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Legge 3 novembre 2015 n.160 - Modifiche alla Legge 23 dicembre 2014 n.219 e variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l’esercizio finanziario 2015


Published: 2015-11-03
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REPUBBLICA DI SAN MARINO
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 29 ottobre 2015:


LEGGE 3 NOVEMBRE 2015 n.160


MODIFICHE ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N.219 E VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO ALLARGATO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015


Art.1
(Variazione al Bilancio di previsione dello Stato)

1. A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del
Congresso di Stato n.1 del 30 settembre 2015, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di
previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2015 (Allegato “A”) di cui all’articolo 1 della Legge
23 dicembre 2014 n.219, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate tributarie € 405.547.200,00
Titolo 2-Entrate extratributarie € 68.451.766,49
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni
patrimoniali e rimborsi di crediti
€ 3.893.000,00

Titolo 4-Entrate derivanti dall’accensione di
mutui



47.710.266,77
Titolo 5-Partite di giro € 39.845.636,17
Totale Generale Entrate € 565.447.869,43

Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 454.268.787,76
Titolo 2-Spese in conto capitale € 62.634.650,69
Titolo 3-Rimborso di prestiti € 8.698.794,81
Titolo 4-Partite di giro € 39.845.636,17
Totale Generale Uscite € 565.447.869,43

Art.2
(Bilancio di previsione dell’A.A.S.L.P.)

1. A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del
Consiglio di Amministrazione n.1 del 29 settembre 2015, è approvato lo schema della Variazione al
Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per l’esercizio
finanziario 2015 (Allegato “B”) di cui all’articolo 2 della Legge 23 dicembre 2014 n.219, che risulta
così modificato:

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate correnti € 14.989.476,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali € 7.700,00
Titolo 4-Contabilità speciali € 750.000,00
Titolo 6-Partite di giro € 10.698.000,00
Totale Generale Entrate € 26.445.176,00

Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 8.398.626,00
Titolo 2-Spese straordinarie € 6.375.250,00
Titolo 3-Spese in conto capitale € 223.300,00
Titolo 5-Contabilità speciali € 750.000,00
Titolo 6-Partite di giro € 10.698.000,00
Totale Generale Uscite € 26.445.176,00


Art.3
(Bilancio di previsione dell’A.A.S.S.)

1. A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, su conforme
delibera del Consiglio di Amministrazione n.83 del 1° settembre 2015, lo schema della Variazione al
Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per l’esercizio
finanziario 2015 (Allegato “C”) di cui all’articolo 3 della Legge 23 dicembre 2014 n.219, che risulta
così modificato:

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate correnti € 68.070.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitale € 8.000.000,00
Titolo 3-Contabilità speciali € 110.750.000,00
Titolo 5-Partite di giro € 6.792.000,00
Totale Generale Entrate € 193.612.000,00

Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Uscite correnti € 55.320.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitali € 15.609.000,00
Titolo 3-Contabilità speciali € 109.573.000,00
Titolo 4-Spese Straordinarie € //
Titolo 5-Partite di giro € 6.792.000,00
Totale Generale Uscite € 187.294.000,00

2. Il comma 2 dell’articolo 3 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 è così modificato:
“2. L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l’esercizio finanziario
2015, ad utilizzare proprie riserve fino ad €6.500.000,00 da destinare a copertura finanziaria delle
previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello
Stato i cui oneri sono posti a carico dell’A.A.S.S. unitamente ad €1.750.000,00 derivanti da
maggiori utili previsti per l’esercizio 2015.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 3 della Legge 23 dicembre 2014 n. 219 è così modificato:

“3. L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l’esercizio 2015, ad
effettuare una riserva patrimoniale di €900.000,00 per lo sviluppo della rete in fibra ottica di cui
all’articolo 26 della Legge 27 giugno 2013 n.71.”.

4. L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l’esercizio 2015, ad
effettuare un accantonamento al fondo rischi ed oneri di €200.000,00 a fronte di eventuali crediti
inesigibili.
5. L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l’esercizio 2015, ad
utilizzare €1.500.000,00, derivante dalle proprie riserve patrimoniali precedentemente
accantonate per lo sviluppo della rete in fibra ottica di cui all’articolo 26 della Legge 27 giugno 2013
n.71.


Art.4
(Bilancio di previsione C.O.N.S.)

1. A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, su conforme
deliberazione del Comitato Esecutivo n.1 del 16 settembre 2015, il Bilancio di Previsione del
Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per l’esercizio finanziario 2015 (Allegato “D”) di cui
all’articolo 4 della Legge 23 dicembre 2014 n.219, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate ordinarie € 3.966.400,00
Titolo 2-Entrate straordinarie € 688.000,00
Titolo 3-Entrate diverse € 264.035,00
Titolo 4-Entrata conto capitale CONS € 34.300,00
Titolo 5-Partite di giro € 132.000,00
Totale Generale Entrate € 5.084.735,00


Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 4.353.235,00
Titolo 2-Spese straordinarie € 562.700,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili € 2.500,00
Titolo 4-Spese in conto capitale € 34.300,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti € //
Titolo 6-Partite di giro € 132.000,00
Totale Generale Uscite € 5.084.735,00

2. Il comma 2, dell’articolo 4 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 è così modificato:

“2. Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare per acconti il contributo per l’anno 2015 di
€4.000.700,00 al C.O.N.S di cui all’articolo 8 della Legge 13 marzo 1997 n.32.”.

Art.5
(Bilancio di previsione I.S.S.)

1. A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, su conforme
deliberazione del Comitato Esecutivo n.25 del 2 settembre 2015, lo schema di Variazione al
Bilancio di Previsione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale per l’esercizio finanziario 2015 (Allegato
“E”) di cui all’articolo 5 della Legge 23 dicembre 2014 n.219, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Finanziamento attività assistenziale
Sanitaria e Socio Sanitaria



77.510.000,00
Titolo 2-Finanziamento attività previdenziale € 212.406.100,00
Titolo 3-Entrate da attività amministrative,
tecniche e servizi generali



7.386.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti da alienazione
beni patrimoniali



5.000,00
Titolo 5-Acquisizione mezzi finanziari € 17.116.000,00
Titolo 6-Partite di giro € 12.095.000,00
Totale Generale Entrate € 326.518.100,00

Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Uscite correnti € 311.273.100,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale € 3.150.000,00
Titolo 3-Rimborso di mutui € //
Titolo 4-Partite di giro € 12.095.000,00
Totale Generale Uscite € 326.518.100,00



Art.6
(Bilancio di previsione Università degli Studi)

1. A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, su conforme
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.9 del 29 settembre 2015 lo schema della
Variazione al Bilancio di Previsione dell’Università degli Studi per l’esercizio finanziario 2015
(Allegato “F”) di cui all’articolo 6 della Legge 23 dicembre 2014 n.219, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate correnti € 5.496.270,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale € 76.550,00
Titolo 3-Partite di giro € 750.000,00
Totale Generale Entrate € 6.322.820,00

Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 5.475.320,00
Titolo 2-Spese conto capitale € 97.500,00
Titolo 3-Partite di giro € 750.000,00
Totale Generale Uscite € 6.322.820,00



Art.7
(Bilancio di previsione dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima)

1. A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato su conforme
deliberazione del Comitato Esecutivo n.1 del 28 settembre 2015, lo schema della Variazione al
Bilancio di Previsione dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima per l’esercizio
finanziario 2015 (Allegato “H”) di cui all’articolo 8 della Legge 23 dicembre 2014 n.219, che risulta
così modificato:

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1 – Entrate Ordinarie € 471.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie € //
Titolo 3 – Contabilità Speciali € 18.550,00
Titolo 4 – Movimenti di Capitale € //
Titolo 5 – Partite di Giro € 61.000,00
Totale Generale Entrate € 550.550,00

Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1- Spese correnti € 312.000,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale € 11.000,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale € 148.000,00
Titolo 4 – Partite di Giro € 61.000,00
Titolo 5 – Contabilità Speciali € 18.550,00
Totale Generale Uscite € 550.550,00


Art.8
(Bilancio di previsione dell’Ente di Stato dei Giochi)

1. A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e dell’articolo 10 della Legge 27
dicembre 2006 n.143, è approvato, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo del 16
settembre 2015, lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell’Ente di Stato dei Giochi
per l’esercizio finanziario 2015 (Allegato “I”) di cui all’articolo 9 della Legge 23 dicembre 2014
n.219, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1 – Entrate Ordinarie € 191.900,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie € //
Titolo 4 – Movimento di Capitale € //
Titolo 5 – Partite di Giro € 24.800,00
Totale Generale Entrate € 216.700,00

Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1- Spese correnti € 174.700,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale € 870,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale € 16.330,00
Titolo 4 – Partite di Giro € 24.800,00
Totale Generale Uscite € 216.700,00



Art.9
(Trasferimenti Poste San Marino)

1. A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e dell’articolo 5 della Legge 21
maggio 2012 n.54 è approvato, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.94
del 24 agosto 2015, lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione Budgetaria dell’Ente Poste
San Marino per l’esercizio finanziario 2015 (Allegato “L”) di cui all’articolo 10 della Legge 23
dicembre 2014 n.219, che risulta così modificato:

Totale Generale Costi € 6.077.430,00
Totale Generale Ricavi € 4.904.400,00
Sbilancio € 1.173.030,00

2. Il comma 2 dell’articolo 10 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 è così modificato:

“2. Sul capitolo 1-3-2615 “Concorso dello Stato pareggio gestione Ente Poste San Marino” è
stanziato per il 2015 l’importo di €1.173.030,00 quale concorso massimo dello Stato per il pareggio
della gestione dell’Ente Poste.”.

3. Il comma 5 dell’articolo 10 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 è così modificato:

“5. Sul capitolo 1-3-2616 “Fondo di compensazione per agevolazioni tariffarie postali” è
stanziato per il 2015 l’importo di €175.000,00 quale rimborso massimo a carico del Bilancio dello
Stato per le agevolazioni tariffarie concesse dall’Ente Poste ai sensi dell’articolo 22 del Decreto
Delegato 26 giugno 2013 n.68.”.


Art.10
(Disposizioni relative ai fondi destinati al funzionamento delle Giunte di Castello)

1. Il comma 2 dell’articolo 17 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 è così modificato:

“Art.17
(Disposizioni relative ai fondi destinati al funzionamento delle Giunte di Castello)

2. Agli effetti dell’articolo 32 della Legge 27 settembre 2013 n.127, l’A.A.S.L.P. è autorizzata a
mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di €355.000,00 da imputare sui
pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell’Azienda medesima. L’A.A.S.S. è autorizzata a
mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di €63.000,00 da imputare sui pertinenti
capitoli del Bilancio di Previsione dell’Azienda medesima per la realizzazione di impianti di
pubblica illuminazione nei Castelli utilizzando metodi di risparmio e basso consumo.”.


Art.11
(Convenzionamenti per prestiti agevolati)

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 21 (Convenzionamenti per prestiti agevolati) della
Legge 23 dicembre 2014 n.219 è così modificata:

“c) convenzionamenti agevolati per l’Edilizia Sovvenzionata di cui alla Legge 15 dicembre 1994
n.110 e successive modifiche ed integrazioni fino a concorrenza dell’importo massimo di
€5.000.000,00. Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi per il 2015 anche con le
società finanziarie disponibili. Il Congresso di Stato è impegnato altresì a rinegoziare
dall’esercizio finanziario 2015, con gli istituti finanziari convenzionati, i tassi di interesse
previsti per l’erogazione dei mutui agevolati per l’Edilizia sovvenzionata ad oggi troppo elevati,
al fine di riportarli nei livelli medi di mercato;”.

2. Il comma 2 dell’articolo 21 (Convenzionamenti per prestiti agevolati) della Legge 23
dicembre 2014 n.219 è così modificato:

“2. Ai sensi dell’articolo 9 della Legge 3 agosto 2009 n.109 sul cap. 2-4-7227 “Contributi in
conto interessi e in conto canoni per Credito Agevolato straordinario a sostegno delle attività
economiche (Legge n.109/2009)” per l’esercizio finanziario 2015 è stanziato l’importo di
€750.000,00. Gli oneri sono relativi ai finanziamenti autorizzati negli esercizi di competenza.”.


Art.12
(Promozioni ed incentivazioni nel settore energetico)

1. Il comma 1 dell’articolo 23 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 è così modificato:

“Art.23
(Promozioni ed incentivazioni nel settore energetico)

1. Sul capitolo 2-5-6435 denominato “Fondo per interventi finalizzati al risparmio energetico,
idrico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al contenimento delle fonti di inquinamento”
è previsto, per l’esercizio finanziario 2015, uno stanziamento di €210.000,00 teso a finanziare:
a) i sovraccosti di cui all’articolo 7, commi secondo, terzo e quarto del Decreto Delegato 25
giugno 2009 n.89 e successive modificazioni, sostenuti dall’Azienda Autonoma di Stato per
i Servizi Pubblici;
b) gli ulteriori costi ed oneri finalizzati ad interventi connessi al risparmio energetico, idrico ed
alla produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla Legge 7 maggio 2008 n.72 e
relativi decreti delegati attuativi e successive modificazioni;
b-bis) interventi per lo sviluppo di un piano di mobilità sostenibile con l’utilizzo di autoveicoli a
propulsione elettrica.”.


Art.13
(Interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica dell’esistente patrimonio edilizio)

1. Il comma 1 dell’articolo 24 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 è così modificato:

“Art.24
(Interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica dell’esistente patrimonio edilizio)

1. Per ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici
esistenti e ridurre le conseguenti emissioni di sostanze nocive e di gas serra in atmosfera, nonché i
consumi idrici e i costi nazionali per l’approvvigionamento energetico, in linea con le previsioni del
vigente PEN e in attuazione degli impegni derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, sul capitolo 2-5-6438 “Fondo per interventi straordinari volti alla
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio” è previsto, per l’esercizio finanziario 2015, uno
stanziamento di €140.000,00 teso a finanziare gli interventi di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio così come previsto dalla Legge n.48/2014 e dal Decreto Delegato 10 novembre
2014 n.187. Data la recente emanazione di tale decreto, le somme riferite all’esercizio in corso e non
utilizzate sul cap. 2-5-6438 sono registrate, in sede di chiusura del rendiconto generale dello Stato
2014, in conto residui passivi.”.


Art.14
(Promozione ed incentivi per il comparto turistico – commerciale e le attività consortili)

1. Il comma 1 dell’articolo 32 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 è così modificato:

“Art.32
(Promozione ed incentivi per il comparto turistico – commerciale e le attività consortili)

1. I fondi stanziati per l’esercizio finanziario 2015 sul capitolo 1-4-2396 “Fondo per la
promozione ed incentivi per il comparto turistico – commerciale e le attività consortili” di
€63.000,00 sono destinati per il contributo dello Stato alle attività del Consorzio Fidi della
Repubblica di San Marino.”.


Art.15
(Fondo di perequazione previdenziale)

1. Il comma 1 dell’articolo 37 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 è così modificato:

“Art.37
(Fondo di perequazione previdenziale)

1. Sul capitolo 1-3-4607 “Fondo di perequazione previdenziale” vengono stanziati, per il 2015,
€70.000,00 ai sensi dell’articolo 19 della Legge 5 ottobre 2011 n.158.”.


Art.16
(Tetto delle retribuzioni e dei compensi)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 50, comma 3, lettera a) della Legge n.174/2013 così come
modificato dall’articolo 41, comma 1, della Legge n.219/2014 possono essere superate, fino ad un
tetto massimo lordo di €300.000,00 limitatamente alla figura del Direttore Generale della Banca
Centrale della Repubblica di San Marino per il quale è richiesto un profilo ed esperienza
internazionale in ambito finanziario e bancario.

Art.17
(Spese Expo Universale Milano 2015 ed eventi collaterali)

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 49 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 sono così modificati:

“Art.49
(Spese Expo Universale Milano 2015 ed eventi collaterali)

1. In considerazione dell’importanza di realizzare eventi culturali in grado di attrarre i flussi di
visitatori dell’Expo Universale di Milano 2015, sulla base dei progetti ideati dagli Istituti Culturali,
sul capitolo 1-7-4840 “Spese Progetti Speciali” è stanziato, per l’esercizio 2015, l’importo di
€84.000,00 sul quale troveranno imputazione tutte le spese relative alla realizzazione dei
progetti.”.
2. Considerato l’alto valore dell’Esposizione Universale di Milano 2015 e la rilevanza sotto il
profilo turistico, economico e culturale della presenza della Repubblica di San Marino a tale
appuntamento e al fine di incrementare le attività collaterali della partecipazione sammarinese, lo
stanziamento sul capitolo 1-7-3937 “Oneri per la partecipazione all'Expo Universale di Milano
2015”, per l’esercizio finanziario 2015, anno di svolgimento dell’Expo, è pari ad €660.000,00.
Nell’ambito di tale stanziamento troveranno imputazione anche i trasferimenti autorizzati dal
Congresso di Stato, relativi alle spese di competenza della società di diritto privato da costituirsi
per la gestione del Padiglione e delle attività commerciali svolte in esso o negli spazi aggiuntivi,
come previsto al comma 3, dell’articolo 6, del Decreto Delegato 12 marzo 2014 n.31.”.


Art.18
(Parco Scientifico e Tecnologico)

1. Il comma 1 dell’articolo 58 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 è così modificato:

“Art.58
(Parco Scientifico e Tecnologico)

1. Sul capitolo 1-4-3705 “Oneri di funzionamento e attività Parco Scientifico e Tecnologico San
Marino – Italia” è previsto uno stanziamento, per l’esercizio 2015, di €135.000,00. Le risorse del
predetto capitolo sono impiegate:
- sino all’importo di €85.000,00 quale contributo dello Stato all’Ente Gestore del Parco
Scientifico e Tecnologico;
- per l’importo di €50.000,00 per l’affitto della sede dell’Incubatore d’Impresa.”.


Art.19
(Progetto San Marino Card)

1. Il comma 1 dell’articolo 60 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 è così modificato:

“Art.60
(Progetto San Marino Card)

1. Lo stanziamento previsto sul Capitolo 1-3-2385 “Oneri di funzionamento San Marino Card”
pari ad €470.000,00 è destinato:
a) al sostenimento degli oneri di funzionamento, sviluppo e promozione del progetto San Marino
Card quale strumento di incentivazione dei consumi interni di beni e servizi da parte di soggetti
privati e per le attività di Certificazione Telematica dei Ricavi;
b) al sostenimento degli oneri di funzionamento, sviluppo e promozione di un concorso
settimanale a premi in denaro, in ragione degli acquisti registrati su SMaC Card, volto a
incentivare e consolidare la registrazione dei consumi, lo sviluppo del borsellino elettronico e il
circuito scontistiche;
c) al sostenimento degli oneri di funzionamento, sviluppo e promozione di un sistema di
scontistica aggiuntiva rispetto a quella ordinaria, interamente a carico dello Stato, finalizzata
alla promozione di eventi ovvero finalizzata alla temporanea promozione di specifici beni e
servizi o specifici settori merceologici;
d) al sostentamento degli oneri di realizzazione hardware e software per l’attivazione:
- del circuito turistico fidelity card San Marino;
- del circuito carta carburanti Operatori Economici San Marino;
e) al sostenimento degli oneri di studio, sviluppo e funzionamento delle operatività San Marino
Card collegate al progetto di adozione dell’Imposta Generale sui Consumi;
f) allo sviluppo di servizi destinati agli operatori economici aderenti al progetto promozionale San
Marino Card per lo sviluppo e il potenziamento delle proprie attività di promozione con
moderne tecniche di comunicazione commerciale e di fidelizzazione attraverso il sito
www.sanmarinocard.sm e per l’integrazione della San Marino Card, su volontaria adesione del
titolare card, con gestionali privati per l’utilizzo della SMaC Card quale unica carta fidelity RSM;
g) al finanziamento di politiche di sostegno ed incentivazione rivolte agli esercenti del circuito
SMaC, finalizzate all’abbattimento degli oneri per l’acquisto e l’attivazione dei terminali e delle
attrezzature per la certificazione dei ricavi, definite e disciplinate mediante apposito
regolamento del Congresso di Stato la cui prima emanazione dovrà avvenire entro il 28 febbraio
2015;
h) all’implementazione di tecnologie che permettano una maggiore velocità delle transazioni e lo
sviluppo di ulteriori funzionalità di utilizzo della SMaC Card come strumento elettronico di
pagamento e come carta elettronica dei servizi.”.


Art.20
(Modalità di finanziamento del Piano Pluriennale degli Investimenti)

1. Le modalità di finanziamento del Piano Pluriennale degli investimenti di cui al comma 1,
lettera c), dell’articolo 62 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 potranno avvenire anche mediante
emissione di titoli del debito pubblico.
2. Il ricavato derivante dalla vendita di porzioni o relitti di terreno prevista al punto b)
dell’articolo 62 della Legge 23 dicembre 2014 n. 219 è previsto in €1.900.000,00 ed è iscritto sul
Bilancio dello Stato e riscosso sul capitolo in entrata 1120 “Proventi da vendita di terreni”.

Art.21
(Manifestazioni di interesse nazionale)

1. Il comma 1 dell’articolo 66 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 è così modificato:

“Art.66
(Manifestazioni di interesse nazionale)

1. Al fine di dare continuità e certezza alle iniziative culturali che si sono distinte nel
rappresentare la Repubblica di San Marino ai più alti livelli di eccellenza e di riconoscibilità
internazionale, è istituito il capitolo 1-7-5065 “Contributi per manifestazioni di interesse
nazionale”, con stanziamento per l’esercizio 2015 di €51.000,00.”.

Art.22
(Operazioni straordinarie)

1. L’articolo 67 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 è così modificato:

“Art.67
(Operazioni straordinarie)

1. Nell’ambito delle operazioni straordinarie e delle procedure di cui agli articoli 52, 92 e 99
della Legge 17 novembre 2005 n.165, gli atti di cessione di attività tra soggetti autorizzati nonché
gli atti di conferimento di attività da un soggetto autorizzato a fondi comuni di investimento gestiti
da un soggetto autorizzato sono esenti, fino al 31 ottobre 2016, dalle imposte di registro, bollo,
trascrizione e voltura e sono assorbite da una imposta sostitutiva proporzionale pari allo 0,10% da
incassare sul capitolo 100 “Imposte di registro”. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche ad atti di cessione di attività effettuati infragruppo a condizione che cedente o cessionario sia
un soggetto autorizzato. L'imposta sostitutiva proporzionale si applica sul valore di realizzo degli
elementi trasferiti con gli atti posti in essere nell’ambito delle operazioni o delle procedure
suddette, intendendosi per valore di realizzo nel trasferimento a qualsiasi titolo effettuato:
a) di beni immobili e di diritti reali immobiliari: il valore di mercato;
b) di beni in costanza di leasing, tra concedenti e permanendo il medesimo conduttore: il valore
dato dal debito residuo;
c) di contratti di leasing fra conduttori: il valore dato dalle rate già pagate;
d) di crediti: il valore effettivo al momento del trasferimento così come indicato da perito abilitato;
e) di altri beni e diritti: il valore effettivo al momento del trasferimento così come indicato da perito
abilitato. Nel caso di conferimento l’imposta applicata non può superare l’importo previsto dalla
tabella sulle imposte di registro al n.29 lettera b) C1 e C2, come da Decreto Delegato 16 marzo
2010 n.52.
2. Ai fini della validità degli atti di cui al superiore comma e della loro trascrizione non sono
necessari gli adempimenti relativi alla certificazione energetica e previsti dall’articolo 177 della
Legge 19 luglio 1995 n. 87.
3. L’Ufficio del Registro e Conservatoria ha centoventi giorni di tempo per eseguire le
formalità dal termine di cui all’articolo 53, comma 1, della Legge n.85/1981.
4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 46, comma 5, della Legge 16 dicembre 2013 n. 166
e successive modifiche, i soggetti che abbiano posto in essere gli atti nell’ambito delle operazioni o
delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, possono optare, entro il 31 ottobre 2016,
per la deducibilità integrale delle perdite realizzate nel biennio 2015-2016, al netto di quanto già
utilizzato ai sensi della normativa vigente, nei periodi di imposta successivi senza limiti temporali.
Per l’esercizio dell’opzione i soggetti interessati dovranno pagare un’imposta sostitutiva dello
0,50% da calcolarsi sull’importo totale delle perdite pregresse realizzate nel periodo sopra indicato.
L’imposta sostitutiva non potrà essere oggetto di compensazione e dovrà essere interamente pagata
entro i termini per l’esercizio dell’opzione. Con il pagamento si perfeziona l’esercizio
dell’operazione.


Art.23
(Emissione di titoli del debito pubblico)

1. Al fine di acquisire le risorse per finanziare gli interventi di cui ai successivi articoli 24, 25 e
26, il Congresso di Stato è autorizzato ad emettere, entro il 31 dicembre 2016, in una o più
soluzioni, titoli del debito pubblico sino ad un ammontare complessivo di €102.000.000,00
nominali.
2. Le caratteristiche di ogni emissione di titoli del debito pubblico di cui al comma precedente
saranno definite tramite appositi decreti delegati che costituiranno il Regolamento di ciascuna
emissione, nel rispetto dei criteri di seguito elencati:
a) la durata di ciascuna emissione non potrà superare i dieci anni;
b) lo Stato dovrà riservarsi il diritto di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il debito a
date prestabilite mediante l’esercizio di una o più opzioni di tipo call.
3. Ai fini dell’accertamento in entrata delle somme derivanti dal collocamento dei titoli di cui
al presente articolo sono istituiti i seguenti capitoli: 1222 “Sottoscrizione Emissione Titoli del
debito pubblico per interventi di rafforzamento patrimoniale del sistema bancario sammarinese”;
9420 “Sottoscrizione Emissione Titoli del debito pubblico per finanziamento Legge di spesa
n.67/2015 per realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche”.
4. A decorrere dal corrente esercizio finanziario e sino a quello in cui avrà luogo il rimborso
dei titoli del debito pubblico dovranno essere corrisposte, per ogni esercizio, le somme relative alla
quota parte di interessi di competenza. Dette somme troveranno imputazione sui pertinenti
capitoli di spesa del Bilancio dello Stato.
5. Il debito derivante dall’emissione di cui al presente articolo viene iscritto nello Stato
Patrimoniale dello Stato.


Art.24
(Rafforzamento del patrimonio di vigilanza della Cassa di Risparmio)

1. E’ dato mandato al Congresso di Stato di sostenere il rafforzamento del patrimonio di
vigilanza della partecipata Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. anche tramite
la sottoscrizione di strumenti ibridi di patrimonializzazione o passività subordinate, anche nella
forma convertibile, mediante l’emissione di titoli del debito pubblico fino alla concorrenza di
€40.000.000,00 di cui al precedente articolo 23 e l’impiego delle risorse stanziate per pari importo
sul capitolo 2-3-6356 “Interventi di rafforzamento patrimoniale del sistema bancario
sammarinese”.
2. L’intervento di cui al comma 1 ed eventuali ulteriori interventi di rafforzamento del
patrimonio della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. che prevedano la
sottoscrizione di azioni di nuova emissione potranno avvenire in deroga all’articolo 2, comma 1,
terzo capoverso della Legge 29 novembre 1995 n.130 e all’articolo 30, comma 9, della Legge 23
febbraio 2006 n.47 e sue successive modifiche ed integrazioni.


Art.25
(Rimborso finanziamento)

1. E’ dato mandato al Congresso di Stato di rimborsare il finanziamento sottoscritto con gli
Istituti di credito sammarinesi ai sensi degli articoli 20 e 21 della Legge 20 dicembre 2013 n.174,
dall’articolo 7 della Legge 31 ottobre 2013 n.153, così come modificato dall’articolo 8 della Legge 19
settembre 2014 n.146 e dall’articolo 20, comma 1, della Legge 23 dicembre 2014 n.219, mediante
l’emissione di €32.000.000,00 di titoli del debito pubblico di cui al precedente articolo 23.


Art.26
(Finanziamento del Piano Pluriennale degli Investimenti)

1. E’ dato mandato al Congresso di Stato di finanziare gli interventi di cui alla Legge 11 maggio
2015 n.67 relativa alla legge di spesa pluriennale per la realizzazione di infrastrutture ed opere
pubbliche di cui all’articolo 62 della Legge 23 dicembre 2014 n.219, così come modificato dal
precedente articolo 20, mediante l’emissione, nell’esercizio 2016, in una o più soluzioni, fino alla
concorrenza dell’importo di €30.000.000,00, di titoli del debito pubblico di cui al precedente
articolo 23.
2. Le somme derivanti dall’emissione di titoli del debito pubblico di cui al precedente comma 1
saranno contabilizzate nel Bilancio dello Stato per l’esercizio 2016 e nel Bilancio pluriennale per gli
esercizi 2016/2018.

Art.27
(Regolamentazione per assistenza privata continua)

1. Sino alla definizione delle norme in materia di lavoro domestico, è dato mandato al
Congresso di Stato di adottare apposito decreto delegato entro il 30 giugno 2016, per
regolamentare l’assunzione di lavoratore migrante o straniero con permesso di soggiorno
temporaneo per motivi di lavoro, per l’assistenza continua di anziani o persone con disabilità non
autosufficienti, fatte salve le norme in materia di ingresso e permanenza in territorio.


Art.28
(Rivalutazione dei beni dell’impresa)

1. Le società di ogni genere, gli enti svolgenti attività d’impresa tenuti alla redazione del
bilancio, nonché gli operatori economici persone fisiche possono rivalutare entro la data del 31
dicembre 2015 i beni strumentali iscritti nel registro dei beni ammortizzabili e/o inventari al 31
dicembre 2014, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
d’impresa, nonché le partecipazioni in società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 1, comma
1, punti 7) e 8), della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e integrazioni, costituenti
immobilizzazione.
2. E’ inoltre consentita la rivalutazione, entro il termine del 31 dicembre 2015, alle persone
giuridiche partecipanti ad operazioni di fusione, trasformazione e scissione aziendale.
3. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
4. I valori iscritti in bilancio e nel registro dei beni ammortizzabili e/o inventari a seguito della
rivalutazione non possono in alcun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con
riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di utilizzazione
nell’esercizio dell’attività economica, nonché ai valori correnti.
5. Gli amministratori, il sindaco unico o il collegio sindacale, se nominati, devono indicare e
motivare rispettivamente nella nota integrativa al bilancio e nella relazione del sindaco unico o del
collegio dei sindaci al bilancio di esercizio 2015, i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie
categorie di beni e attestare sotto la propria responsabilità, salvo che sia intervenuta idonea perizia
giurata di stima da parte di un professionista con competenze tecniche ed iscritto al relativo albo o
ordine sammarinese, che la rivalutazione medesima non eccede il limite di cui al comma
precedente. In caso di perizia giurata di stima la stessa dovrà essere riportata fedelmente in nota
integrativa al bilancio. La delibera di rivalutazione e le annesse relazioni devono essere allegate alla
copia del bilancio riguardante l’esercizio in cui è avvenuta la rivalutazione, da depositarsi presso la
Cancelleria del Tribunale.
6. Gli operatori economici non tenuti alla redazione del bilancio di esercizio devono redigere
una apposita relazione che indichi e motivi i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie
di beni e attestare, sotto la propria responsabilità, salvo che sia intervenuta idonea perizia giurata
di stima da parte di un professionista con competenze tecniche ed iscritto al relativo albo o ordine
sammarinese, che la rivalutazione medesima non eccede il limite di cui al quarto comma. Detta
relazione dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi dell’esercizio 2015.
7. Per gli operatori economici e gli Enti tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, i saldi
attivi corrispondenti ai beni oggetto di rivalutazione devono essere accantonati in una speciale
riserva da utilizzarsi esclusivamente per la copertura di future perdite o per aumentare il capitale
sociale. Se la riserva è stata utilizzata a copertura delle perdite nei cinque anni successivi alla
rivalutazione, non si può dar luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è
reintegrata; in tal caso è obbligatorio iscrivere l’ammontare della riserva in apposito conto
d’ordine. Se la riserva è stata utilizzata per aumentare il capitale sociale, quest’ultimo non può
essere diminuito prima che siano trascorsi cinque anni da quello di rivalutazione; in caso contrario
l’ammontare complessivo dei saldi di rivalutazione sarà ripreso fiscalmente per il pagamento
dell’aliquota prevista dall’articolo 43 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche ed
integrazioni.
8. Il saldo attivo di rivalutazione inferiore ai 2,5 milioni di euro è assoggettato ad imposizione
sul reddito con il sistema della tassazione separata nella misura del 5% per gli immobili e i beni non
ammortizzabili, del 4%, con minimo 125.000 euro, se detto saldo attivo è ricompreso fra i 2,5 e i 5
milioni di euro, del 3%, con minimo 200.000 euro, per un saldo attivo di oltre 5 milioni di euro, del
2,5% per tutti gli altri beni ammortizzabili.
9. Il periodo d’imposta nel quale va imputato il saldo attivo di rivalutazione è il 2015.
10. I beni immobili oggetto di rivalutazione non possono essere alienati a titolo oneroso entro i
cinque anni dalla data di rivalutazione, fatta eccezione per le alienazioni atte a soddisfare i creditori
in caso di procedure concorsuali, di liquidazione coatta e di fallimento. In tutti gli altri casi in cui
l’alienazione a titolo oneroso avvenga prima dei cinque anni, il contribuente è tenuto ad applicare
le imposte di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche ed integrazioni sul
valore della rivalutazione. In questo caso l’imposta già corrisposta ai fini della rivalutazione verrà
considerata quale acconto delle imposte sul reddito, esclusivamente in caso di maggior importo
dovuto, nell’esercizio in cui viene alienato il bene.
11. L’imposta di cui al precedente comma 8 non è deducibile dal reddito ed è dovuta anche dai
soggetti che usufruiscono di esenzioni o riduzioni dell’imposta generale sui redditi.
12. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato sui moduli del conguaglio IGR entro il
bimestre successivo a quello in cui è stata perfezionata la rivalutazione e non può essere
compensata con crediti di imposta IGR o imposta sulle importazioni già certi alla data di
rivalutazione.
13. L’ammontare dell’imposta pagata deve essere contabilizzato in diminuzione del fondo di
riserva di rivalutazione iscritto in bilancio.


Art.29
(Introiti relativi a risarcimenti in favore dell’Authority per le Pari Opportunità)

1. Le somme riconosciute in favore dell’Authority per le Pari Opportunità nell’ambito di
processi penali in cui la stessa si sia costituita quale parte civile sono destinate al potenziamento
delle attività di prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne e di genere e di assistenza
alle vittime di violenza.
2. A tal fine le somme di denaro indicate al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo in
entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, sulla base di specifiche richieste, al
finanziamento delle attività dell’Authority previste dalla Legge 20 giugno 2008 n.97 e dal Decreto
Delegato 31 maggio 2012 n.60 nonché all’organizzazione dei corsi di formazione di cui all’articolo 4
del predetto Decreto Delegato n.60/2012.
3. La destinazione delle somme di cui al comma 2 per il perseguimento delle finalità ivi
indicate avviene secondo le procedure di cui all’articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e con
imputazione sui pertinenti capitoli di spesa.


Art.30
(Interpretazione autentica)

1. L’articolo 6 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10, così come sostituito dall’articolo 3 del
Decreto Delegato 15 giugno 2011 n.97, laddove prevede che il disciplinare di incarico del
professionista attribuisca l’utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell’Amministrazione o
dell’Ente Pubblico committente dei progetti e degli elaborati, deve essere inteso nel senso che,
attraverso l’acquisizione, i progetti e gli elaborati medesimi diventano atti dello Stato, con diritto di
libera riproduzione ai sensi dell’articolo 98, comma primo, lettera f), della Legge 25 gennaio 1991
n.8.



Art.31
(Disposizioni inerenti la normativa sulla progettazione strutturale)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato ad adeguare mediante decreto delegato le norme
tecniche in attuazione dei principi e delle disposizioni enunciate nella Legge 25 gennaio 2011 n.5
“Legge sulla progettazione strutturale”, in sostituzione del Decreto Delegato 26 marzo 2012 n.28.


Art.32
(Determinazione reddito netto procapite)

1. A seguito dell’entrata in vigore della Legge 16 dicembre 2013 n.166, al fine della
determinazione del reddito netto procapite, laddove previsto dalle normative vigenti per il
riconoscimento di contributi, benefici o provvidenze pubbliche, le passività deducibili da detrarre
dalla base imponibile sono quelle previste dall’articolo 14, comma 1, lettera b) e lettera c), della
Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.


Art.33
(Regolamenti per formalità e riscossioni di competenza dell’Ufficio del Registro e Conservatoria)

1. E’ demandata a regolamento del Congresso di Stato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
lettera h), della Legge Costituzionale n.183/2005, la disciplina sulla tenuta dei Registri delle
Formalità e delle Riscossioni di competenza dell’Ufficio del Registro e Conservatoria, anche per
aggiornare i Regolamenti allegati alle Leggi nn. 83, 84 e 85 del 29 ottobre 1981, allo scopo di
allineare le disposizioni all’uso delle procedure informatiche e di estendere il processo di
dematerializzazione dei documenti.


Art.34
(Abrogazioni ed entrata in vigore)

1. Sono abrogati i commi 7 e 8 dell’articolo 44 della Legge 20 dicembre 2013 n.174 con
efficacia a decorrere dall’esercizio finanziario 2015.
2. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 3 novembre 2015/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini