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Legge 22 Marzo 2016 N.38 - Modifiche Alla Legge 30 Novembre 2000 N.114 E Successive Modifiche – Legge Sulla Cittadinanza


Published: 2016-03-22
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Microsoft Word - L038-2016.doc

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 21 marzo 2016:


LEGGE 22 MARZO 2016 n.38



MODIFICHE ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2000 N. 114 E SUCCESSIVE
MODIFICHE - LEGGE SULLA CITTADINANZA



Art. 1
(Modifiche all’articolo 2 della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche)

1. L’articolo 2 della Legge n.114/2000 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 2
(Della cittadinanza per naturalizzazione)

1. Possono divenire cittadini sammarinesi per naturalizzazione i cittadini stranieri o apolidi, in
esito al procedimento di cui all’articolo 2 ter, in base ai seguenti criteri:
a) essere iscritti nei registri della popolazione residente al momento della domanda ed essere, a
tale data, effettivamente residenti nel territorio della Repubblica;
b) avere dimorato effettivamente per almeno venticinque anni continuativi nel territorio della
Repubblica, intendendosi per dimora esclusivamente i periodi di possesso della residenza
anagrafica e del permesso di soggiorno ordinario; l’attestazione della dimora è rilasciata
esclusivamente e tassativamente dai competenti uffici pubblici. Il periodo di dimora effettiva è
ridotto a quindici anni:
1) per l’adottato di cittadino sammarinese in forza dell’istituto dell’adoptio semiplena previsto
dal diritto comune;
2) per il coniuge di cittadino/a sammarinese, qualora non sia pendente o definito
procedimento di separazione coniugale o di nullità o di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio. Può accedere alla naturalizzazione di cui al periodo precedente
anche il coniuge di cittadino sammarinese deceduto anteriormente al raggiungimento del
numero di anni di dimora necessari per poter presentare la domanda di naturalizzazione;
c) non aver riportato, in Repubblica o all'estero, con sentenza passata in giudicato, condanna alla
pena della prigionia o dell'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno per reato non
colposo;
d) non avere carichi pendenti in Repubblica o all’estero, per reato non colposo che preveda la
pena edittale nei termini di cui alla lettera c);
e) non avere ricevuto la comunicazione giudiziaria, in Repubblica o all’estero, o comunicazione
equivalente, per reato non colposo che preveda la pena edittale nei termini di cui alla lettera c);
f) rinunciare ad ogni altra cittadinanza posseduta;
g) prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica avanti ai Capitani Reggenti ed al Segretario di
Stato per gli Affari Interni.
2. Possono richiedere la natura originaria della cittadinanza sammarinese coloro i quali
divengono cittadini sammarinesi naturalizzati, se figli di madre nata sammarinese per origine che
abbia o non abbia beneficiato delle leggi sul reintegro e sulla riassunzione nella cittadinanza. A tal
fine si applica il procedimento di cui all’articolo 2 ter, comma 15.”.


Art. 2
(Articoli aggiuntivi all’articolo 2 della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche)

1. Dopo l’articolo 2 della Legge n.114/2000 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti
articoli:

“Art. 2 bis
(Effetti sui figli minori)

1. Gli effetti della naturalizzazione si estendono automaticamente ai figli minori del genitore
naturalizzato che ne abbia fatto domanda purché siano residenti alla data della domanda.
2. Il comma 1 si applica anche al minore il cui genitore, che avrebbe avuto diritto alla
naturalizzazione avendone i requisiti previsti dalle lettere b) e c) dell’articolo 2, comma 1, sia
deceduto prima della presentazione della domanda, a condizione che fosse residente in Repubblica
alla data della morte.
3. La domanda di naturalizzazione per i minori di cui al presente articolo è presentata da chi
esercita la potestà genitoriale o dal tutore ovvero dal procuratore speciale nominato dal
Commissario della Legge quale giudice tutelare. Costoro prestano, per conto dei minori, il
giuramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g).

Art. 2 ter
(Procedimento per l’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione)

1. La domanda ed i certificati di cui al comma 3 sono depositati presso l’Ufficio Stato Civile,
Servizi Demografici ed Elettorali, di seguito indicato come “Ufficio Stato Civile”, che ne rilascia
ricevuta.
2. A pena di irricevibilità, la domanda contiene, oltre a quanto previsto dal comma 3, le
generalità esatte e complete del richiedente ed eventualmente anche dei minori ai quali si richiede
di estendere la naturalizzazione e la dichiarazione di volere rinunciare alla cittadinanza di origine
anche per conto del minore, salvo i casi di cui al comma 12. Alla domanda, sempre a pena di
irricevibilità, è allegata l’attestazione di avvenuto pagamento dei diritto di ufficio.
3. La domanda contiene l’indicazione dei requisiti in base ai quali l’interessato richiede la
cittadinanza per naturalizzazione ed è comprensiva dei certificati che ne comprovano la
sussistenza, secondo quanto previsto da apposito regolamento del Congresso di Stato.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda l’Ufficiale di Stato Civile richiede al
Comandante della Gendarmeria riferimento espresso in forma scritta, da inoltrarsi nel termine di
trenta giorni, ai fini della valutazione di cui al comma 5; pervenuto il suddetto parere, l’Ufficiale di
Stato Civile trasmette la domanda e la relativa documentazione al collegio di cui al comma 5.
5. La domanda è esaminata da un collegio composto da un Commissario della Legge indicato
dal Magistrato Dirigente del Tribunale, dall’Ufficiale di Stato Civile, dal Dirigente dell’Ufficio
Segreteria Istituzionale e dal Comandante della Gendarmeria; il collegio accerta la sussistenza dei
requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e valuta la sussistenza di motivi di
ordine e sicurezza pubblica che ostino alla concessione della cittadinanza.
6. In esito all’esame di cui al comma 5 il collegio adotta atto di accertamento, positivo o
negativo, che è comunicato all’interessato anche ai fini dell’eventuale ricorso ai sensi della Legge 28
giugno 1989 n.68. Gli atti di accertamento positivo sono trasmessi all’Ufficio Segreteria
Istituzionale per gli adempimenti conseguenti.
7. Il Consiglio Grande e Generale concede la cittadinanza per naturalizzazione con propria
deliberazione assunta mediante presa d’atto degli atti di accertamento di cui al comma 6 di norma
entro i mesi di febbraio e settembre di ogni anno. La deliberazione di cui al presente comma
costituisce causa di archiviazione del procedimento giudiziario pendente per l’accertamento dello
stato di apolidia.
8. L’Ufficio Segreteria Istituzionale, in vista della seduta consiliare di adozione della
deliberazione di cui al comma 7, forma apposito elenco delle domande di naturalizzazione che sono
state oggetto di accertamento positivo da parte del collegio, esaminate sino al giorno precedente la
data della seduta dell’Ufficio di Presidenza prevista per le sessioni consiliari di norma nei mesi di
febbraio e settembre di ogni anno.
9. La deliberazione di concessione della cittadinanza per naturalizzazione adottata dal
Consiglio Grande e Generale è inviata dall’Ufficio Segreteria Istituzionale all’Ufficio Stato Civile e a
ciascun interessato per la prestazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica prescritto dalla
Rubrica XL del Libro V delle Leges Statutae.
10. Effettuato il giuramento di cui al comma 9, l’Ufficiale di Stato Civile provvede al più presto
ad iscrivere ciascun interessato nei registri della cittadinanza, dandone comunicazione all’autorità
estera competente.
11. Entro il termine di un anno dal giuramento o, per i minori di cui all’articolo 2 bis, dal
compimento della maggiore età deve essere formalizzata in maniera definitiva la perdita di altre
cittadinanze possedute.
12. Qualora la normativa del Paese di origine non consenta di rinunciare alla cittadinanza, la
mancata formalizzazione della perdita delle altre cittadinanze possedute da parte dell’interessato
può essere compensata, entro il termine di cui al comma 11, con apposita certificazione dell’autorità
competente del Paese d’origine che attesti l’impossibilità della rinuncia. Qualora il Paese d’origine
non consenta neppure di presentare la domanda di rinuncia alla cittadinanza, l’interessato deve
rilasciare in tal senso relativa dichiarazione giurata e per iscritto sotto la sua responsabilità civile e
penale. Gli adempimenti di cui al presente comma possono essere effettuati dall’interessato anche
al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1.
13. L’Ufficiale di Stato Civile provvede al più presto ad annotare nei registri della cittadinanza
l’avvenuta trasmissione della rinuncia alla cittadinanza o alle cittadinanze possedute.
14. L’Ufficiale di Stato Civile procede alla cancellazione dell’interessato dai registri della
cittadinanza qualora, entro il termine perentorio di un anno dal giuramento o dal compimento
della maggiore età, non sia formalizzata in maniera definitiva la perdita di altre cittadinanze
possedute, salvo quanto disposto dal comma 12.
15. Nel caso di cui all’articolo 2, comma 2, l’interessato non è tenuto all’adempimento della
prestazione del giuramento di cui al comma 9 ed all’adempimento di cui al comma 11. In tale caso
la domanda è presentata all’Ufficio Stato Civile che, eseguiti gli opportuni accertamenti, procede
senza ulteriori formalità alle annotazioni della modifica della natura della cittadinanza
dell’interessato sui pertinenti atti di Stato Civile nonché sugli atti dei discendenti che ne facciano
richiesta, secondo le norme ed i principi in materia di cittadinanza. La presentazione della predetta
domanda sospende i termini per la prestazione del giuramento e per l’adempimento di cui al
comma 11 fino all’esito degli accertamenti inerenti alla natura originaria; qualora gli accertamenti
diano esito negativo il cittadino naturalizzato è tenuto, entro un anno dalla comunicazione
dell’accertamento negativo, all’espletamento degli adempimenti richiesti.”.


Art. 3
(Integrazione all’articolo 9 della Legge n.114/2000 e successive modifiche)

1. Dopo l’articolo 9, terzo comma, della Legge n.114/2000 e successive modifiche, è aggiunto il
seguente comma:
“La cancellazione dai registri della cittadinanza a seguito di condanna per i casi di cui al
primo ed al terzo comma è eseguita dall’Ufficiale di Stato Civile immediatamente dopo il passaggio
in giudicato della sentenza penale che dispone la condanna. Il giudice penale è tenuto alle notifiche
e alle comunicazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui al presente comma da parte
dell’Ufficiale di Stato Civile.”.


Art. 4
(Disposizioni attuative)

1. Con regolamento del Congresso di Stato sono individuati, in particolare:
a) gli uffici pubblici competenti ad attestare la dimora;
b) il contenuto della domanda volta all’ottenimento della cittadinanza per naturalizzazione ed i
certificati da produrre all’Amministrazione per comprovare la sussistenza in capo al
richiedente dei requisiti previsti dalla legge;
c) l’ammontare del diritto di ufficio che l’interessato è tenuto a versare all’Ufficio Registro e
Conservatoria per la presentazione della domanda per l’ottenimento della cittadinanza per
naturalizzazione.


Art. 5
(Disposizioni transitorie)

1. Ai fini della maturazione del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge
n. 114/2000 così come sostituito dalla presente legge, per dimora si intende anche il periodo di
possesso del previgente permesso di soggiorno speciale continuativo rilasciato ai sensi della
legislazione in materia all’epoca vigente.
2 Limitatamente all’anno in corso, ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 2 ter, comma 8,
della Legge n.114/2000 e successive modifiche, è prevista un’unica sessione del Consiglio Grande e
Generale, da tenersi entro il mese di settembre, per la deliberazione di presa d’atto degli
accertamenti positivi di concessione della cittadinanza per naturalizzazione. In via straordinaria la
Commissione Elettorale è autorizzata ad effettuare una eventuale revisione generale delle liste
elettorali entro l’anno 2016.


Art. 6
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 22 marzo 2016/1715 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini