Advanced Search

Legge 26 Novembbre 2015 N.173 - Modalit Paritaria Di Trasmissione Del Cognome


Published: 2015-11-26
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983886/legge-26-novembbre-2015-n.173---modalit-paritaria-di-trasmissione-del-cognome.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino



Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 23 novembre 2015:



LEGGE 26 NOVEMBRE 2015 n.173



MODALITA’ PARITARIA DI TRASMISSIONE DEL COGNOME


Art.1
(Cognome del figlio nato da genitori coniugati)

1. Il figlio nato da genitori coniugati assume il cognome del padre ovvero in caso di richiesta
congiunta dei genitori, resa all’atto della dichiarazione di nascita o con altre formalità individuate
con apposito regolamento del Congresso di Stato da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, il solo cognome della madre o il cognome di entrambi i genitori
nell’ordine dagli stessi attribuito.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, definite le formalità e disposizioni
afferenti i casi di cognomi composti da più elementi e già attribuiti all’entrata in vigore della
presente legge.


Art.2
(Cognome del figlio nato da genitori non coniugati)

1. Il figlio nato da genitori non coniugati assume il cognome del genitore che per primo lo ha
riconosciuto.
2. In caso di riconoscimento congiunto avvenuto in sede di dichiarazione di nascita oppure in
caso di riconoscimento successivo che interviene entro sei mesi dalla nascita si applicano le
disposizioni dell’articolo 1.
3. In caso di riconoscimento successivo che intervenga oltre sei mesi dalla nascita, qualora i
genitori intendano modificare il cognome del figlio esercitando la scelta come prevista all’articolo 1,
l’Ufficiale di Stato Civile trasmette la richiesta al Commissario della Legge il quale, valutato
l’interesse del minore, emette il provvedimento in sede di volontaria giurisdizione.


Art. 3
(Cognome di famiglia)

1. Il cognome che viene scelto per il primo figlio è attribuito d’ufficio dall’Ufficiale di Stato
Civile agli altri figli generati dagli stessi genitori.


Art. 4
(Trasmissione del cognome)

1. Il cognome non può essere composto da più di due elementi.
2. Il figlio al quale in sede di dichiarazione di nascita o di successive variazioni, sono stati
attribuiti entrambi i cognomi dei genitori, trasmette ai propri figli un solo elemento del proprio
cognome o entrambi gli elementi se l’altro genitore non ritiene di trasmetterne alcuno del proprio.
Se entrambi i genitori decidono di trasmettere al figlio il proprio cognome, fermo restando il limite
di cui al comma 1, determinano quale elemento trasmettere e l’ordine da attribuirsi agli stessi.
3. In mancanza di dichiarazione congiunta dei genitori, operata ai sensi dell’articolo 1, all’atto
della dichiarazione di nascita, l’Ufficiale di Stato Civile forma l’atto di nascita con l’attribuzione del
primo elemento del cognome paterno e del primo elemento di quello materno.


Art. 5
(Applicabilità ai figli adottati)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 trovano, altresì, applicazione nei confronti dei figli
adottati in virtù di adozione legittimante.


Art. 6
(Norma transitoria, entrata in vigore, abrogazioni)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione, tuttavia l’applicazione delle disposizioni qui contenute si avrà a partire dal
centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore stessa e nei confronti dei nuovi nati
successivamente a tale data.
2. Per tutti i casi non contemplati dalla presente legge riguardanti richieste di cambiamento,
modifica, aggiunta del cognome, trovano applicazione le disposizioni contenute nelle Leggi 12
agosto 1946 n.43 e 26 gennaio 2006 n.17. Il Commissario della Legge, avanti al quale è instaurata
procedura di volontaria giurisdizione, decide sulle richieste di cui al presente comma, tenendo
conto dell’interesse del minore, dei nuovi principi introdotti dalla presente legge in materia di
attribuzione paritaria ai figli del cognome materno e dell’interesse all’unitarietà del cognome della
famiglia.
3. In via eccezionale e per il periodo di un anno dalla data di applicazione della presente legge,
le domande di aggiunta del cognome materno nei confronti dei figli minori già nati possono essere
direttamente presentate all’Ufficiale di Stato Civile che provvede all’inoltro al Commissario della
Legge per la decisione secondo quanto contenuto al superiore comma 2. Detta facoltà è, altresì,
riconosciuta ai figli maggiorenni conviventi che non abbiano età superiore ai venticinque anni.
4. Dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto
con essa.



Data dalla Nostra Residenza, addì 26 novembre 2015/1715 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini