’approvazione;
e) delibera sull’ordinamento e sull’organizzazione dei servizi e degli uffici del CONS e sulla
consistenza degli organici dell’Ente, formulando proposte per il reperimento e la gestione del
personale ai Direttori di Dipartimento competenti ed al Direttore della Funzione Pubblica;
f) esamina i bilanci preventivi e consuntivi deliberati dalle FSN e dalle DSA, da redigersi secondo
uno schema tipo, esercitando funzioni di controllo e di indirizzo sui servizi e sulle FSN e sulle
DSA riconosciute;
g) esamina gli statuti ed i regolamenti interni delle FSN e delle DSA e li propone all’approvazione
di ratifica del Consiglio Nazionale;
h) dispone ispezioni, in caso di presunte irregolarità sull’attività e sulla gestione amministrativa
delle FSN e DSA e delle Associazioni Sportive affiliate predisponendo apposita relazione,
proponendo al Consiglio Nazionale, in caso di gravi violazioni accertate, la proposta di
commissariamento, in caso di constatata impossibilità di funzionamento delle stesse o nel caso
in cui non sono stati ottemperati gli adempimenti necessari per il regolare svolgimento delle
competizioni sportive o la sospensione temporanea o revoca di riconoscimento e affiliazione del
CONS di cui all’articolo 41;
i) adotta le deliberazioni d’urgenza in sostituzione del Consiglio Nazionale e le sottopone alla sua
ratifica nella prima riunione utile;
l) propone al Consiglio Nazionale la nomina dei membri della Commissione Tecnica, del
Tribunale Sportivo e membri di altri organi o comitati di sua competenza, come previsti dalla
presente legge o dallo statuto del CONS;
m) delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio dell’Ente, nonché su tutte le materie non
espressamente riservate al Consiglio Nazionale o al Presidente;
n) conferisce deleghe operative per le funzioni di sua competenza e può istituire Commissioni o
gruppi di studio-lavoro affidando incarichi, determinandone la durata e l’eventuale compenso;
o) stabilisce i criteri per l’assegnazione dei contributi relativi alla preparazione e le modalità di
partecipazione degli atleti alle Olimpiadi e altre manifestazioni similari di competenza del
CONS;
p) formula proposte di modifica ed osservazioni della legislazione in materia sportiva alla
Segreteria di Stato con delega allo Sport, tenendo conto delle esigenze e dell’evoluzione
dell’ordinamento normativo nazionale ed internazionale;
q) stabilisce ed individua i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, proponendo un
regolamento di giustizia sportiva al Consiglio Nazionale per l’approvazione e l’applicazione.

Art.20
(Comitato Esecutivo: convocazione riunioni e decadenza dei componenti)

1. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di norma una volta al mese e
ogniqualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure quando almeno la maggioranza dei
membri con diritto di voto ne faccia richiesta scritta.
2. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il
voto del Presidente.
4. Qualora nel corso del quadriennio, un componente del Comitato Esecutivo diserti le
riunioni per più di tre sedute consecutive senza valido e giustificato motivo segnalato per iscritto,
s’intenderà dimissionario d’ufficio o per qualunque altro motivo, venga a cessare dalla carica, il
Consiglio Nazionale nella sua prima riunione utile provvede alla sua sostituzione secondo le
modalità previste dallo statuto.
5. Il mandato dei componenti del Comitato Esecutivo può essere temporaneamente sospeso o
revocato per gravi motivi dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art.21
(Comitato Esecutivo: sostituzione e decadenza del Presidente,
Segretario Generale o di tutti i componenti)

1. In caso di dimissioni del Presidente o del Segretario Generale del CONS, il Comitato
Esecutivo convoca entro quaranta giorni il Consiglio Nazionale per la loro sostituzione, secondo le
modalità previste dallo statuto.
2. Nel caso di dimissioni e/o decadenza contemporanea della maggioranza dei componenti il
Comitato Esecutivo, il Presidente del CONS o, in sua vece, il Vice Presidente oppure il componente
più anziano per età del Comitato Esecutivo, convoca entro quaranta giorni il Consiglio Nazionale
per l’elezione del nuovo Comitato Esecutivo, secondo le modalità previste dallo statuto.
Art.22
(Verbali riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo)

1. Delle riunioni del Consiglio Nazionale, del Consiglio Olimpico e del Comitato Esecutivo
sono redatti appositi verbali a cura del Segretario Generale o, in caso di sua assenza, da un membro
o funzionario indicato dal Presidente e sotto la sua responsabilità.
2. I verbali sono resi pubblici su apposita sezione del sito web del CONS e sono sempre
consultabili su richiesta presso gli uffici del CONS.

Art.23
(Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale del CONS è eletto dai membri di diritto del Consiglio Nazionale ed è
scelto al di fuori del Consiglio Nazionale stesso tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico
professionali, dura in carica per il ciclo olimpico e può essere riconfermato.
2. Il Segretario Generale dà esecuzione alle delibere del Consiglio Nazionale, del Consiglio
Olimpico e del Comitato Esecutivo avvalendosi degli organici dell’Ente, delle strutture e del
personale degli uffici del CONS.
3. Il Segretario Generale coordina l’attività sportiva del CONS, curando i rapporti con le FSN,
le DSA e con le Organizzazioni Sportive Internazionali. Provvede alla regolare tenuta dei verbali
delle riunioni del Consiglio Nazionale, del Consiglio Olimpico e del Comitato Esecutivo.
4. La carica di Segretario Generale è incompatibile con cariche direttive in seno a FSN, DSA ed
Associazioni Sportive affiliate.

Art.24
(Inquadramento normativo ed economico del Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale del CONS per tutta la durata del suo incarico, se dipendente dello
Stato o di Enti Pubblici è collocato in distacco amministrativo, o se dipendente di un datore di
lavoro privato è collocato in aspettativa.
2. Al Segretario Generale è riconosciuto il trattamento retributivo previsto dall’allegato "F"
della Legge Organica dei dipendenti dello Stato, fatto salvo il trattamento di miglior favore.
3. Durante il periodo di distacco, se dipendente pubblico, il Segretario Generale manterrà la
titolarità del posto di provenienza, compreso il riconoscimento dell’anzianità di servizio e delle voci
accessorie della retribuzione ed ogni altro diritto normativo ed economico presente e futuro legato
al ruolo lavorativo di provenienza.
4. Gli emolumenti conseguenti sono a carico del bilancio del CONS.

Art.25
(Composizione ed incompatibilità del Collegio dei Sindaci Revisori)

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da un Presidente e due membri nominati dal
Consiglio Grande e Generale, i cui membri devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori
Contabili tenuto dalla Segreteria di Stato competente.
2. Le incompatibilità per i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori sono le medesime
previste all’articolo 18, commi 2) e 3), per i membri del Comitato Esecutivo.

Art.26
(Durata in carica e attribuzioni del Collegio dei Sindaci Revisori)

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori dura in carica per un quadriennio olimpico ed ha le seguenti
attribuzioni:
a) effettua il riscontro sulla gestione dell’Ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle
scritture contabili;
b) vigila sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti;
c) verifica i bilanci consuntivi e preventivi;
d) effettua le verifiche di cassa;
e) redige la relazione da presentare al Congresso di Stato al termine di ciascun anno finanziario
sulla gestione contabile del CONS.
2. Il Collegio dei Sindaci Revisori assiste alle sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato
Esecutivo.
Art.27
(Compensi)

1. Al Presidente ed ai componenti del Comitato Esecutivo del CONS spetta un compenso
mensile fisso e un gettone di presenza, secondo quanto disciplinato dal Decreto Delegato 31 marzo
2014 n.47.
2. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Sindaci Revisori spetta un compenso
mensile fisso e un gettone di presenza, secondo quanto disciplinato dal Decreto Delegato 31 marzo
2014 n.47.
3. Parimenti ai componenti del Tribunale Sportivo, organo di giustizia sportiva di nomina del
Consiglio Nazionale, spetta un compenso annuo determinato dal Comitato Esecutivo.

Art.28
(Controllo sugli organi ed amministrazione straordinaria)

1. Il Consiglio Nazionale con apposita delibera votata a maggioranza dei due terzi dei
componenti può disporre la revoca del Presidente e del Comitato Esecutivo del CONS, per
persistenti inosservanze delle disposizioni di legge e per gravi irregolarità amministrative tali da
compromettere il normale funzionamento dell’Ente.
2. Il Consiglio Nazionale nomina un Commissario Straordinario, con poteri di ordinaria
amministrazione e con durata in carica per sei mesi, entro i quali dovranno essere ricostituiti gli
organi oggetto di provvedimento di revoca e/o scioglimento.
3. Avverso il provvedimento di scioglimento degli organi del CONS, è facoltà di ricorrere
all'Autorità giudiziaria entro trenta giorni dalla notifica.

TITOLO IV
FEDERAZIONI SPORTIVE, DISCIPLINE ASSOCIATE E ASSOCIAZIONI AFFILIATE

Art.29
(Natura e finalità delle Federazioni Sportive Nazionali)

1. Le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) riconosciute e affiliate al CONS sono enti senza
scopo di lucro che possono essere dotati di personalità giuridica, preposti all’organizzazione e al
potenziamento dello sport, alla preparazione tecnica ed atletica nell’ambito delle singole discipline
sportive, alla designazione degli atleti delle squadre/rappresentative nazionali alle competizioni
internazionali, all’inquadramento dei tecnici, medici, ufficiali di gara, collaboratori e di quanti altri
partecipano all’attività sportiva federale.
2. Alle FSN è data facoltà di assumere personalità giuridica di propria iniziativa o su espressa
richiesta del CONS, deliberata dal Comitato Esecutivo e approvata dal Consiglio Nazionale.
3. E’, inoltre, compito delle FSN promuovere, organizzare e coordinare, anche sul piano
finanziario, in collaborazione con le Associazioni Sportive affiliate, l’attività sportiva e le varie
manifestazioni nazionali ed internazionali nel rispetto dei regolamenti sportivi, delle norme del
Codice Mondiale Anti Doping, secondo i principi dell’etica e della lealtà sportiva conformemente
all’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
4. In stretta collaborazione con il CONS, le FSN aderiscono all’attivazione delle iniziative e dei
progetti a loro riservati riguardanti la diffusione della cultura sportiva, il potenziamento e lo
sviluppo dell’attività agonistica con particolare attenzione alla preparazione degli atleti per la
partecipazione alle Olimpiadi e alle altre manifestazioni similari.
5. Le FSN svolgono l’attività sportiva e le relative attività di promozione di loro competenza, in
armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CONS, del CIO e della rispettiva Federazione
Internazionale, purché queste ultime non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi
dell’ordinamento sportivo nazionale.
6. Alle FSN è riconosciuta l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza
del CONS.

Art.30
(Sede – Tipologia)

1. Le FSN devono avere sede nel territorio della Repubblica di San Marino.
2. Le FSN sono costituite dalle Associazioni Sportive affiliate e dai loro iscritti tesserati alla
Federazione e, solo nei casi previsti dalla presente legge e/o dallo Statuto del CONS, in relazione
alla particolare attività sportiva, anche da singoli tesserati.
3. Le FSN affiliate al CONS sono di tre tipi:
- Federazione Olimpica;
- Federazione non Olimpica;
- Federazione di Servizio.
4. La Federazione Olimpica è una federazione sportiva, riconosciuta da una Federazione
Internazionale riconosciuta dal CIO che, per statuto, disciplina e governa uno sport incluso nel
programma dei Giochi Olimpici.
5. La Federazione non Olimpica è una federazione sportiva, riconosciuta da una Federazione
Internazionale riconosciuta dal CIO, che disciplina e governa uno sport non incluso nel programma
dei Giochi Olimpici.
6. La Federazione di Servizio è un’organizzazione sportiva i cui aderenti collaborano, a vario
titolo e con competenze specifiche, con le Federazioni Olimpiche e non Olimpiche,
nell’espletamento dell’attività sportiva degli atleti ed assicurano il regolare svolgimento delle
competizioni sportive organizzate in territorio e fuori la Repubblica di San Marino.

Art.31
(Requisiti comuni ed essenziali per la costituzione delle Federazioni Olimpiche e non Olimpiche)

1. Costituiscono requisiti comuni ed essenziali per costituirsi in Federazione Olimpica o non
Olimpica, ai fini del riconoscimento e mantenimento dell’affiliazione al CONS:
a) avere affiliata una o più Associazioni Sportive affiliate con almeno cento iscritti
complessivamente fra gli iscritti, come successivamente distinti alla lettera f) e tesserati alla
Federazione;
b) essere affiliati ad una Federazione Internazionale Olimpica o comunque riconosciuta dal CIO;
c) organizzare manifestazioni sportive in territorio o a livello internazionale;
d) avere atleti agonisti che svolgono la loro attività sia in territorio e a livello internazionale;
e) disporre di un proprio settore tecnico;
f) avere iscritti inquadrabili nelle seguenti categorie:
1) praticanti attività sportiva non competitiva;
2) atleti agonisti (che svolgono attività competitiva suddivisi per categorie);
3) dirigenti sportivi (membri di organismi eletti o nominati in ruoli direttivi da parte del
CONS, delle FSN, DSA o delle Associazioni Sportive affiliate);
4) tecnici, istruttori e allenatori, abilitati con apposita licenza federale;
5) collaboratori ausiliari (ufficiali di gara, giudici, arbitri, personale sanitario e
accompagnatori);
6) sostenitori, benemeriti e onorari (o iscritti che non rientrano nelle categorie sopra indicate).
2. Le Federazioni di Servizio sono esonerate dagli obblighi previsti dal presente articolo ed un
apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale disciplinerà i vincoli e requisiti per la loro
determinazione, riconoscimento e affiliazione al CONS.

Art.32
(Iscrizione alle Federazioni Olimpiche e non Olimpiche)

1. L’iscrizione individuale alle Federazioni Olimpiche e alle Federazioni non Olimpiche
avviene obbligatoriamente attraverso l’appartenenza ad una Associazione Sportiva affiliata, fatto
salvo per le categorie previste all’articolo 31, comma 1, lettera f), punti 3), 4), 5) e 6) per le quali è
facoltà delle singole Federazioni prevedere l’affiliazione in modo diretto o in forma affiliata.
2. Assumono la qualifica di federati le Associazioni Sportive affiliate ed i loro singoli iscritti
che ne fanno espressa richiesta.
3. Per quanto concerne l’articolo 31, comma 1, lettera f), punto 1), eccezione sarà prevista in
base ad apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, limitatamente a quegli atleti
sammarinesi residenti all’estero o che pur residenti in territorio svolgono attività sportiva
continuativa prevalentemente solo all’estero o che per normative internazionali e/o accordi
bilaterali fra le rispettive Federazioni Sportive di appartenenza o per altro impedimento non
possono risultare contemporaneamente iscritti sia in un’Associazione Sportiva sammarinese sia in
un’Associazione Sportiva estera.
4. Non è ammessa l’iscrizione a più di una Associazione Sportiva affiliata alla medesima FSN
ad eccezione dei casi relativi alle Federazioni governanti più discipline sportive riconducibili a
Federazioni Internazionali e all’inquadramento di uno stesso soggetto in diverse categorie
compatibili con gli statuti.
5. Tutti i tesserati delle FSN hanno l’obbligo di rispettare le norme dell’Ordinamento
Nazionale e Internazionale e di svolgere la propria attività nel rispetto dei principi dell’etica
sportiva, del fair play e della lealtà sportiva.


Art.33
(Ordinamento delle FSN)

1. Per una stessa disciplina sportiva non può essere costituita che una sola FSN che sia
riconducibile ad una Federazione Internazionale Olimpica o comunque riconosciuta dal CIO.
2. L’ordinamento delle FSN, sia nelle norme statutarie che in quelle regolamentari e
amministrative, deve essere in armonia con l’Ordinamento Sportivo Nazionale ed Internazionale.
3. Le FSN sono rette da uno Statuto, approvato dall’Assemblea Generale e ratificato dal
Consiglio Nazionale del CONS unitamente alle eventuali modifiche che dovessero risultare
necessarie.
4. Le FSN adottano propri regolamenti contenenti le norme tecniche ed amministrative
relative al funzionamento della FSN e delle Associazioni Sportive affiliate ed all’esercizio dello sport
da esse gestito e regolato.
5. Le FSN sono tenute a riconoscere e rispettare i regolamenti emanati dal CONS e devono
rilasciare o rinnovare annualmente la tessera federale ai propri iscritti e affiliati di cui all’articolo
31.
6. L’elenco degli affiliati e tesserati deve essere trasmesso annualmente al CONS nei termini e
nelle modalità previste dalle disposizioni interne approvate dal Comitato Esecutivo.

Art.34
(Organi e competenze delle FSN)

1. Gli organi essenziali delle FSN sono:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Federale.
2. In relazione alla complessità della loro organizzazione, le FSN possono prevedere ulteriori
organi.
3. L’Assemblea Generale è il massimo organo della Federazione, è composta da tutti gli iscritti
e/o loro rappresentanti che risultano dagli elenchi federali, così come inviati annualmente al CONS
ed il suo funzionamento è retto da proprie norme statutarie sulla base del principio di democrazia
interna.
4. Le cariche direttive delle FSN sono incompatibili con quelle direttive delle Associazioni
Sportive ad esse affiliate.
5. Le FSN, attraverso i propri organi, amministrano e gestiscono i fondi, i proventi e le risorse
per il perseguimento dei fini stabiliti dalla legge e dallo statuto federale, nell’interesse degli
aderenti.
6. Tutte le cariche direttive in seno alle FSN, ad eccezione di coloro che si dedicano a titolo
oneroso e senza diritto di voto all’amministrazione dello sport, sono a titolo gratuito, fatto salvo il
rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle attività da loro svolta.

Art.35
(Elezione dei Dirigenti delle Federazioni Sportive)

1. I Dirigenti delle Federazioni Olimpiche, non Olimpiche e di servizio possono essere cittadini
sammarinesi o forensi residenti nella Repubblica di San Marino.
2. Il Presidente di Federazione deve essere cittadino sammarinese.
3. Hanno diritto di voto in Assemblea Generale per l’elezione alle cariche federali gli iscritti
sammarinesi e quelli forensi residenti nella Repubblica di San Marino.
4. Modi, termini, forme, rappresentanze e maggioranze per l’elezione degli Organi Federali
sono stabiliti dai singoli statuti e regolamenti delle FSN, DSA e del CONS.
5. Il diritto di voto per le Assemblee non elettive è regolato nelle modalità dalle singole FSN e
dai principi fondamentali per gli statuti federali del CONS e deve essere comunque garantito a tutte
le Associazioni Sportive regolarmente affiliate.
6. In caso di contestazioni sull’esito o procedure delle elezioni degli organi federali è ammesso
il ricorso al Tribunale Sportivo.

Art.36
(Incompatibilità)

1. Coloro che rivestono cariche direttive all’interno di una determinata Federazione, non
possono contemporaneamente ricoprire cariche direttive in una Associazione Sportiva a questa
affiliata o detenere cariche direttive in altre FSN o DSA.
2. Non possono assumere cariche direttive nelle FSN, fatto salvo quanto previsto al comma 4,
gli atleti agonisti nazionali che svolgono attività agonistica nell’ambito della Federazione di
appartenenza, ovvero gli atleti selezionati a far parte di squadre/rappresentative nazionali per la
partecipazione a manifestazioni e competizioni internazionali.
3. Non possono assumere cariche direttive nelle FSN, fatto salvo quanto previsto al comma 5,
gli allenatori, tecnici, medici, ufficiali di gara, consulenti e chiunque sia in rapporto di lavoro con la
Federazione di appartenenza, i dipendenti del CONS e i funzionari della Segreteria di Stato con
delega allo Sport.
4. Le FSN possono prevedere nel proprio statuto la costituzione di una Commissione Atleti e
l’elezione di un loro rappresentante nel Consiglio Federale con diritto di voto, eletto fra gli atleti
stessi inquadrati nella medesima Federazione Sportiva.
5. Le FSN possono prevedere nel proprio statuto l’elezione di un rappresentante dei tecnici ed
allenatori, nel Consiglio Federale con diritto di voto, eletto fra gli stessi allenatori e tecnici
inquadrati nella medesima Federazione Sportiva.
6. L’incompatibilità nel ricoprire cariche direttive, ad eccezione dei rappresentanti eletti nel
Consiglio Federale di una Federazione di cui ai commi 4 e 5, è estesa anche nei confronti di coloro
che:
a) ricavino un reddito personale prevalente dall’attività sportiva ad essa collegata;
b) siano parenti e affini in linea retta di primo grado e in linea collaterale di secondo grado,
coniugi e conviventi more uxorio di dipendenti e dirigenti eletti o nominati nella medesima
Federazione.
7. In caso di conflitti di interessi temporanei o limitati a singole deliberazioni, i membri del
Consiglio Federale interessati devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni.
8. Nel caso in cui i componenti del Consiglio Federale vengano a trovarsi in situazioni di
incompatibilità o di permanente conflitto di interessi, devono risolvere la loro posizione nel
termine di un mese, in caso contrario sono considerati decaduti dalla loro carica, con delibera del
Consiglio Federale adottata nella sua prima seduta utile.

Art.37
(Rinnovo delle cariche elettive)

1. Le FSN, le DSA, le Commissioni Atleti e la Commissione Atleti olimpici, debbono procedere
al rinnovo delle cariche direttive entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo alla
celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, secondo le modalità previste dai propri ordinamenti,
statuti, regolamenti e le disposizioni impartite dal CONS.

Art.38
(Richiesta di affiliazione)

1. Le FSN affiliate alle rispettive Federazioni Internazionali che gestiscono sport inclusi nel
programma dei Giochi Olimpici o comunque siano riconosciute dal CIO e che abbiano esercitato
almeno due anni di attività, possono richiedere al CONS l’adozione di provvedimento di
riconoscimento e affiliazione in forma diretta o associata.
2. La domanda di riconoscimento deve essere redatta per iscritto e corredata dei seguenti
documenti:
a) Statuto, elenco aggiornato delle Associazioni Sportive affiliate e dei loro iscritti, nominativi dei
componenti il Consiglio Federale con unito estratto in copia autentica del verbale di Assemblea
in cui sono stati eletti;
b) resoconto documentato dell’attività sportiva svolta, della partecipazione e/o organizzazione di
manifestazioni, risultati conseguiti e programmi di attività.
3. Costituiranno elementi di ulteriore considerazione e valutazione, pur se non vincolanti, la
presenza di impianti sportivi specifici in territorio e di eventuali accordi di cooperazione tecnico-
sportiva di carattere internazionale.
4. Sulle istanze di affiliazione si pronuncia, entro sei mesi dal deposito della domanda di
affiliazione, di modifica o revoca di affiliazione, il Consiglio Nazionale.
5. Le Federazioni Sportive che non dispongono sufficientemente dei requisiti di legge per
richiedere il riconoscimento e l’affiliazione al CONS come FSN o DSA, sono tenute comunque, per
quanto compatibili, al rispetto delle norme della presente legge e al rispetto dell’ordinamento
sportivo nazionale ed internazionale.

Art.39
(Forme di affiliazione)

1. Qualora la richiesta di affiliazione sia avanzata da una Federazione Sportiva che non
disciplini uno sport che fa parte del programma dei Giochi Olimpici, la domanda di affiliazione
deve essere inoltrata in prima istanza, in forma associata ad una Federazione Sportiva Nazionale
già affiliata al CONS e ritenuta più affine per tipo di disciplina e pratica sportiva della Federazione
Internazionale.
2. Nel caso tale ipotesi non sia praticabile, la Federazione Sportiva può richiedere, in seconda
istanza, il riconoscimento e l’affiliazione, in forma associata diretta al CONS, quale Disciplina
Sportiva Associata in base a quanto previsto all’articolo 40.
3. Un apposito regolamento predisposto dal Comitato Esecutivo ed approvato dal Consiglio
Nazionale, disciplinerà le modalità di riconoscimento e di affiliazione in entrambi i casi.

Art.40
(Discipline Sportive Associate)

1. Il CONS può riconoscere le Discipline Sportive Associate (DSA) come organizzazioni
sportive equiparate alle FSN, che svolgono la loro attività senza scopo di lucro, affiliandole ad una
FSN già riconosciuta oppure associandole direttamente al CONS
2. Le DSA, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 39, possono richiedere l’affiliazione in
forma associata al CONS in base al regolamento di cui all’ultimo comma del medesimo articolo.
3. La domanda di riconoscimento e affiliazione della DSA è subordinata alle seguenti
condizioni:
a) la disciplina sportiva gestita non deve già essere oggetto di una FSN già riconosciuta dal CONS;
b) deve disporre di un’adeguata struttura organizzativa e dirigenziale compresa l’eventuale
dotazione della personalità giuridica;
c) deve essere dotata di un ordinamento statutario e regolamentare, che si richiamino
all’ordinamento sportivo nazionale, alle norme del CONS e all’eventuale Federazione
Internazionale di riferimento, fatte salve specifiche deroghe previste dall’apposito regolamento
per le DSA;
d) deve aver svolto per almeno due anni, in forma continuativa, l’attività sportiva, compresa la
partecipazione con propri atleti alle manifestazioni sportive in territorio e fuori la Repubblica di
San Marino.
4. Le DSA possono partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale nelle modalità stabilite da
apposito regolamento che disciplina anche il numero dei rappresentanti e il diritto di voto in
Consiglio Nazionale.

Art.41
(Sospensione, modifica e revoca di affiliazione)

1. Il Consiglio Nazionale, qualora vi sia il fondato sospetto di disfunzioni, inadempienze alle
norme ed alle finalità statutarie, con particolare riguardo allo svolgimento delle attività sportive ed
alla correttezza amministrativa da parte delle FSN e DSA, dà incarico al Comitato Esecutivo,
qualora quest’ultimo non avesse già provveduto autonomamente, a disporre indagini e verifiche,
per la formulazione di una relazione istruttoria.
2. Nel caso in cui, ad un primo sommario esame risultassero fondate le disfunzioni ed
inadempienze ipotizzate, il Consiglio Nazionale adotta delibera con cui contesta le violazioni
rilevate e le notifica, a mezzo di raccomandata A.R., alla FSN o alla DSA oggetto di indagine,
fissando un’udienza dibattimentale da tenersi in contraddittorio non prima di quindici giorni
dall’avvenuta notifica.
3. E’ facoltà della FSN o della DSA indurre mezzi di prova sia per testi che per documenti,
nonché allegazioni difensive sino ad ulteriori quindici giorni seguenti l’udienza dibattimentale.
4. Il Consiglio Nazionale, in esito al procedimento d’indagine, delibera a maggioranza dei due
terzi dei componenti, l’atto di proscioglimento dalle contestazioni o di sospensione transitoria o di
revoca dell’affiliazione da notificarsi entro quindici giorni, a mezzo di raccomandata, alla FSN o
DSA interessata.
5. Avverso le superiori decisioni è ammesso ricorso al Tribunale Sportivo entro trenta giorni
dall’avvenuta notifica.
6. Il procedimento di cui ai commi che precedono non pregiudica l’adozione di concorrente
provvedimento di commissariamento, di cui all’articolo 14, comma 3, lettera l).
7. Il mantenimento o la modifica della modalità di affiliazione al CONS in qualità di FSN/DSA
sono disciplinati da apposito regolamento emanato dal Comitato Esecutivo ed approvato dal
Consiglio Nazionale.

Art.42
(Associazioni Sportive - natura e fini)

1. Le Associazioni Sportive sono gruppi organizzati di natura privatistica che non perseguono
scopi di lucro e rette da uno statuto, costituiscono la prima forma aggregante di sviluppo,
promozione ed esercizio dell’attività sportiva e motoria.
2. L’adesione ed il recesso sono volontari e si accede alle cariche sociali per elezione, nel
rispetto dello statuto e delle norme di riferimento qualora affiliate delle FSN o DSA competenti.
3. Le Associazioni Sportive possono richiedere l’affiliazione alle FSN o DSA competenti dalle
quali dipendono tecnicamente e disciplinarmente, nonché dal punto di vista amministrativo.
4. Le Associazioni Sportive dotate di personalità giuridica sono tenute all’osservanza delle
norme previste per la tenuta contabile, compreso l’obbligo di formazione del bilancio, l’elenco
iscritti e la tenuta dei verbali, nelle modalità previste dalla legge.
5. Le Associazioni Sportive non dotate di personalità giuridica, che intendono affiliarsi alle
FSN o alle DSA se tale facoltà è prevista nei propri statuti, saranno tenute a trasmettere la
documentazione amministrativa richiesta, compreso il rendiconto dell’attività e dei finanziamenti,
come previsto dalle norme federali o delle DSA
4. Tutte le Associazioni Sportive sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive FSN o
delle DSA gli atleti nazionali selezionati per far parte delle squadre/rappresentative federali e
nazionali nel rispetto delle norme del CONS, dell’Ordinamento Sportivo Nazionale ed
Internazionale.
6. Le Associazioni Polisportive possono richiedere affiliazione alle FSN o alle DSA competenti
per settore di attività.
7. Le Associazioni Polisportive devono sottostare agli obblighi di cui ai commi che precedono.
8. Nel caso di diniego di affiliazione da parte delle FSN o delle DSA, alle Associazioni Sportive
interessate è consentita la possibilità di ricorrere al Tribunale Sportivo.

Art. 43
(Finanziamento delle Federazioni, Discipline Associate e Associazioni Sportive)

1. Le FSN e le DSA perseguono i propri fini a mezzo del sostegno finanziario erogato
annualmente dal CONS, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), nonché da eventuali introiti
derivanti dalla gestione degli impianti sportivi, da contributi provenienti da altri Enti Pubblici o
privati, Organizzazioni sportive internazionali, erogazioni e liberalità da parte di privati, ricavi da
manifestazioni sportive, diritti televisivi, sponsorizzazioni e merchandising.
2. Le Associazioni Sportive non affiliate alle Federazioni Sportive o Discipline Associate o altre
Organizzazioni sportive giuridicamente riconosciute possono ricevere contributi dal CONS ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, lettera l).
3. Le FSN, le DSA e le Associazioni Sportive possono accedere, altresì, al credito sportivo
agevolato per investimenti infrastrutturali, nonché fruire delle agevolazioni fiscali stabilite dallo
Stato e determinate dalla legge in materia tributaria.

Art. 44
(Commissione per l’organizzazione di manifestazioni sportive internazionali)

1. E’ istituita la Commissione per l’organizzazione di manifestazioni sportive internazionali,
composta da un membro designato dalla Segreteria di Stato con delega allo Sport e da un membro
designato dal Comitato Esecutivo del CONS. Sono invitati a partecipare, di volta in volta, il
Presidente della FSN o DSA interessata o un suo delegato.
2. Qualora la Commissione lo ritenga necessario, può invitare a partecipare alle riunioni
dirigenti, consulenti o rappresentanti delle Forze dell’Ordine appositamente delegati in relazione
alle materie di loro competenza previste all’ordine del giorno delle sedute.
3. La Commissione rilascia il preventivo nulla osta di competenza per l’organizzazione delle
manifestazioni sportive internazionali di rilevante impegno, nel territorio sammarinese o in sedi
equivalenti. Il nulla osta della Commissione è vincolante per le FSN o per le DSA interessate. Ai fini
del rilascio del nulla osta la Commissione convoca i promotori candidati all’organizzazione delle
manifestazioni sportive di rilevante impegno, rilasciando parere obbligatorio preventivo in ordine
alla disponibilità finanziaria, all’impiantistica, ai servizi, alla capacità organizzativa, alla sicurezza e
all’ordine pubblico.
4. Si riunisce su iniziativa della Segreteria di Stato con delega allo Sport, in base alle richieste
avanzate dai promotori della manifestazione.
5. Il nulla-osta deve essere rilasciato prima del formale coinvolgimento dei promotori della
manifestazione in ambito internazionale.

Art. 45
(Registro delle Associazioni Sportive affiliate)

1. Al fine di attestare la regolare affiliazione delle Associazioni Sportive alle FSN o DSA è
costituito presso il CONS il Registro delle Associazioni Sportive affiliate.
2. L’iscrizione al Registro delle Associazioni Sportive affiliate è obbligatoria per confermare lo
status di Associazione Sportiva affiliata ad una FSN o DSA riconosciuta dal CONS onde accedere ai
finanziamenti pubblici e fruire delle agevolazioni fiscali riservate, nell’ambito sportivo, dalla legge.
3. L’iscrizione è annuale e avviene mediante trasmissione, da parte delle FSN/DSA dello
Statuto della Associazione Sportiva, delle successive modifiche ed emendamenti e dichiarazione
sottoscritta della denominazione sociale, delle finalità statutarie, unitamente ai nominativi del
Presidente o del legale rappresentante e dei membri del Consiglio Direttivo con poteri decisionali.
4. Le Associazioni Polisportive dovranno iscriversi per ogni sezione disciplinante una attività
sportiva riconducibile alle diverse Federazioni o Discipline Associate ed indicare i dirigenti sportivi,
con poteri decisionali referenti per ogni FSN o DSA riconosciuta dal CONS.
5. Un apposito regolamento del CONS disciplinerà i termini e le modalità di accesso al
Registro delle Associazioni Sportive affiliate, nonché la modalità di trasmissione dei dati e della
relativa documentazione amministrativa necessaria.

Art. 46
(Commissione Tecnica)

1. La Commissione Tecnica del CONS è nominata dal Consiglio Nazionale su proposta del
Comitato Esecutivo.
2. I membri della Commissione Tecnica sono tenuti ad espletare i compiti elencati
nell’apposito mansionario, svolgendo attività di studio, organizzazione e supervisione tecnica sotto
il coordinamento di un delegato del Comitato Esecutivo.
3. All’interno della Commissione Tecnica i rapporti di servizio, i metodi di lavoro, i
programmi, i tempi e le modalità delle prestazioni, gli orari e quant’altro vengono concordati
secondo criteri di flessibilità tali comunque da garantire l’assolvimento degli impegni
programmatici sottoscritti, che saranno valutati dagli organi competenti del CONS .

Art. 47
(Atleti di interesse nazionale)

1. La Commissione Tecnica individua ed indica al Comitato Esecutivo gli eventuali Atleti di
Interesse Nazionale (AIN), che saranno designati periodicamente dal CONS sulla base di
comprovati risultati agonistici internazionali.
2. Per gli AIN, qualora sussistano i necessari presupposti tecnico-agonistici, saranno definiti
dal CONS programmi di intervento volti a valorizzare le loro prestazioni ed a favorirne la crescita
sportiva.
3. Per l’attuazione di tali scopi, la Pubblica Amministrazione e principalmente la Scuola,
rimane impegnata a fornire, su richiesta del CONS, la propria collaborazione in relazione
all’adesione degli AIN a progetti sportivi di lunga durata appositamente attivati e deliberati, per il
perseguimento di risultati agonistici di alto valore. La Scuola inoltre si impegna a fornire
programmi didattici individualizzati, nel rispetto degli obiettivi formativi prefissati dal programma
scolastico, al fine del perseguimento di risultati agonistici, con modalità da definirsi unitamente
alla direzione scolastica interessata.
4. A tale riguardo, il CONS può proporre iniziative atte a favorire e a sviluppare i progetti di
cui al comma 3, anche ad Enti Autonomi e a partecipazione statale, Corpi Militari e di Polizia,
nonché aziende private, fra i quali convenzioni e protocolli d’intesa con i dirigenti e referenti
pubblici o privati.


TITOLO V
ATTIVITA’ DILETTANTISTICA E PROFESSIONISMO SPORTIVO


Art.48
(Attività sportiva professionale e dilettantistica)

1. L’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva sia in forma
professionistica o dilettantistica, è libera, riconosciuta e tutelata.
2. Ai fini della presente legge, tutte le attività svolte dalle FSN, DSA e dalle Associazioni
Sportive affiliate ad esse, sono da considerarsi attività dilettantistiche ad eccezione di quanto
previsto al comma 3.
3. Rivestono la qualità di sportivi professionisti gli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi,
preparatori atletici e collaboratori che, operando nel settore sportivo in modo prevalente,
esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline
regolamentate dal CONS e che conseguono la qualificazione necessaria dalla FSN o DSA
competente, secondo le norme emanate dalle stesse, in osservanza delle direttive stabilite dal
CONS per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
4. La prestazione a titolo oneroso dell’attività sportiva costituisce oggetto di contratto di lavoro
subordinato, regolato dall’ordinamento normativo in vigore, quando assume carattere continuativo
e rappresenta la fonte di reddito prevalente.

Art.49
(Società sportive professionistiche e lega multidisciplinare)

1. Sono considerate società sportive professionistiche le società che partecipano ai rispettivi
campionati professionistici, nazionali e internazionali, ed i cui atleti svolgono l’attività sportiva in
maniera prevalente.
2. Possono stipulare contratti con atleti professionistici solo le Associazioni Sportive costituite
nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, in conformità alla Legge 23
febbraio 2006 n.47 e successive modifiche ed integrazioni e dopo che abbiano ottenuto, per la loro
disciplina sportiva, preventivo nulla osta della rispettiva FSN competente, sentito il parere del
CONS.
3. L’Associazione Sportiva deve ottenere l’affiliazione da una o più FSN riconosciute dalla
Federazione Internazionale che disciplina l’attività sportiva oggetto del contratto. L’affiliazione può
essere revocata dalla FSN per gravi infrazioni alla legge o all’ordinamento sportivo.
4. La revoca dell’affiliazione della Associazione Sportiva determina l’inibizione dello
svolgimento dell’attività sportiva professionistica.
5. Nell’esercizio delle proprie attività sono tenute all’applicazione del principio della
solidarietà sportiva ed economica in favore dello sport dilettantistico con particolare attenzione ai
settori giovanili.
6. Al fine del coordinamento e per favorire lo sviluppo e l’organizzazione dell’attività sportive
professionistiche, le Associazioni Sportive di cui al comma 2, possono costituirsi in Lega
Multidisciplinare.
7. Un apposito regolamento, proposto dalle Associazioni Sportive costituenti la Lega
Multidisciplinare e approvato dal Consiglio Nazionale, stabilirà le norme di funzionamento e gli
organismi di gestione, nella quale ogni Associazione Sportiva aderente avrà diritto ad un seggio e
ad una rappresentanza delle FSN, una per ogni disciplina sportiva in questione.

Art.50
(Comportamento dei professionisti e vigilanza)

1. Tutti i soggetti che esercitano lo sport professionistico sono tenuti all’osservanza della
presente legge e di tutte le norme interne ed internazionali che regolano l’attività sportiva in
questione.
2. La vigilanza ed il controllo sulla regolarità organizzativa, disciplinare ed amministrativa
delle attività professionistiche sono esercitati dalle FSN o DSA competenti e dal CONS.
3. Le FSN e le DSA sono tenute ad introdurre nello statuto apposite norme sulla disciplina
dello sport professionistico.

Art.51
(Rapporto di prestazione sportiva)

1. Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si stabilisce mediante stipula di un
contratto in forma scritta, a pena di nullità, fra lo sportivo e l’Associazione Sportiva destinataria
delle prestazioni sportive, secondo il contratto predisposto dalla FSN/DSA di competenza, che
dovrà contenere l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni per
il conseguimento degli scopi agonistici.
2. Il contratto scritto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso i competenti uffici
pubblici ed inviato in copia alla FSN o DSA di competenza e per conoscenza al CONS
3. Fermo restando il carattere volontario e gratuito nell’ambito del movimento sportivo, per
l’espletamento di particolari attività di carattere tecnico e sportivo, le FSN e le DSA, possono
avvalersi, laddove si ravvisa l’esigenza, dell’opera di personale assunto o di lavoratori autonomi, in
base a rapporti di diritto privato secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro.
4. Le spese relative graviteranno sul bilancio delle rispettive organizzazioni sportive
beneficiarie.

Art.52
(Agevolazioni e trattamento tributario e normativo delle prestazioni delle attività sportive)

1. In linea con quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, lettera o) della Legge 16 dicembre
2013 n.166, i contributi sino ad euro 5.000,00 annui e/o i rimborsi spese documentati, erogati ad
atleti non professionisti dal CONS e dalle Federazioni ed Associazioni ad esso affiliate, sono esenti
da imposta.
2. Tale beneficio si estende anche ai dirigenti sportivi, tecnici e collaboratori non
professionisti, fino all’importo massimo di euro 5.000,00 annui.
3. I dipendenti pubblici e privati che prestano la propria opera, nell’ambito delle attività
sportive dilettantistiche svolte presso il CONS, FSN, DSA ed Associazioni affiliate, al di fuori
dell'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, possono percepire, per tali finalità,
contributi e rimborsi spese, documentati nelle modalità ed entro i limiti indicati ai commi 1 e 2,
senza incorrere nelle incompatibilità o casi d’impedimento previsti dalle disposizioni di legge in
materia di lavoro.
4. Tale prerogativa di non incompatibilità viene riconosciuta, nei limiti indicati ai commi 1 e 2
, ai titolari di reddito da pensione o altri trattamenti previdenziali, assegni di invalidità, di mobilità
e sussidi dei lavoratori socialmente utili.

TITOLO VI
INQUADRAMENTO ATLETI, DIRIGENTI, TECNICI E UFFICIALI DI GARA

Art.53
(Atleti - Commissioni Nazionali degli Atleti - Commissione Atleti olimpici)

1. Gli atleti sono inquadrati presso le Associazioni Sportive, le FSN e le DSA e partecipano alle
competizioni nel rispetto dei principi dell’etica e della lealtà sportiva, del fair play, conformemente
all’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Gli atleti agonisti nazionali selezionati per le rappresentative/squadre nazionali sono tenuti
a rispondere alle convocazioni del CONS, delle FSN e DSA di appartenenza e onorare il ruolo ad
essi conferito. Si impegnano parimenti a rispettare le norme anti doping contenute nel Codice
Mondiale della WADA e delle norme che regolano le competizioni sportive organizzate dal CIO, dal
CONS, dalle Federazioni Sportive Internazionali, dalle FSN e DSA.
4. Gli atleti possono costituirsi in una Commissione Nazionale Atleti presso il CONS e
nell’ambito dei vari sport, in Commissioni Atleti federali delle singole FSN e DSA, dotandosi di
norme autonome di funzionalità operativa e disciplinate secondo criteri guida approvati dal
Consiglio Nazionale, allo scopo di formulare proposte, suggerimenti e migliorie agli organi direttivi
delle varie organizzazioni sportive.
5. In applicazione dei principi previsti dal CIO, in seno al CONS è costituita la Commissione
Atleti olimpici, coordinata da due rappresentanti eletti fra gli atleti sammarinesi che abbiano
partecipato ai Giochi Olimpici, secondo le disposizioni previste dalla Carta Olimpica del CIO.
6. Ai due rappresentanti della Commissione Atleti olimpici, che ne coordinano l’attività in
base ad un apposito regolamento interno, formulato dagli stessi atleti e ratificato dal Comitato
Esecutivo, è riconosciuta la partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale, con diritto di voto.
7. Per il perseguimento delle finalità della Commissione Atleti olimpici, della Commissione
Nazionale Atleti e delle Commissioni Atleti federali delle singole FSN e DSA, potranno avvalersi
delle strutture e risorse del CONS e delle FSN e DSA ove sono presenti, e compatibilmente con gli
stanziamenti previsti nei rispettivi bilanci delle organizzazioni sportive competenti.

Art.54
(Dirigenti sportivi - Tecnici - Ufficiali di gara)

1. Sono considerati dirigenti sportivi, sia i membri elettivi del CONS, delle FSN, delle DSA e
delle Associazioni Sportive che, per nomina o su incarico specifico conferito da un organo
deliberativo, esercitano la loro attività in funzione della crescita tecnico-sportiva, sociale, educativa
e culturale degli appartenenti all’organizzazione sportiva che sono chiamati a dirigere.
2. I dirigenti sportivi inquadrati nei vari organi del CONS, delle FSN, delle DSA e delle
Associazioni Sportive, devono esercitare la loro funzione, nel rispetto e facendo applicare
l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, senza scopo di lucro e senza percepire
compensi, eccetto i casi previsti dalla legge, dallo statuto o regolamenti delle singole organizzazioni
sportive di riferimento.
3. I tecnici, allenatori e preparatori fisici inquadrati presso le Associazioni Sportive, le FSN e
DSA e presso il CONS esercitano la loro attività nel rispetto dell’ordinamento sportivo nazionale ed
internazionale e delle norme antidoping, in funzione della crescita tecnico-sportiva, educativa degli
atleti.
4. Nell’ambito del CONS, delle FSN e DSA, possono costituirsi e regolamentare un organismo
di coordinamento dei tecnici sportivi.
5. Gli ufficiali di gara, inquadrati nelle rispettive FSN e DSA, possono partecipare, nella
qualifica a loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la
regolarità nel rispetto delle regolamentazioni nazionali ed internazionali.
6. Le FSN e le DSA possono riconoscere gruppi od associazioni di ufficiali di gara.
7. Gli ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni nel rispetto della lealtà sportiva, in
osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.
8. Per l’espletamento della loro attività sportiva, dirigenti sportivi, tecnici e ufficiali di gara
possono percepire indennità e rimborsi spesa in funzione delle loro abilitazioni e requisiti tecnico-
sportivi, nelle forme, modalità e disposizioni previste dalla presente legge.

TITOLO VII
MEDICINA DELLO SPORT - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ANTI-DOPING

Art.55
(Tutela sanitaria)

1. La tutela sanitaria in favore di tutti i praticanti di attività agonistiche, non agonistiche e
ludico-sportive viene assicurata dallo Stato, come per gli altri servizi sanitari, attraverso le strutture
dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) o presso strutture sanitarie private accreditate e abilitate.
2. Le visite mediche per il rilascio dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica effettuate
presso i servizi dell’ISS sono gratuite per i minorenni e per gli atleti disabili, ad eccezione dei
soggetti che svolgono attività sportiva agonistica di tipo professionistico.
3. Il CONS e l’ISS potranno coordinarsi per predisporre l’attivazione di ulteriori iniziative in
materia di tutela sanitaria nella pratica sportiva, stabilendo criteri di gestione e modalità di
intervento e confrontandosi periodicamente per verificare l’andamento dei servizi attivati.

Art.56
(Tipologia dei controlli e certificazioni di idoneità)

1. Ai fini della tutela della salute, tutti coloro che si apprestano o praticano attività sportiva
agonistica e non agonistica, nell’ambito delle attività organizzate dal CONS, dalle FSN, dalle DSA e
dalle Associazioni Sportive affiliate, devono sottoporsi periodicamente al controllo dell’idoneità
specifica alla disciplina sportiva che intendono svolgere o svolgono.
2. Le FSN e le DSA competenti, in sintonia con l’ordinamento sportivo nazionale e
internazionale, stabiliscono la qualifica di chi svolge attività agonistica e quella non agonistica,
mentre per l’attività ludico-sportiva s’intende quell’attività liberamente svolta, a titolo prettamente
personale e privato, dalla cittadinanza in genere.
3. L’accertamento di idoneità, di cui al comma 1, viene determinato sulla base delle valutazioni
dei medici certificatori in rapporto allo sport praticato, tenuto conto delle indicazioni contenute in
apposito protocollo sanitario predisposto dall’ISS.
4. Il decreto delegato indicherà altresì la specializzazione necessaria dei medici certificatori
competenti secondo la tipologia dell’idoneità certificata, le specificità degli esami richiesti, la
durata di validità e la frequenza dei controlli, secondo il caso, anche sulla base delle norme
procedurali indicate dalle Federazioni Sportive Internazionali di riferimento.
5. Presso l’Authority Sanitaria è istituito l’elenco dei medici abilitati al rilascio delle
certificazioni di idoneità da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate
dalla stessa.
6. La presentazione del predetto certificato di idoneità, da parte dell’interessato,
all’organizzazione sportiva richiedente, è condizione indispensabile per la partecipazione alle
attività sportive agonistiche e non agonistiche.
7. Avverso il mancato o negativo rilascio delle idoneità di cui al comma 3 è ammesso ricorso
dinnanzi ad una apposita commissione istituita dall'ISS, come definito nel protocollo sanitario di
cui al medesimo comma 3.

Art.57
(Organizzazione Anti Doping - NADO San Marino: funzioni e composizione)

1. Coerentemente con le finalità e richiami contenuti nella presente legge è istituito, in seno al
CONS quale Organizzazione Nazionale Anti Doping (NADO), il NADO San Marino, dotato di
autonomia operativa, con competenza nella Repubblica di San Marino.
2. Il NADO San Marino è investito dell’autorità e della responsabilità per programmare,
cooperare, proporre, coordinare, vigilare, prevenire e reprimere il fenomeno del doping, in
conformità al Codice Mondiale Anti Doping della WADA e alle disposizioni della presente legge, dei
regolamenti del CIO e del CONS, ovvero la somministrazione o l'assunzione volontaria da parte
dell’atleta di sostanze vietate e metodi proibiti dal Codice Mondiale della WADA, allo scopo di
accrescere artificiosamente e slealmente il rendimento fisico e le prestazioni nell’attività agonistica
e non agonistica.
3. Fanno parte del NADO San Marino, con mandato quadriennale:
a) un rappresentante del CONS, nominato dal Consiglio Nazionale, che lo presiede;
b) un rappresentante designato dalla Segreteria di Stato con delega allo Sport scelto fra gli iscritti
all’Albo degli Avvocati della Repubblica;
c) un rappresentante medico designato dalla Segreteria di Stato per la Sanità;
d) un rappresentante delle FSN;
e) un rappresentante delle Associazioni Sportive;
f) un rappresentante della Commissione degli Atleti olimpici o della Commissione Nazionale
Atleti;
4. Il NADO San Marino è dotato di un proprio Regolamento interno, approvato dal Comitato
Esecutivo e ratificato dal Consiglio Nazionale, in armonia con le disposizioni della WADA,
impartite a tutti i Comitati Olimpici Nazionali, alle Federazioni Internazionali e altre
Organizzazioni sportive, e che devono essere riconosciute ed applicate da tutte le FSN, le DSA e
loro Associazioni Sportive affiliate, riconosciute dal CONS pena la sospensione e/o la revoca
dell’affiliazione all’Ente stesso.
5. Al NADO San Marino compete tutto il contenzioso, ivi comprese le sanzioni da comminarsi
agli atleti, dirigenti e tecnici e ai collaboratori di supporto dell’atleta o delle squadre.
6. I ricorsi avverso le sanzioni del NADO San Marino potranno essere rivolti al Tribunale
Nazionale Anti Doping di cui all'articolo 59, quale organismo di giustizia, per le decisioni in
materia di violazione delle disposizioni del regolamento anti-doping del CONS e delle Federazioni
Sportive qualora previste e esistenti o delle disposizioni del Codice Mondiale della WADA.
7. Il Comitato Esecutivo stabilisce uno stanziamento specifico annuale, per tutte le attività del
NADO San Marino, compatibilmente con gli stanziamenti a bilancio e dietro presentazione di una
dettagliata relazione annuale e programmatica.

TITOLO VIII
ASSICURAZIONI

Art.58
(Assicurazioni)

1. Le FSN, le DSA e le Associazioni Sportive hanno l’obbligo di assicurare tutti i propri
tesserati, agonisti o praticanti che prestano attività ludico-sportiva, contro danni derivanti dagli
infortuni occorsi nell’esercizio dell’attività sportiva.
2. Alla stessa copertura assicurativa sono soggetti anche tutti i dirigenti, tecnici, medici,
collaboratori e tutti i soci iscritti alle Associazioni sportive affiliate, regolarmente tesserati alle FSN,
alle DSA e i singoli tesserati direttamente a queste ultime, come definito all’articolo 31.
3. Detta copertura deve comprendere i rischi connessi ai trasferimenti dal domicilio ai luoghi
di raduno effettuati sia con mezzi propri che con mezzi collettivi. Agli oneri derivanti dalla prevista
copertura assicurativa si provvede con la partecipazione dei singoli federati ed iscritti di cui sopra.
4. La responsabilità civile del CONS, delle FSN, delle DSA, delle Associazioni Sportive nonché
dei rispettivi dirigenti, tecnici, atleti e federati in relazione alle attività previste dalla presente legge,
deve essere coperta da adeguata garanzia assicurativa. Gli oneri derivanti dalla copertura
assicurativa di cui al presente comma sono a carico del CONS .
5. Le manifestazioni e le competizioni sportive di qualsiasi genere e le relative gare e prove
non possono essere autorizzate se l’organizzazione sportiva competente non abbia provveduto a
contrarre, a proprie spese, adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi e
verso i partecipanti.
6. In caso di responsabilità civile verso i soggetti di cui al comma 1 da parte dei soggetti
previsti al comma 2, gli indennizzi corrisposti dall’assicuratore infortuni verranno computati
nell’eventuale maggior risarcimento dovuto ai sensi della responsabilità civile.
7. Le imprese assicuratrici, per gli indennizzi dovuti ai sensi del comma 1, non hanno azione di
regresso nei confronti dei responsabili civili assicurati ai sensi del comma 2.
8. I capitoli ed i massimali della copertura assicurativa di cui ai commi precedenti non
possono essere inferiori ai minimi stabiliti periodicamente dal Comitato Esecutivo del CONS in
relazione ai rischi di ogni singola disciplina sportiva.

TITOLO IX
GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 59
(Tribunale Sportivo e Tribunale Nazionale Anti Doping)

1. E’ istituito presso il CONS il Tribunale Sportivo con funzione conciliativa e giudicante, il cui
funzionamento è disciplinato dal Regolamento di Giustizia Sportiva deliberato dal Consiglio
Nazionale; svolge le proprie funzioni nel rispetto dei principi di terzietà, autonomia ed
indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Sono organi del Tribunale Sportivo nominati dal Consiglio Nazionale:
a) un Giudice Sportivo di I Grado, quale organo monocratico;
b) un Giudice Sportivo di II Grado o d’appello, quale organo collegiale, formato da due membri.
3. Il Consiglio Nazionale nomina uno o più Giudici Sportivi supplenti in caso di sostituzione
dei titolari per ragioni d’incompatibilità o di inopportunità.
4. Il Tribunale Sportivo ha competenza, con pronuncia definitiva, sulle controversie che
contrappongono una FSN o DSA a soggetti affiliati, ad Associazioni Sportive o a singoli tesserati o
provvisti di licenza sportiva, a condizione che siano stati previamente esperiti i ricorsi interni alla
FSN o alla DSA, nei rispettivi organi di giustizia, ove presenti.
5. In riferimento alle controversie di cui al comma 4, gli statuti e i regolamenti delle FSN e
DSA devono prevedere il tentativo obbligatorio di conciliazione e l’eventuale procedimento
arbitrale. Gli statuti e i regolamenti delle FSN devono altresì contenere la previsione del ricorso
obbligatorio all’arbitrato una volta esauriti i gradi interni di giudizio e prima di adire il Tribunale
Sportivo.
6. Ogni organo della giustizia sportiva deve pronunciarsi, a pena di decadenza del
provvedimento, entro un mese dal ricevimento del ricorso.
7. Il Tribunale Sportivo non ha competenza in materia di doping, la cui giurisdizione è
demandata al Tribunale Nazionale Anti Doping, la cui composizione, competenza e giurisdizione
saranno regolamentate nell’apposito Regolamento Anti Doping del CONS adottato su indicazione
del NADO San Marino e approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 60
(Regolamento di Giustizia Sportiva)

1. Il Regolamento di Giustizia Sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale su proposta del
Comitato Esecutivo, disciplina le norme generali del procedimento e prevede:
a) i principi, le norme di accesso all’iter della giustizia sportiva e l’organizzazione amministrativa
presso il CONS;
b) la nomina e la competenza degli organi di giustizia sportiva delle Federazioni e del CONS ;
c) il tentativo di conciliazione fra le parti durante l’iter giudiziario;
d) le regole del ricorso all’arbitrato;
e) le quote cauzionali da versarsi all’inizio di ogni grado di giudizio da parte dei ricorrenti;
f) il pagamento delle spese processuali sostenute dal Tribunale Sportivo;
g) le sanzioni e provvedimenti disciplinari e relativo registro;
h) modalità e termini per i provvedimenti di clemenza.
2. La normativa sopra prevista non si applica nei casi di partecipazione di atleti, società e
Federazioni a campionati e gare che, pur svolgendosi a San Marino, siano già regolamentate da
ordinamenti internazionali.
3. La disciplina prevista nel presente articolo in riferimento alle FSN e DSA si applica
integralmente anche alle Associazioni Sportive affiliate a queste ultime, e tutti gli aderenti alle
Organizzazioni Sportive nell’ambito del CONS, FSN, DSA, Associazioni Sportive e singoli affiliati e
tesserati hanno l’obbligo di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, prima di adire le
vie legali, avendo esperito tutti i gradi della giustizia sportiva.

TITOLO X
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art.61
(Finanziamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti)

1. La manutenzione ordinaria degli impianti sportivi pubblici e zone adiacenti, affidati dallo
Stato al CONS, compete all’Ente nell’ambito degli appositi stanziamenti e secondo la disciplina
prevista dalla presente legge, in particolare agli articoli 8 e 10, fatte salve singole disposizioni
previste nelle convenzioni relative alla gestione degli impianti sportivi stipulate dallo Stato o dal
CONS, ai sensi del comma 1 dell’articolo 10.
2. La manutenzione straordinaria degli impianti sportivi pubblici compete allo Stato, i cui
interventi troveranno imputazione, per quanto concerne gli interventi edilizi e tecnico strutturali,
su appositi stanziamenti del Bilancio dello Stato come previsto all’articolo 7 del Regolamento 29
ottobre 2013 n.6.
3. Con regolamento adottato dal Congresso di Stato verranno definiti i lavori di carattere
edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, spettanti rispettivamente al CONS e all’Ecc.ma
Camera, di cui ai commi 1 e 2.
4. L’analisi periodica degli interventi di manutenzione straordinaria, con particolare
attenzione alla messa in sicurezza degli impianti ed all’eliminazione delle barriere architettoniche,
verrà vagliata sulla base di un Piano di priorità d’intervento sugli impianti sportivi approvato dal
Consiglio Nazionale di cui al comma 3, lettera b), dell’articolo 14 e previo confronto fra CONS e le
Segreterie di Stato competenti.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE E PERSONALE CONS

Art.62
(Personale del CONS)

1. Il CONS, per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale di norma di personale con rapporto di
lavoro di pubblico impiego o con altre forme di contratto regolamentate dalla Pubblica
Amministrazione.
2. Il CONS, inoltre, per quanto previsto nell’ambito della mobilità inter/intradipartimentale e
dei distacchi amministrativi, per le collaborazioni necessarie può avvalersi di altro personale in
forza alla Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici e società private a partecipazione statale, su
apposita richiesta del Comitato Esecutivo, per la gestione e l’organizzazione di eventi di particolare
rilevanza e per progetti di sviluppo sportivo di cui all’articolo 47 o in relazione all’attuazione del
programma di politica quadriennale approvato dal Consiglio Nazionale.
3. Durante il periodo di distacco amministrativo i dipendenti interessati mantengono tutti i
diritti presenti e futuri legati alle rispettive posizioni di ruolo nella Pubblica Amministrazione o nei
Corpi militari, negli Enti Pubblici e nelle società private a partecipazione statale. Per tutta la durata
del distacco amministrativo non è corrisposta ogni eventuale indennità di funzione propria della
posizione lavorativa di provenienza.

Art.63
(Funzionari e impiegati)

1. I funzionari e gli impiegati svolgono, secondo i rispettivi profili, ruoli e qualifiche, compiti di
coordinamento, di segreteria e di contabilità, compiti amministrativi, tecnici per la gestione delle
strutture sportive affidate dallo Stato al CONS, di organizzazione di manifestazioni ed eventi
sportivi promossi direttamente dal CONS e di supporto a quelle di iniziativa delle FSN e delle DSA.
2. L’organico dei funzionari e impiegati assegnato all’Ente è quello risultante dalla Legge 17
settembre 1993 n.106, che sarà sostituito dalla periodica definizione del fabbisogno da parte della
Direzione Generale della Funzione Pubblica, secondo le norme di cui alla Legge 5 dicembre 2011
n.188.
3. Il primo fabbisogno del CONS prevederà il profilo di ruolo di Responsabile Unità Operativa
(RESUNIOP) al quale sono attribuite le competenze in materia amministrativa e contabile
dell’Ente e relative responsabilità. Il Segretario Generale svolge le funzioni di Capo del Personale
dell’Ente coadiuvato dal Responsabile Amministrativo Contabile conformandosi agli indirizzi
espressi dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica. La copertura del suddetto Profilo di
Ruolo relativo al Responsabile Amministrativo Contabile avviene secondo le norme vigenti in
materia.

Art.64
(Personale salariato)

1. Il CONS può disporre di personale salariato adibito ai servizi, alla custodia e manutenzione
degli impianti sportivi e delle zone adiacenti, affidati in concessione al CONS e da questo
direttamente gestiti.
2. Il rapporto di lavoro sia per gli aspetti normativi sia per quelli economici, è oggetto di
apposita trattativa fra la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali, tenuto conto della
flessibilità dei servizi richiesti e delle particolari condizioni operative del CONS in relazione alle
proprie attività.
3. Il personale salariato o di cui il CONS può disporre dipende amministrativamente e
disciplinarmente dal CONS, secondo le norme previste in materia di lavoro.


Art.65
(Determinazione del fabbisogno del personale )

1. La determinazione del fabbisogno di personale sarà concordata dal Segretario Generale con
la Direzione Generale della Funzione Pubblica, tenuto anche conto delle particolari necessità e
requisiti richiesti ed indicati dal Comitato Esecutivo, dopo aver assicurato il relativo finanziamento,
secondo le norme di cui alla Legge n.188/2011.

Art.66
(Personale convenzionato)

1. Il CONS per garantire le attività di propria competenza potrà comunque stipulare apposite
convenzioni relative a prestazioni di lavoro autonomo in base al Programma di Politica Sportiva
Quadriennale, nel rispetto delle norme vigenti in materia e degli stanziamenti previsti a bilancio.

Art.67
(Distacco sportivo di personale)

1. Il CONS, per effettive esigenze organizzative, tecniche ed agonistiche, può richiedere il
distacco sportivo di dipendenti della Pubblica Amministrazione, degli Enti pubblici e a
partecipazione statale e delle Aziende e datori di lavoro privati.
2. Sulle richieste inoltrate dal Segretario Generale del CONS provvedono rispettivamente il
Direttore della Funzione Pubblica, il Direttore delle Risorse Umane e Organizzazione, i Direttori
degli Enti e delle Aziende del Settore Pubblico Allargato e i singoli datori di lavoro privati.
L’eventuale rifiuto del distacco sportivo deve essere motivato in relazione a indilazionabili esigenze
di servizio.
3. Il distacco dei lavoratori dipendenti non influisce né sulla retribuzione, ad eccezione delle
eventuali indennità di funzione, né sull’evoluzione del rapporto del dipendente distaccato ed essi
hanno diritto di essere riammessi al posto di lavoro precedentemente occupato con il
riconoscimento a tutti gli effetti economici e giuridici del servizio prestato.
4. Possono accedere ai distacchi sportivi anche i lavoratori autonomi, ai quali sarà
riconosciuta un’apposita indennità fissata dal Comitato Esecutivo del CONS.
5. Gli oneri retributivi e contributivi connessi alla carriera dei dipendenti pubblici e privati e le
indennità giornaliere per i lavoratori autonomi sono a carico del bilancio CONS.

Art.68
(Durata e regolamentazione dei distacchi sportivi)

1. Il CONS può usufruire del distacco di cui all’articolo 67 entro un limite massimo cumulativo
di ore lavorative pari a un mese dell’anno per ogni FSN e ogni Disciplina Sportiva Associata
affiliata, comprendendole in un complessivo monte ore.
2. Dal calcolo del monte ore è escluso il personale del Settore Pubblico Allargato o in distacco
amministrativo ai sensi del secondo comma dell’articolo 62.
3. La durata del distacco sportivo e le relative modalità saranno concordate di volta in volta
con i Direttori con funzioni di Capo del Personale del Settore Pubblico Allargato e con il datore di
lavoro privato.
4. Limitatamente agli Atleti d’Interesse Nazionale di cui all'articolo 47, potrà essere concessa
una deroga, qualora necessaria, al monte ore di cui al comma 1, compatibilmente con le
disponibilità di bilancio.
5. Il vaglio delle richieste dei distacchi sportivi da parte delle FSN e DSA e la concessione da
parte del CONS saranno vagliate in base all’apposito regolamento predisposto dal Comitato
Esecutivo.

Art.69
(Permessi straordinari sportivi retribuiti per attività sportive)

1. Gli atleti, dirigenti, tecnici, sanitari, collaboratori e ufficiali di gara del CONS o inquadrati
nelle rispettive FSN o DSA affiliate, su richiesta del Segretario Generale del CONS, possono fruire
di permessi straordinari sportivi retribuiti, sia se dipendenti del Settore Pubblico Allargato, sia se
dipendenti di datori di lavoro privati, fino ad un massimo di cinque giorni per ciascun anno solare,
per partecipare a competizioni o a riunioni di carattere internazionale.
2. Nell’anno della celebrazione dei Giochi Olimpici, Giochi del Mediterraneo, Giochi Europei e
Giochi dei Piccoli Stati d’Europa la durata massima dei permessi straordinari sportivi retribuiti è
elevata a quindici giorni.
3. Gli oneri retributivi dei permessi straordinari sportivi riconosciuti ai dipendenti del Settore
Pubblico Allargato ed ai dipendenti di datori di lavoro privati, sono a carico del bilancio CONS.
4. Ai lavoratori autonomi, convocati dal Segretario Generale del CONS per conto dell’Ente o
delle FSN e DSA, per la partecipazione alle competizioni ed alle riunioni di cui ai commi 1 e 2, è
riconosciuta apposita indennità giornaliera fissata dal Comitato Esecutivo parimenti a carico del
bilancio CONS.
5. L’applicazione di quanto previsto al comma 3 avverrà a decorrere dall’Esercizio Finanziario
2016.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI

Art.70
(Norme transitorie)

1. Con l’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Nazionale del CONS, entro novanta
giorni, deve provvedere alle seguenti elezioni e nomine:
a) elezione di due nuovi membri per l’integrazione del Comitato Esecutivo;
b) nomina dei Giudici Sportivi del Tribunale Sportivo di cui all’articolo 59.
2. La decorrenza continuativa degli incarichi di cui al comma 4 dell’articolo 11 non è
retroattiva ed ha inizio dal quadriennio olimpico successivo alla data di approvazione della
presente legge.
3. Le domande di affiliazione pendenti presso il CONS alla data dell’entrata in vigore della
presente legge, di FSN o DSA, saranno prese in esame solo dopo l’approvazione dell’apposito
regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 39.
4. Il Comitato Esecutivo, dopo l’integrazione dei membri di cui alla lettera a) del comma 1,
formulerà entro centottanta giorni la proposta di statuto del CONS sottoponendolo al Consiglio
Nazionale e al CIO, per la conforme approvazione, prima di inviarlo per ratifica alla Segreteria di
Stato con delega allo Sport.
5. Gli attuali statuti delle Federazioni e i regolamenti del CONS nonché i regolamenti delle
Federazioni, saranno uniformati alle nuove norme introdotte dalla presente legge, entro diciotto
(18) mesi dalla sua entrata in vigore e comunque entro la scadenza del mandato degli attuali organi
del CONS per il corrente quadriennio olimpico.

Art.71
(Leggi abrogate o modificate)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare la Legge 13
marzo 1997 n.32.
2. Le agevolazioni fiscali previste all’articolo 52 si applicheranno a partire dal periodo
d’imposta successivo all’anno di approvazione della presente legge.

Art.72
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 2015/1715 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

 
 
ALLEGATO A alla Legge 30 settembre 2015 n.149


REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

Art.1

Al fine di consentire il pieno e razionale utilizzo delle palestre scolastiche di proprietà dello
Stato si demanda al CONS la gestione dell'attività sportiva nelle palestre scolastiche al di fuori
dell'orario di insegnamento, comprese le attività elettive e integrative.
L'utilizzo delle palestre non dovrà, in alcun modo, costituire condizionamento al servizio
scolastico, il quale dovrà avere la precedenza di utilizzo delle strutture secondo quanto disposto
dall'autorità scolastica.

Art.2

La pulizia degli impianti utilizzati al di fuori dell'orario di insegnamento sarà effettuata a
cura del personale messo obbligatoriamente a disposizione dalle FSN, dalle DSA e dalle
Associazioni Sportive alle quali è concesso l'utilizzo dell'impianto.

Art.3

Le FSN le DSA e le Associazioni Sportive, che intendano usufruire delle palestre scolastiche
per l’attività sportiva o motoria o per attività formative, corsi o attività agonistiche, dovranno
inoltrare richiesta al CONS in cui deve essere specificato:
a) nominativo e recapito del responsabile a cui viene affidata temporaneamente la struttura;
b) tipo di attività che si intende svolgere;
c) giorni ed orari per i quali si richiede la concessione;
d) eventuali tariffe applicate.

Art.4

Le richieste di concessione verranno esaminate dagli uffici del CONS in base all'ordine
cronologico di presentazione delle medesime, adottando il criterio di equa distribuzione ma
tenendo conto della priorità destinata alle attività agonistiche e successivamente, alle attività
amatoriali e di tempo libero.

Art.5

I dirigenti incaricati delle FSN, delle DSA e delle Associazioni Sportive affiliate, dovranno
garantire l'osservanza delle seguenti norme:
a) rispetto degli orari concordati;
b) rispetto dell'ambiente utilizzato;
c) rispetto di norme e regolamenti di utilizzo delle palestre;
d) immediata rifusione al CONS degli eventuali danni arrecati.

Art.6

Qualora un assegnatario non utilizzi la palestra assegnata, sarà tenuto ad informare
immediatamente il CONS.
 

Art.7

Il CONS vigila sulla modalità d'uso delle palestre ed in caso di mancato rispetto degli
impegni assunti può revocare la concessione dell’uso dell'impianto.

Art. 8

Nel caso in cui la richiesta di utilizzo delle palestre scolastiche sia inoltrata da gruppi
organizzati senza scopo di lucro, il CONS valuta di volta in volta le richieste.  
 
ALLEGATO B alla Legge 30 settembre 2015 n.149

REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI IMPIANTI PER EVENTI SPORTIVI O ALTRE
ATTIVITÀ

Art.1

Con lo scopo di salvaguardare a tutti i cittadini il diritto alla pratica ed attività sportiva
anche non agonistica, in ossequio all'articolo 1 della Legge “Disciplina dell’attività sportiva”, è
destinata almeno un giorno alla settimana, l'apertura al pubblico degli impianti sportivi pubblici.
Nel corso del giorno indicato dalle FSN, DSA e dalle Associazioni Sportive affiliate, la
pratica sportiva non agonistica può essere svolta anche contemporaneamente all’attività agonistica
programmata, ove sussistano condizioni di sicurezza per i praticanti e per l'incolumità pubblica.
Gli utenti possono usufruire degli impianti sportivi ove previsto su prenotazione, nel
rispetto delle norme di utilizzo degli stessi e del pagamento dell’eventuale tariffa prevista, stabilita
di concerto fra il CONS, le FSN, DSA, le Associazioni Sportive e/o gestori delegati.

Art.2

Le FSN e le DSA possono promuovere corsi o attività sportive, anche attraverso le
Associazioni Sportive affiliate, utilizzando gli impianti di proprietà dello Stato o comunque in
gestione al CONS, applicando tariffe orarie o tariffe/corso che devono essere comunicate alla
Segreteria di Stato con delega allo Sport e al CONS.

Art.3

Tutte le eventuali entrate e uscite relative alla promozione di corsi o attività sportive a
pagamento devono figurare nel Rendiconto Amministrativo delle Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Associate o dell’Associazione Sportiva a queste affiliate.

Art.4

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi sono periodicamente verificati dal CONS al fine di
rendere gli impianti medesimi, nel limite del possibile, fruibili secondo le esigenze degli sportivi e
dei praticanti le attività sportive.

Art.5

Nel caso di utilizzo degli impianti sportivi finalizzato ad eventi sportivi o di altro genere,
organizzati da Enti/Organizzazioni private, fatto salvo il rilascio delle autorizzazioni previste da
parte degli Uffici competenti, il CONS stabilisce modalità e tariffe che saranno comunicate alla
Segreteria di Stato con delega allo Sport.